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Document 32004R0555

Regolamento (CE) n. 555/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i carciofi, le zucchine, le arance, i limoni e le mele

GU L 89 del 26.3.2004, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004R0783

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/555/oj

32004R0555

Regolamento (CE) n. 555/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i carciofi, le zucchine, le arance, i limoni e le mele

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 26/03/2004 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 555/2004 della Commissione

del 25 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i carciofi, le zucchine, le arance, i limoni e le mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli(2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario(3).

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2000, il 2001 e il 2002, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i carciofi, le zucchine, le arance, i limoni e le mele, tenendo conto della nuova situazione che si verificherà in seguito all'allargamento dell'Unione europea al 1o maggio 2004.

(3) L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli nn. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco, approvato con decisione 2003/914/CE del Consiglio(5) prevede un nuovo regime applicabile alle importazioni dei pomodori originari del Marocco nella Comunità. Occorre pertanto modificare i periodi relativi ai livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali.

(4) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2333/2003 (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 13).

(3) GU L 253 dell'1.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(5) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

ALLEGATO

"ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

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