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Document 32003R2211
Council Regulation (EC) No 2211/2003 of 15 December 2003 amending Regulation (EC) No 2501/2001 applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2002 to 31 December 2004 and extending it to 31 December 2005
Regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio, del 15 dicembre 2003, che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento
Regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio, del 15 dicembre 2003, che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento
GU L 332 del 19.12.2003, p. 1–2
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No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
Regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio, del 15 dicembre 2003, che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 19/12/2003 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 2211/2003 del Consiglio del 15 dicembre 2003 che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o gennaio 2002-31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2), considerando quanto segue: (1) La Comunità concede dal 1971 preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GSP). (2) La politica commerciale comune della Comunità deve tener conto degli obiettivi della politica di sviluppo a cui deve contribuire, specie per quanto riguarda l'eliminazione della povertà e la promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo. (3) Poiché i negoziati commerciali multilaterali avviati in occasione della quarta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio tenutasi a Doha nel novembre 2001 non si sono ancora conclusi, è troppo presto per definire gli orientamenti per l'applicazione del sistema nel periodo 2005-2014. Ciò giustifica il rinnovo del sistema attuale per un altro anno, conformemente agli orientamenti contenuti nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 1o giugno 1994. Gli accordi relativi alla droga necessitano di una valutazione. Inoltre, tale rinnovo consentirà ai paesi candidati, la cui adesione è prevista per il 2004, di essere pienamente coinvolti nell'elaborazione di un nuovo sistema di preferenze tariffarie. (4) L'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001(3) ha dimostrato la necessità di modificare alcune sue disposizioni. (5) Nell'aprile 2003, il Consiglio e la Commissione si sono impegnati ad esaminare tutte le modifiche opportune del meccanismo annuale relativo all'esclusione dei paesi/settori beneficiari per motivi connessi al loro sviluppo (graduazione), tenendo conto della necessità di sostenere lo sviluppo della produzione sostenibile e competitiva, compreso, fra l'altro, l'eventuale adeguamento del sistema di graduazione per le colture alternative alla droga. Essendo possibili altre modifiche nel futuro SPG, l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001 dovrebbe pertanto essere modificato onde evitare ripercussioni negative per i beneficiari che il modesto volume degli scambi commerciali cui si applica l'SPG rende vulnerabili a qualsiasi modifica delle preferenze tariffarie. (6) Per tener conto delle caratteristiche particolari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate, occorre rafforzare gli incentivi propri del regime speciale per la tutela dei diritti dei lavoratori onde favorire l'integrazione progressiva delle norme contenute nella dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). (7) Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 2501/2001, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2501/2001 è così modificato: 1) All'articolo 1, paragrafo 1, le parole "e 2004" sono sostituite da "2004 e 2005". 2) All'articolo 6, alla fine della lettera a), l'espressione "contingenti tariffari" è sostituita da "contingenti tariffari adottati a norma dell'articolo 26 del trattato o dell'allegato VII del regolamento (CEE) n. 2658/87". 3) L'articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: "3. Sulla base dei dati più recenti disponibili il 1o settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i settori che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 1 e 2. I paragrafi 1 e 2, tuttavia, non si applicano ai paesi beneficiari le cui importazioni nella Comunità per almeno uno dei tre anni di cui ai paragrafi 1 e 2 rappresentano meno dell'1 % in valore delle importazioni comunitarie totali dei prodotti a cui si applica il sistema comunitario di preferenze. Analogamente, vengono ripristinate le preferenze tariffarie che erano state abolite conformemente alla colonna D dell'allegato I." 4) All'articolo 14, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2. Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori può essere concesso ad un paese: a) la cui legislazione nazionale riprenda nella sostanza le norme delle convenzioni OIL n. 29 e n. 105 concernenti il lavoro forzato, n. 87 e n. 98 concernenti la libertà di associazione e il diritto alla negoziazione collettiva, n. 100 e n. 111 concernenti l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e di professioni e n. 138 e n. 182 concernenti il lavoro minorile e che applichi in effetti tale legislazione; o b) la cui legislazione nazionale riprenda nella sostanza le norme di cui alla lettera a) e che si adoperi in modo chiaro e significativo per applicare queste norme, compresi tutti gli strumenti appropriati previsti dalle pertinenti convenzioni OIL, tenendo nella più alta considerazione la valutazione della situazione da parte dell'OIL. Nel caso di cui alla lettera b), il regime può essere concesso solo per un periodo limitato. Per ottenerne l'eventuale rinnovo, il paese beneficiario deve dimostrare di aver compiuto progressi in materia. La valutazione dei progressi fatti sarà effettuata in base alle disposizioni del memorandum d'intesa che devono essere accettate dalle autorità del paese beneficiario." 5) All'articolo 25, paragrafo 4, la data "2004" è sostituita da "2005". 6) All'articolo 41, paragrafo 2, la data "2004" è sostituita da "2005". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. Marzano (1) Parere reso il 4.12.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 10.12.2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 346 del 31.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1686/2003 della Commissione (GU L 240 del 26.9.2003, pag. 8).