Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0494

Regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione, del 18 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali

GU L 73 del 19.3.2003, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/494/oj

32003R0494

Regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione, del 18 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 19/03/2003 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 494/2003 della Commissione

del 18 marzo 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali(1), modificato dal regolamento (CE) 2743/98(2), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) In forza dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/98 della Commissione(4), le entrate dell'Agenzia sono composte da un contributo e da quote pagate dalle imprese per ottenere e conservare un'autorizzazione comunitaria di commercializzazione, nonché per altri servizi offerti dall'Agenzia.

(2) Le entrate principali dell'Agenzia provengono dai diritti versati.

(3) In seguito alla riforma del sistema dei diritti nel 1998 l'Agenzia ha dovuto affrontare una diminuzione relativa delle entrate da diritti per effetto dell'inflazione e, nel contempo, un aumento delle spese dovuto alle condizioni vigenti sul mercato.

(4) I dati delle Comunità europee (Eurostat) sostengono la necessità di aumentare del 10 % tutti i diritti per ripristinare il livello di potere d'acquisto dei diritti fissati nel 1998.

(5) Viste le difficili condizioni economiche cui deve far fronte l'Agenzia, che influenzano le sue entrate e mettono a rischio il mantenimento della sua infrastruttura di risorse e quindi la sua capacità di espletare le proprie mansioni, è necessario un adeguamento ulteriore del 6 % di tutti i diritti, ad eccezione del diritto annuale.

(6) Vista la crescente importanza delle attività dell'Agenzia riguardanti la sorveglianza dei medicinali autorizzati, e allo scopo di migliorare la capacità della Comunità di identificare e gestire i rischi connessi all'uso, in particolare, di medicinali innovativi, il diritto annuale deve essere aumentato del 16 %.

(7) I principi generali e la struttura globale dei diritti saranno rivisti nell'ambito di un riesame generale del sistema dei diritti, e in particolare in base alla modifica del regolamento (CEE) n. 2309/93 una volta adottata. I nuovi importi vanno pertanto applicati per un periodo limitato.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati permanenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) Al primo comma del paragrafo 1, lettera a), "ECU 200000" è sostituito da "EUR 232000".

b) Al secondo comma del paragrafo 1, lettera a), "ECU 20000" è sostituito da "EUR 23200".

c) Al terzo comma del paragrafo 1, lettera a), "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

d) Al primo comma del paragrafo 1, lettera b), "ECU 100000" è sostituito da "EUR 116000".

e) Al secondo comma del paragrafo 1, lettera b), "ECU 20000" è sostituito da "EUR 23200".

f) Al terzo comma del paragrafo 1, lettera b), "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

g) Al primo comma del paragrafo 1, lettera c), "ECU 50000" è sostituito da "EUR 58000".

h) Al secondo comma del paragrafo 1, lettera c), "ECU 10000" è sostituito da "EUR 11600".

i) Al primo comma del paragrafo 2, lettera a), "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

j) Al primo comma del paragrafo 2, lettera b), "ECU 60000" è sostituito da "EUR 69600".

k) Al paragrafo 3 "ECU 10000" è sostituito da "EUR 11600".

l) Al paragrafo 4 "ECU 15000" è sostituito da "EUR 17400".

m) Al paragrafo 5 "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

n) Al paragrafo 6 "ECU 60000" è sostituito da "EUR 75600".

2) L'articolo 4 è modificato come segue:

a) Al primo comma "ECU 10000" è sostituito da "EUR 11600".

b) Al secondo comma "ECU 40000" è sostituito da "EUR 46400".

3) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) Al primo comma del paragrafo 1, lettera a), "ECU 100000" è sostituito da "EUR 116000".

b) Al secondo comma del paragrafo 1, lettera a), "ECU 10000" è sostituito da "EUR 11600".

c) Al terzo comma del paragrafo 1, lettera a), "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

d) Al quarto comma del paragrafo 1, lettera a), "ECU 50000" è sostituito da "EUR 58000" e "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

e) Al primo comma del paragrafo 1, lettera b), "ECU 50000" è sostituito da "EUR 58000".

f) Al secondo comma del paragrafo 1, lettera b), "ECU 10000" è sostituito da "EUR 11600".

g) Al terzo comma del paragrafo 1, lettera b), "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

h) Al quarto comma del paragrafo 1, lettera b), "ECU 25000" è sostituito da "EUR 29000" e "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

i) Al primo comma del paragrafo 1, lettera c), "ECU 25000" è sostituito da "EUR 29000".

j) Al secondo comma del paragrafo 1, lettera c), ECU "5000" è sostituito da "EUR 5800".

k) Al terzo comma del paragrafo 1, lettera c), "ECU 5000" è sostituito da ">SPAZIO PER TABELLA>

EUR 5800".

l) Al primo comma del paragrafo 2, lettera a), "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

m) Al primo comma del paragrafo 2, lettera b), "ECU 30000" è sostituito da "EUR 34800".

n) Al secondo comma del paragrafo 2, lettera b), "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

o) Al paragrafo 3 "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

p) Al paragrafo 4 "ECU 15000" è sostituito da "EUR 17400".

q) Al paragrafo 5 "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

r) Al paragrafo 6 "ECU 20000" è sostituito da "EUR 25200".

4) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) Al primo comma "ECU 10000" è sostituito da "EUR 11600".

b) Al secondo comma "ECU 20000" è sostituito da "EUR 23200".

5) L'articolo 7 è modificato come segue:

a) Al primo comma del paragrafo 1 "ECU 50000" è sostituito da "EUR 58000".

b) Al secondo comma del paragrafo 1 "ECU 15000" è sostituito da "EUR 17400".

c) Al primo comma del paragrafo 2 "ECU 15000" è sostituito da "EUR 17400".

6) L'articolo 8 è modificato come segue:

a) Al primo trattino del paragrafo 1 "ECU 60000" è sostituito da "EUR 69600".

b) Al secondo trattino del paragrafo 1 "ECU 30000" è sostituito da "EUR 34800".

c) Al paragrafo 2 "ECU 5000" è sostituito da "EUR 5800".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2003.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(2) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 3.

(3) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

(4) GU L 88 del 24.3.1998, pag. 7.

Top