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Document 32002D0635

    2002/635/CE: Decisione della Commissione, del 31 luglio 2002, che modifica le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di cavalli registrati dalla Turchia e che abroga la decisione 98/404/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2878]

    GU L 206 del 3.8.2002, p. 20–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/635/oj

    32002D0635

    2002/635/CE: Decisione della Commissione, del 31 luglio 2002, che modifica le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di cavalli registrati dalla Turchia e che abroga la decisione 98/404/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2878]

    Gazzetta ufficiale n. L 206 del 03/08/2002 pag. 0020 - 0026


    Decisione della Commissione

    del 31 luglio 2002

    che modifica le decisioni 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di cavalli registrati dalla Turchia e che abroga la decisione 98/404/CE

    [notificata con il numero C(2002) 2878]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/635/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla decisione 2002/160/CE della Commissione(2), in particolare gli articoli 13, 15 e 16 e l'articolo 19, punti i) e ii),

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(4), in particolare l'articolo 18,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 79/542/CEE del Consiglio(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/731/CE(6), ha stabilito un elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne e ha inserito la Turchia nella parte 2 dell'allegato, autorizzando così solo l'importazione di cavalli registrati.

    (2) Ai sensi della decisione 92/160/CEE della Commissione, del 5 marzo 1992, recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi(7), modificata da ultimo dalla decisione 2001/622/CE(8), per quanto riguarda la Turchia sono consentite solo l'ammissione temporanea e la reintroduzione di cavalli registrati ed esclusivamente da sei province.

    (3) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'ammissione temporanea, le importazioni permanenti e la reintroduzione di cavalli registrati sono state armonizzate e definite rispettivamente con le decisioni 92/260/CEE(9) e 93/197/CEE(10) della Commissione, modificate da ultimo dalla decisione 2001/828/CE(11), e la decisione 93/195/CEE della Commissione(12), modificata da ultimo dalla decisione 2001/611/CE(13).

    (4) Nel caso della Turchia, le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria richieste per l'ammissione temporanea e la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati sono state definite rispettivamente con le decisioni 92/260/CEE e 93/195/CEE.

    (5) Poiché, nel corso di una missione d'ispezione effettuata dalla Commissione in Turchia nel 1998, sono state riscontrate gravi inadempienze nell'ambito delle procedure di esportazione dei cavalli dalla Turchia verso la Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 98/404/CE, del 12 giugno 1998, recante misure di protezione nei confronti degli equidi in provenienza dalla Turchia(14), modificata dalla decisione 2000/507/CE(15).

    (6) Dopo l'adozione della decisione 98/404/CE, le autorità competenti della Turchia hanno comunicato alla Commissione misure destinate a migliorare la sorveglianza veterinaria e la certificazione all'esportazione sulla base delle raccomandazioni formulate a seguito della missione d'ispezione.

    (7) Inoltre, le autorità competenti, coadiuvate dal settore privato dell'allevamento equino, hanno completato il piano di sorveglianza della morva, che prevedeva anche il monitoraggio della peste equina e della durina, e hanno presentato una relazione finale alla Commissione nell'aprile 2001. Il piano di sorveglianza ha confermato, in relazione alla prevalenza della morva, i risultati della missione effettuata nel 1998. Un gran numero di cavalli, muli e asini non registrati risultati positivi al test della malleina sono stati abbattuti ed è stato concesso il relativo indennizzo.

    (8) Appare pertanto opportuno autorizzare l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati nella Comunità e le importazioni permanenti di cavalli registrati provenienti dalle province turche di cui alla decisione 92/160/CEE nelle condizioni di polizia sanitaria fissate per i cavalli registrati provenienti da zone con una situazione epidemiologica analoga. Tuttavia, i test sanitari prescritti in conformità delle pertinenti condizioni di importazione devono essere effettuati in laboratori riconosciuti dagli Stati membri di destinazione.

    (9) Occorre pertanto modificare in conformità le decisioni della Commissione 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE e abrogare la decisione 98/404/CE.

    (10) Poiché i paesi che figurano nell'elenco sono identificati mediante i codici ISO alfa-2 utilizzati nella legislazione comunitaria per la nomenclatura dei paesi e dei territori ai fini del commercio estero, segnatamente nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione(16), occorre specificare ove occorra il carattere provvisorio di tali codici.

    (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I termini "Turchia (2)" nell'allegato della decisione 92/160/CEE della Commissione sono sostituiti da "Turchia".

    Articolo 2

    La decisione 92/260/CEE è modificata come segue:

    1) L'allegato I è così modificato:

    a) L'elenco dei paesi terzi del gruppo B è sostituito dall'elenco seguente: "Australia (AU), Bulgaria (BG), Bielorussia (BY), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Estonia (EE), Croazia (HR), Ungheria (HU), Lituania (LI), Lettonia (LV), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK) (2), Nuova Zelanda (NZ), Polonia (PL), Romania (RO), Russia (1) (RU), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SL), Ucraina (UA), Repubblica federale di Iugoslavia (YU)".

    b) Viene inserita la seguente nota: "(2) Il codice provvisorio non inficia la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite".

    c) L'elenco dei paesi terzi del gruppo C è sostituito dall'elenco seguente: "Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Tailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)".

    2) L'allegato II è così modificato:

    a) Il terzo trattino della lettera d) della sezione III dei certificati sanitari A, B, C e D è sostituito dal testo seguente: "- Emirati arabi uniti, Australia, Bulgaria, Bielorussia, Canada, Svizzera, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Groenlandia, Hong-Kong, Croazia, Ungheria, Islanda, Giappone, Repubblica di Corea, Lituania, Lettonia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Macao, Malaysia (penisola), Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Singapore, Repubblica slovacca, Slovenia, Tailandia, Ucraina, Stati Uniti d'America, Repubblica federale di Iugoslavia".

    b) Il certificato sanitario E è modificato come segue:

    i) La sezione III "Informazioni sanitarie" è sostituita dall'allegato I della presente decisione.

    ii) È aggiunta la seguente nota: "(6) I test di laboratorio richiesti in conformità delle condizioni stabilite dal presente certificato sanitario devono essere effettuati in laboratori riconosciuti dagli Stati membri di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna l'animale. Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti paesi: Turchia (TR)".

    Articolo 3

    La decisione 93/197/CEE è modificata come segue:

    1) L'allegato I è così modificato:

    a) L'elenco dei paesi terzi del gruppo B è sostituito dall'elenco seguente: "Australia (AU), Bulgaria (BG), Bielorussia (BY), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Estonia (EE), Croazia (HR), Ungheria (HU), Lituania (LI), Lettonia (LV), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK) (3), Nuova Zelanda (NZ), Polonia (PL), Romania (RO), Russia (1) (RU), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SL), Ucraina (UA), Repubblica federale di Iugoslavia (YU)".

    b) Viene inserita la seguente nota: "(3) Il codice provvisorio non inficia la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite".

    c) I termini "Turchia (1) (2) (TR)" sono aggiunti, nell'ordine alfabetico del codice ISO, all'elenco dei paesi terzi che figurano nel gruppo E.

    2) Il certificato sanitario E di cui all'allegato II è modificato come segue:

    Il titolo è sostituito dal testo seguente: "Certificato sanitario

    per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Emirati arabi uniti, Bahrein, Egitto (1), Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudita (1), Siria e Turchia (1), nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Marocco, Malta, Maurizio e Tunisia".

    a) La sezione III "Informazioni sanitarie" è sostituita dall'allegato II della presente decisione.

    b) Viene inserita la seguente nota: "(5) I test di laboratorio richiesti in conformità delle condizioni stabilite dal presente certificato sanitario devono essere effettuati in laboratori riconosciuti dagli Stati membri di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna l'animale. Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti paesi: Turchia (TR)".

    Articolo 4

    La decisione 98/404/CE è abrogata.

    Articolo 5

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate nei confronti della Turchia per conformarle alla presente decisione.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

    (2) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 37.

    (3) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

    (4) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

    (5) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

    (6) GU L 274 del 17.10.2001, pag. 22.

    (7) GU L 71 del 18.3.1992, pag. 27.

    (8) GU L 216 del 10.8.2001, pag. 26.

    (9) GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

    (10) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

    (11) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 41.

    (12) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

    (13) GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 49.

    (14) GU L 178 del 23.6.1998, pag. 41.

    (15) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 42.

    (16) GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14.

    ALLEGATO I

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    ALLEGATO II

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