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Document 32001R1205

Regolamento (CE) n. 1205/2001 della Commissione, del 19 giugno 2001, che modifica, per la prima volta, il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

GU L 163 del 20.6.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2014; abrogato da 32014R1145

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1205/oj

32001R1205

Regolamento (CE) n. 1205/2001 della Commissione, del 19 giugno 2001, che modifica, per la prima volta, il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 20/06/2001 pag. 0014 - 0015


Regolamento (CE) n. 1205/2001 della Commissione

del 19 giugno 2001

che modifica, per la prima volta, il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2488/2000, tutti i capitali e le altre risorse finanziarie detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate al di fuori del territorio della Repubblica federale di Iugoslavia devono essere sequestrati ed è vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di queste persone, elencate all'allegato I del regolamento. La Commissione ha la facoltà di modificare tale allegato tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC(2).

(2) Con la posizione comune 2001/155/PESC(3) il Consiglio ha modificato le disposizioni della posizione comune 2000/696/PESC per quanto riguarda il divieto di ammissione nell'Unione europea. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2488/2000.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2488/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2488/2000 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2001.

Per la Commissione

Christopher Patten

Membro della Commissione

(1) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19.

(2) GU L 287 del 14.11.2000, pag. 1.

(3) GU L 57 del 27.2.2001, pag. 3.

ALLEGATO

"ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>"

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