Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0748

2001/748/CE: Decisione del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata

GU L 280 del 24.10.2001, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/748/oj

32001D0748

2001/748/CE: Decisione del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata

Gazzetta ufficiale n. L 280 del 24/10/2001 pag. 0005 - 0005


Decisione del Consiglio

del 16 ottobre 2001

relativa alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata

(2001/748/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 133, in collegamento con l'articolo 300, paragrafo, 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Gli elementi del protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni che ricadono sotto la competenza comunitaria sono stati negoziati dalla Commissione, previa autorizzazione del Consiglio, a nome della Comunità.

(2) Il Consiglio ha incaricato altresì la Commissione di negoziare l'adesione della Comunità a questo accordo internazionale.

(3) Il negoziato è stato condotto a buon fine e lo strumento che ne risulta sarà aperto alla firma degli Stati nonché, nel quadro delle rispettive competenze, delle organizzazioni regionali d'integrazione economica.

(4) Gli Stati membri hanno dichiarato la propria intenzione di procedere alla firma di questo strumento non appena possibile ed è quindi necessario che la Comunità europea sia in grado di fare altrettanto,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata.

2. Il testo del protocollo, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 55/255 dell'8 giugno 2001, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al momento della firma da parte della Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Reynders

Top