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Document 32000R2722

    Regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura

    GU L 314 del 14.12.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/05/2007; abrogato da 32007R0498

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2722/oj

    32000R2722

    Regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione, del 13 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura

    Gazzetta ufficiale n. L 314 del 14/12/2000 pag. 0010 - 0010


    Regolamento (CE) n. 2722/2000 della Commissione

    del 13 dicembre 2000

    che stabilisce le condizioni alle quali lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) può contribuire all'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 prevede espressamente, all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), la possibilità di concedere un aiuto comunitario, a titolo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), per l'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura. Tale disposizione permette di finanziarie l'eventuale indennizzo dei produttori in caso di abbattimento degli animali allevati in acquacoltura.

    (2) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(2), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999(3), stabilisce, all'articolo 24, le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione e di sorveglianza di malattie animali. Le suddette modalità prevedono l'inserimento della malattia nell'allegato della decisione, l'approvazione del programma di abbattimento da parte della Commissione e la possibilità di una partecipazione comunitaria alle spese (compreso l'eventuale indennizzo dei produttori).

    (3) Ad eccezione delle campagne di vaccinazione degli animali allevati in acquacoltura, occorre evitare che il ricorso all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2792/1999 porti all'istituzione di una procedura e di condizioni diverse da quelle previste all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE.

    (4) Per i casi in cui le disposizioni finanziarie di detto articolo 24 non sono compatibili con le disposizioni finanziarie stabilite dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(4), è opportuno precisare che queste ultime continuano ad applicarsi allo SFOP.

    (5) Deve essere inoltre vietato il cumulo degli aiuti comunitari destinati allo stesso progetto di eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura.

    (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Qualora, ai fini dell'eliminazione dei rischi patologici connessi all'acquacoltura, l'autorità competente di uno Stato membro preveda un contributo finanziario comunitario a titolo dello SFOP, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 2792/1999, si applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 24 della decisione 90/424/CEE.

    2. Il paragrafo 1 non si applica alle campagne di vaccinazione degli animali allevati in acquacoltura.

    3. Le disposizioni finanziarie dei Fondi strutturali previste al titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999 rimangono applicabili.

    4. L'aiuto SFOP relativo ad un progetto di eradicazione non è cumulabile con un'altro aiuto comunitario.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 337 del 17.12.1999, pag. 10.

    (2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (3) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (4) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

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