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Document 32000R2659

    Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 304 del 5.12.2000, p. 7–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2659/oj

    32000R2659

    Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 304 del 05/12/2000 pag. 0007 - 0012


    Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione

    del 29 novembre 2000

    relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate(1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

    dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento(2),

    sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3) del trattato CE a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo e aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti o processi fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei relativi risultati, comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà immateriale.

    (2) L'articolo 163, paragrafo 2, del trattato CE fa obbligo alla Comunità di incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico di alta qualità e di sostenere i loro sforzi di cooperazione. A norma della decisione 1999/65/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)(3) e del regolamento (CE) n. 996/1999 della Commissione, dell'11 maggio 1999, recante le modalità di applicazione della decisione 1999/65/CE(4), le azioni indirette di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) finanziate nell'ambito del quinto programma quadro della Comunità devono essere condotte in cooperazione.

    (3) Gli accordi stipulati allo scopo di intraprendere ricerche in comune o di svilupparne in comune i risultati senza giungere allo stadio dell'applicazione industriale non sono soggetti in linea generale al divieto fatto dall'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Tale divieto può tuttavia applicarsi a detti accordi in taluni casi specifici ed, in particolare, quando i partecipanti convengono di astenersi dallo svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo nello stesso settore, rinunciando in tal modo alla possibilità di conquistare vantaggi concorrenziali nei confronti di altre parti. Di conseguenza è opportuno includere tali ipotesi nel campo di applicazione del presente regolamento.

    (4) In conformità del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CEE) n. 418/85, del 19 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/97(6). Il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 418/85 termina il 31 dicembre 2000.

    (5) Il nuovo regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, che gli effetti positivi degli accordi in materia di ricerca e sviluppo prevalgano sugli effetti negativi per la concorrenza.

    (6) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 prescrive che il regolamento di esenzione della Commissione definisca le categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate cui esso si applica, indichi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate, e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte.

    (7) È opportuno abbandonare l'impostazione basata su un elenco di clausole esentate e privilegiare invece la definizione di categorie di accordi esentati entro una determinata soglia di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo economico intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante.

    (8) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

    (9) Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato.

    (10) La cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di sfruttamento dei risultati contribuisce, in genere, a promuovere il progresso tecnico ed economico favorendo una maggiore diffusione del know-how fra le parti, evitando inutili duplicazioni nei lavori di ricerca e sviluppo, incoraggiando nuovi progressi grazie allo scambio di know-how complementare e permettendo di razionalizzare la fabbricazione dei prodotti o l'utilizzo dei processi scaturiti dalla ricerca e sviluppo.

    (11) Lo sfruttamento in comune dei risultati può essere considerato come il naturale complemento delle attività di ricerca e sviluppo intraprese in comune. Questo sfruttamento può svolgersi secondo diverse modalità. La fabbricazione vera e propria, l'utilizzazione di diritti di proprietà immateriale che contribuiscano in maniera significativa al progresso tecnico o economico, o la commercializzazione di nuovi prodotti.

    (12) Gli utilizzatori, in genere, traggono vantaggi da una ricerca più estesa e sviluppata, in quanto vengono a beneficiare di prodotti o servizi nuovi o migliorati, o di una riduzione dei prezzi indotta da processi nuovi o migliorati.

    (13) Affinché possano essere conseguiti gli obiettivi e i vantaggi dell'attività di ricerca e di sviluppo svolta in comune, il beneficio previsto dal presente regolamento deve applicarsi anche alle clausole contenute in accordi conclusi in materia di ricerca e sviluppo che, pur non costituendo l'oggetto principale di tali accordi, sono direttamente collegate e necessarie alla loro realizzazione.

    (14) Perché l'esenzione risulti giustificata, le modalità dello sfruttamento in comune devono riguardare soltanto prodotti o processi per i quali l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppo è determinante. Inoltre, ciascuna delle parti deve avere la possibilità di sfruttare i risultati che la interessano. Tuttavia, qualora alla ricerca e sviluppo partecipino organismi accademici, istituti di ricerca o imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo a titolo di servizio commerciale, senza partecipare di norma allo sfruttamento dei risultati, le parti possono convenire di utilizzare i risultati della ricerca e sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche. Analogamente, imprese non concorrenti possono convenire di limitare il loro diritto allo sfruttamento ad uno o più settori tecnici di applicazione al fine di agevolare la cooperazione tra parti che dispongono di competenze complementari.

    (15) L'esenzione concessa dal presente regolamento deve essere limitata agli accordi in materia di ricerca e sviluppo che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi in questione. Occorre escludere dall'esenzione per categoria gli accordi stipulati fra imprese concorrenti le cui quote di mercato, per i prodotti o servizi che possano essere migliorati o sostituiti dai risultati della ricerca e sviluppo, superino congiuntamente un determinato livello al momento della conclusione dell'accordo.

    (16) Per garantire il mantenimento in essere di una concorrenza effettiva nell'ipotesi dello sfruttamento comune dei risultati, si deve prevedere che l'esenzione per categoria cessi di applicarsi quando la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti per i prodotti scaturiti dalla ricerca e dallo sviluppo in comune sia troppo rilevante. L'esenzione deve continuare ad applicarsi, quali che siano le posizioni delle parti sui predetti mercati, durante un certo periodo a decorrere dall'inizio dello sfruttamento in comune per consentire (soprattutto dopo l'introduzione di un prodotto interamente nuovo) una stabilizzazione delle loro quote di mercato e per garantire una durata minima di ammortamento degli investimenti effettuati.

    (17) Il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi di cui sopra. In linea generale, alcune gravi restrizioni della concorrenza, come limitazioni della libertà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo in un settore non connesso a quello dell'accordo, la fissazione dei prezzi praticati a terzi, la limitazione della produzione o delle vendite, la ripartizione di mercati o clienti e la limitazione delle vendite passive dei prodotti contrattuali in aree riservate ad altre parti devono essere escluse dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato delle imprese interessate.

    (18) La delimitazione basata sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione prevista dal presente regolamento e le condizioni ivi stabilite garantiranno generalmente che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o dei servizi in questione.

    (19) In casi particolari, in cui gli accordi rientranti nell'ambito del presente regolamento producano nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, la Commissione potrà revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.

    (20) Gli accordi tra imprese che non siano fabbricanti concorrenti di prodotti miglioratili o sostituibili con i risultati della ricerca e dello sviluppo solo in casi eccezionali potranno eliminare la concorrenza nel campo della ricerca e sviluppo. È dunque opportuno consentire che tali accordi beneficino dell'esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato detenuta e ricorrere, nei casi eccezionali, alla revoca del beneficio suddetto.

    (21) Poiché gli accordi in materia di ricerca e sviluppo sono spesso conclusi a lunga scadenza, soprattutto quando la cooperazione si estende allo sfruttamento dei risultati, il periodo di vigenza del presente regolamento deve essere fissato in dieci anni.

    (22) Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE.

    (23) Secondo il principio della preminenza del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve ledere l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'interno del mercato comune e la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di tali norme, incluso il presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esenzione

    1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il paragrafo 1 dell'articolo 81 del trattato CE è dichiarato inapplicabile, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, agli accordi conclusi tra due o più imprese (in appresso "le parti"), in merito alle modalità di svolgimento delle seguenti attività:

    a) la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o processi, nonché lo sfruttamento in comune dei relativi risultati, o

    b) lo sfruttamento in comune dei risultati della ricerca e dello sviluppo di prodotti o processi, effettuato in comune in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti, o

    c) la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o processi, escluso lo sfruttamento in comune dei risultati.

    L'esenzione si applica nella misura in cui tali accordi (in appresso "accordi di ricerca e sviluppo") contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1.

    2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni contenute in accordi di ricerca e sviluppo che, pur non costituendo l'oggetto principale di tali accordi, sono direttamente collegate e necessarie alla loro realizzazione, come l'obbligo di non svolgere, individualmente o insieme a terzi, attività di ricerca e sviluppo nel settore cui si riferisce l'accordo o in un settore strettamente collegato durante il periodo di vigenza dell'accordo.

    Il primo comma non si applica alle disposizioni aventi lo stesso oggetto delle restrizioni della concorrenza elencate all'articolo 5, paragrafo 1.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) "accordo": un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;

    2) "imprese partecipanti": le imprese parti dell'accordo di ricerca e sviluppo e le relative imprese collegate;

    3) "imprese collegate":

    a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente:

    i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o

    ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o

    iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

    b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo di ricerca e sviluppo i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

    c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

    d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo di ricerca e sviluppo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

    e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

    i) dalle parti dell'accordo di ricerca e sviluppo o dalle relative imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o

    ii) da una o più parti dell'accordo di ricerca e sviluppo o imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze;

    4) "ricerca e sviluppo": l'acquisizione di know-how relativo a prodotti e processi e la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti o processi, la realizzazione degli impianti necessari e l'ottenimento dei relativi diritti di proprietà immateriale;

    5) "prodotto": bene e/o servizio, inclusi sia i beni e/o servizi intermedi che i beni e/o servizi finali;

    6) "processo contemplato dal contratto": tecnologia o processo risultante dalle attività di ricerca e sviluppo in comune;

    7) "prodotto contrattuale": prodotto risultante dalle suddette attività di ricerca e sviluppo in comune, ovvero fabbricato o fornito grazie all'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto;

    8) "sfruttamento dei risultati": la produzione o distribuzione dei prodotti o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto, come pure la cessione, o la concessione in licenza, di diritti di proprietà immateriale o la comunicazione del know-how richiesto per tale fabbricazione o utilizzazione;

    9) "diritti di proprietà immateriale": diritti di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti connessi;

    10) "know-how": un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto per "segreto" si intende che il know-how non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per "sostanziale" si intende che il know-how comprende conoscenze indispensabili per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto; per "individuato" si intende che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

    11) la ricerca e lo sviluppo o lo sfruttamento dei risultati sono effettuati "in comune" allorché i relativi lavori sono:

    a) eseguiti da un gruppo di lavoro o un ente comuni, o da un'impresa controllata in comune;

    b) affidati per conto delle parti ad un terzo, o

    c) ripartiti tra le parti in base alla specializzazione nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione o nella distribuzione;

    12) "impresa concorrente": un'impresa che fornisce prodotti miglioratili o sostituibili con i prodotti contrattuali ("concorrente effettivo"), ovvero un'impresa disposta, in base a considerazioni realistiche, ad effettuare gli investimenti supplementari o sostenere altri costi di conversione necessari al fine di penetrare sul mercato rilevante nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi ("concorrente potenziale");

    13) "mercato rilevante dei prodotti contrattuali": l'ambito produttivo e geografico cui appartengono i prodotti contrattuali.

    Articolo 3

    Condizioni per l'esenzione

    1. L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

    2. I risultati della ricerca e sviluppo in comune devono essere accessibili a tutte le parti ai fini di ulteriori ricerche o dello sfruttamento dei risultati suddetti. Gli istituti di ricerca, gli altri organismi accademici, o le imprese che effettuino attività di ricerca e sviluppo a titolo di servizio commerciale, senza di norma partecipare allo sfruttamento dei risultati, possono tuttavia convenire di utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche.

    3. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora l'accordo di ricerca e sviluppo riguardi unicamente la ricerca e lo sviluppo in comune, ognuna delle parti deve essere libera di sfruttare autonomamente i risultati della ricerca e sviluppo in comune, nonché il know-how preesistente necessario a tale sfruttamento. Il diritto allo sfruttamento può essere limitato ad uno o più settori tecnico-applicativi nei casi in cui, al momento della conclusione dell'accordo di ricerca e sviluppo, le parti non siano imprese concorrenti.

    4. Lo sfruttamento in comune deve riguardare risultati protetti da diritti di proprietà immateriale, o configuranti know-how, che contribuiscano a promuovere in modo rilevante il progresso tecnico o economico e siano determinanti per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto.

    5. Le imprese incaricate della fabbricazione in forza di una specializzazione nella produzione devono essere tenute a soddisfare le domande di fornitura di tutte le parti, ad eccezione dei casi in cui l'accordo di ricerca e sviluppo si estenda anche alla distribuzione in comune.

    Articolo 4

    Soglia basata sulla quota di mercato e durata dell'esenzione

    1. Quando le imprese partecipanti non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 1 si applica per l'intera durata dell'attività di ricerca e sviluppo. In caso di sfruttamento in comune dei risultati, l'esenzione continua ad applicarsi per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti contrattuali sono per la prima volta messi in commercio all'interno del mercato comune.

    2. Quando due o più imprese partecipanti sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 1 si applica per il periodo di cui al paragrafo 1, se, al momento della conclusione dell'accordo di ricerca e sviluppo, la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle imprese partecipanti non supera il 25 % del mercato rilevante dei prodotti miglioratili o sostituibili con i prodotti contrattuali.

    3. Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle imprese partecipanti non superi il 25 % del mercato rilevante dei prodotti contrattuali.

    Articolo 5

    Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

    1. L'esenzione di cui all'articolo 1 non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

    a) la limitazione della libertà delle imprese partecipanti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un settore non connesso a quello dell'attività contrattuale o, dopo il compimento dell'attività contrattuale, nel settore di quest'ultima o in un settore connesso;

    b) il divieto di contestare, dopo la realizzazione dell'attività di ricerca e sviluppo, la validità dei diritti di proprietà immateriale posseduti dalle parti nel mercato comune e rilevanti per la realizzazione di tale attività o, dopo la scadenza dell'accordo di ricerca e sviluppo, la validità di diritti di proprietà immateriale posseduti dalle parti nel mercato comune e intesi a tutelare i risultati della ricerca e sviluppo, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di ricerca e sviluppo cessi qualora una delle parti contesti la validità di detti diritti di proprietà immateriale;

    c) la limitazione della produzione o delle vendite;

    d) la fissazione dei prezzi in caso di vendita a terzi dei prodotti contrattuali;

    e) le limitazioni relative ai clienti che le imprese partecipanti possono servire, dopo la scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti contrattuali sono per la prima volta messi in commercio all'interno del mercato comune;

    f) il divieto di praticare vendite passive dei prodotti contrattuali nei territori riservati ad altri contraenti;

    g) il divieto di mettere in commercio i prodotti contrattuali o di praticare al riguardo una politica attiva di vendita nei territori riservati ad altri contraenti all'interno del mercato comune, dopo la scadenza di un periodo di sette anni dalla data in cui i prodotti contrattuali sono per la prima volta messi in commercio all'interno del mercato comune;

    h) l'obbligo di non concedere a terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto, ove lo sfruttamento da parte di almeno un contraente dei risultati dell'attività comune di ricerca e sviluppo non sia previsto o non abbia luogo;

    i) l'obbligo di rifiutare di soddisfare domande di utilizzatori o rivenditori, stabiliti nei loro territori rispettivi, che intendano commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori all'interno del mercato comune, o

    j) l'obbligo di limitare la possibilità per gli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti contrattuali presso altri rivenditori all'interno del mercato comune, in particolare facendo valere diritti di proprietà immateriale o adottando misure per impedire agli utilizzatori o rivenditori di procurarsi o di commercializzare nel mercato comune prodotti lecitamente messi in commercio all'interno della Comunità da un'altra delle parti o con il suo consenso.

    2. Il paragrafo 1 non si applica:

    a) alla fissazione di obiettivi di produzione qualora lo sfruttamento dei risultati includa la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali;

    b) alla fissazione di obiettivi di vendita e dei prezzi praticati nei confronti dei clienti diretti qualora lo sfruttamento dei risultati includa la distribuzione in comune dei prodotti contrattuali.

    Articolo 6

    Applicazione della soglia basata sulla quota di mercato

    1. Ai fini dell'applicazione della soglia basata sulla quota di mercato di cui all'articolo 4, si applicano le seguenti norme:

    a) la quota di mercato viene calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;

    b) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;

    c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 2, punto 3, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o i poteri elencati all'articolo 2, punto 3, lettera a).

    2. Se la quota di mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 3 inizialmente non è superiore al 25 %, ma successivamente supera tale livello senza tuttavia eccedere il 30 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 25 % è stata superata per la prima volta.

    3. Se la quota di mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, inizialmente non è superiore al 25 %, ma successivamente supera il 30 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nell'anno civile successivo all'anno in cui la soglia del 30 % è stata superata per la prima volta.

    4. I benefici previsti nei paragrafi 2 e 3 non possono essere cumulati in modo da eccedere la durata di due anni civili.

    Articolo 7

    Revoca

    La Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71, qualora constati, d'ufficio o su richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che facciano valere un interesse legittimo, che in un caso determinato un accordo di ricerca e sviluppo cui si applichi l'esenzione di cui all'articolo 1 produce effetti incompatibili con le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e in particolare qualora:

    a) a causa della limitatezza delle capacità di ricerca altrimenti disponibili, l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente la possibilità per i terzi di effettuare la ricerca e lo sviluppo nel settore di cui trattasi;

    b) a causa della struttura particolare dell'offerta, l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente l'accesso dei terzi al mercato dei prodotti contrattuali;

    c) le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente valida, dallo sfruttare i risultati della ricerca e dello sviluppo realizzati in comune;

    d) i prodotti contrattuali non siano sottoposti, in tutto il mercato comune o in una parte sostanziale di esso, alla concorrenza effettiva di prodotti identici o considerati analoghi dagli utilizzatori per le loro caratteristiche, i loro prezzi e l'uso al quale sono destinati;

    e) l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo elimini la concorrenza effettiva nel campo della ricerca e sviluppo su un determinato mercato.

    Articolo 8

    Periodo transitorio

    Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 ed il 30 giugno 2002 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2000 che rispondano alle condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 418/85.

    Articolo 9

    Periodo di validità

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.

    Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2000.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

    (2) GU C 118 del 27.4.2000, pag. 3.

    (3) GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 46.

    (4) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 9.

    (5) GU L 53 del 22.2.1985, pag. 5.

    (6) GU L 306 dell'11.11.1997, pag. 12.

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