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Document 32000R2488
Council Regulation (EC) No 2488/2000 of 10 November 2000 maintaining a freeze of funds in relation to Mr Milosevic and those persons associated with him and repealing Regulations (EC) Nos 1294/1999 and 607/2000 and Article 2 of Regulation (EC) No 926/98
Regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98
Regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98
GU L 287 del 14.11.2000, p. 19–37
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No longer in force, Date of end of validity: 28/10/2014; abrogato da 32014R1145
Regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98
Gazzetta ufficiale n. L 287 del 14/11/2000 pag. 0019 - 0037
Regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio del 10 novembre 2000 relativo al mantenimento del congelamento di capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate e che abroga i regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000 nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301, vista la posizione comune 2000/599/PESC, del 9 ottobre 2000, relativa al sostegno a una RFJ democratica e alla revoca immediata di talune misure restrittive(1) e la posizione comune 2000/697/PESC, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche, nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate(2), vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Il 15 giugno 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ)(3) in considerazione delle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto umanitario internazionale da parte del governo di tale paese. (2) A seguito delle elezioni del 24 settembre 2000 è stato democraticamente eletto e ufficialmente insediato un nuovo Presidente della RFY, V. Kostunica. (3) Il 9 ottobre 2000 il Consiglio ha approvato una dichiarazione relativa alla RFY nella quale si chiede una revoca di tutte le sanzioni imposte alla RFJ dal 1998, fatta eccezione per le disposizioni che riguardano l'ex presidente della RFY Slobodan Milosevic e le persone a lui collegate che continuano a rappresentare una minaccia per il consolidamento della democrazia nella RFJ. (4) È quindi necessario limitare a Milosevic e alle persone a lui collegate la portata delle disposizioni dell'attuale quadro giuridico sul sequestro dei capitali detenuti all'estero dai governi della RFJ e della Repubblica di Serbia. (5) Le misure previste rientrano nell'ambito d'applicazione del trattato. (6) Risulta pertanto necessaria una normativa comunitaria, anche al fine di evitare una distorsione della concorrenza, per l'attuazione delle misure in questione nel territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, tale territorio comprende tutti i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi previste. (7) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero, se richiesto, poter vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento. (8) La Commissione e gli Stati membri dovranno informarsi reciprocamente sulle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi altre informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, fatti salvi gli obblighi vigenti nei confronti di taluni particolari aspetti. (9) È auspicabile prevedere sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento non appena esso sarà entrato in vigore. (10) Per ragioni di trasparenza e di semplicità le principali disposizioni del regolamento (CE) n. 1294/1999 sono state riprese nel presente regolamento e il precedente regolamento dovrebbe pertanto essere abrogato. Per le stesse ragioni, il regolamento (CE) n. 607/2000(4) e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98(5) andrebbero del pari abrogati. (11) Occorrerebbe stabilire una procedura per la modifica degli allegati del presente regolamento e la concezione di specifiche deroghe per scopi strettamente umanitari. (12) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Sono sequestrati tutti i capitali detenuti da Milosevic e dalle persone fisiche a lui collegate, elencate nell'allegato I, al di fuori del territorio della Repubblica federale di Jugoslavia. 2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi a disposizione di una delle persone di cui al paragrafo 1. 3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: - capitali: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi - ma si tratta di un elenco non limitativo - contanti, assegni, titoli di credito, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento; depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli di debito; titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, segnatamente azioni, certificati azionari, titoli a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; credito, diritto a compensazione, garanzie, fideiussioni e altri impegni finanziari; lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; documenti che attestino la detenzione di capitali o risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni, - congelamento dei capitali: divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, compresa la gestione di portafoglio; gli eventuali interessi o redditi maturati o i capitali automaticamente rimborsabili alla scadenza dei fondi sono versati in un conto posto sotto sequestro e ivi bloccati. Articolo 2 1. È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le transazioni o le attività di cui all'articolo 1 o di eludere le disposizioni del presente regolamento. 2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o in corso, delle disposizioni del presente regolamento è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II e/o alla Commissione. Articolo 3 1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le banche, gli altri istituti finanziari, le società di assicurazione e gli altri organismi e persone: a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare l'osservanza del presente regolamento, in particolare conti e importi sequestrati ai sensi dell'articolo 1: - alle autorità competenti degli Stati membri, elencate nell'allegato II, in cui essi sono residenti o situati, e - alla Commissione, direttamente o tramite dette autorità competenti; b) collaborano con le autorità competenti elencate nell'allegato II nella verifica di tali informazioni. 2. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute. 3. Le informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati. Articolo 4 1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti citati in seguito ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 2. La Commissione ha la facoltà di: a) modificare l'allegato I, tenendo conto delle decisioni che danno attuazione alla posizione comune 2000/696/PESC; b) in via eccezionale, concedere deroghe all'articolo1 per scopi strettamente umanitari; c) in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, modificare i dati relativi alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II. 3. Le deroghe di cui al paragrafo 2, lettera b) e le modifiche dell'allegato I devono essere chieste dalla persona fisica o giuridica interessata tramite le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II. Le autorità competenti degli Stati membri verificano, per quanto possibile, le informazioni fornite dalle persone che presentano la richiesta. Articolo 5 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 2271/96. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articolo 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a 10 giorni lavorativi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 6 1. Il comitato di cui all'articolo 5 esamina tutte le questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro. 2. Il comitato verifica periodicamente l'efficacia delle disposizioni del presente regolamento e, sulla base di tale verifica, la Commissione riferisce periodicamente al Consiglio. Articolo 7 La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle ricevute ai sensi dell'articolo 3, nonché le violazioni e i problemi di applicazione o le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali. Articolo 8 Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. In attesa che sia adottata la legislazione eventualmente necessaria a tal fine, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1294/1999. Articolo 9 I regolamenti (CE) n. 1294/1999 e (CE) n. 607/2000, nonché l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 926/98 sono abrogati. Articolo 10 Il presente regolamento si applica: - nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, - a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro, - a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove, - a tutti gli organismi registrati o costituiti secondo la legislazione di uno Stato membro. Articolo 11 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2000. Per il Consiglio Il Presidente C. Josselin (1) GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU L 153 del 19.6.1999, pag 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1440/2000 della Commissione (GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 68). (4) GU L 73 del 22.3.2000, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2227/2000 (GU L 261 del 14.10.2000, pag. 3). (5) GU L 130 dell'1.5.1998, pag. 1. (6) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ALLEGATO I Elenco delle persone i cui capitali sono sequestrati e alle quali non possono essere forniti capitali >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 2, paragrafo 2, 3 e 4 BELGIO Ministère des finances "Trésorerie" Avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32 2) 233 75 18 DANIMARCA Erhvervsfremmestyrelsen Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tlf. (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 62 03 GERMANIA Landeszentralbank in Baden-Württemberg Postfach 10 60 21 D - 70049 Stuttgart Tel. (07 11) 944-11 20/21/23 Fax (07 11) 944-19 06 Landeszentralbank im Freistaat Bayern D - 80291 München Tel. (0 89) 28 89-32 64 Fax (0 89) 28 89-38 78 Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg Postfach 11 01 60 D - 10831 Berlin Tel. (0 30) 34 75/11 10/15/20 Fax (0 30) 34 75/11 90 Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Postfach 57 03 48 D - 22772 Hamburg Tel. (0 40) 37 07-66 00 Fax (0 40) 37 07-66 15 Landeszentralbank in Hessen Postfach 11 12 32 D - 60047 Frankfurt am Main Tel. (0 69) 23 88-19 20 Fax (0 69) 23 88-19 19 Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Postfach 2 45 D - 30002 Hannover Tel. (05 11) 30 33-27 23 Fax (05 11) 30 33-27 30 Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland Postfach 10 11 48 Tel. (02 11) 8 74-23 73/31 59 Fax (02 11) 8 74-23 78 Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen Postfach 90 11 21 D - 04103 Leipzig Tel. (03 41) 8 60-22 00 Fax (03 41) 8 60-23 89 Bundesausfuhramt Referat 214 Postfach 51 60 D - 65726 Eschborn Tel. (0 61 96) 9 08-0 Fax (0 61 96) 9 08-412 GRECIA Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων Διευθυντής Β. Βουτσινάς Ερμού και Κορνάρου 1 Ελλάς - 105 63 Αθήνα Τηλ: (301) 32 86 431-32 Φαξ: (301) 32 86 434 ( Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic Relations Directorate-General for External Economic and Trade Relations) Director V. Voutsinas Ermou and Cornarou 1 GR - 105 63 Athens Tel. (301) 32 86 431-32 Fax (301) 32 86 434 SPAGNA Ministerio de Economía Dirección General de Comercio e Inversiones Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel.: (34 91) 349 39 83 Fax: (34 91) 349 35 62 Dirección General del Tesoro y Política Financiera Paseo del Prado, 6 E - 28014 Madrid Tel.: (34 91) 209 95 11 Fax: (34 91) 209 96 56 FRANCIA Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor Bureau E1 139, rue du Bercy F - 75572 Paris - cedex 12 SP IRLANDA Articoli 2, paragrafo 2 e 3 Central Bank of Ireland Financial Markets Department Dame Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 671 66 66 Articolo 4, paragrafo 2 Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Hartcourt Street Dublin 2 Ireland Tel. (353 1) 408 24 92 ITALIA Ministero del Commercio estero - ROMA Gabinetto Tel. (39 06) 59 93 23 10 Fax (39 06) 59 64 74 94 LUSSEMBURGO Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L - 1016 Luxembourg PAESI BASSI Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 2500 EE Den Haag Nederland Tel. (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05 AUSTRIA Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Hauptstraße 55-57 A - 1030 Wien Österreichische Nationalbank Otto Wagnerplatz 3 A - 1090 Wien Tel. (43 1) 40 420 PORTOGALLO Ministério das Finanças Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. 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