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Document 32000R1825

Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

GU L 216 del 26.8.2000, p. 8–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1825/oj

32000R1825

Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 216 del 26/08/2000 pag. 0008 - 0012


Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione

del 25 agosto 2000

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichetattura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(1), in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

(1) Occorre stabilire le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000, in particolare per quanto riguarda le vendite tra Stati membri affinché il sistema di etichettatura non provochi distorsioni negli scambi sul mercato delle carni bovine.

(2) Per garantire la rintracciabilità dell'origine, sia nell'ambito del sistema obbligatorio che del sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, è necessario che gli operatori e le organizzazioni applichino un sistema di identificazione e di registrazione delle carni bovine in tutte le varie fasi della produzione e della vendita.

(3) Per indicare i macelli non provvisti di alcun numero di riconoscimento è necessario prevedere, per un periodo transitorio, metodi alternativi di contraddistinzione.

(4) È inoltre necessario definire la procedura da seguire per etichettare le carni ottenute da animali per i quali non sono disponibili tutti i dati relativi alla nascita ed agli spostamenti successivi, in quanto la registrazione di tali dati è diventata obbligatoria soltanto a partire dal 1o gennaio 1998 in forza del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichetta delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(2). Una disposizione analoga è necessaria per l'etichettatura delle carni bovine ottenute da animali importati vivi nella Comunità da paesi terzi.

(5) In ordine all'indicazione completa dell'origine, onde evitare che sulle etichette venga inutilmente ripetuta l'indicazione degli Stati membri o dei paesi terzi in cui gli animali sono stati ingrassati, appare necessario introdurre modalità semplificate basate sul periodo di tempo durante il quale l'animale da cui provengono le carni è permaso nello Stato membro o nel paese terzo di nascita o di macellazione.

(6) È necessario chiarire la situazione relativa alle informazioni supplementari che possono figurare sulle etichette nel quadro delle procedure semplificate di etichettatura per le carni macinate. Secondo le regole di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000, tali informazioni possono essere apposte a partire dal 1o settembre 2000. Alcune informazioni supplementari possono essere indicate soltanto fino al 1o gennaio 2002 se lo Stato membro ha deciso di applicare un sistema nazionale obbligatorio di etichettatura che comprenda tali informazioni oppure se l'operatore di cui trattasi indica volontariamente tali informazioni.

(7) Nel quadro del sistema di etichettatura facoltativo delle carni bovine è necessario prevedere una procedura di approvazione accelerata o semplificata per taluni tagli di carni bovine etichettati in uno Stato membro in base ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro.

(8) Per garantire l'attendibilità del disciplinare è necessario disporre che l'organismo indipendente e l'autorità competente abbiano accesso a tutta la documentazione in possesso degli operatori e delle organizzazioni ed eseguano regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi del rischio.

(9) L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce disposizioni per i casi in cui le carni bovine siano prodotte, in tutto o in parte, in un paese terzo. È opportuno adottare le modalità di applicazione della procedura di approvazione per l'importazione di carni bovine dai paesi terzi.

(10) Per garantire che i sistemi di etichettatura delle carni bovine importate siano altrettanto attendibili di quelli applicati alle carni bovine prodotte nella Comunità, è opportuno che la Commissione esamini le notifiche trasmesse dai paesi terzi. Qualora la Commissione pervenga alla conclusione che le procedure e/o i criteri applicati nel paese terzo di cui trattasi sono equivalenti alle norme previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000, agli Stati membri vengono inviate notifiche complete.

(11) Per accertare l'attendibilità del sistema di etichettatura applicato nei paesi terzi la Commissione ha facoltà di chiedere informazioni complementari e può adottare le misure necessarie tenendo conto delle informazioni comunicate su sua richiesta.

(12) La Commissione può effettuare verifiche nei paesi terzi. A tal fine è necessario che essa sia preventivamente autorizzata da tale paese. In mancanza di tale autorizzazione, la Commissione adotta le misure del caso.

(13) È necessario che gli Stati membri procedano a controlli per garantire la correttezza delle etichette utilizzate nel quadro del sistema facoltativo di etichettatura.

(14) È opportuno stabilire le modalità secondo cui possono essere imposte sanzioni agli operatori. A tal fine occorre tener conto dell'ipotesi in cui l'operatore non abbia etichettato le carni bovine secondo le norme previste dal sistema obbligatorio di etichettatura, dell'ipotesi in cui l'operatore abbia etichettato le carni bovine, nel quadro del sistema facoltativo di etichettatura, senza rispettare il disciplinare e infine dell'ipotesi in cui non esista alcun disciplinare approvato. Per un periodo limitato, ossia fino al 1o gennaio 2001, ed in considerazione delle difficoltà incontrate dagli operatori nell'applicazione del presente regolamento, le sanzioni più severe si applicheranno soltanto se l'etichetta contiene informazioni che inducano il consumatore in errore o non conformi al disciplinare approvato.

(15) A norma del regolamento (CE) n. 820/97 gli operatori o le organizzazioni che desiderino apporre sull'etichetta le indicazioni facoltative sono tenuti a sottoporre un apposito disciplinare all'approvazione delle competenti autorità degli Stati membri in cui hanno luogo la produzione o la vendita delle carni di cui trattasi. Il regolamento (CE) n. 2772/1999 del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine(3), ha autorizzato gli operatori a continuare ad apporre indicazioni facoltative sulle etichette delle carni bovine, oltre alle indicazioni obbligatorie, fino al 31 agosto 2000.

(16) Appare opportuno che continuino ad essere validi i disciplinari facoltativi già approvati, i quali non abbiano subito alcuna modifica e che siano conformi alle nuove regole, così come i disciplinari approvati per i paesi terzi.

(17) A norma del regolamento (CE) n. 820/97 gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e di registrazione dei bovini possono prescrivere l'indicazione di dati supplementari sulle etichette per gli animali nati, allevati e macellati nel loro territorio. Il regolamento (CE) n. 2772/1999 ha consentito agli Stati membri a continuare, in via provvisoria, fino al 31 agosto 2000, ad esercitare la facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 820/97, di prescrivere un sistema obbligatorio di etichettatura per i bovini nati, allevati e macellati nel loro territorio.

(18) La decisione 98/595/CE della Commissione, del 13 ottobre 1998, relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Francia e Belgio(4) e la decisione 1999/1/CE della Commissione, del 14 dicembre 1998, relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Finlandia(5), hanno permesso a tali Stati membri di prescrivere un sistema obbligatorio di etichettatura per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati sul proprio territorio. Tali decisioni, come pure eventuali altre decisioni di questo tipo, continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore dell'obbligo di indicazione completa dell'origine nel quadro del sistema obbligatorio di etichettatura nella Comunità, ossia sino al 1o gennaio 2002.

(19) Per controllare l'applicazione del sistema facoltativo di etichettatura, gli Stati membri registrano i disciplinari approvati e comunicano alla Commissione le informazioni relative alle norme nazionali di esecuzione e alle indicazioni facoltative approvate nel loro territorio. È necessario che tali informazioni vengano regolarmente aggiornate.

(20) È necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1141/97 della Commissione, del 23 giugno 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 824/98(7). Tuttavia, per evitare confusioni nel corso del periodo transitorio che precede l'introduzione del sistema obbligatorio, a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000, è opportuno che il regolamento (CE) n. 1141/97 rimanga applicabile per le carni ottenute da animali macellati anteriormente al 1o settembre 2000.

(21) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rintracciabilità dell'origine

Gli operatori e le organizzazioni di cui all'articolo 12, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1760/2000, si dotano, per ciascuna fase della produzione e della vendita, di un sistema di identificazione e di un sistema completo di registrazione.

Essi applicano tali sistemi in modo da garantire il nesso tra la contraddistinzione della carne e l'animale o gli animali da cui è stata ottenuta, secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'articolo 16, paragrafo 2, del citato regolamento.

Nel sistema di registrazione sono iscritti, in particolare, gli arrivi e le partenze degli animali, delle carcasse e/o dei tagli, in modo da garantire la correlazione tra arrivi e partenze.

Articolo 2

Etichettatura in caso di informazioni non disponibili

1. Il numero di approvazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1760/2000 è:

a) il numero di riconoscimento previsto all'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 64/433/CEE del Consiglio(8);

b) oppure, qualora non vi sia alcun numero di riconoscimento, il numero di registrazione nazionale.

Nei casi in cui non sia disponibile alcuno dei due numeri summenzionati, fino al 1o gennaio 2001 il numero può essere sostituito dal nome e dall'indirizzo del macello.

2. In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000:

a) per le carni ottenute da animali nati nella Comunità anteriormente al 1o gennaio 1998, qualora non sia disponibile l'informazione circa il luogo di nascita e/o il luogo di ingrasso, diverso dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso è sostituita dall'indicazione "* (nato prima del 1o gennaio 1998)";

b) per le carni ottenute da animali importati vivi nella Comunità, per le quali non sia disponibile l'informazione relativa al luogo di nascita e al luogo di ingrasso, diversi dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso è sostituita dall'indicazione "(Importato vivo nella CE)" oppure * (Importato vivo da [nome del paese terzo]).

Articolo 3

Semplificazione dell'indicazione dell'origine

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1760/2000, per le carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiore a 30 giorni

- nello Stato membro o nel paese terzo di nascita,

- nello Stato membro o nel paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione,

non è necessario indicare tale Stato membro o paese terzo quale Stato membro o paese terzo di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati in un altro Stato membro o in un altro paese terzo per un periodo superiore a 30 giorni.

Articolo 4

Dimensioni del gruppo

1. Durante il sezionamento delle carcasse o dei quarti, la dimensione del gruppo, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000, è determinata dal numero di carcasse o di quarti sezionati nello stesso tempo, i quali costituiscono una partita per il laboratorio di sezionamento. La dimensione del gruppo non può in ogni caso superare la produzione di un giorno.

2. Durante le ulteriori operazioni di sezionamento o di macinatura, il gruppo può essere ricostituito da tutti i gruppi, ai sensi del paragrafo 1, sezionati o macinati lo stesso giorno.

Articolo 5

Carni macinate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per carni macinate si intendono le carni ridotte in frammenti o macinate in una tritacarne a vite senza fine.

2. Le informazioni supplementari che possono essere indicate sulle etichette ai sensi dell'articolo 14, terzo comma del regolamento (CE) n. 1760/2000 sono le seguenti:

a) a partire dal 1o settembre 2000, le indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1760/2000 nonché la data di macinatura;

b) a partire dal 1o settembre 2000 e fino al 1o gennaio 2002, le indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), e lettera b) del regolamento (CE) n. 1760/2000, se lo Stato membro ha deciso di applicare un sistema nazionale obbligatorio di etichettatura che comprenda tali informazioni, oppure nel caso in cui l'operatore indichi volontariamente tale informazione a norma della sezione II del titolo II del regolamento (CE) n. 1760/2000;

c) a partire dal 1o gennaio 2002, le indicazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii) del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 6

Procedure di approvazione

1. Il periodo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1760/2000, nel corso del quale non è stata concessa o negata alcuna approvazione o non è stata richiesta alcuna informazione supplementare dall'autorità competente dello Stato membro al quale le carni bovine sono state spedite, è fissato in due mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

2. A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000, per i pezzi di carni bovine di prima scelta confezionati individualmente, etichettati in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato ed introdotti nel territorio di un altro Stato membro, il periodo di cui all'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1760/2000 è fissato in 14 giorni, a condizione che non siano aggiunte informazioni all'etichetta iniziale.

3. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000, le carni bovine confezionate in piccoli imballaggi per la vendita al minuto, etichettate in uno Stato membro conformemente ad un disciplinare approvato, possono essere introdotte nel territorio di un altro Stato membro ed ivi commercializzate senza previa approvazione del disciplinare di etichettatura da parte di questo Stato membro, a condizione che:

a) le confezioni non vengano modificate;

b) il disciplinare approvato dallo Stato membro di imballaggio riguardi anche la commercializzazione in altri Stati membri delle carni bovine confezionate;

c) lo Stato membro che approva tale disciplinare fornisca preventivamente tutte le informazioni necessarie agli altri Stati membri nei quali, secondo quanto previsto dal disciplinare approvato, saranno commercializzate le carni confezionate.

Articolo 7

Controlli

1. Gli operatori e le organizzazioni consentono in qualsiasi momento agli esperti della Commissione, all'autorità competente e all'organismo indipendente di controllo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'accesso ai propri locali e l'accesso a tutta la documentazione comprovante l'esattezza delle informazioni riportate sull'etichetta.

2. L'autorità competente e, nel caso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'organismo indipendente di controllo, effettuano regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi di rischio che tenga conto, in particolare, della complessità del disciplinare di cui trattasi. Per ciascun controllo viene redatta una relazione di ispezione in cui si indicano le eventuali carenze, nonché le misure proposte per porvi rimedio, eventualmente i termini impartiti e le sanzioni eventualmente applicate.

3. Qualora non si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1760/2000, gli Stati membri eseguono controlli che forniscano sufficienti garanzie quanto all'esattezza delle etichette utilizzate. La frequenza dei controlli deve essere fissata tenendo conto in particolare della complessità del disciplinare di cui trattasi.

4. Gli operatori, le organizzazioni e gli organismi indipendenti comunicano tutte le informazioni pertinenti all'autorità competente.

Articolo 8

Approvazioni concesse dai paesi terzi

1. La Commissione verifica che le notifiche rechino tutte le informazioni prescritte dall'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1760/2000. Qualora riceva una notifica incompleta, la Commissione ne informa il paese terzo indicando l'informazione da fornire.

Le notifiche complete sono trasmesse agli Stati membri, a meno che la Commissione non accerti, in base all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che le procedure e/o i criteri applicati dal paese terzo non sono equivalenti alle norme stabilite dallo stesso regolamento (CE) n. 1760/2000.

2. La Commissione può chiedere in qualsiasi momento al paese terzo di fornire ogni informazione necessaria ove essa ritenga, in base alla notifica trasmessa in forza dell'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che sia opportuno verificare se le procedure e/o i criteri notificati dal paese terzo stesso continuino ad essere equivalenti a quelli definiti nel regolamento (CE) n. 1760/2000. In particolare, la Commissione può chiedere al paese terzo di fornire copie dei disciplinari approvati dalle competenti autorità. Essa può inoltre chiedere al paese terzo di autorizzare i rappresentanti della Commissione a effettuare controlli sul suo territorio.

3. Qualora non riceva le informazioni o autorizzazioni richieste a norma del paragrafo 2, la Commissione può concludere che le procedure e/o i criteri applicati in un paese terzo non sono equivalenti alle norme previste dal regolamento (CE) n. 1760/2000.

4. La Commissione può in qualsiasi momento modificare la propria decisione iniziale sull'equivalenza delle procedure e/o dei criteri applicati nel paese terzo di cui trattasi a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 9

Sanzioni

1. Gli Stati membri definiscono il sistema di sanzioni da applicare contro le violazioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 e adottano tutte le misure necessarie per la sua esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, commisurate e dissuasive.

2. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000, se le carni bovine sono state etichettate:

- senza rispettare il sistema obbligatorio di etichettatura, oppure

- in caso di applicazione del sistema facoltativo, senza rispettare il disciplinare o senza che esistesse un disciplinare approvato,

gli Stati membri chiedono che esse siano ritirate dal mercato finché non vengano rietichettate in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Tuttavia, se le carni risultano conformi alle vigenti norme sanitarie e veterinarie, gli Stati membri possono, ferme restando le sanzioni di cui al paragrafo 1, consentire che esse vengano destinate direttamente alla trasformazione in prodotti a base di carni diversi da quelli di cui all'articolo 12, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

3. Fino al 1o gennaio 2001 le carni bovine sono ritirate dal mercato soltanto se l'etichetta contiene informazioni che inducano in errore l'acquirente o non siano conformi al disciplinare approvato.

Articolo 10

Registri

L'autorità competente tiene un registro dei disciplinari approvati e, in particolare, di ogni operatore e organizzazione responsabile dell'etichettatura delle carni bovine, nonché degli organismi indipendenti preposti ai controlli.

Articolo 11

Comunicazioni

Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) i nomi delle autorità competenti per l'attuazione del sistema di etichettatura di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000, nonché le modalità d'attuazione complementari, in particolare quelle relative ai controlli da eseguire e alle sanzioni da applicare;

b) entro il 30 settembre 2000, l'elenco di tutte le indicazioni facoltative approvate sul loro territorio;

c) ogni tre mesi, un aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera b).

Articolo 12

Disposizioni transitorie

Qualora siano conformi alle norme del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del presente regolamento,

a) i disciplinari facoltativi approvati a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 820/97 continuano ad essere validi;

b) i sistemi nazionali obbligatori di etichettatura delle carni bovine, approvati a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97, nonché le ulteriori decisioni di analoga natura, continuano ad essere validi fino al 1o gennaio 2002.

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1141/97 è abrogato.

Esso rimane tuttavia applicabile per le carni bovine ottenute da animali macellati anteriormente al 1o settembre 2000.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1141/97 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata in allegato.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica alle carni bovine ottenute da animali macellati a partire dal 1o settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2000.

Per la Commissione

Philippe Busquin

Membro della Commissione

(1) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(2) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

(3) GU L 334 del 28.12.1999, pag. 1.

(4) GU L 286 del 23.10.1998, pag. 55.

(5) GU L 1 del 5.1.1999, pag. 3.

(6) GU L 165 del 24.6.1997, pag. 7.

(7) GU L 117 del 21.4.1998, pag. 4.

(8) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

ALLEGATO

Tavola di concordanza

>SPAZIO PER TABELLA>

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