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Document 32000D0460

    2000/460/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/311/CE recante adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)

    GU L 183 del 22.7.2000, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/460/oj

    32000D0460

    2000/460/CE: Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2000, che modifica la decisione 1999/311/CE recante adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)

    Gazzetta ufficiale n. L 183 del 22/07/2000 pag. 0016 - 0016


    Decisione del Consiglio

    del 17 luglio 2000

    che modifica la decisione 1999/311/CE recante adozione della terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006)

    (2000/460/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    visto il parere del Comitato delle regioni(3),

    considerando quanto segue:

    (1) Con decisione 1999/311/CE(4) il Consiglio ha adottato la terza fase del programma transeuropeo di cooperazione per l'istruzione superiore (Tempus III) (2000-2006).

    (2) Detto programma è destinato ai paesi dell'Europa centrale e orientale non associati beneficiari potenziali dell'aiuto eocnomico in virtù del regolamento (CEE) n. 3906/89 (programma Phare)(5) o del programma destinato a sostituirlo, nonché ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e la Mongolia, di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio, del 29 dicembre 1999, relativo alla fornitura di assistenza agli Stati associati d'Europa orientale e d'Asia centrale(6) (che sostituisce il vecchio programma Tacis).

    (3) La nota in calce introdotta all'articolo 2 della decisione 1999/311/CE precisa che il programma è destinato "attualmente" all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

    (4) Occorre potere, in avvenire, estendere il programma Tempus III ad altri paesi della regione, e in special modo alla Croazia,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La decisione 1999/311/CE è modificata come segue:

    1) All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:"Tempus III riguarda i paesi dell'Europa centrale e orientale non associati designati come ammessi a fruire di aiuto economico in virtù del regolamento (CEE) n. 3906/89 (programma PHARE) o del programma destinato a sostituirlo, oltre ai nuovi Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e alla Mongolia, di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 (che sostituisce il vecchio programma Tacis). Tali paesi sono in appresso denominati 'paesi beneficiari potenziali'."

    2) La nota in calce 1 è soppressa.

    Articolo 2

    La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. Fabius

    (1) Parere reso il 14.6.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2) Parere reso il 24.5.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere reso il 14.6.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 30.

    (5) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/1999 (GU L 161 del 20.6.1999, pag. 68).

    (6) GU L 12 del 18.1.2000, pag. 1.

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