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Document 31999L0041

    Direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

    GU L 172 del 8.7.1999, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2009; abrog. impl. da 32009L0039

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/41/oj

    31999L0041

    Direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

    Gazzetta ufficiale n. L 172 del 08/07/1999 pag. 0038 - 0039


    DIRETTIVA 1999/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 7 giugno 1999

    che modifica la direttiva 89/398/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 marzo 1999,

    (1) considerando che l'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE(4) prevede che le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di prodotti alimentari indicati nell'allegato I siano stabilite mediante direttive specifiche;

    (2) considerando che a tutt'oggi sono state adottate direttive specifiche per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento(5), per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati alla prima infanzia(6), nonché per gli alimenti destinati a far perdere peso(7); che per motivi di tutela della salute delle persone appare opportuno adottare disposizioni specifiche, conformemente al disposto dell'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE, per gli alimenti dietetici per fini medici particolari e per gli alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare, in particolare per gli sportivi, di cui all'allegato I della summenzionata direttiva;

    (3) considerando che per quanto riguarda la categoria degli alimenti con scarso tenore di sodio, compresi i sali dietetici iposodici o asodici, e gli alimenti senza glutine, tali prodotti possono essere commercailizzati in maniera adeguata e controllati ufficialmente con efficacia attraverso l'attuazione delle disposizioni generali della direttiva 89/398/CEE, purché siano definite le condizioni per l'utilizzazione di taluni termini utilizzati per indicare le particolari proprietà nutrizionali dei prodotti;

    (4) considerando che la soppressione di tali categorie di prodotti dall'allegato I della direttiva 89/398/CEE risulta conforme con gli sforzi compiuti per evitare una legislazione specifica superflua;

    (5) considerando che non è chiaro se esista un'adeguata base per adottare disposizioni specifiche per la categoria di cui al punto 9 dell'allegato I della direttiva 89/398/CEE, vale a dire la categoria degli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete);

    (6) considerando che è pertanto opportuno disporre di un parere, tra l'altro, del comitato scientifico dell'alimentazione umana prima di prendere una decisione definitiva al riguardo;

    (7) considerando che esiste sempre la possibilità di armonizzare a livello comunitario le norme applicabili alle altre categorie di alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, al fine di garantire la tutela del consumatore e la libera circolazione degli alimenti in questione,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 89/398/CEE è modificata come segue:

    1) Sono inseriti i seguenti articoli: "Articolo 4 bis

    Le modalità d'uso dei termini concernenti:

    - la riduzione o assenza di sodio o il contenuto in sale (cloruro di sodio, sale di cucina)

    - l'assenza di glutine,

    che possono essere utilizzati per descrivere i prodotti di cui all'articolo 1 sono stabilite conformemente alla procedura prevista all'articolo 13.

    Articolo 4 ter

    Anteriormente all'8 luglio 2002 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, una relazione sull'opportunità di disposizioni specifiche per gli alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabetici).

    Alla luce delle conclusioni di tale relazione la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, procede all'elaborazione delle disposizioni specifiche in questione ovvero presenta, conformemente alla procedura prevista all'articolo 95 del trattato, opportune proposte di modifica della presente direttiva."

    2) All'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "Anteriormente all'8 luglio 2002 e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo."

    3) L'allegato I è sostituito dal seguente:

    "ALLEGATO I

    - Gruppi di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di direttive specifiche(1):

    1) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

    2) Alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

    3) Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso

    4) Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali

    5) Alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi

    - Categorie di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare per i quali sono previste disposizioni particolari che saranno oggetto di una direttiva specifica(2) in funzione dell'esito della procedura prevista all'articolo 4 ter:

    6) Alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete).

    (1) Si intende che la direttiva non si applicherà ai prodotti già in commercio al momento della sua adozione.

    (2) Si intende che la direttiva non si applicherà ai prodotti già in commercio al momento della sua adozione."

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla presente direttiva al più tardi l'8 luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Tali misure devono essere attuate in modo da:

    - consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro l'8 luglio 2000;

    - vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro l'8 gennaio 2001.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 1999.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    J. M. GIL-ROBLES

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E. BULMAHN

    (1) GU C 108 del 16.4.1994, pag. 17 e

    GU C 35 dell'8.2.1996, pag. 17.

    (2) GU C 388 del 31.12.1994, pag. 1.

    (3) Parere del Parlamento europeo dell'11 ottobre 1995 (GU C 287 del 30.10.1995, pag. 104), posizione comune del Consiglio del 22 luglio 1997 (GU C 297 del 29.9.1997, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 1997 (GU C 14 del 19.1.1998, pag. 123). Decisione del Parlamento europeo del 5 maggio 1999 e decisione del Consiglio dell'11 maggio 1999.

    (4) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 96/84/CE (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20).

    (5) Direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35). Direttiva modificata dalla direttiva 96/4/CE (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 12).

    (6) Direttiva 96/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17).

    (7) Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a deite ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).

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