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Document 31999L0008

Direttiva 1999/8/CE della Commissione del 18 febbraio 1999 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

GU L 50 del 26.2.1999, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/8/oj

31999L0008

Direttiva 1999/8/CE della Commissione del 18 febbraio 1999 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 26/02/1999 pag. 0026 - 0026


DIRETTIVA 1999/8/CE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1999 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (2), in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che per le sementi di triticale destinate alla commercializzazione sul loro territorio, gli Stati membri possono ridurre all'80 % la facoltà germinativa minima prescritta nell'allegato II;

considerando che tale possibilità non sarà più autorizzata a decorrere dal 1° febbraio 2000 conformemente alla suddetta direttiva;

considerando che, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche, sembra difficile produrre in certe regioni della Comunità sementi di triticale con una facoltà germinativa uguale a quella prescritta nell'allegato II;

considerando che, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno ridurre la facoltà germinativa minima di sementi pure all'80 %;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sezione 2 A dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE è modificata come segue: Per quanto concerne il triticosecale, nella colonna 2 «85» è sostituito da «80».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2039/66.

(2) GU L 25 dell'1. 2. 1999, pag. 27.

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