Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0252

    1999/252/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica la decisione 93/197/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione [notificata con il numero C(1999) 754] ( Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 96 del 10.4.1999, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/252/oj

    31999D0252

    1999/252/CE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1999, che modifica la decisione 93/197/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione [notificata con il numero C(1999) 754] ( Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 096 del 10/04/1999 pag. 0031 - 0031


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 marzo 1999

    che modifica la decisione 93/197/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

    [notificata con il numero C(1999) 754]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/252/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza da paesi terzi(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 14, 15, lettera a) e 16,

    (1) considerando che la decisione 93/197/CEE della Commissione(2), modificata da ultimo dalla decisione 1999/236/CE(3), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;

    (2) considerando che nell'allegato II della decisione 93/197/CEE la lettera d) della sezione III dei certificati sanitari A, B, C, D, e E è stato modificato con la decisione 93/510/CEE(4), per consentire le importazioni nella Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione da paesi terzi prima della scadenza del periodo di soggiorno richiesto di 90 giorni precedenti la spedizione, qualora questi equidi vengano direttamente importati dagli Stati membri nel paese terzo di spedizione durante tale periodo;

    (3) considerando che si è tuttavia tralasciato di adeguare il corrispondente testo nella dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario degli equini; che, per motivi di chiarezza, il testo della dichiarazione deve essere adeguato al testo dell'allegato II, sezione III, lettera d) dei certificati sanitari A, B, C, D e E;

    (4) considerando che la decisione 93/197/CE deve essere adeguata di conseguenza;

    (5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'allegato II della decisione 93/197/CEE della Commissione, il paragrafo 2 della dichiarazione del proprietario, o suo rappresentante, dell'animale nei certificati sanitari A, B, C, D e E è sostituito dal seguente testo: "2. L'animale è rimasto in... (paese di esportazione)

    sin dalla nascita (3) oppure è stato importato direttamente da uno Stato membro della Comunità europea durante gli ultimi 90 giorni (3), oppure è entrato nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (3)."

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

    (2) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

    (3) GU L 87 del 31.3.1999, pag. 13.

    (4) GU L 238 del 23.9.1993, pag. 44.

    Top