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Document 31998L0067

Direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998 che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 261 del 24.9.1998, pp. 10–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/67/oj

31998L0067

Direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998 che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 261 del 24/09/1998 pag. 0010 - 0031


DIRETTIVA 98/67/CE DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 1998 che modifica le direttive del Consiglio 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/47/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2 e l'articolo 10, lettera a),

vista la direttiva 96/25/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE (3), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando che con l'introduzione della direttiva 96/25/CE le denominazioni «mangimi semplici» e «materie prime» sono superate; che dette denominazioni sono sostituite nella legislazione comunitaria sugli alimenti per animali, e cioè nelle direttive del Consiglio 70/524/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE della Commissione (5), 74/63/CEE (6), modificata da ultimo dalla direttiva 98/60/CE della Commissione (7), 82/471/CEE (8), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE e 93/74/CEE (9), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE, dalla nozione di «materie prime per mangimi»; che la definizione di «materie prime per mangimi» è sostituita, ove necessario, dalla definizione della direttiva 96/25/CE; che ciò incide sulla definizione di alimenti composti per animali; che occorre pertanto modificare le direttive 80/511/CEE (10), 82/475/CEE (11), modificata da ultimo dalla direttiva 91/334/CEE (12), e 91/357/CEE (13), modificata da ultimo dalla direttiva 97/47/CE della Commissione;

considerando che la direttiva 92/87/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari (14), prevede un elenco degli ingredienti che devono essere indicati nell'etichettatura dei mangimi composti; che tuttavia la direttiva 96/25/CE raggruppa i mangimi semplici e le materie prime in un'unica categoria, quella delle «materie prime per mangimi» e stabilisce un elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi che possono essere immesse in circolazione solo con le denominazioni fissate in tale ambito e purché dette denominazioni corrispondano alle descrizioni ivi fornite; che la direttiva 92/87/CEE diviene quindi obsoleta e deve essere abrogata;

considerando che occorre fare in modo che le disposizioni degli allegati della direttiva 96/25/CE siano costantemente adeguate ai più recenti sviluppi delle conoscenze scientifiche o tecniche; che tali modifiche dovranno essere apportate rapidamente nell'ambito della procedura - prevista dalla presente direttiva - al fine di stabilire una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato permanente degli alimenti per animali;

considerando che le disposizioni concernenti la denominazione e la descrizione delle materie prime per mangimi previste dalla presente direttiva si applicano salve restando le norme previste dalla legislazione veterinaria per quanto riguarda l'alimentazione degli animali e in particolare la direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (15), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che per proteggere i ruminanti dal rischio sanitario dovuto al fatto che i metodi di trattamento delle proteine potevano, in alcuni casi, non garantire una completa inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme bovina, la Commissione ha adottato la decisione 94/381/CEE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (16), modificata da ultimo dalla decisione 95/60/CE (17); che tale decisione vieta la somministrazione ai ruminanti, con la dieta, di proteine da tessuti di mammiferi, con l'eccezione di alcuni prodotti che non presentano alcun rischio sanitario;

considerando che per motivi di ordine pratico e di coerenza giuridica la decisione 97/582/CE della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modifica della decisione 91/516/CEE che stabilisce l'elenco degli ingredienti di cui è vietato l'impiego negli alimenti composti per animali (18), vieta l'impiego, quali ingredienti negli alimenti composti per ruminanti, di proteine derivate da tessuti di mammiferi;

considerando che la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (19), modificata da ultimo dalla direttiva 97/47/CE della Commissione, e la direttiva 79/373/CEE prevedono rispettivamente l'etichettatura degli alimenti semplici per animali e degli alimenti composti costituiti da proteine o che contengano proteine derivate da tessuti di mammiferi, per evitare che l'utilizzatore di tali alimenti per animali somministri detti alimenti a ruminanti, non essendo al corrente della legislazione applicabile agli alimenti per animali e della legislazione veterinaria; che la direttiva 96/25/CE deve essere completata da misure corrispondenti;

considerando che le suddette disposizioni di etichettatura si applicano fatte salve le eventuali norme più severe che alcuni Stati membri possono avere adottato secondo quanto consentito dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE;

considerando che gli Stati membri che applicano condizioni più rigorose adatteranno le norme di etichettatura prescritte per renderle conformi alla propria legislazione;

considerando che le materie prime per mangimi subiscono spesso trattamenti chimici e possono quindi contenere impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel processo di fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati dalla direttiva 70/524/CEE; che per garantire che siano immesse in circolazione solo materie prime per mangimi di qualità sana, leale e mercantile e per il buon funzionamento del mercato interno, occorre adottare disposizioni generali relative alla purezza chimica delle materie prime per mangimi, in base alle quali dette materie prime debbano essere esenti da impurità chimiche derivanti dal loro processo di fabbricazione, per quanto lo consentono le buone pratiche di elaborazione;

considerando che occorre prevedere un periodo transitorio per permettere all'industria di adeguarsi alle disposizioni della presente direttiva; che le materie prime per mangimi immesse in circolazione anteriormente alla data di applicazione della direttiva potranno restare in circolazione fino alla fine di tale periodo transitorio;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 80/511/CEE il termine «ingredienti» è sostituito dal termine «materie prime per mangimi».

Articolo 2

Nel titolo, all'articolo 1 e nell'allegato, della direttiva 82/475/CEE il termine «ingredienti» è sostituito dal termine «materie prime per mangimi».

Articolo 3

Nel titolo, all'articolo 1 e nell'allegato, della direttiva 91/357/CEE il termine «ingredienti» è sostituito dal termine «materie prime per mangimi».

Articolo 4

L'allegato della direttiva 96/25/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 5

La direttiva 92/87/CEE è abrogata.

Articolo 6

Le disposizioni previste dalla presente direttiva si applicano fatte salve le norme previste dalla legislazione veterinaria per quanto riguarda l'alimentazione degli animali.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri prescrivono che le materie prime per mangimi immesse in circolazione anteriormente al 1° gennaio 1999 e non conformi alle disposizioni della presente direttiva possono rimanere in circolazione fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 1998.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

(2) GU L 211 del 5. 8. 1997, pag. 45.

(3) GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 35.

(4) GU L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

(5) GU L 96 del 28. 3. 1998, pag. 39.

(6) GU L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31.

(7) GU L 209 del 25. 7. 1998, pag. 50.

(8) GU L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8.

(9) GU L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23.

(10) GU L 126 del 21. 5. 1980, pag. 14.

(11) GU L 213 del 21. 7. 1982, pag. 27.

(12) GU L 184 del 10. 7. 1991, pag. 27.

(13) GU L 193 del 17. 7. 1991, pag. 34.

(14) GU L 319 del 4. 11. 1992, pag. 19.

(15) GU L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.

(16) GU L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.

(17) GU L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43.

(18) GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 39.

(19) GU L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1.

ALLEGATO

PARTE A

Osservazioni generali

I. NOTE ESPLICATIVE

1. Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate nella parte B in base ai seguenti criteri:

- origine del prodotto/sottoprodotto, ad esempio vegetale, animale, minerale,

- parte del prodotto/sottoprodotto usata, ad esempio la parte intera, semi, tuberi o ossa,

- lavorazione alla quale il prodotto/sottoprodotto è stato sottoposto, ad esempio decorticatura, estrazione, riscaldamento e/o il prodotto/sottoprodotto che ne risulta, ad esempio fiocchi, crusca, polpa, grassi,

- grado di maturazione del prodotto/sottoprodotto e/o qualità del prodotto/sottoprodotto, ad esempio «a basso tenore di glucosinolato», «ricco di sostanze grasse», «a basso tenore di zuccheri».

2. L'elenco di cui alla parte B è diviso in 12 capitoli:

1. Cereali, loro prodotti e sottoprodotti

2. Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti

3. Semi di leguminose, loro prodotti e sottoprodotti

4. Tuberi, radici, loro prodotti e sottoprodotti

5. Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti

6. Foraggi, compresi i foraggi grossolani

7. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti

8. Prodotti lattiero-caseari

9. Prodotti di animali terrestri

10. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti

11. Minerali

12. Vari.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PUREZZA BOTANICA E CHIMICA

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, le materie prime per mangimi devono essere esenti, per quanto lo consentono le buone pratiche di elaborazione, da impurità chimiche derivanti dall'impiego, nel loro processo di fabbricazione, di coadiuvanti tecnologici quali quelli contemplati dalla direttiva 70/524/CEE, a meno che per una determinata materia prima per mangimi sia stato fissato un tenore massimo specifico nella parte B.

2. Qualora non siano stati fissati altri valori nelle parti B o C, la purezza botanica dei prodotti e sottoprodotti elencati in tali parti deve raggiungere il 95 %.

Si considerano impurezze botaniche:

a) le impurità naturali ma innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);

b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5 %.

3. I valori indicati, relativi alla purezza botanica, si riferiscono al peso del prodotto e del sottoprodotto in quanto tali.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI

Quando il nome di una materia prima per mangimi elencata nella parte B comprende una o più parole fra parentesi, detta parola o dette parole possono essere lasciate o eliminate; ad esempio, l'olio (di semi) di soia può essere definito «olio di semi di soia» oppure «olio di soia».

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE AL GLOSSARIO

Il glossario seguente illustra i principali procedimenti utilizzati nella preparazione delle materie prime per mangimi citate nelle parti B e C del presente allegato. Quando le denominazioni di tali materie prime contengono un termine di uso corrente oppure una denominazione riportata nel presente glossario, il procedimento da utilizzare deve essere conforme alla definizione data.

>SPAZIO PER TABELLA>

V. DISPOSIZIONI RELATIVE AI TENORI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B E C

1. I tenori indicati o da dichiarare riguardano il peso delle materie prime per mangimi, salvo diversamente specificato.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nel presente allegato, parte B e parte C, deve essere indicato il tenore di umidità della materia prima per mangimi qualora sia superiore al 14 % del suo peso. Questo tenore deve essere indicato, su richiesta dell'acquirente, per le materie prime il cui tenore di umidità non supera detto limite.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 e a condizione che non sia stato fissato un altro tenore nell'allegato, parte B e parte C, deve essere indicato il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico delle materie prime per mangimi qualora sia superiore al 2,2 % riferito alla sostanza secca.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AGENTI DENATURANTI E AGLI AGENTI LEGANTI

Se i prodotti indicati nella colonna 2 della parte B o nella colonna 1 della parte C del presente allegato sono utilizzati come denaturanti o leganti di materie prime per mangimi, devono essere fornite le seguenti informazioni:

- agenti denaturanti: natura e quantitativo dei prodotti utilizzati,

- agenti leganti: natura dei prodotti utilizzati.

Per gli agenti leganti, il quantitativo utilizzato non può essere superiore al 3 % del peso totale.

VII. DISPOSIZIONI RELATIVE AI LIVELLI MINIMI TOLLERATI INDICATI O DA DICHIARARE COME SPECIFICATO NELLE PARTI B E C

Se da un controllo ufficiale a norma dell'articolo 12 della direttiva risulta che la composizione di una materia prima per mangimi è differente da quella dichiarata, cosicché il valore della materia prima risulta ridotto, sono tollerati i seguenti valori minimi:

a) proteina grezza:

- 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 10 %,

- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

b) zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio e glucosio (destrosio):

- 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %,

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 %, ma pari o superiori al 5 %,

- 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

c) amido e inulina:

- 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30 %,

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30 %, ma pari o superiori al 10 %,

- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

d) sostanze grasse grezze:

- 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %,

- 12 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 %, ma pari o superiori al 5 %,

- 0,6 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

e) fibre grezze:

- 2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14 %,

- 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 14 %, ma pari o superiori al 6 %,

- 0,9 unità per il tenore dichiarato inferiore al 6 %;

f) umidità e ceneri grezze:

- 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %,

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 %, ma pari o superiori al 5 %,

- 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

g) valori totali di fosforo, sodio, carbonato di calcio, calcio, magnesio, indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio:

- 1,5 unità per i tenori (valori) dichiarati pari o superiori al 15 % o (15), a seconda dei casi,

- 10 % del tenore (valore) dichiarato per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 15 % ma pari o superiori al 2 % o inferiori a 15 ma pari o superiori a 2, a seconda dei casi,

- 0,2 unità per i tenori (valori) dichiarati inferiori al 2 % o a 2, a seconda dei casi;

h) ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in NaCl:

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 3 %,

- 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3 %;

i) carotene, vitamina A e xantofilla:

- 30 % del tenore dichiarato;

j) metionina, lisina e basi azotate volatili:

- 20 % del tenore dichiarato.

VIII. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ETICHETTATURA DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI OTTENUTE DA PROTEINE DERIVATE DA TESSUTI DI MAMMIFERI

1. Le materie prime per mangimi costituite da proteine derivate da tessuti di mammiferi debbono essere etichettate con la seguente indicazione: «Questa materia prima per mangimi è costituita da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti».

Questa disposizione non si applica a:

- latte e prodotti lattiero-caseari,

- gelatina,

- amminoacidi ottenuti da pelli o cuoi con un procedimento comportante dapprima l'esposizione del materiale a un pH de 1-2, indi la sua esposizione a un pH>11, e infine un trattamento termico di 30 minuti ad una temperatura di 140 °C e ad una pressione di 3 bar,

- difosfato di calcio ottenuto da ossa sgrassate e

- plasma essiccato ed altri prodotti ematici.

2. Se uno Stato membro ha vietato l'impiego di proteine derivate da tessuti di mammiferi di cui al punto 1, prima frase, negli alimenti per determinati animali diversi dai ruminanti, come è consentito dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE, l'indicazione di cui al punto 1 deve precisare le altre specie o categorie di animali a cui viene esteso il divieto di utilizzare i prodotti suddetti.

PARTE B

Elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi

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PARTE C

Disposizioni relative alla denominazione e alla dichiarazione di taluni componenti di materie prime per mangimi non elencate

Per le materie prime per mangimi immesse in circolazione e non elencate nella parte B del presente allegato, è prescritta la dichiarazione obbligatoria dei componenti indicati nella colonna 2 qui in appresso, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

Le materie prime per mangimi non elencate nella parte B devono essere denominate conformemente ai criteri enunciati nella parte AI.1 del presente allegato.

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