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Document 31997R0467
Council Regulation (EC) No 467/97 of 3 March 1997 providing for duty-free treatment for specified pharmaceutical active ingredients bearing an 'international non-proprietary name' (INN) from the World Health Organization and specified products used for the manufacture of finished pharmaceuticals and withdrawing duty-free treatment as pharmaceutical products from certain INNs whose predominant use is not pharmaceutical
Regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 che dispone l'ammissione in esenzione da dazi doganali per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per taluni prodotti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché la revoca dell'esenzione da dazi riservata ai prodotti farmaceutici, per alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico
Regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 che dispone l'ammissione in esenzione da dazi doganali per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per taluni prodotti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché la revoca dell'esenzione da dazi riservata ai prodotti farmaceutici, per alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico
GU L 71 del 13.3.1997, p. 1–15
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In force
Regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 che dispone l'ammissione in esenzione da dazi doganali per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per taluni prodotti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché la revoca dell'esenzione da dazi riservata ai prodotti farmaceutici, per alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 13/03/1997 pag. 0001 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 467/97 DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 che dispone l'ammissione in esenzione da dazi doganali per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per taluni prodotti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché la revoca dell'esenzione da dazi riservata ai prodotti farmaceutici, per alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che, nel corso dei negoziati dell'Uruguay Round, la Comunità ed un certo numero di paesi hanno discusso dell'ammissione in esenzione da dazi doganali per prodotti farmaceutici; considerando che i partecipanti a tali discussioni hanno concluso che, in aggiunta ai prodotti compresi nel Sistema armonizzato (SA), capitolo 30, e nello stesso SA alle rubriche 2936, 2937, 2939 e 2941, l'ammissione in esenzione da dazi doganali dovrebbe venire concessa per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), come pure per determinati sali, esteri e idrati di tali prodotti, nonché per taluni prodotti utilizzati nella produzione e nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti; considerando che i risultati delle discussioni, così come esposti nei verbali di discussione sono stati inseriti nei tariffari doganali dei partecipanti, acclusi al Protocollo di Marrakech allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali del 1994; considerando che i partecipanti hanno altresì concluso che i rappresentanti degli Stati membri dell'OMC, parti in causa nei verbali di discussione, si incontreranno sotto l'egida del Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC, di norma con scadenza perlomeno triennale, per procedere ad un riesame dell'elenco dei prodotti ammessi in esenzione, allo scopo di concordare l'inclusione di ulteriori prodotti farmaceutici; considerando che, in seguito ad una prima verifica di questo tipo, si è concluso che l'esenzione da dazi doganali dovrebbe venire concessa ad ulteriori DCI e a prodotti utilizzati nella produzione e nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché che l'elenco di prefissi e suffissi specifici per i sali e gli esteri dei DCI dovrebbe venire ampliata; considerando che, nell'ambito di detta verifica, si è considerato appropriato rettificare la situazione relativa ad alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico, inclusi per errore tra i DCI che beneficiavano già dell'esenzione dai dazi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 1° aprile 1997 la Comunità accorda altresì l'ammissione in esenzione da dazi doganali per i prodotti DCI di cui all'allegato I, nonché per i sali, gli esteri e gli idrati di tali prodotti. Articolo 2 A decorrere dal 1° aprile 1997 la Comunità accorda altresì l'ammissione in esenzione da dazi doganali per i prodotti utilizzati nella produzione e nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti di cui all'allegato II. Articolo 3 A decorrere dal 1° aprile 1997 i prefissi e suffissi dei DCI ammissibili all'esenzione da dazi sono aggiunti all'elenco di quelli di cui all'allegato III. Articolo 4 A decorrere dal 1° aprile 1997 i prodotti di cui all'allegato IV, nonché i sali, gli esteri e gli idrati di tali prodotti, non beneficiano più dell'ammissione in esenzione da dazi doganali. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997. Per il Consiglio Il Presidente M. DE BOER ALLEGATO I Ulteriori DCI destinati a beneficiare dell'esenzione da dazi doganali > SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Ulteriori prodotti farmaceutici intermedi, cioè composti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, destinati a beneficiare dell'esenzione da dazi doganali >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Aggiunta alla lista di prefissi e suffissi che, in combinazione con i DCI, descrivono i sali, gli esteri e gli idrati dei DCI stessi N-acetilglicinato aceturato acistrato acoxil amsonato benzatina bezomil buciclato bunapsilato buteprato carbesilato ciclopentanpropionato ciclotato cipionato p-clorobenzensolfonato closilato crobefato cromacato cromesilato dapropato deanil decil dibudinato dibunato dietanolammina digolil N,N-dimetil-beta-alanina diolammina docosil dofosfato edammina epolammina erbumina estere butilico etabonato etanolammina etilendiammina farnesil fendizoato fostedato ibenzato iclato idrogenofosfato di tetradecile o-(4-idrossibenzoil)benzoato isocaproato lauril laurilsolfato laurilsolfato, sale di sodio megallato metembonato 4-metilbiciclo[2.2.2]ott-2-en-1-carbossilato mofetil olammina ottil oxoglurato pendetide 1-pirrolidinetanolo pivoxetil proxetil steaglato tenoato teprosilato tofesilato triclofenato trietanolammina triflutato trolammina trometammina trometamolo troxundato xinafoato ALLEGATO IV DCI non più ammessi a beneficiare dell'esenzione da dazi doganali >SPAZIO PER TABELLA>