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Document 31997R0467

Regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 che dispone l'ammissione in esenzione da dazi doganali per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per taluni prodotti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché la revoca dell'esenzione da dazi riservata ai prodotti farmaceutici, per alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico

GU L 71 del 13.3.1997, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/467/oj

31997R0467

Regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio del 3 marzo 1997 che dispone l'ammissione in esenzione da dazi doganali per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per taluni prodotti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché la revoca dell'esenzione da dazi riservata ai prodotti farmaceutici, per alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 13/03/1997 pag. 0001 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 467/97 DEL CONSIGLIO del 3 marzo 1997 che dispone l'ammissione in esenzione da dazi doganali per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per taluni prodotti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché la revoca dell'esenzione da dazi riservata ai prodotti farmaceutici, per alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel corso dei negoziati dell'Uruguay Round, la Comunità ed un certo numero di paesi hanno discusso dell'ammissione in esenzione da dazi doganali per prodotti farmaceutici;

considerando che i partecipanti a tali discussioni hanno concluso che, in aggiunta ai prodotti compresi nel Sistema armonizzato (SA), capitolo 30, e nello stesso SA alle rubriche 2936, 2937, 2939 e 2941, l'ammissione in esenzione da dazi doganali dovrebbe venire concessa per taluni principi attivi che hanno ricevuto una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), come pure per determinati sali, esteri e idrati di tali prodotti, nonché per taluni prodotti utilizzati nella produzione e nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti;

considerando che i risultati delle discussioni, così come esposti nei verbali di discussione sono stati inseriti nei tariffari doganali dei partecipanti, acclusi al Protocollo di Marrakech allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali del 1994;

considerando che i partecipanti hanno altresì concluso che i rappresentanti degli Stati membri dell'OMC, parti in causa nei verbali di discussione, si incontreranno sotto l'egida del Consiglio per gli scambi di merci dell'OMC, di norma con scadenza perlomeno triennale, per procedere ad un riesame dell'elenco dei prodotti ammessi in esenzione, allo scopo di concordare l'inclusione di ulteriori prodotti farmaceutici;

considerando che, in seguito ad una prima verifica di questo tipo, si è concluso che l'esenzione da dazi doganali dovrebbe venire concessa ad ulteriori DCI e a prodotti utilizzati nella produzione e nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, nonché che l'elenco di prefissi e suffissi specifici per i sali e gli esteri dei DCI dovrebbe venire ampliata;

considerando che, nell'ambito di detta verifica, si è considerato appropriato rettificare la situazione relativa ad alcuni DCI di uso prevalentemente non farmaceutico, inclusi per errore tra i DCI che beneficiavano già dell'esenzione dai dazi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° aprile 1997 la Comunità accorda altresì l'ammissione in esenzione da dazi doganali per i prodotti DCI di cui all'allegato I, nonché per i sali, gli esteri e gli idrati di tali prodotti.

Articolo 2

A decorrere dal 1° aprile 1997 la Comunità accorda altresì l'ammissione in esenzione da dazi doganali per i prodotti utilizzati nella produzione e nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti di cui all'allegato II.

Articolo 3

A decorrere dal 1° aprile 1997 i prefissi e suffissi dei DCI ammissibili all'esenzione da dazi sono aggiunti all'elenco di quelli di cui all'allegato III.

Articolo 4

A decorrere dal 1° aprile 1997 i prodotti di cui all'allegato IV, nonché i sali, gli esteri e gli idrati di tali prodotti, non beneficiano più dell'ammissione in esenzione da dazi doganali.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. DE BOER

ALLEGATO I

Ulteriori DCI destinati a beneficiare dell'esenzione da dazi doganali

>

SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Ulteriori prodotti farmaceutici intermedi, cioè composti utilizzati nella lavorazione di prodotti farmaceutici finiti, destinati a beneficiare dell'esenzione da dazi doganali

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Aggiunta alla lista di prefissi e suffissi che, in combinazione con i DCI, descrivono i sali, gli esteri e gli idrati dei DCI stessi

N-acetilglicinato

aceturato

acistrato

acoxil

amsonato

benzatina

bezomil

buciclato

bunapsilato

buteprato

carbesilato

ciclopentanpropionato

ciclotato

cipionato

p-clorobenzensolfonato

closilato

crobefato

cromacato

cromesilato

dapropato

deanil

decil

dibudinato

dibunato

dietanolammina

digolil

N,N-dimetil-beta-alanina

diolammina

docosil

dofosfato

edammina

epolammina

erbumina

estere butilico

etabonato

etanolammina

etilendiammina

farnesil

fendizoato

fostedato

ibenzato

iclato

idrogenofosfato di tetradecile

o-(4-idrossibenzoil)benzoato

isocaproato

lauril

laurilsolfato

laurilsolfato, sale di sodio

megallato

metembonato

4-metilbiciclo[2.2.2]ott-2-en-1-carbossilato

mofetil

olammina

ottil

oxoglurato

pendetide

1-pirrolidinetanolo

pivoxetil

proxetil

steaglato

tenoato

teprosilato

tofesilato

triclofenato

trietanolammina

triflutato

trolammina

trometammina

trometamolo

troxundato

xinafoato

ALLEGATO IV

DCI non più ammessi a beneficiare dell'esenzione da dazi doganali

>SPAZIO PER TABELLA>

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