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Document 31997D0684
97/684/EC: Commission Decision of 10 October 1997 amending Decision 93/195/EEC on animal health conditions and veterinary certification for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export (Text with EEA relevance)
97/684/CE: Decisione della Commissione del 10 ottobre 1997 che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE)
97/684/CE: Decisione della Commissione del 10 ottobre 1997 che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 287 del 21.10.1997, p. 49–53
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
97/684/CE: Decisione della Commissione del 10 ottobre 1997 che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 287 del 21/10/1997 pag. 0049 - 0053
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1997 che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/684/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19, punto ii), considerando che a norma della decisione 93/195/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla decisione 97/160/CE (3), la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato in un paese terzo per meno di 30 giorni; considerando che è opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alle Olimpiadi di Sydney, in Australia, nel 2000 ed alle relative prove preparatorie; considerando che è altresì opportuno prolungare tale periodo fino a 90 giorni, onde facilitare la partecipazione di cavalli originari della Comunità alla Dubai Racing World-Cup che ha luogo annualmente negli Emirati arabi uniti; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 93/195/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal testo seguente: «- che, qualora abbiano partecipato alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 o alle relative prove preparatorie, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione». 2) L'allegato III è sostituito dall'allegato I della presente decisione. 3) All'articolo 1 è aggiunto il quarto trattino seguente: «- che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della presente decisione». 4) L'allegato II della presente decisione diventa l'allegato IV. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1. (3) GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 39. ALLEGATO I «ALLEGATO III >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO SANITARIO per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 o alle relative prove preparatorie dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni N. del certificato: Paese terzo speditore: AUSTRALIA Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA I. Identificazione del cavallo a) Numero del documento di identificazione: b) Convalidato da: (autorità competente) II. Origine del cavallo Il cavallo è spedito da: (luogo di spedizione) a: (luogo di destinazione) per aereo: (indicare il numero del volo) Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: III. Informazioni sanitarie Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso nel territorio dell'Australia in data ............................ (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti ufficialmente riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni. IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto in Australia. V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale (1) Nome e funzione in lettere maiuscole: (1) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.>FINE DI UN GRAFICO> » ALLEGATO II «ALLEGATO IV >INIZIO DI UN GRAFICO> CERTIFICATO SANITARIO per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni N. del certificato: Paese terzo speditore: EMIRATI ARABI UNITI Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA I. Identificazione del cavallo a) Numero del documento di identificazione: b) Convalidato da: (autorità competente) II. Origine del cavallo Il cavallo è spedito da: (luogo di spedizione) a: (luogo di destinazione) per aereo: (indicare il numero del volo) Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: III. Informazioni sanitarie Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso nel territorio degli Emirati arabi uniti in data ............................ (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti riconosciuti, dotati di dispositivi di protezione contro gli insetti vettori e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni. IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto negli Emirati arabi uniti. V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. Data Luogo Timbro e firma del veterinario ufficiale (1) Nome e funzione in lettere maiuscole: (1) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.>FINE DI UN GRAFICO> »