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Dokument 31997D0036

    97/36/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 14 del 17.1.1997, str. 57—58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
    edizione speciale in lingua polacca: capitolo 03 tomo 020 pag. 202 - 203

    Altre edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, SK, SL, BG, RO, HR)

    Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/36(1)/oj

    31997D0036

    97/36/CE: Decisione della Commissione del 18 dicembre 1996 che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 014 del 17/01/1997 pag. 0057 - 0058


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che modifica le decisioni 93/196/CEE e 93/197/CEE per quanto riguarda l'importazione di equidi dall'Islanda (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/36/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

    considerando che le autorità veterinarie islandesi hanno fornito alla Commissione garanzie in merito all'assenza dell'anemia infettiva equina sul territorio dell'Islanda;

    considerando che di conseguenza non è più necessario esigere il test sierologico relativo a detta malattia (il cosiddetto «test di Coggins») nel caso dell'importazione di equidi provenienti dall'Islanda; che occorre tuttavia che le autorità veterinarie islandesi certifichino che l'Islanda è ufficialmente indenne da detta malattia;

    considerando che occorre quindi modificare la decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello (2), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE (3), nonché la decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (4), modificata da ultimo dalla decisione 96/279/CE;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. La decisione 93/196/CEE è modificata come segue.

    a) All'allegato I, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (3), oppure

    ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (3)».

    b) All'allegato II, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (4), oppure

    ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda, si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (4)».

    2. La decisione 93/197/CEE è modificata come segue.

    All'allegato II, certificato sanitario A, sezione III, lettera j) il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

    «- i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (2), oppure

    ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda, si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (2)».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

    (2) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 7.

    (3) GU n. L 107 del 30. 4. 1996, pag. 1.

    (4) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 16.

    Góra