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Document 31996R0344
Council Regulation (EC) No 344/96 of 26 February 1996 amending Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio, del 26 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio, del 26 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 49 del 28.2.1996, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1997; abrog. impl. da 396R1734
Regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio, del 26 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 28/02/1996 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 344/96 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 113, vista la proposta della Commissione (1), considerando che i residui della fabbricazione degli amidi di granturco rientrano nella voce 2303 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2); che si importano prodotti consistenti in un miscuglio di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di altri residui, in particolare quelli della vagliatura del granturco e quelli provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida utilizzato nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido; che questi miscugli devono essere classificati nella voce 2309; considerando che, conformemente ai risultati dei negoziati con gli Stati Uniti, alcuni di questi miscugli possono essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali; che è opportuno descriverli in una nota complementare del capitolo 23 creando inoltre una sottovoce appropriata; che occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato: 1) La seguente nota complementare è inserita al capitolo 23: «5. Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 (*) soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti: - residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso e/o - residui provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida, utilizzata nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido. Questi prodotti, inoltre, possono contenere residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida. Il loro tenore di amido deve essere inferiore o uguale a 28 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione, ed il tenore di materie grasse deve essere inferiore o uguale a 4,5 %, in peso, sul secco, secondo il metodo A che figura nell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione ed il tenore di proteine deve essere inferiore o uguale a 40 %, in peso, sul secco, secondo il metodo di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva 72/199/CEE della Commissione. (*) Codici TARIC 1996: 2309 90 31 * 05 2309 90 41 * 25.»; 2) Le sottovoci della voce 2309 sono così modificate: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1996. Per il Consiglio Il Presidente S. AGNELLI (1) GU n. C 4 del 9. 1. 1996, pag. 2. (2) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione (GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1).