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Document 31993L0009

Direttiva 93/9/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

GU L 90 del 14.4.1993, pp. 26–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/9/oj

31993L0009

Direttiva 93/9/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 14/04/1993 pag. 0026 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0020


DIRETTIVA 93/9/CEE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1993 recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie, ma indispensabili, al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che la direttiva 90/128/CEE della Commission (2), modificata dalla direttiva 92/39/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, prevede la revisione dell'allegato II ed in particolare della sezione B;

considerando che, in base alle informazioni disponibili, alcune sostanze ammesse in via provvisoria su scala nazionale possono essere inserite nell'elenco comunitario e altre sostanze devono essere invece vietate definitivamente;

considerando che talune sostanze ammesse in via provvisoria su scala nazionale possono continuare ad essere permesse per un ulteriore periodo dal momento che i dati richiesti dal comitato scientifico dell'alimentazione non sono ancora disponibili, ma che gli studi richiesti sono in corso o in fase di progettazione;

considerando che dopo l'adozione della direttiva 90/128/CEE è stata chiesta l'autorizzazione all'uso di altre sostanze e che, sulla base dei dati tecnici forniti, è possibile inserirle nell'elenco comunitario;

considerando che per talune sostanze le restrizioni già stabilite devono essere modificate sulla base delle informazioni disponibili;

considerando l'esigenza di consentire il proseguimento dell'uso di alcune sostanze chiaramente definite contenute in gruppi di sostanze non ben definite ed ora soppresse, in attesa di una decisione sul loro inserimento nell'elenco comunitario;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/128/CEE è così modificata:

1) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. Il controllo dei limiti di migrazione specifici di cui al paragrafo 1 non è obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limitie specifico di migrazione. »;

2) l'allegato II è modificato come segue:

a) Il testo del punto 8 è così modificato:

- dopo la voce « QM(T): quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel prodotto finito espressa come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e) » è inserito il testo seguente:

« Ai fini della presente direttiva "QM(T)" significa che la quantità massima di sostanze "residua" ammessa nel prodotto finito deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo di un metodo convalidato. »;

- dopo la voce « LMS(T): limite di migrazione specifica nel prodotto alimentare espresso come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e) » è inserito il testo seguente:

« Ai fini della presente direttiva "LMS(T)" significa che la migrazione specifica deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo dell'elaborazione di un metodo concordato. »

b) Sezione A:

- sono aggiunte le sostanze incluse nell'allegato I della presente direttiva;

- il contenuto della colonna « restrizioni » per le sostanze che figurano nell'allegato II della presente direttiva è modificato come indicato.

c) Sezione B:

- sono aggiunte le sostanze incluse nell'allegato III della presente direttiva, in sostituzione di quei gruppi di sostanze che non sono ben definite e che sono soppresse dalla presente direttiva;

- sono soppresse le sostanze incluse nell'allegato IV della presente direttiva.

d) Le sostanze incluse nell'allegato V della presente direttiva sono trasferite dalla sezione B alla sezione A e sono soggette alle eventuali restrizioni indicate.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri:

- consentono il commercio e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti conformi alle disposizioni della presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 1994;

- vietano il commercio e l'uso di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti e non ancora conformi alla presente direttiva a partire dal 1o aprile 1996.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.

(2) GU n. L 75 del 21. 3. 1990, pag. 19, rettificata dalla GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 26.

(3) GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 21.

ALLEGATO I

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA AGGIUNTI ALLA SEZIONE A

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO II

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA NELLA SEZIONE A PER I QUALI IL CONTENUTO DELLA COLONNA « RESTRIZIONI » È MODIFICATO

ALLEGATO III

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA AGGIUNTI ALLA SEZIONE B

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO IV

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA SOPPRESSI

/* Tabelle: v. GUCE */

ALLEGATO V

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA TRASFERITI NELLA SEZIONE A

/* Tabelle: v. GUCE */

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