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Document 31993D0509
93/509/EEC: Commission Decision of 21 September 1993 amending Decision 93/195/EEC as regards the re-entry of registered horses from certain racetrack complexes in the United States of America
93/509/CEE: Decisione della Commissione del 21 settembre 1993 che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda la reintroduzione di cavalli registrati provenienti da taluni ippodromi degli Stati Uniti d'America
93/509/CEE: Decisione della Commissione del 21 settembre 1993 che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda la reintroduzione di cavalli registrati provenienti da taluni ippodromi degli Stati Uniti d'America
GU L 238 del 23.9.1993, p. 44–44
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No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
93/509/CEE: Decisione della Commissione del 21 settembre 1993 che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda la reintroduzione di cavalli registrati provenienti da taluni ippodromi degli Stati Uniti d'America
Gazzetta ufficiale n. L 238 del 23/09/1993 pag. 0044 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 52 pag. 0157
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 52 pag. 0157
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1993 che modifica la decisione 93/195/CEE per quanto riguarda la reintroduzione di cavalli registrati provenienti da taluni ippodromi degli Stati Uniti d'America (93/509/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE (2), in particolare l'articolo 19, punto ii), considerando che, con la decisione 93/195/CEE (3), la Commissione ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione sanitaria cui è subordinata la reintroduzione, dopo un'esportazione temporanea, di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali; considerando che la presenza di focolai di arterite virale equina è stata diagnosticata presso l'Arlington International Racetrack (Illinois), il Churchil Downs (Kentucky), l'Ak-sar-ben (Nebraska) e il Prairie Meadows (Iowa) negli Stati Uniti d'America; considerando che la comparsa dell'arterite virale equina può rappresentare un pericolo al momento della reintroduzione, dopo l'esportazione temporanea, di cavalli comunitari registrati che hanno partecipato a competizioni negli ippodromi in parola; considerando che è pertanto opportuno vietare la reintroduzione, dopo un'esportazione temporanea conforme alla decisione precitata, di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali che provengano dagli ippodromi suddetti; che, alla luce delle conoscenze epizootiologiche relative a tale malattia, è opportuno limitare il divieto a un periodo di sei mesi; considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 93/195/CEE è modificata come segue: 1) Nell'allegato I, gruppo C, i termini « Stati Uniti d'America » sono sostituiti dai seguenti: « Stati Uniti d'America [eccettuati, fino al 28 febbraio 1994, gli ippodromi dell'Arlington International Racetrack (Illinois), del Churchill Downs (Kentucky), dell'Ak-sar-ben (Nebraska) e del Prairie Meadows (Iowa)] ». 2) Nell'allegato II, gruppo C, i termini « Stati Uniti d'America » sono sostituiti dai seguenti: « Stati Uniti d'America [eccettuati, fino al 28 febbraio 1994, gli ippodromi dell'Arlington International Racetrack (Illinois), del Churchill Downs (Kentucky), dell'Ak-sar-ben (Nebraska) e del Prarie Meadows (Iowa)] ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 1993. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. (2) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28. (3) GU n. L 86 del 6. 4. 1993, pag. 1.