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Document 31992L0035
Council Directive 92/35/EEC of 29 April 1992 laying down control rules and measures to combat African horse sickness
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina
GU L 157 del 10.6.1992, p. 19–27
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No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 10/06/1992 pag. 0019 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0126
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0126
DIRETTIVA 92/35/CEE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1992 che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (4) è intesa a liberalizzare i movimenti di equidi nel territorio comunitario; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, si devono fissare misure comunitarie per l'armonizzazione delle norme di controllo e delle misure di lotta contro la peste equina; considerando che siffatte misure permettono di garantire lo sviluppo razionale del settore agricolo e contribuiscono alla tutela della sanità degli animali nella Comunità; considerando che un focolaio di questa malattia può assumere rapidamente un carattere epizootico causando mortalità e perturbazioni che possono ridurre fortemente la redditività dell'allevamento; considerando che le misure di lotta devono essere prese non appena si sospetta la presenza della malattia e che un intervento immediato ed efficace deve essere attuato sin da quando la malattia è stata confermata, onde tutelare la sanità degli animali nella Comunità; considerando che le misure da prendere devono prevenire la propagazione della peste equina; che, a questo proposito, deve essere organizzato un controllo rigoroso dei movimenti degli animali suscettibili di trasmettere l'infezione nonché una disinfestazione delle aziende infette; considerando che occorre precisare le condizioni in cui la vaccinazione contro la peste equina può essere praticata, nonché le norme secondo cui quest'ultima deve essere effettuata; considerando che, per meglio controllare la malattia, è opportuno delimitare zone di protezione e di sorveglianza in funzione dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico; considerando che è indispensabile un'indagine epidemiologica approfondita onde prevenire qualsiasi propagazione della malattia; considerando che le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (5) sono applicabili qualora si manifesti la peste equina, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni che figurano all'articolo 2 della direttiva 90/426/CEE. Tuttavia si intende per «azienda»: l'azienda ai sensi della direttiva 90/426/CEE e le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado. Inoltre si intende per: a) «proprietario o detentore»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che sia proprietario degli equidi o sia incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno; b) «vettore»: l'insetto della specie «culicoïdes imicola» o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la peste equina, da identificare secondo la procedura prevista all'articolo 19, previo parere del comitato scientifico veterinario; c) «conferma dell'infezione»: la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza della peste equina basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici; d) «autorità competente»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinario o qualsiasi autorità veterinaria cui essa abbia delegato tale competenza; e) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità competente. Articolo 3 Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o l'esistenza di peste equina siano obbligatoriamente e immediatamente notificati all'autorità competente. Articolo 4 1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda si trovino uno o più equidi sospetti di peste equina, il veterinario ufficiale applichi immediatamente i mezzi di indagine ufficiali intesi a confermare o ad escludere la presenza della malattia. 2. Appena il sospetto è stato notificato, il veterinario ufficiale: a) dispone che l'azienda sia sottoposta a vigilanza ufficiale; b) fa procedere: i) al censimento ufficiale degli equidi, con indicazione per ciascuna specie, del numero di equidi già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, ed all'aggiornamento del censimento per tener conto degli equidi nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita; ii) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo, verificando che vengano posti in atto appropriati metodi di disinfestazione; iii) ad un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7; c) visita regolarmente la (le) azienda(e) in queste occasioni: i) esamina ciascun equide presente nell'azienda; ii) procede ad un esame clinico approfondito o all'autopsia degli animali sospetti o morti ed effettua i prelievi necessari agli esami di laboratorio; d) provvede affinché: i) tutti gli equidi della(e) azienda(e) siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi protetti dal vettore; ii) qualsiasi movimento di equidi in provenienza dalla(e) azienda(e) o a destinazione della(e) stessa(e) venga proibito; iii) all'interno o nei dintorni dei fabbricati di stabulazione degli equidi si ricorra ai mezzi opportuni di disinfestazione; iv) i cadaveri degli equidi morti nell'azienda siano distrutti, eliminati, incinerati o sotterrati conformemente alla direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (6). 3. In attesa dell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione prende tutte le misure conservative per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera d). 4. L'autorità competente può applicare le misure di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricanti o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione. 5. Oltre alle disposizioni del paragrafo 2, possono essere fissate disposizioni specifiche secondo la procedura prevista all'articolo 19, per le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado. 6. Le misure di cui al presente articolo sono revocate dal veterinario ufficiale soltanto quando il sospetto di peste equina sia escluso dall'autorità competente. Articolo 5 La vaccinazione contro la peste equina può essere praticata solo conformemente alle disposizioni previste dalla presente direttiva. Articolo 6 1. Quando la presenza di peste equina è ufficialmente confermata il veterinario ufficiale: a) fa procedere senza indugio alla messa a morte degli equidi infetti, colpiti o che presentano manifestazioni cliniche di peste equina; b) fa distruggere, eliminare, incinerare o sotterrare i cadaveri di questi equidi, conformemente alla direttiva 90/667/CEE; c) estende le misure di cui all'articolo 4 alle aziende che si trovino nel raggio di 20 km (compreso nella zona di protezione) intorno alla(e) azienda(e) infetta(e); d) dispone che si proceda, nella zona di cui alla lettera c), alla vaccinazione sistematica di tutti gli equidi con un vaccino autorizzato dall'autorità competente nonché alla loro identificazione, facendo apporre un marchio chiaro e indelebile con un metodo convenuto secondo la procedura prevista all'articolo 19. Tuttavia, in funzione delle circostanze epidemiologiche, meteorologiche, geografiche o climatologiche, l'autorità competente può derogare agli obblighi di vaccinazione. Essa ne informa la Commissione; e) dispone che sia effettuata una indagine epidemiologica conformemente all'articolo 7. 2. L'autorità competente può estendere le misure di cui al paragrafo 1 oltre la zona di cui al paragrafo 1, lettera c) nel caso in cui la situazione geografica, ecologica o meteorologica, oppure i movimenti da o verso l'azienda in cui la malattia è stata confermata, autorizzino a sospettare un'eventuale diffusione della peste equina. Essa ne informa la Commissione. 3. Nel caso in cui la zona di cui al paragrafo 1 sia situata nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano allo scopo di deliminare la zona di cui sopra. Se necessario, la zona è delimitata secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 7 1. L'indagine epidemiologica verte sugli aspetti seguenti: - la durata del periodo in cui può essere stata presente nell'azienda la peste equina; - l'origine probabile della peste equina nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli equidi possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus; - la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia; - i movimenti di equidi in provenienza o a destinazione delle aziende in questione o l'eventuale uscita dei cadaveri di equidi da dette aziende. 2. Per coordinare pienamente tutte le misure necessarie all'eradicazione della peste equina con la massima tempestività e per condurre l'indagine epidemiologica, viene istituita una cellula di crisi. Le norme generali riguardanti le cellule di crisi a livello nazionale e a livello comunitario sono adottate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione. Articolo 8 1. Gli Stati membri provvedono affinché, a complemento delle misure di cui all'articolo 6, l'autorità competente delimiti una zona di protezione e una zona di sorveglianza. La delimitazione delle zone deve tener conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la peste equina nonché delle strutture di controllo. 2. a) La zona di protezione è costituita da una parte del territorio comunitario avente un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta. b) La zona di sorveglianza è costituita da una parte del territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione sistematica. c) Nel caso in cui le zone siano situate nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano allo scopo di delimitare le zone di cui alle lettere a) e b). Tuttavia, se necessario, la zona di protezione e la zona di sorveglianza sono delimitate secondo la procedura prevista all'articolo 19. 3. A richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro, può essere presa, secondo la procedura prevista all'articolo 19, una decisione intesa a modificare la delimitazione delle zone definite al paragrafo 2, in funzione: - della loro situazione geografica e dei fattori ecologici; - delle condizioni meteorologiche; - della presenza e della distribuzione del vettore; - dei risultati degli studi epizooziologici effettuati conformemente all'articolo 7; - dei risultati degli esami di laboratorio; - dell'applicazione delle misure di lotta e in particolare della disinfestazione. Articolo 9 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate le misure seguenti nella zona di protezione: a) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella zona e che detengono equidi; b) esecuzione da parte del veterinario ufficiale: - di visite periodiche in tutte le aziende che detengono equidi, - di un esame clinico di tali equidi, compreso eventualmente un prelievo di campioni a fini di esami di laboratorio, fermo restando che sia tenuto un registro delle visite effettuate e delle osservazioni fatte; c) mantenimento degli equidi nell'azienda in cui si trovano tranne se sono trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in un macello ubicato in detta zona per una macellazione d'urgenza o, se in detta zona non esistono macelli, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente. 2. A complemento delle misure di cui al paragrafo 1, la vaccinazione sistematica degli equidi contro la peste equina e la loro identificazione nella zona di protezione possono essere decise secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 10 Gli Stati membri provvedono affinché: 1) nella zona di sorveglianza si applichino le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tuttavia, se in detta zona non vi sono macelli, gli equidi possono essere abbattuti nella zona di protezione, in un macello designato dall'autorità competente; 2) nelle zone di sorveglianza sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la peste equina. Articolo 11 La durata di applicazione e di mantenimento delle misure previste agli articoli 6, 8, 9 e 10 è stabilita secondo la procedura prevista all'articolo 19. Essa non può in nessun caso essere inferiore a 12 mesi se la vaccinazione è stata praticata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 ed all'articolo 9, paragrafo 2. Tuttavia, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) ed all'articolo 10, paragrafo 1: a) gli equidi della zona di protezione e della zona di sorveglianza possono essere spediti, sotto controllo ufficiale e secondo le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE al centro di quarantena previsto alla lettera d) di detta disposizione, b) i movimenti degli equidi all'interno delle zone che hanno lo stesso statuto sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità competente sulla base delle norme seguenti: i) gli equidi devono: - far l'oggetto di un previo controllo ufficiale, - far l'oggetto di un'identificazione, ed - essere accompagnati da un documento ufficiale; ii) gli Stati membri provvedono, in ogni caso, affinché gli equidi vaccinati da meno di 60 giorni non possano uscire dall'azienda in cui si trovano al momento in cui è stata praticata la vaccinazione; iii) gli Stati membri informano la Commissione, in sede di comitato veterinario permanente, in merito alle misure prese a riguardo. Articolo 12 Qualora in una determinata regione l'epizoozia di peste equina presenti carattere di eccezionale gravità, tutte le misure supplementari che devono essere prese dagli Stati membri interessati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 13 Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente prenda tutte le misure necessarie perché tutte le persone stabilite nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore ed adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette. Articolo 14 1. In ogni Stato membro viene designato un laboratorio nazionale incaricato di eseguire gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva. Tali laboratori nazionali nonché le loro competenze ed i loro obblighi sono indicati nell'allegato I. 2. I laboratori nazionali indicati nell'allegato I cooperano con il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 15. Articolo 15 Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina è indicato nell'allegato II. Fatte salve le disposizioni previste nella decisione 90/424/CEE, in particolare l'articolo 28, le funzioni di questo laboratorio sono definite nell'allegato III. Articolo 16 Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità competenti, a controlli sul posto. A tale scopo possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di aziende, se le autorità competenti controllino il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione. Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 17 1. Ogni Stato membro redige un piano di intervento in cui viene precisato il modo in cui detto Stato applica le misure previste dalla presente direttiva. Tale piano deve consentire l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia. 2. I criteri da seguire per la stesura dei piani di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato IV. I piani stabiliti conformemente a questi criteri sono presentati alla Commissione entro tre mesi dalla messa in applicazione della presente direttiva. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e suggerisce allo Stato membro interessato qualsiasi modifica necessaria, in particolare, per garantire che siano compatibili con quelli degli altri Stati membri. La Commissione approva i piani, eventualmente modificati, secondo la procedura prevista all'articolo 19. I piani possono essere successivamente modificati o completati, secondo la stessa procedura, per tener conto degli sviluppi della situazione. Articolo 18 Gli allegati sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 19 1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente istituito con la decisione 68/361/CEE (7), in seguito denominato «comitato», è senza indugio chiamato a pronunciarsi dal proprio presidente sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime il proprio parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza del problema. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. In occasione della votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dalla data della presentazione della proposta, le misure proposte sono adottate dalla Commissione tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro di esse. Articolo 20 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 21 La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1o ottobre 1993 ed in funzione dell'esperienza realizzata, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredata di eventuali proposte adeguate. Articolo 22 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. C 312 del 3. 12. 1991, pag. 12.(2) Parere reso il 10 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/130/CEE della Commissione (GU n. L 47 del 22. 2. 1992, pag. 26).(5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3763/91 (GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.).(6) GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51.(7) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23. ALLEGATO I A. ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI DI PESTE EQUINA Belgio Institut National de Recherche Vétérinaire (INRV) Groeselenberg 99 - 1180 Bruxelles Nationaal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek (NIDO) Groeselenbergstraat 99 - 1180 Bruxelles Danimarca Statens Veterinaere Institut for Virusforskning Lindholm 4771 Kalvehave - Danmark Germania Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere Paul-Ehrlich-Strasse, 7400 Tuebingen Francia Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires 22, Rue Pierre Curie, BP 67 - 94703 Maisons Alfort Cedex Grecia Institut de fièvre aphteuse et des maladies exotiques du Centre des Instituts Vétérinaires d'Athènes Rue Neapoleos 25, KA 15 310 Aghia Paraskevi - Athènes Irlanda Central Veterinary Research Laboratory, Department of Agriculture and Food Abbotstown, Castleknock, Dublin, Ireland Italia Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise Via Campo Boario, Teramo Lussemburgo Laboratoire de Médicine Vétérinaire de l'État 54, Avenue Gaston Diederich, L-Luxembourg Paesi Bassi Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad, Nederland Portogallo Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária Estrada de Benfica no. 102, Lisboa Spagna Laboratorio de sanidad y producción animal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 28110 Algete, Madrid - España Regno Unito Institute of Animal Health Ash Road - Pirbright, Woking, Surrey - GU 24 ONF B. FUNZIONI DEI LABORATORI DI PESTE EQUINA I laboratori nazionali di peste equina sono competenti per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro, per l'utilizzazione dei reagenti e per la prova dei vaccini. A questo scopo essi: a) possono fornire i reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono; b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro; c) organizzano periodicamente prove comparative; d) conservano isolati di virus della peste equina provenienti da casi individutati nello Stato membro; e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali. ALLEGATO II LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO Laboratorio de sanidad y producción animal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 28110 Algete, Madrid - España. ALLEGATO III FUNZIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA PESTE EQUINA Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina ha le seguenti funzioni: 1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della peste equina negli Stati membri, in particolare mediante: a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della peste equina ai fini delle prove sierologiche e della preparazione dell'antisiero; b) Il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro; c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della peste equina; d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi; e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati ed i risultati delle prove effettuate nella Comunità; f) la caratterizzazione degli isolati del virus della peste equina mediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizooziologia della peste equina; g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della peste equina; 2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di peste equina negli Stati membri mediante lo studio negli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epizooziologici; 3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità; 4) procedere a scambi di informazioni mutue e reciproche con il laboratorio mondiale della peste equina designato dall'Ufficio mondiale delle epizoozie (OIE), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della situazione mondiale in materia di peste equina. ALLEGATO IV CRITERI MINIMI APPLICABILI AI PIANI DI INTERVENTO I piani di intervento devono prevedere almeno: 1) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di urgenza nello Stato membro; 2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale; 3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, le sue qualifiche e le sue responsabilità; 4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di urgenza di contattare rapidamente persone/organizzazioni direttamente o indirettamente interessate ad un'infestazione; 5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza; 6) istruzioni precise sulle azioni da adottare, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse, in caso di infezione o contagio sospetti o confermati; 7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno ed alle procedure amministrative; 8) per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami post mortem, le apparecchiature per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni sul trasporto rapido di campioni); 9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro la peste equina considerato necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza; 10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.