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Document 31991L0671

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

GU L 373 del 31.12.1991, p. 26–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/671/oj

31991L0671

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1991 pag. 0026 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0057


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1991 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (91/671/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le disposizioni nazionali di legge sull'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza, presentano ampie divergenze e che è quindi necessario armonizzare le modalità di tale uso obbligatorio;

considerando che occorre armonizzare l'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza negli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate, per garantire una maggiore sicurezza stradale agli utenti della strada;

considerando che le direttive 76/115/CEE (4) e 77/541/CEE (5) riguardano i requisiti tecnici relativi alle cinture di sicurezza imposte ai veicoli a motore, ma non l'uso delle cinture di sicurezza;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio hanno inteso assicurare, con la risoluzione del 19 dicembre 1984 (6), l'adozione sollecita di misure per la promozione della sicurezza stradale, invitando la Commissione a presentare proposte in tal senso;

considerando che il Parlamento europeo, in risoluzioni relative alla sicurezza stradale (7), ha raccomandato di rendere obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, bambini compresi, su tutte le strade e su tutti i sedili dei veicoli per passeggeri (esclusi gli autoveicoli in servizio come mezzi di trasporto pubblico);

considerando che occorre prevedere l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini sui sedili provvisti di cinture di sicurezza;

considerando che, in attesa di norme comunitarie armonizzate riguardanti i sistemi di ritenuta per bambini, occorre che tutti gli Stati membri riconoscano quelle rispondenti ai requisiti nazionali degli Stati membri;

considerando che vari studi hanno mostrato che i sedili posteriori sono quasi altrettanto pericolosi di quelli anteriori per i passeggeri che non facciano uso della cintura di sicurezza, i quali aggravano anche il rischio di ferimento dei passeggeri dei sedili anteriori; e che è quindi possibile ridurre ulteriormente il numero dei casi letali e di ferimenti rendendo obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza sui sedili posteriori;

considerando che, nel fissare la data di applicazione dei provvedimenti formanti oggetto della presente direttiva, si deve lasciar tempo per l'adozione delle necessarie misure di applicazione, soprattutto in quegli Stati ove non siano ancora previste norme in materia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi veicolo a motore delle categorie M1, M2 (eccettuati i sedili posteriori ed i veicoli di peso massimo ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e quelli che dispongono di posti specialmente concepiti per passeggeri in piedi) e N1, (eccettuati i sedili posteriori), definite nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (1), destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) «cintura di sicurezza o cintura», il complesso costituito da cinghie, da una fibbia di chiusura, da dispositivi di regolazione e da elementi di fissaggio, che può essere ancorato all'interno di un veicolo ed è concepito in modo da ridurre il rischio di lesioni per l'utilizzatore in caso di collisione o di improvvisa decelerazione del veicolo, limitando le possibilità di movimento del corpo dell'utilizzatore. Il dispositivo di cui sopra viene comunemente chiamato «complesso», termine che comprende anche eventuali dispositivi di assorbimento dell'energia o di riavvolgimento della cintura;

2) «sistema di ritenuta», il sistema composto da un sedile fissato alla struttura del veicolo con mezzi adeguati e da una cintura di sicurezza di cui almeno un ancoraggio è fissato alla struttura del sedile;

3) «sedile», una struttura che può essere o meno parte integrante della struttura del veicolo, completa di rivestimento e destinata a servire quale posto a sedere per un adulto; il termine indica sia sedili separati sia quella parte di un sedile a panchina corrispondente ad un posto singolo.

Articolo 2

Gli Stati membri assicurano l'uso obbligatorio della cintura di sicurezza o di sistemi di ritenuta omologati da parte del guidatore e dei passeggeri dei veicoli in circolazione di cui all'articolo 1, qualora i sedili che essi occupano ne siano provvisti. I passeggeri che occupano i sedili posteriori devono utilizzare in via prioritaria i sedili così attrezzati.

Gli Stati membri assicurano che in tali veicoli i bambini di età inferiore ai dodici anni la cui statura non raggiunge i 150 cm e che occupano i sedili forniti di cinture siano trattenuti da un sistema di ritenuta omologato adeguato alla loro statura e al loro peso. Detti sedili devono essere occupati in via prioritaria.

L'uso di un sistema omologato dall'autorità competente di uno Stato membro è autorizzato dagli altri Stati membri.

Articolo 3

Le disposizioni della presente direttiva si applicano altresì ai guidatori e ai passeggeri dei veicoli in circolazione nella Comunità che siano immatricolati in un paese terzo.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, secondo comma gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che sul loro territorio i bambini di età pari o superiore a tre anni, che occupino i sedili dei veicoli di cui all'articolo 1, siano trattenuti da una cintura di sicurezza o da un altro sistema di ritenuta omologato per gli adulti.

2. Gli Stati membri hanno anche la facoltà di prevedere che sul loro territorio, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni nazionali, i bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori non siano trattenuti da un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile.

Articolo 5

Sono esentate dagli obblighi di cui all'articolo 2 le persone munite di un certificato medico di esenzione per un motivo medico grave, rilasciato dalle autorità competenti. Ogni certificato medico rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro ha validità anche negli altri Stati membri; il certificato medico deve indicare la durata di validità e va esibito a richiesta di un agente qualificato conformemente alle disposizioni in vigore al riguardo in ogni Stato membro. Esso deve recare il seguente simbolo:

>RIFERIMENTO A UN FILM>

Articolo 6

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono concedere esenzioni diverse da quelle previste all'articolo 5 per:

- tener conto di particolari condizioni fisiche o di circostanze particolari di durata limitata;

- consentire l'esercizio efficace di alcune attività professionali;

- garantire il buon svolgimento di attività connesse con servizi di ordine pubblico, di sicurezza o di emergenza.

Articolo 7

Anteriormente al 1o agosto 1994, la Commissione presenterà una relazione sull'applicazione della presente direttiva, al fine di valutare in particolare l'opportunità di rafforzare le misure nel senso di una maggiore sicurezza e la necessità di un'ulteriore armonizzazione. Ove occorra, la relazione sarà corredata di proposte, sulle quali il Consiglio delibererà a maggioranza senza indugio.

Articolo 8

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteH. MAIJ-WEGGEN

(1)GU n. C 298 del 23. 11. 1988, pag. 8 e GU n. C 308 dell'8. 12. 1990, pag. 11.

(2)GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 220 e GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 74.

(3)GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 52 e GU n. C 159 del 17. 6. 1991, pag. 56.

(4)Direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 6) modificata da ultimo dalla direttiva 90/629/CEE (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 14).

(5)Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95) modificata da ultimo dalla direttiva 90/628/CEE (GU n. L 341 del 6. 12. 1990, pag. 1).

(6)GU n. C 341 del 21. 12. 1984, pag. 1.

(7)GU n. C 104 del 16. 4. 1984, pag. 38 e GU n. C 68 del 24. 3. 1986, pag. 35.

(1)Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1) modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44).

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