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Document 31988R2275

    Regolamento (CEE) n. 2275/88 della Commissione del 25 luglio 1988 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    GU L 200 del 26.7.1988, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/2275/oj

    31988R2275

    Regolamento (CEE) n. 2275/88 della Commissione del 25 luglio 1988 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 200 del 26/07/1988 pag. 0010 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0167
    edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0167


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2275/88 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1988

    relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1858/88 (2), in particolare l'articolo 9,

    considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

    considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

    considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1988.

    Per la Commissione

    COCKFIELD

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 10.

    ALLEGATO

    1.2.3 // // // // Descrizione della merce // Classificazione // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // // // 1. Grani di Zizania aquatica (« riso selvatico »), non mondati, in forma di aghi di pino di colore bruno // codice NC 1008 90 90 // La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 1008 e 1008 90 90. Lo strato verde esterno è stato rimosso ma il pericarpo nero rimane. Tale prodotto non può quindi essere classificato come cereale mondato del codice NC 1104 29 10. // 2. Polvere di alghe monocellurari morte (spirulina o clorella), presentate anche in forma di compresse, pastiglie o capsule destinate all'alimentazione umana // codice NC 2102 20 90 // La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 2102, 2102 20 e 2102 20 90. Vedi pure le note esplicative del sistema armonizzato voce 2102, lettera B. La presentazione è ininfluente per la classifica. // 3. Prodotto derivato del latte composto da polvere di latte scremato contenente da 50 a 100 milioni di fermenti lattici vivi (Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo. Il suo tenore di materie grasse, in peso, non supera il 3 % // codice NC 0403 10 11 // La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 0403, 0403 10 e 0403 10 11. Tale prodotto è essenzialmente un prodotto lattiero del codice NC 0403 piuttosto che una cultura di microorganismi del codice NC 3002. // 4. Prodotto, di farina di frumento ottenuto mediante turboseparazione a secco avente le seguenti caratteristiche analitiche (in peso sulla sostanza secca): - tenore di amido: 83 %, determinato secondo il metodo polarimetrico EWERS modificato - tenore di ceneri: 0,4 % - tenore di proteine: 4,5 % circa // codice NC 1101 00 00 // La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo del codice NC 1101 00 00 e nota 2 del capitolo 11. Questo prodotto presenta le caratteristiche di una farina di frumento. Benché essa sia stata arricchita in amido e impoverita in proteine, non presenta le caratteristiche analitiche necessarie per la classificazione come amido di frumento del codice NC 1108 11 00. // 5. Famotidina (DCI) // codice NC 2934 10 00 // La classifica è determinata dalle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 2934 e 2934 10 00. Il composto non è una solfanamide del codice NC 2935 poiché l'atomo di zolfo del gruppo SO2NH2 non è direttamente legato ad un atomo di carbonio. La sua struttura presenta un ciclo di tiazolo non condensato. // 6. Preparazione del tipo utilizzato come materia prima in cosmetologia di composizione seguente: - estratto di placenta animale: circa 10 % in peso - olio di germi di mais: circa 40 % in peso - acqua: circa 50 % in peso // codice NC 3823 90 99 // La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 3823 e 3823 90 99. Tale prodotto non può essere considerato come materia proteica del codice NC 3504. È coperto dalla seconda parte del testo del codice NC 3823. Si tratta di un prodotto intermedio che non presenta ancora il carattere di preparazione cosmetica. // // // // Descrizione della merce // Classificazione // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // // 7. Preparazione del tipo utilizzato come materia prima in cosmetologia di composizione seguente: - collageno: circa 3 % in peso - glicerina: circa 44 % in peso - acqua: circa 53 % in peso // codice NC 3823 90 99 // La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 3823 e 3823 90 99. Tale prodotto non può essere considerato come materia proteica del codice NC 3504. È coperto dalla seconda pare del testo del codice NC 3823. Si tratta di un prodotto intermedio che non presenta ancora il carattere di preparazione cosmetica. // 8. Preparazione del tipo utilizzato come materia prima in cosmetologia di composizione seguente: - elastina: circa 5 % in peso - propan-1,2-diolo: circa 45 % in peso - acqua: circa 50 % in peso // codice NC 3823 90 99 // La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 e dal testo dei codici NC 3823 e 3823 90 99. Tale prodotto non può essere considerato come materia proteica del codice NC 3504. È coperto dalla seconda parte del testo del codice NC 3823. Si tratta di un prodotto intermedio che non presenta ancora il carattere di preparazione cosmetica. // 9. Insieme meccanico di apparecchi per la videoregistrazione e videoriproduzione del codice NC 8521, equipaggiati con le loro testo di lettura e di registrazione e riproduzione (« mecadeck ») // codice NC 8521 10 39 // La classifica è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 2a) e 6 e dal testo dei codici NC 8521, 8521 10 e 8521 10 39. Tale insieme meccanico presenta le caratteristiche essenziali di un apparecchio per la videoregistrazione e videoriproduzione. // 10. Prodotto piatto in acciaio non legato, ottenuto col procedimento della colata continua, di dimensioni 1 700 mm × 6 000 mm × 70 mmm, presentanti bordi grezzi // codice NC 7208 // La classifica è determinata dalle disposizioni della regola generale 1 e dal testo del codice NC 7208. Le dimensioni del prodotto non risultano da una semplice laminazione grossolana. Deve essere quindi considerato come un prodotto laminato piatto del codice NC 7208 e non come un semiprodotto (bramma) del codice NC 7207. // 11. Prodotto piatto in acciaio non legato ottenuto col procedimento della colata continua, di dimensioni 2 520 mm × 4 400 mm × 90 mm, presentanti dei bordi tagliati a fiamma // codice NC 7208 // La classifica è determinata dalle disposizioni della regola generale 1 e dal testo del codice NC 7208. Le dimensioni del prodotto non risultano da una semplice laminazione grossolana. Deve essere quindi considerato come un prodotto laminato piatto del codice NC 7208 piuttosto che come semiprodotto (bramma) del codice NC 7207. // // //

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