EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R4055

Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi

GU L 378 del 31.12.1986, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/4055/oj

31986R4055

Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1986 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 3 pag. 0145
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 3 pag. 0145


REGOLAMENTO (CEE) N. 4055/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi è sancita dall'articolo 3 del trattato come una delle azioni della Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 61 del trattato, la libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti deve essere disciplinata dalle disposizioni contenute nel titolo relativo ai trasporti;

considerando che l'applicazione di questo principio nella Comunità costituisce altresì una condizione indispensabile per perseguire efficacemente, in relazione ai paesi terzi, una politica diretta a garantire la continua applicazione dei principi commerciali ai trasporti marittimi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 954/79 (3) salvaguarda, tra l'altro, all'interno delle conferenze, l'accesso competitivo a quella parte dei trasporti marittimi di linea che non è coperta da impegni nei confronti di compagnie marittime di linea di paesi terzi, in virtù della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime di linea, se ratificata dagli Stati membri;

considerando che, dal momento che il codice di comportamento non è stato ratificato da tutti gli Stati membri e che è

probabile che alcuni paesi terzi non lo ratifichino, il codice non è ancora applicato in tutti i traffici comunitari, né lo sarà probabilmente in futuro in alcuni di questi traffici;

considerando che il codice di comportamento si applica unicamente alle conferenze di linea ed ai carichi trasportati dai membri di queste ultime e non si applica alle linee indipendenti né alle compagnie che operano nel settore dei trasporti di rinfuse o della navigazione non di linea, in cui la Comunità tende a mantenere un regime di libera e leale concorrenza;

considerando che la Comunità appoggia pienamente la risoluzione n. 2 adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite dei plenipotenziari relativa ad un codice di comportamento per le conferenze di linea, secondo la quale, nell'interesse di un sano sviluppo dei servizi marittimi di linea l'attività delle linee marittime non conferenziate non deve essere impedita fintanto che queste rispettano il principio di una leale concorrenza su una base commerciale;

considerando che gli Stati membri affermano di auspicare una situazione di libera concorrenza quale elemento essenziale per i trasporti sfusi di merci liquide o solide, nel convincimento che l'introduzione di un regime di ripartizione dei carichi in questi traffici aumenti considerevolmente i costi di trasporto e possa avere gravi ripercussioni sugli interessi commerciali di tutti i paesi;

considerando che gli armatori della Comunità sono sempre più spesso confrontati a nuove restrizioni imposte dai paesi terzi ai caricatori stabiliti nel proprio paese, in altri Stati membri o nei paesi interessati in materia di libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, restrizioni che possono avere effetti dannosi sui traffici comunitari nel loro complesso;

considerando che alcune delle suddette restrizioni sono contenute in accordi bilaterali tra paesi terzi e alcuni Stati membri, mentre altre restrizioni, si traducono in provvedimenti analoghi nella legislazione o nelle prassi amministrative di alcuni Stati membri;

considerando che occorre ora applicare il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati

membri e tra Stati membri e paesi terzi, in modo da abolire gradualmente le restrizioni esistenti e prevenire l'introduzione di nuove restrizioni;

considerando che, data la struttura del settore dei trasporti marittimi comunitari, conviene che il presente regolamento si applichi anche ai cittadini degli Stati membri stabiliti al di fuori della Comunità e alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in questo Stato membro conformemente alla sua legislazione;

considerando che occorre prevedere un ragionevole periodo transitorio in funzione del carattere del tipo di trasporto interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai cittadini degli Stati membri stabiliti fuori della Comunità e alle società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione.

3. Le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58 e 62 del trattato sono applicabili ai settori disciplinati dal presente regolamento.

4. Ai fini del presente regolamento, sono considerati «servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi», se sono normalmente assicurati dietro compenso:

a) i trasporti intracomunitari:

il trasporto marittimo di passeggeri o merci tra un porto di uno Stato membro e un porto o impianti in mare aperto di un altro Stato membro;

b) i traffici con paesi terzi:

il trasporto marittimo di passeggeri o merci tra un porto di uno Stato membro e un porto o impianti in mare aperto di un paese terzo.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1, le restrizioni nazionali unilaterali esistenti anteriormente al 1g luglio 1986 per il trasporto di determinate merci, interamente o parzialmente riservate a

navi battenti bandiera nazionale sono gradualmente ritirate in base al seguente calendario, non oltre:

- per il trasporto tra Stati membri mediante navi battenti bandiera di uno Stato membro:

il 31 dicembre 1989

- per il trasporto tra Stati membri e paesi terzi mediante navi battenti bandiera di uno Stato membro:

il 31 dicembre 1991

- per il trasporto tra Stati membri e Stati membri e paesi terzi mediante altre navi:

il 1g gennaio 1993

Articolo 3

Le clausole in materia di ripartizione dei carichi contenute in accordi bilaterali esistenti, conclusi dagli Stati membri con paesi terzi, sono gradualmente ritirate o adattate in conformità dell'articolo 4.

Articolo 4

1. Le clausole esistenti in materia di ripartizione dei carichi, non ritirate gradualmente conformemente all'arti-

colo 3, vengono adattate in conformità della legislazione comunitaria, in particolare:

a) per quanto riguarda i traffici soggetti al codice di comportamento per le conferenza di linea della Nazioni Unite, essi debbono attenersi a detto codice e agli obblighi prescritti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 954/79;

b) per quanto riguarda i traffici non soggetti al codice di comportamento per le conferenze di linea delle Nazioni Unite, gli accordi vengono adattati al più presto e comunque anteriormente al 1g gennaio 1993 in modo da garantire a tutti i cittadini della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio, come definito nell'articolo 1, alle quote di carico spettanti agli Stati membri interessati.

2. La azioni a livello nazionale in applicazione del paragrafo 1 sono immediatamente notificate agli Stati membri e alla Commissione. Si applica la procedura di consultazione istituita dalla decisione 77/587/CEE.

3. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sui progressi compiuti negli adattamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), inizialmente ogni sei mesi ed in seguito ogni anno.

4. Se sorgono difficoltà nell'adattare gli accordi per renderli conformi al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro interessato ne informa il Consiglio a la Commissione. Qualora degli accordi siano incompatibili con il paragrafo 1,

lettera b), e lo Stato membro interessato lo chieda, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i provvedimenti appropriati.

Articolo 5

1. Le clausole in materia di ripartizione dei carichi, contenute in qualsiasi futuro accordo con paesi terzi, sono vietate eccetto in circostanze eccezionali quando le società di

navigazione di linea della Comunità non avrebbero altrimen-

ti la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza e a destinazione del paese terzo interessato. In questo caso gli accordi possono essere ammessi conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

2. Qualora paesi terzi tentassero di imporre clausole in materia di ripartizione dei carichi nel traffico di merci liquide o secche alla rinfusa, il Consiglio procede ad un'azione appropriata conformemente al regolamento (CEE) n. 4058/86 concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (1).

Articolo 6

1. Se i cittadini o le società di navigazione di uno Stato membro di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, si trovano, o rischiano di trovarsi, in una situazione in cui le sue società di navigazione non abbiano la possibilità effettiva di effettuare traffici in provenienza ed a destinazione di un particolare paese terzo, lo Stato membro interessato ne informa quanto prima gli altri Stati membri e la Commissione.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide l'azione necessaria. Tale azione può includere, nei casi indicati all'articolo 5, para-

grafo 1, la negoziazione e la conclusione di clausole in materia di ripartizione dei carichi.

3. Se, entro sei mesi dall'informazione trasmessa da uno Stato membro a norma del paragrafo 1, il Consiglio non ha deciso in merito all'azione necessaria, lo Stato membro interessato ha la facoltà di adottare le misure che ritiene necessarie in tale circostanza per mantenere la possibilità effettiva di effettuare traffici a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

4. Qualsiasi azione intrapresa ai sensi del paragrafo 3 deve essere conforme al diritto comunitario e garantire ai cittadini o alle compagnie di navigazione della Comunità un accesso equo, libero e non discriminatorio alle quote di

carico in questione, come definito nell'articolo 1, para-

grafi 1 e 2.

5. Le azioni a livello nazionale in applicazione del paragrafo 3 sono immediatamente notificate agli Stati membri e alla Commissione. Si applica la procedura di consultazione istituita dalla decisione 77/587/CEE.

Articolo 7

Il Consiglio, deliberando in conformità delle condizioni

poste dal trattato, può estendere le disposizioni del presente regolamento a cittadini di un paese terzo che forniscono servizi di trasporto marittimo e che sono stabiliti nella Comunità.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del trattato relative al diritto di stabilimento, la persona che fornisce un servizio di trasporto marittimo può, per far ciò, svolgere temporaneamente la sua attività nello Stato membro in cui è prestato il servizio, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

Articolo 9

Fino a quando non siano abolite le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno Stato membro applica dette restrizioni, senza distinzione di nazionalità o di residenza, a tutti coloro che prestano servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2.

Articolo 10

Prima di adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'applicazione del presente regolamento gli Stati membri consultano la Commissione e le comunicano le disposizioni adottate.

Articolo 11

Il Consiglio, deliberando in conformità delle disposizioni contenute nel trattato, rivede il presente regolamento anteriormente al 1g gennaio 1995.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

(1) GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 169.

(2) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 178.

(3) GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1.

(1) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

Top