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Document 31981R3821

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti

GU L 386 del 31.12.1981, pp. 1–3 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3821/oj

31981R3821

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti

Gazzetta ufficiale n. L 386 del 31/12/1981 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0019
edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 3 pag. 0114
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0019
edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 3 pag. 0114


REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3821/81 DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1981 che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione, formulata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte di giustizia,

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con decisione del Consiglio del 23 giugno 1981,

considerando che le difficoltà particolari della situazione economica e sociale rendono opportuna l'instaurazione di un prelievo eccezionale valutato in base ai dati economici che si riferiscono alla media delle differenze constatate negli Stati membri tra l'evoluzione dei salari reali pro capite e l'evoluzione:

- della produttività globale (PIL in volume per persona occupata),

- della produttività distribuibile, vale a dire la produttività corretta mediante i termini di scambio,

- della produttività per persona attiva, che include quindi la popolazione occupata e il numero dei disoccupati,

prelievo da applicare alle retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dal servizio nette versate dalle Comunità;

considerando tuttavia che occorre sospendere per il primo quinquennio l'applicazione del prelievo alle pensioni e alle indennità di cessazione dal servizio;

considerando che a tale scopo occorre modificare lo statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

Modifiche dello statuto dei funzionari delle Comunità europee

Articolo 1

Dopo l'articolo 66 dello statuto dei funzionari, è inserito un articolo 66 bis così formulato:

«Articolo 66 bis

1. A titolo temporaneo e per un periodo che scadrà il 1o luglio 1991 è istituito un prelievo eccezionale che è applicabile, in deroga dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, alle retribuzioni, pensioni e indennità di cessazione dal servizio nette.

2. a) Nel primo quinquennio i tassi successivi del prelievo applicabili alla base di cui al paragrafo 3 sono i seguenti:

- 2,54 % dell'importo compreso nella sua base per il primo anno,

- 5,08 % di tale importo nel secondo anno,

- 7,62 % di tale importo nel terzo anno,

- 10,16 % di tale importo nel quarto anno

e

- 12,70 % nel quinto anno.

b) Negli anni successivi, salvo decisione contraria del Consiglio presa su proposta della Commissione alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, prima eventualità, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e previa consultazione del Parlamento europeo, continuerà ad essere applicato il tasso del 12,7 % raggiunto nel quinto anno.

3. a) Per i funzionari in attività di servizio, in posizione di comando e di congedo per servizio militare, la base del prelievo è costituita dallo stipendio di base relativo al grado e allo scatto presi in considerazione per il calcolo della retribuzione, previa deduzione:

- dei contributi ai regimi di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto, prima di qualsiasi prelievo, un funzionario del medesimo grado e scatto, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII,

- e di un importo pari allo stipendio di base del grado D 4, primo scatto.

b) Per i titolari di pensione nonché per i beneficiari di un'indennità a titolo degli articoli 41 e 50 dello statuto, dell'articolo 3 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 o del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73, la base del prelievo è costituita dall'importo della pensione o dell'indennità previa deduzione:

- dei contributi eventualmente versati dall'interessato ai regimi comunitari di sicurezza sociale e pensionistico, nonché dell'imposta cui sarebbe soggetto prima di qualsiasi prelievo l'interessato, senza persone a carico ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII,

- e di un importo pari al doppio dello stipendio base del grado D 4, primo scatto.

Tuttavia l'applicazione del prelievo alle pensioni e alle indennità di cessazione dal servizio è sospesa per il primo quinquennio.

A decorrere dal sesto anno il prelievo si applica alle pensioni e alle indennità di cessazione dal servizio alle condizioni previste nel comma precedente solo in seguito a decisione del Consiglio presa a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

c) Gli elementi utilizzati per la determinazione della base del prelievo sono espressi in franchi belgi e soggetti al coefficiente correttore 100.

4. L'applicazione del prelievo ai tassi successivi non può comportare la riduzione della retribuzione, pensione e indennità di cessazione del servizio ad un importo inferiore agli importi netti riscossi al medesimo titolo prima di tale applicazione.

La parte del prelievo, rimasta inapplicata per un anno in conseguenza della precedente disposizione, viene aggiunta in misura corrispondente al prelievo dell'anno successivo.

5. L'applicazione del prelievo secondo ciascuno dei tassi successivi si effettua annualmente contemporaneamente alla decisione che adegua annualmente le retribuzioni in conformità della decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE relativa al metodo di adeguamento delle retribuzioni e si applica ai versamenti di diritti pecuniari connessi a tale adeguamento.

6. Il prelievo viene riscosso mensilmente mediante trattenuta alla fonte; tale gettito viene iscritto a titolo di entrate nel bilancio della Comunità».

CAPITOLO 2

Modifiche del regime applicabile agli altri agenti della Comunità

Articolo 2

1. All'articolo 20 del regime applicabile agli altri agenti è inserito tra il secondo e terzo comma un comma supplementare così formulato:

«Le disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto relative al prelievo eccezionale sono applicabili per analogia agli agenti temporanei, agli ex agenti temporanei beneficiari di pensione, nonché ai loro aventi diritto beneficiari di una pensione di reversibilità».

2. Dopo l'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è inserito un articolo 63 bis così formulato:

«Articolo 63 bis

Le disposizioni dell'articolo 66 bis dello statuto sono applicabili per analogia».

CAPITOLO 3

Disposizioni finali

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso prende effetto in concomitanza con l'entrata in vigore della decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio recante modifica del metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HOWELL

(1) GU n. C 327 del 14. 12. 1981, pag. 56.

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