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Document 31969L0208

Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

/* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(05) */

GU L 169 del 10.7.1969, p. 3–14 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 315 - 325

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002; abrogato da 32002L0057

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/208/oj

31969L0208

Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra /* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(05) */

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 10/07/1969 pag. 0003 - 0014
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0292
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0315
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0195
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0119
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0201
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0201


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( 1 ) GU n . C 108 del 19 . 10 . 1968 , pag . 30 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1969

relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

( 69/208/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che la produzione di piante oleaginose e da fibra occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità economica europea ;

considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di piante oleaginose e da fibra dipendono in larga misura dalla utilizzazione di sementi adeguate ; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato la commercializzazione delle sementi di alcune specie di tali piante alle sementi di alta qualità ; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante intrapresi da tempo e che hanno portato a varietà sufficientemente stabili ed omogenee , le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite ;

considerando che una maggiore produttivita delle colture di piante oleaginose e da fibra nella Comunità sara ottenuta con l'applicazione da parte degli Stati membri di norme unificate e il piu possibile rigorose circa la scelta delle varieta ammesse alla commercializzazione ;

considerando tuttavia che una limitazione della commercializzazione ad alcune varieta non e giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per l'utilizzatore di poter effettivamente ottenere sementi di di queste stesse varieta ;

considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire pidentita e la purezza della varieta mediante un controllo ufficiale ;

considerando che occorre stabilire per la Comunita un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite nell'applicazione dei sistemi predetti ;

considerando che , in generale , le sementi di piante oleaginose e da fibra devono poter essere commercializzate solo se , conformemente alle norme di certificazione , sono state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate ; che la scelta dei termini tecnici " sementi di base " e " sementi certificate " e basata sulla terminologia gia esistente nella Comunita e sul piano internazionale ;

considerando che occure inoltre ammettere le sementi commerciali per tener conto del fatto che non esistono ancora per tutti i generi e tutte le specie di sementi di piante oleaginose e da fibra aventi importanza per la coltura ne le varieta volute ne sufficienti sementi delle varieta esistenti per coprire tutto il fabbisogno della Comunita ; che e pertanto necessario ammettere , per alcuni generi e specie , sementi di piante oleaginose e da fibra non appartenenti ad una varieta , ma rispondenti alle atre condizioni della regolamentazione ;

considerando che occure escludere le sementi di piante oleaginose e da fibra non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie data la loro scarsa importanza economica ; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni ;

considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi quando sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi ;

considerando che , per migliorare , oltre al valore genetico , la qualita esteriore delle sementi di piante oleaginose e da fibra nella Comunita , devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica e la facolta germinativa ;

considerando che , se sul territorio di uno Stato membro non esistono normalmente una riproduzione e una commercializzazione di sementi di determinate specie , occurre prevedere la possibilita di dispensare detto Stato , secondo la procedura del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali , dall'applicazione delle disposizioni della direttiva nei confronti delle specie in questione ;

considerando che , per garantire l'individualita delle sementi , devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio , al prelievo dei campioni , alla chiusura e al contrassegno ; che a questo scopo le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonche all'informazione dell'utilizzatore e porre in evidenza , per le sementi certificate delle diverse categorie , il carattere comunitario della certificazione ;

considerando che , per garantire , in fase di commercializzazione , il rispetto sia delle condizioni relative alla qualita delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identita , gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adequate ;

considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni devono essere soggette , fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del trattato , unicamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie ;

considerando che , in un primo momento e sino alla fissazione di un catalogo comune delle varieta , occorre che tali restrizioni comprendano in particolare il diritto per gli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi certificate delle diverse categorie a quelle varieta che hanno un valore colturale e d'utilizzazione per il loro territorio ;

considerando che e necessario riconoscere , a determinate condizioni , l'equivalenza fra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro ;

considerando d'altra parte che occorre prevedere che le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunita soltanto se offrono le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o ufficialmente ammesse come sementi commerciali nella Comunita e conformi alle norme comunitarie ;

considerando che , per periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi commerciali incontri difficolta , occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti ;

considerando che , al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere in futuro possibilita di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunita e quelle provenienti da paesi terzi , e opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diverse categorie di sementi certificate ;

considerando che e opportuno affidare alla Commissione il compito di adottare talune misure di applicazione ; che , per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste , e opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli , orticoli e forestali ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di piante oleaginose e da fibra commercializzate all'interno della Comunita e destinate alla produzione agricola , esclusi gli usi ornamentali .

Articolo 2

1 . Ai sensi della presente direttiva si intende per :

A . Piante oleaginose e da fibra : le piante dei generi e delle specie seguenti :

Arachis hypogaea L . Arachide

Brassica campetris L . ssp . Ravizzone

oleifera ( Metzg . ) Sinsk .

Brassica juncea L . Senape bruna

Brassica napus L . ssp . oleifera Colza

( Metzg . ) Sinsk .

Brassica nigra ( L . ) W . Koch Senape nera

Cannabis sativa L . Canapa

Carum carvi L . Cumino

Gossypium sp . Cotone

Helianthus annuus L . Girasole

Linum usitatissimum L . Lino tessile , lino oleaginoso

Papaver somniferum L . Papavero

Ricinus communis L . Ricino

Sesamum orientale L . Sesamo

Sinapis alba L . Senape bianca

Soia hispida L . Soia

B . Sementi di base : le sementi

a ) prodotte sotto la responsabilita del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta ,

b ) previste per la produzione di sementi della categoria " sementi certificate " o delle categorie " sementi certificate di prima riproduzione " o " sementi certificate di seconda riproduzione " .

c ) conformi , fatto salvo quanto disposto all'articolo 4 , alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base , e

d ) per le quali , all'atto di un esame ufficiale , sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate .

C . Sementi certificate ( ravizzone , senape bruna , colza , senape nera , canapa , cumino , cotone , girasole , papavero , ricino , senape bianca ) : le sementi

a ) provenienti direttamente da sementi di base o , a richiesta del costitutore , da sementi di una generazione anteriore alle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste , per le sementi di base , dagli allegati I e II e che , all'atto di un esame ufficiale , hanno soddisfatto alle medesime condizioni ,

b ) previste per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra ,

c ) conformi , fatto salvo quanto disposto all'articolo 4 , lettera b ) , alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate , e

d ) per le quali , all'atto di un esame ufficiale , sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate .

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