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Document 22010A0429(01)
2010/224/,Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part
2010/224/,Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra
2010/224/,Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra
GU L 108 del 29.4.2010, p. 3–354
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/02/2022
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2010/224/oj
2010/224/,Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 29/04/2010 pag. 0003 - 0354
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso "gli Stati membri", e LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso "la Comunità", da una parte, e LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, in appresso "il Montenegro", dall'altra, in seguito denominate "le parti", CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Montenegro di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri. CONSIDERATA l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità. CONSIDERATI la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile il Montenegro nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il "trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale. VISTO il partenariato europeo, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea. CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Montenegro e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, nonché la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia, libertà e sicurezza, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale. CONSIDERANDO l’impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché l’impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico. CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (in prosieguo: "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione. RIBADENDO il diritto al rientro di tutti i rifugiati e gli sfollati e alla tutela dei loro diritti di proprietà e degli altri diritti umani connessi. CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e dello sviluppo sostenibile e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Montenegro. CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dalla partecipazione all'OMC. CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea. CONSIDERANDO l’impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001. PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in prosieguo: "il presente accordo") creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento. TENENDO PRESENTE l'impegno del Montenegro a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente. TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica. CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Parte della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino al Montenegro di essere vincolati come Parte della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati. RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale. RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell’Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti. RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale. DESIDERANDO intensificare la cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra. 2. Gli obiettivi di tale associazione sono: a) aiutare il Montenegro a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto; b) contribuire alla stabilità politica, economica e istituzionale in Montenegro e nella regione; c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti; d) sostenere gli sforzi del Montenegro volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria; e) aiutare il Montenegro a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante; f) promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e il Montenegro; g) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo. TITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, al rispetto dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono elementi essenziali del presente accordo. Articolo 3 La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo. Articolo 4 Le Parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l’ICTY. Articolo 5 La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997 e si basano sui meriti individuali del Montenegro. Articolo 6 Il Montenegro s’impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la gestione delle frontiere e la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi di piccolo calibro e armi leggere, nonché droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale. Articolo 7 Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia. Articolo 8 L’associazione è realizzata progressivamente e completata entro un periodo transitorio non superiore a cinque anni. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in prosieguo: "il CSA") istituito dall'articolo 119 controlla periodicamente, di norma una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo e l’adozione e l'attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte del Montenegro. Tale verifica è eseguita in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Essa tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e assicura la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo. Basandosi su questa verifica il CSA formulerà raccomandazioni e può adottare decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste possono essere sottoposte ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo. Il processo di associazione è completato progressivamente. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, il CSA procede ad una revisione completa dell’applicazione del presente accordo. In base a tale revisione, il CSA valuta i progressi compiuti dal Montenegro e può adottare decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione. La revisione non riguarderà la libera circolazione delle merci, per la quale un calendario specifico è previsto nel titolo IV. Articolo 9 Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell’OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994) e l’articolo V dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). TITOLO II DIALOGO POLITICO Articolo 10 1. Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e il Montenegro e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti. 2. Il dialogo politico mira a promuovere in particolare: a) la piena integrazione del Montenegro nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea; b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, eventualmente anche attraverso scambi di informazioni; c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato; d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea. 3. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi. Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante: a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione; b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. c) Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale. Articolo 11 1. Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengano utile sottoporgli. 2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi: a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino il Montenegro, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione europea, dall'altra; b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di Nazioni Unite, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali; c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco il 19 e 20 giugno 2003. Articolo 12 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 125. Articolo 13 Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali. TITOLO III COOPERAZIONE REGIONALE Articolo 14 Conformemente all'impegno assunto per la pace e la stabilità internazionale e regionale, oltre che per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, il Montenegro promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica. Ogniqualvolta il Montenegro preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X. Il Montenegro attua integralmente gli accordi bilaterali esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Serbia e Montenegro, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006. Articolo 15 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione Dopo la firma del presente accordo, il Montenegro avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati. Gli elementi principali di tali convenzioni sono: a) il dialogo politico, b) l'instaurazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC; c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo; d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia, libertà e sicurezza. All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali. Tali convenzioni sono concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità del Montenegro a concludere dette convenzioni costituirà un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea. Il Montenegro avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione. Articolo 16 Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione Il Montenegro avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo. Articolo 17 Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel PSA 1. Il Montenegro dovrebbe promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in qualsiasi settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione dovrebbe essere allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra il Montenegro e detto paese alla parte corrispondente delle relazioni tra quest’ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri. 2. Il Montenegro avvia negoziati con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio a norma dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS. I negoziati dovrebbero iniziare prima possibile, affinché l'accordo suddetto sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1. TITOLO IV LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Articolo 18 1. Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata. 3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione: a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994; b) dei dazi antidumping o compensativi; c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati. 4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è: a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 [1], effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo; b) la tariffa montenegrina applicata [2]. 5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante: a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o b) dall'adesione del Montenegro all'OMC o c) da riduzioni successive dopo l'adesione del Montenegro all'OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione. 6. La Comunità e il Montenegro si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche. CAPITOLO I Prodotti industriali Articolo 19 Definizione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o del Montenegro elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura. 2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato. Articolo 20 Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali 1. I dazi doganali sulle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Montenegro. 2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari del Montenegro. Articolo 21 Concessioni del Montenegro riguardanti i prodotti industriali 1. I dazi doganali sulle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Montenegro sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità. 3. I dazi doganali sulle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato. 4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo. Articolo 22 Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente. Articolo 23 Riduzione accelerata dei dazi doganali Il Montenegro si dichiara disposto a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano. Il CSA valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso. CAPITOLO II Agricoltura e pesca Articolo 24 Definizione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o del Montenegro. 2. Per "prodotti agricoli e della pesca" s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura. 3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 051191, 230120 ed ex190220 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici"). Articolo 25 Prodotti agricoli trasformati Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati. Articolo 26 Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro e le misure di effetto equivalente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato II e originari del Montenegro al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 800 tonnellate, espresse in peso carcasse. Articolo 27 Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità e le misure di effetto equivalente. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro: a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III a); b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III b), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto; c) riduce progressivamente al 50 % i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III c), secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto. Articolo 28 Protocollo sui vini e sulle bevande alcoliche Il regime applicabile ai vini e alle bevande alcoliche di cui al protocollo 2 è indicato nel protocollo stesso. Articolo 29 Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari del Montenegro. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari del Montenegro ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute. Articolo 30 Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di pesce e di prodotti della pesca originari della Comunità. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute. Articolo 31 Clausola di revisione Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, del carattere particolarmente sensibile di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche del Montenegro nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia montenegrina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione del Montenegro all'OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo la Comunità e il Montenegro esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca. Articolo 32 Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 41, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 26, 27, 28, 29 e 30 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie. Articolo 33 Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche 1. Il Montenegro assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari [3], secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche del Montenegro sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate in detto regolamento. 2. Il Montenegro vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe. 3. Il Montenegro rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2. 4. I marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2 registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso non saranno più utilizzati dopo il 1o gennaio 2009. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Montenegro o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci. 5. A decorrere dal 1o gennaio 2009, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Montenegro. 6. Il Montenegro si accerta che le merci esportate dal suo territorio dopo il 1o gennaio 2009 non violino le disposizioni del presente articolo. 7. Il Montenegro garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-6 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata. CAPITOLO III Disposizioni comuni Articolo 34 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1. Articolo 35 Concessioni più favorevoli Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli. Articolo 36 Standstill 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e il Montenegro, né si aumentano quelli già applicati. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e il Montenegro, né sono rese più restrittive quelle esistenti. 3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 26, 27, 28, 29 e 30, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche del Montenegro e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati II –V e al protocollo 1. Articolo 37 Divieto di discriminazione fiscale 1. La Comunità e il Montenegro si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano. 2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti. Articolo 38 Dazi di carattere fiscale Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale. Articolo 39 Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino il regime commerciale previsto dal presente accordo. 2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Serbia e Montenegro o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dal Montenegro per promuovere il commercio regionale. 3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e del Montenegro sanciti nel presente accordo. Articolo 40 Dumping e sovvenzioni 1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 41. 2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna. Articolo 41 Clausola di salvaguardia 1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente concorrenti nel territorio della Parte importatrice oppure b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice, la parte importatrice può adottare le opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo. 3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall'altra Parte non superano quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, sorti in conseguenza dell'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate dovrebbero consistere nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 5 per lo stesso prodotto. Dette misure contengono elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non sono applicate per periodi di più di due anni. In circostanze del tutto eccezionali le misure possono essere prorogate per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si applicano misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno quattro anni dallo scadere delle misure in questione. 4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), la Comunità o il Montenegro forniscono quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti interessate. 5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni: a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il CSA o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo. b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte. Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al CSA e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano. 6. Qualora la Comunità o il Montenegro assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte. Articolo 42 Clausola di penuria 1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi: a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice oppure b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice mantenga restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure od oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo. 2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non sono applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento. 3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o quanto prima nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunità o il Montenegro forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione. 4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o il Montenegro possono applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte. 5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano. Articolo 43 Monopoli di Stato In merito ai monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, il Montenegro fa in modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini del Montenegro per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci. Articolo 44 Norme di origine Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo. Articolo 45 Restrizioni autorizzate Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non costituiscono tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti. Articolo 46 Mancata cooperazione amministrativa 1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale e in altre materie connesse. 2. Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo. 3. Ai fini del presente articolo, per "mancata cooperazione amministrativa" s'intende, fra l’altro: a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati; b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione; c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti. Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi. 4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni: a) La Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni unitamente alle informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione come sopra indicato senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione. c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione 5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, la Parte interessata dovrebbe pubblicare sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si dovrebbe indicare che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi. Articolo 47 Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell’applicare le disposizioni del protocollo 3 del presente accordo, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte contraente che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione. Articolo 48 L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie. TITOLO V CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI CAPITOLO I Circolazione dei lavoratori Articolo 49 1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro: a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini del Montenegro legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di tale Stato membro; b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 50, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di detto lavoratore. 2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, il Montenegro concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Montenegro. Articolo 50 1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione e nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori: a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali; b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi. 2. Dopo tre anni, il CSA valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità. Articolo 51 1. Sono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità montenegrina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non dovrebbe modificare eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti: a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari; b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori; c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati. 2. Il Montenegro concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, lettere b) e c). CAPITOLO II Stabilimento Articolo 52 Definizione Ai fini del presente accordo: a) per "società comunitaria" o "società montenegrina" s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o del Montenegro che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o del Montenegro. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o del Montenegro che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o del Montenegro viene considerata una società comunitaria o montenegrina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o del Montenegro; b) per "consociata" di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società; c) per "filiale" di una società s'intende una sede di attività senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi, cosicché questi, pur sapendo che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non devono trattare direttamente con detta casa madre ma possono concludere operazioni commerciali nella sede di attività che ne costituisce l'estensione; d) per "stabilimento" s'intende: i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività imprenditoriali, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività imprenditoriali svolti da cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'accettazione di un lavoro subordinato sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le società comunitarie o montenegrine, il diritto di esercitare attività economiche attraverso la creazione di consociate e filiali, rispettivamente in Montenegro o nella Comunità; e) per "attività" s'intende l'esercizio di attività economiche; f) le "attività economiche" comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale; g) per "cittadino della Comunità" o "cittadino del Montenegro" s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o del Montenegro; per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o cittadini del Montenegro stabiliti al di fuori della Comunità e del Montenegro e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o del Montenegro e controllate da cittadini comunitari o del Montenegro, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Montenegro in base alle rispettive legislazioni; h) per "servizi finanziari" s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il CSA può ampliare o modificare l'ambito di applicazione di tale allegato. Articolo 53 1. Il Montenegro agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro concede: a) per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio del Montenegro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi; b) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nel territorio del Montenegro, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono a) per lo stabilimento di società montenegrine nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi; b) per l'attività delle filiali e consociate montenegrine stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio. 3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento o l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio. 4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il CSA definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e del Montenegro che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi. 5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo: a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare beni immobili in Montenegro; b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società montenegrine e godono, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società montenegrine, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio. Articolo 54 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, nulla osta a che le Parti prendano misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo. 3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici. Articolo 55 1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo [4] (in prosieguo: "l'ECAA"), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il CSA può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1. Articolo 56 1. Le disposizioni degli articoli 53 e 54 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società di un'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in considerazione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali. Articolo 57 Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e montenegrini l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate, rispettivamente, in Montenegro e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo. Articolo 58 1. Una società comunitaria stabilita nel territorio del Montenegro o una società montenegrina stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio ospitante di stabilimento, rispettivamente nel territorio della Repubblica di Montenegro e della Comunità, lavoratori che sono rispettivamente cittadini degli Stati membri o del Montenegro, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della società" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione principalmente del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti; in particolare, essi: i) dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; ii) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive; iii) hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della società" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolga effettivamente attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o del Montenegro rispettivamente di cittadini montenegrini o comunitari sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale comunitaria di una società montenegrina oppure una consociata o una filiale montenegrina di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o nella Repubblica di Montenegro, a condizione che: a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio ospitante di stabilimento; b) la sede principale della società si trovi rispettivamente al di fuori della Comunità e del Montenegro e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Montenegro. CAPITOLO III Prestazione di servizi Articolo 59 1. La Comunità e il Montenegro si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o montenegrini stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati. 2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono alle dipendenze del prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 58, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o del Montenegro e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette al pubblico o di prestare essi stessi servizi. 3. Dopo quattro anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prenderà le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi. Articolo 60 1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e del Montenegro stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo. 2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni. Articolo 61 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e il Montenegro, si applicano le disposizioni seguenti: 1) nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 4 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso il Montenegro e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa montenegrina in materia di trasporti con quella della Comunità. 2) Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente. Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza quale elemento chiave del trasporto marittimo internazionale. 3) Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti: a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi; b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali; c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA. 5) Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo. 6) Il Montenegro adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci. 7) A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo, terrestre e fluviale. CAPITOLO IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali Articolo 62 Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e il Montenegro. Articolo 63 1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. 2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro concede il trattamento nazionale ai cittadini dell'UE che acquistano beni immobili nel suo territorio. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno. 5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e del Montenegro e di rendere più restrittivi i regimi esistenti. 6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 62 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e il Montenegro causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio o della politica monetaria della Comunità o del Montenegro, la Comunità e il Montenegro, rispettivamente, possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e il Montenegro, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. 7. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo. 8. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e il Montenegro al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo. Articolo 64 1. Durante il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali. 2. Entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione in Montenegro delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali. CAPITOLO V Disposizioni di carattere generale Articolo 65 1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche. Articolo 66 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di soggiorno, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 65. Articolo 67 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà esclusiva congiunta di società o cittadini montenegrini e società o cittadini comunitari. Articolo 68 1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale. 2. Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente titolo è interpretata in modo da vietare agli Stati membri o al Montenegro di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza. Articolo 69 1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione. 2. Qualora uno o più Stati membri o il Montenegro abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o il Montenegro, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità e il Montenegro informano senza indugio l'altra Parte. 3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante. Articolo 70 Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, del disposto dell'articolo V del GATS. Articolo 71 Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati. TITOLO VI RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA Articolo 72 1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale del Montenegro a quella della Comunità, nonché della sua effettiva applicazione. Il Montenegro si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. Il Montenegro garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura. 2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso. 3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno, come la legislazione sul settore finanziario, quella in materia di giustizia, libertà e sicurezza e le norme sugli aspetti connessi al commercio. Successivamente, il Montenegro si concentra sulle altre parti dell’acquis. Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e il Montenegro. 4. Il Montenegro definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento legislativo e le misure da adottare per l'applicazione delle leggi. Articolo 73 Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e il Montenegro: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o del Montenegro, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie. 3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), del presente articolo per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali. 4. Il Montenegro istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente. 5. La Comunità, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, garantiscono la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando in particolare alle altre Parti una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico. 6. Il Montenegro compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, punto iii), le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dal Montenegro venga valutato tenendo conto del fatto che il Montenegro è assimilato alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni del Montenegro e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia. 8. Se del caso, il protocollo 5 definisce le norme sugli aiuti di Stato nel settore siderurgico, applicabili qualora vengano concessi aiuti per la ristrutturazione. Il protocollo sottolineerà il carattere eccezionale degli aiuti, che avrebbero durata limitata e sarebbero collegati a riduzioni degli impianti nell'ambito di programmi di fattibilità. 9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV: a) il paragrafo 1, punto iii), non si applica; b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base. 10. Qualora ritenga che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, una Parte può prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera della Comunità o del Montenegro, di misure compensative conformemente al GATT 1994 e all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa. Articolo 74 Imprese pubbliche Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all’articolo 86. I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Montenegro. Articolo 75 Proprietà intellettuale, industriale e commerciale 1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale. 2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali. 3. Il Montenegro prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti. 4. Il Montenegro s’impegna ad aderire, entro il termine di cui sopra, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare il Montenegro ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore. 5. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Articolo 76 Appalti pubblici 1. La Comunità e il Montenegro sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società montenegrine, stabilite o meno nella Comunità, hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo del Montenegro avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se il Montenegro abbia effettivamente introdotto tale normativa. 3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Montenegro a norma del capitolo II del titolo V hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Montenegro beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società montenegrine. 4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Montenegro hanno accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Montenegro beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società montenegrine 5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per il Montenegro di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. Il Montenegro riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici. 6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e il Montenegro, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 49 a 64. Articolo 77 Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità 1. Il Montenegro adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità. 2. A tale scopo, le Parti si adoperano per: a) promuovere l’uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità; b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità; c) incoraggiare la partecipazione del Montenegro ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET) [5]; d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che il Montenegro abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie. Articolo 78 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano per allineare le norme del Montenegro in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipenderà dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo. A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti garantiscono: a) una politica attiva di tutela dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell’informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti; b) l'armonizzazione della legislazione del Montenegro in materia di tutela dei consumatori con quella vigente nella Comunità; c) un’efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati; d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia; e) scambi di informazioni sui prodotti pericolosi. Articolo 79 Condizioni di lavoro e pari opportunità Il Montenegro adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità. TITOLO VII GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA Articolo 80 Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza e a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata. Articolo 81 Protezione dei dati personali A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, il Montenegro adegua progressivamente la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla tutela della vita privata vigenti a livello europeo e internazionale. Il Montenegro istituisce uno o più organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace e garantire l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo. Articolo 82 Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati. La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, dovrebbe comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta: a) lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche; b) la redazione di testi legislativi; c) una maggiore efficienza delle istituzioni; d) la formazione del personale; e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l’identificazione dei documenti falsi; f) la gestione delle frontiere. La cooperazione si concentra in particolare: a) nel settore dell'asilo, sull’attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del protocollo relativo allo status dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e garantire così il rispetto del principio di "non respingimento" e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati; b) nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le Parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali. Articolo 83 Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione 1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, il Montenegro e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. Gli Stati membri e il Montenegro forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e il Montenegro sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. 2. Il Montenegro è disposto a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione. 3. Il Montenegro s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un’attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l’immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale. Articolo 84 Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo 1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo. 2. La cooperazione nel settore può comprendere un’assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Articolo 85 Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga. Articolo 86 Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali: a) il traffico e la tratta di esseri umani; b) le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione dei mezzi di pagamento, sia in contanti che diversi dai contanti, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi; c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti; d) la frode fiscale; e) l'usurpazione di identità; f) il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope; g) il traffico illecito di armi; h) la falsificazione di documenti; i) il contrabbando e il traffico illecito di merci, comprese le automobili; j) la cibercriminalità. Per quanto riguarda la falsificazione della valuta, il Montenegro collabora strettamente con la Comunità per combattere la falsificazione di banconote e monete nonché eliminare e punire le eventuali falsificazioni avvenute nel suo territorio. A livello di prevenzione, il Montenegro punta ad attuare misure equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente nonché ad aderire a tutte le convenzioni internazionali connesse a questa branca del diritto. Il Montenegro potrebbe ricevere sostegno dalla Comunità sotto forma di scambi, assistenza e formazione per la difesa contro la falsificazione della valuta. Nella lotta contro la criminalità organizzata sono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale. Articolo 87 Lotta al terrorismo Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento: a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali; b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo. TITOLO VIII POLITICHE DI COOPERAZIONE Articolo 88 1. La Comunità e il Montenegro instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita del Montenegro. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti sulla più ampia base possibile a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Sono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile del Montenegro. L’elaborazione di tali politiche dovrebbe tenere pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso. 3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra il Montenegro e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo. Articolo 89 Politica economica e commerciale La Comunità e il Montenegro agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tal fine, la Comunità e il Montenegro collaborano per procedere a: a) scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo; b) un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; c) promozione di una cooperazione di più ampio respiro al fine di accelerare il flusso di competenze e l'accesso a nuove tecnologie. Il Montenegro si sforza di instaurare un'economia di mercato funzionante e di avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità. Su richiesta delle autorità montenegrine, la Comunità può fornire assistenza per il conseguimento di tali obiettivi. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale. La cooperazione in quest'ambito comprende anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’unione economica e monetaria europea. Articolo 90 Cooperazione statistica La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico, compresi gli aspetti economici, commerciali, monetari e finanziari. Essa mira in particolare a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma del Montenegro. La cooperazione dovrebbe inoltre consentire all'Ufficio statistico del Montenegro di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nel paese, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico dovrebbe rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall’ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinandosi all’acquis comunitario. Le Parti collaborano in particolare per garantire la riservatezza dei dati individuali, potenziare progressivamente la raccolta di dati e la loro trasmissione al sistema statistico europeo e scambiare informazioni sui metodi, sul trasferimento di know-how e sulla formazione. Articolo 91 Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari La cooperazione tra il Montenegro e la Comunità si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Montenegro che si basi su pratiche eque in materia di concorrenza e garantisca la necessaria parità di condizioni. Articolo 92 Cooperazione in materia di controllo interno e di revisione contabile esterna La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC) e di revisione contabile esterna. Le Parti, in particolare, collaborano – mediante l'elaborazione e l'adozione della normativa pertinente – per creare un PIFC trasparente, efficace ed economico(comprendendo una gestione e un controllo finanziari nonché una revisione contabile interna funzionalmente indipendente) e sistemi indipendenti di revisione contabile esterna in Montenegro, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell’Unione europea. La cooperazione mira inoltre a potenziare le capacità dell'organo supremo di revisione contabile del Montenegro. Per adempiere i compiti di coordinamento e di armonizzazione che derivano dalle suddette disposizioni, la cooperazione dovrebbe concentrarsi altresì sulla creazione e sul potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per la revisione contabile interna. Articolo 93 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione tra le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale del Montenegro. In particolare, per il Montenegro la cooperazione ha lo scopo di migliorare il contesto giuridico affinché favorisca e tuteli gli investimenti. Articolo 94 Cooperazione industriale La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Montenegro, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l’obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell’ambiente. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'ambiente delle imprese. È rivolta particolare attenzione alla realizzazione in Montenegro di azioni efficaci volte a favorire le esportazioni. La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario nell'ambito della politica industriale. Articolo 95 Piccole e medie imprese Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e del Montenegro. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese. Articolo 96 Turismo La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere lo sviluppo di infrastrutture favorevoli agli investimenti nel settore del turismo, la partecipazione del Montenegro ad importanti organizzazioni turistiche europee, l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, lo sviluppo della cooperazione fra imprese turistiche, esperti, governi e organi competenti in materia di turismo e il trasferimento di know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente. La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione. Articolo 97 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione tra le Parti riguarda tutti i settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a modernizzare e ristrutturare l'agricoltura e il settore agroindustriale, aiutando in particolare il Montenegro a soddisfare i requisiti sanitari della Comunità, migliorare la gestione delle risorse idriche, promuovere lo sviluppo rurale, sviluppare il settore forestale e avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari. Articolo 98 Pesca Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti. Articolo 99 Dogane Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che devono essere adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale del Montenegro a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale montenegrina all'acquis. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane. Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale sono stabilite nel protocollo 6. Articolo 100 Fiscalità Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale del Montenegro per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest’ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1o dicembre 1997. La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni tra gli Stati membri onde agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode e l’evasione fiscale. Il Montenegro completa inoltre la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce. Articolo 101 Cooperazione nel settore sociale In materia di occupazione, le Parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di orientamento professionale, prendendo misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, il distacco di esperti, azioni informative e programmi di formazione. Le Parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale del Montenegro nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale montenegrino alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione del Montenegro per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per le persone con disabilità e per le persone appartenenti a minoranze, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità. Il Montenegro garantisce l'osservanza delle convenzioni fondamentali dell'OIL e la loro effettiva applicazione. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia. Articolo 102 Istruzione e formazione Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Montenegro, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell’ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore. Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Montenegro, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell’istruzione e della formazione in Montenegro. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in tale materia. Articolo 103 Cooperazione culturale Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra individui, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell’ambito della Convenzione dell’UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Articolo 104 Cooperazione nel settore audiovisivo Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo. La cooperazione potrebbe vertere, tra l’altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e di altri professionisti dell’informazione, nonché su un’assistenza tecnica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei. Il Montenegro allinea con le politiche della CE le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l’acquis dell’UE. Il paese rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo. Articolo 105 Società dell'informazione Rientrano nella cooperazione tutti i settori connessi all’acquis comunitario riguardante la società dell’informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione del Montenegro con quelle della Comunità. Le Parti cooperano inoltre per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Montenegro, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi. Articolo 106 Reti e servizi di comunicazione elettronici La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo. Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Montenegro di recepire l’acquis comunitario in questi settori dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. Articolo 107 Informazione e comunicazione La Comunità e il Montenegro prendono le misure necessarie per favorire il reciproco scambio di informazioni. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali del Montenegro informazioni più specialistiche. Articolo 108 Trasporti La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel campo dei trasporti. La cooperazione può puntare in particolare a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto del Montenegro, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti. La cooperazione può inoltre favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale. Scopo della cooperazione dovrebbe essere raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Montenegro un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti. Articolo 109 Energia La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia, si basa sul trattato della Comunità dell'energia ed è sviluppata in vista di un'integrazione graduale del Montenegro nei mercati energetici europei. La cooperazione comprende i seguenti aspetti: a) formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito, della trasmissione e della distribuzione e il ripristino delle interconnessioni di elettricità con i paesi limitrofi, importanti a livello regionale; b) promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia; c) definizione di un contesto per la ristrutturazione delle società energetiche e cooperazione tra imprese del settore. Articolo 110 Sicurezza nucleare Le Parti cooperano nel settore della sicurezza nucleare e dei controlli di sicurezza. La cooperazione potrebbe riguardare: a) il miglioramento delle leggi e dellenormative delle Parti in materia di protezione contro le radiazioni, sicurezza nucleare e contabilità e controllo delle materie nucleari, oltre al potenziamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse; b) promozione degli accordi tra gli Stati membri o la Comunità europea dell'energia atomica e il Montenegro in merito alla notifica e allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari, alla preparazione alle emergenze nonché, all'occorrenza, su questioni di sicurezza nucleare in generale; c) la responsabilità di terzi nel settore dell'energia nucleare. Articolo 111 Ambiente Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nel campo ambientale con l'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile. Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative onde assicurare una pianificazione strategica delle questioni ambientali e il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione montenegrina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l’inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, a istituire un quadro di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e a eseguire valutazioni di impatto ambientale e valutazioni strategiche ambientali. Si riserva un’attenzione particolare alla ratifica e all’attuazione del protocollo di Kyoto. Articolo 112 Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI). La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico. Articolo 113 Sviluppo regionale e locale Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. È rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale. Articolo 114 Pubblica amministrazione La cooperazione mira a favorire lo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Montenegro, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio dell'intera popolazione montenegrina e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l’UE e il Montenegro. La cooperazione in questo campo verte in particolare sullo sviluppo delle istituzioni, segnatamente sull’elaborazione e sull’attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e sullo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e sulla promozione dell’etica nella pubblica amministrazione. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale. TITOLO IX COOPERAZIONE FINANZIARIA Articolo 115 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 5, 116 e 118, il Montenegro può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’erogazione dell’aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali, e delle altre conclusioni del Consiglio, segnatamente il rispetto dei programmi di adeguamento. L'aiuto concesso al Montenegro è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia. Articolo 116 L'assistenza finanziaria, erogata sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con il Montenegro. L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, libertà e sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni, lo sviluppo economico e la tutela ambientale. Articolo 117 Su richiesta del Montenegro e in casi eccezionali, la Comunità potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra il Montenegro e il Fondo Monetario Internazionale. Articolo 118 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza. TITOLO X DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI Articolo 119 È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'esecuzione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse. Articolo 120 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo del Montenegro. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno. 4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante del Montenegro, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Articolo 121 Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni nell'ambito di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti. Articolo 122 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del governo del Montenegro. 2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 121. Articolo 123 Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo. È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni. Articolo 124 Il consiglio di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento. Articolo 125 È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, sede di incontri e scambi di opinioni fra membri del Parlamento montenegrino e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri del Parlamento montenegrino. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro del Parlamento montenegrino, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno. Articolo 126 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà. Articolo 127 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza in relazione a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Articolo 128 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dal Montenegro nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese; b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti del Montenegro non dà origine ad alcuna discriminazione tra cittadini e società o imprese del Montenegro. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza. Articolo 129 1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni. 3. Ciascuna delle Parti deferisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 130 e, eventualmente, il protocollo 7. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante. 4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 123 o 124. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non incidono in alcun modo sugli articoli 32, 40, 41, 42 e 46 e del protocollo 3 e non ne pregiudicano l'applicazione (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa). Articolo 130 1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta. Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia motiva questo parere e indica, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell'articolo 129, paragrafo 4. 2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e degli altri organi di cui al paragrafo 3 onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile. 3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione. Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 7. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più. Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 123 o 124, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 7, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1. Articolo 131 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e il Montenegro, dall'altro. Articolo 132 I principi generali della partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari sono stabiliti nel protocollo 8. Gli allegati da I a VII e i protocolli da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono parte integrante del presente accordo. Articolo 133 Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo. Articolo 134 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Montenegro, dall'altro. Articolo 135 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio del Montenegro. Articolo 136 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo. Articolo 137 Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e nella lingua ufficiale utilizzata in Montenegro, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 138 Il presente accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. Articolo 139 Accordo interinale Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e il Montenegro, per "data di entrata in vigore del presente accordo" s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 73, 74 e 75 del presente accordo, dei protocolli da 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 4, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni. Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година. Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete. V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm. Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv. Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben. Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis. Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά. Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven. Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept. Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette. Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī. Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge. Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján. Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa. Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven. Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego. Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete. Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte. V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem. V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem. Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän. Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju. Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien +++++ TIFF +++++ Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. За Република България +++++ TIFF +++++ Za Českou republiku +++++ TIFF +++++ På Kongeriget Danmarks vegne +++++ TIFF +++++ Für die Bundesrepublik Deutschland +++++ TIFF +++++ Eesti Vabariigi nimel +++++ TIFF +++++ Thar cheann Na hÉireann For Ireland +++++ TIFF +++++ Για την Ελληνική Δημοκρατία +++++ TIFF +++++ Por el Reino de España +++++ TIFF +++++ Pour la République française +++++ TIFF +++++ Per la Repubblica italiana +++++ TIFF +++++ Για την Κυπριακή Δημοκρατία +++++ TIFF +++++ Latvijas Republikas vārdā +++++ TIFF +++++ Lietuvos Respublikos vardu +++++ TIFF +++++ Pour le Grand-Duché de Luxembourg +++++ TIFF +++++ A Magyar Köztársaság részéről +++++ TIFF +++++ Għal Malta +++++ TIFF +++++ Voor het Koninkrijk der Nederlanden +++++ TIFF +++++ Für die Republik Österreich +++++ TIFF +++++ W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej +++++ TIFF +++++ Pela República Portuguesa +++++ TIFF +++++ Pentru România +++++ TIFF +++++ Za Republiko Slovenijo +++++ TIFF +++++ Za Slovenskú republiku +++++ TIFF +++++ Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland +++++ TIFF +++++ För Konungariket Sverige +++++ TIFF +++++ For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland +++++ TIFF +++++ За Европейската общност Por las Comunidades Europeas Za Evropská společenství For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Euroopa ühenduste nimel Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Eiropas Kopienu vārdā Europos Bendrijų vardu Az Európai Közösségek részéről Għall-Komunitajiet Ewropej Voor de Europese Gemeenschappen W imieniu Wspólnot Europejskich Pelas Comunidades Europeias Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvá Za Evropske skupnosti Euroopan yhteisöjen puolesta På europeiska gemenskapernas vägnar +++++ TIFF +++++ +++++ TIFF +++++ U ime Republike Crne Gore +++++ TIFF +++++ [1] Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1). [2] Gazzetta ufficiale del Montenegro n. 17/07. [3] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 952/2007 (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 26). [4] Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3). [5] Comitato europeo di normalizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica, Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l'accreditamento, Comitato di cooperazione europea di metrologia legale, Organizzazione europea di metrologia. -------------------------------------------------- ALLEGATO I ALLEGATO I. A CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ (di cui all'Articolo 21) Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente: a) all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all’80 % del dazio di base; b) il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base; c) il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 25 % del dazio di base; d) il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti. Codice NC | Descrizione | 2515 | Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare: | | –Marmi e travertini: | 25151100 | – –greggi o sgrossati | 251512 | – –semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare: | 25151220 | – – –di spessore inferiore o uguale a 4 cm | 25151250 | – – –di spessore superiore a 4 cm ed inferiore o uguale a 25 cm | 25151290 | – – –altri | 2522 | Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l’ossido e l’idrossido di calcio della voce 2825: | 25222000 | –Calce spenta | 2523 | Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati: | | –Cementi Portland: | 25232900 | – –altri | 36020000 | Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti | 360300 | Micce di sicurezza; cordoni detonanti; inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori elettrici: | 36030010 | –Micce di sicurezza; cordoni detonanti | 36030090 | –altri | 38200000 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento | 4406 | Traversine di legno per strade ferrate o simili: | 44069000 | –altre | 4410 | Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: pannelli detti "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici: | | –di legno: | 441012 | – –Pannelli detti "oriented strand board" (OSB): | 44101210 | – – –greggi o semplicemente levigati | 44101900 | – –altri | 4412 | Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato: | 44121000 | –di bambù | | –altro: | 441294 | – –ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata: | 44129410 | – – –avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere | 44129490 | – – –altro | 441299 | – –altri: | 44129970 | – – –altro | 6403 | Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale: | | –altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale: | 640351 | – –che ricoprono la caviglia: | | – – –altre: | | – – – –che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza: | | – – – – –uguale o superiore a 24 cm: | 64035115 | – – – – – –per uomo | 64035119 | – – – – – –per donna | | – – – –altre, con suole interne di lunghezza: | | – – – – –uguale o superiore a 24 cm: | 64035195 | – – – – – –per uomo | 64035199 | – – – – – –per donna | 6405 | Altre calzature: | 64051000 | –con tomaie di cuoio naturale o ricostituito | 7604 | Barre e profilati di alluminio: | 760410 | –di alluminio non legato: | 76041090 | – –Profilati | | –di leghe di alluminio: | 760429 | – –altri: | 76042990 | – – –Profilati | 7616 | Altri lavori di alluminio: | | –altri: | 761699 | – –altri: | 76169990 | – – –altri | 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente: | | –altri: | 84158100 | – –con attrezzatura frigorifera e valvola d’inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili) | 8507 | Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare: | 850720 | –altri accumulatori al piombo: | | – –altri: | 85072098 | – – –altri | 8517 | Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528: | | –Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo: | 85171200 | – –Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio "cordless" | 8703 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa: | | –altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: | 870322 | – –di cilindrata superiore a 1000 cm3 ma inferiore o uguale a 1500 cm3: | 87032210 | – – –nuovi: | ex87032210 | – – – –Autoveicoli per il trasporto di persone | 87032290 | – – –usati | 870323 | – –di cilindrata superiore a 1500 cm3 ed inferiore o uguale a 3000 cm3: | | – – –nuovi: | 87032319 | – – – –altri: | ex87032319 | – – – – –Autoveicoli per il trasporto di persone | 87032390 | – – –usati | | –altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): | 870332 | – –di cilindrata superiore a 1500 cm3 ed inferiore o uguale a 2500 cm3: | | – – –nuovi: | 87033219 | – – – –altri: | ex87033219 | – – – – –Autoveicoli per il trasporto di persone | 87033290 | – – –usati | 870333 | – –di cilindrata superiore a 2500 cm3 | | – – –nuovi: | 87033311 | – – – –Campers e motorcaravans | 87033390 | – – –usati | ALLEGATO I. B CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ (di cui all'Articolo 21) Le aliquote del dazio vengono ridotte secondo il calendario seguente: a) all'entrata in vigore dell'accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all’85 % del dazio di base; b) il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base; c) il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 55 % del dazio di base; d) il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base; e) il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base; f) il 1o gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti. Codice NC | Descrizione | 2501 | Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare: | | –Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità: | | – –altri: | | – – –altri: | 25010091 | – – – –Sale per l'alimentazione umana | 3304 | Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure: | | –altri: | 33049900 | – –altri | 3305 | Preparazioni per capelli: | 33051000 | –Shampooings | 330590 | –altri: | 33059090 | – –altre | 3306 | Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto: | 33061000 | –Dentifrici | 3401 | Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti: | | –Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti: | 34011100 | – –da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) | 3402 | Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401: | 340220 | –Preparazioni condizionate per la vendita al minuto: | 34022020 | – –Preparazioni tensioattive | 34022090 | – –Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire | 340290 | –altri: | 34029090 | – –Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire | 3923 | Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche: | | –Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci: | 39232100 | – –di polimeri di etilene | 392329 | – –di altre materie plastiche: | 39232910 | – – –di poli(cloruro di vinile) | 392390 | –altri: | 39239010 | – –Filetti estrusi presentati in forma tubolare | 39239090 | – –altri | 3926 | Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914: | 392690 | –altri: | | – –altri: | 39269097 | – – –altri | 4011 | Pneumatici nuovi, di gomma: | 40111000 | –dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo "break" e auto da corsa) | 4202 | Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta: | | –Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili: | 420211 | – –con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati: | 42021110 | – – –Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili | 42021190 | – – –altri | 4203 | Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti: | 42031000 | –Indumenti | | –Guanti, mezzoguanti e muffole: | 420329 | – –altri: | 42032910 | – – –di protezione per qualsiasi mestiere | 4418 | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno: | 441810 | –Finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti: | 44181050 | – –di conifere | 44181090 | – –di altri legni | 441820 | –Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie: | 44182050 | – –di conifere | 44182080 | – –di altri legni | 44184000 | –Casseforme per gettate di calcestruzzo | 441890 | –altri: | 44189010 | – –di legni lamellari | 44189080 | – –altri | 4802 | Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano: | | –altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre: | 480255 | – –di peso compreso tra 40 g inclusi e 150 g inclusi per m2, in rotoli | 48025515 | – – –di peso compreso tra 40 g inclusi e 60 g esclusi per m2 | ex48025515 | – – – –diversi dalla carta da decorazione grezza | 48025525 | – – –di peso compreso tra 60 g inclusi e 75 g esclusi per m2 | ex48025525 | – – – –diversi dalla carta da decorazione grezza | 48025530 | – – –di peso compreso tra 75 g inclusi e 80 g esclusi per m2 | ex48025530 | – – – –diversi dalla carta da decorazione grezza | 48025590 | – – –di peso uguale o superiore a 80 g per m2 | ex48025590 | – – – –diversi dalla carta da decorazione grezza | 4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili: | 48191000 | –Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato | 48192000 | –Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato | 48193000 | –Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più | 48194000 | –altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci | 4820 | Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone: | 482010 | –Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per commissioni, per quietanze), blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere, agende e lavori simili: | 48201010 | – –Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze | 48202000 | –Quaderni | 48209000 | –altri | 4821 | Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non: | 482110 | –stampate: | 48211010 | – –autoadesive | 482190 | –altre: | 48219010 | – –autoadesive | 49100000 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare | 4911 | Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie: | 491110 | –Stampati pubblicitari, cataloghi commerciali e simili: | 49111010 | – –Cataloghi commerciali | 49111090 | – –altri | | –altri: | 49119900 | – –altri | 5111 | Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati: | | –contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini: | 511119 | – –altri: | 51111910 | – – –di peso superiore a 300 g/m2 ma non più di 450 g/m2 | 51111990 | – – –di peso superiore a 450 g/m2 | 5112 | Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati: | | –contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini: | 51121100 | – –di peso non superiore a 200 g/m2 | 511219 | – –altri: | 51121910 | – – –di peso superiore a 200 g/m2 ma non più di 375 g/m2 | 51121990 | – – –di peso superiore a 375 g/m2 | 5209 | Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2: | | –imbianchiti: | 52092100 | – –ad armatura a tela | 52092200 | – –ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 | 52092900 | – –altri tessuti | | –tinti | 52093100 | – –ad armatura a tela | 52093200 | – –ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 | 52093900 | – –altri tessuti | | –di filati di diversi colori: | 52094100 | – –ad armatura a tela | 52094300 | – –altri tessuti ad armatura saia, compresa l'armatura diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4 | 52094900 | – –altri tessuti | 6101 | Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103: | 610190 | –di altre materie tessili: | 61019020 | – –Cappotti, giacconi, mantelli e simili | ex61019020 | – – –di lana o di peli fini | 61019080 | – –Giacche a vento (anoraks), giubbotti e simili | ex61019080 | – – –di lana o di peli fini | 6115 | Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia: | | –altri: | 61159500 | – –di cotone | 611596 | – –di fibre sintetiche: | 61159610 | – – –Calzettoni (gambaletti) | | – – –altri: | 61159699 | – – –altre | 6205 | Camice e camicette, per uomo e ragazzo: | 62052000 | –di cotone | 62053000 | –di fibre sintetiche o artificiali | 620590 | –di altre materie tessili: | 62059010 | – –di lino o di ramiè | 62059080 | – –altre | 6206 | Camicette, bluse e bluse-camicette, per donna o ragazza: | 62061000 | –di seta o di cascami di seta | 62062000 | –di lana o di peli fini | 62063000 | –di cotone | 62064000 | –di fibre sintetiche o artificiali | 620690 | –di altre materie tessili: | 62069010 | – –di lino o di ramiè | 62069090 | – –altre | 6207 | Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo: | | –Slips e mutande: | 62071100 | – –di cotone | 62071900 | – –di altre materie tessili | | –Camicie da notte e pigiami: | 62072100 | – –di cotone | 62072200 | – –di fibre sintetiche o artificiali | 62072900 | – –di altre materie tessili | | –altri: | 62079100 | – –di cotone | 620799 | – –di altre materie tessili | 62079910 | – –di fibre sintetiche o artificiali | 62079990 | – – –altri | 6208 | Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza: | | –Sottovesti o sottabiti e sottogonne: | 62081100 | – –di fibre sintetiche o artificiali | 62081900 | – –di altre materie tessili | | –Camicie da notte e pigiami: | 62082100 | – –di cotone | 62082200 | – –di fibre sintetiche o artificiali | 62082900 | – –di altre materie tessili | | –altri: | 62089100 | – –di cotone | 62089200 | – –di fibre sintetiche o artificiali | 62089900 | – –di altre materie tessili | 6211 | Tute sportive (trainings), combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci, costumi, mutandine e slip da bagno; altri indumenti: | | –altri indumenti per uomo o ragazzo: | 621132 | – –di cotone: | 62113210 | – – –Indumenti da lavoro | | – – –Tute sportive (trainings), con fodera: | 62113231 | – – – –di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa | | – – – –altri: | 62113241 | – – – – –Parti superiori | 62113242 | – – – – –Parti inferiori | | –altri indumenti per donna o ragazza: | 621142 | – –di cotone: | 62114210 | – – –Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro | | – – –Tute sportive (trainings), con fodera: | 62114231 | – – – –di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa | | – – – –altri: | 62114241 | – – – – –Parti superiori | 62114242 | – – – – –Parti inferiori | 62114290 | – – –altri | 621143 | – –di fibre sintetiche o artificiali: | 62114310 | – – –Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro | | – – –Tute sportive (trainings), con fodera: | 62114331 | – – – –di cui l’esterno è realizzato in un’unica stessa stoffa | | – – – –altri: | 62114341 | – – – – –Parti superiori | 62114342 | – – – – –Parti inferiori | 62114390 | – – –altri | 6301 | Coperte: | 630120 | –Coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) di lana o di peli fini di animali | 63012010 | – –a maglia | 63012090 | – –altre | 630190 | –altre coperte: | 63019010 | – –a maglia | 63019090 | – –altre | 6302 | Biancheria da letto, da tavola, da toletta o da cucina: | | –altra biancheria da letto, stampata: | 63022100 | – –di cotone | | –altra biancheria da letto: | 63023100 | – –di cotone | | –altra biancheria da tavola: | 63025100 | – –di cotone | 630253 | – –di fibre sintetiche o artificiali: | 63025390 | – – –altra | 6403 | Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale: | | –altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale: | 640359 | – –altre: | | – – –altre: | | – – – –Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli: | | – – – – –altre, con suole interne di lunghezza: | | – – – –uguale o superiore a 24 cm: | 64035935 | – – – – – – –per uomo | 64035939 | – – – – – – –per donna | | – – – – –altre, con suole interne di lunghezza: | | – – – – –uguale o superiore a 24 cm: | 64035995 | – – – – – –per uomo | 64035999 | – – – – – –per donna | 6802 | Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente: | | –altre pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia: | 68022100 | –Marmo, travertino e alabastro | 68022300 | – –Granito | 68022900 | – –altre pietre: | ex68022900 | – – –altre pietre calcaree | | –altre: | 680291 | – –Marmo, travertino e alabastro: | 68029110 | – – –Alabastro lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito | 68029190 | – – –altro | 680293 | – –Granito: | 68029310 | – – –lucidato, decorato o altrimenti lavorato, ma non scolpito, di peso netto uguale o superiore a 10 kg | 68029390 | – – –altro | 6810 | Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati: | | –Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili: | 681011 | – –Blocchi e mattoni da costruzione: | 68101110 | – – –di cemento leggero (a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc. | 68101190 | – – –altri | | –altri lavori: | 681091 | – –Elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile: | 68109190 | – – –altri | 68109900 | – –altri | 6904 | Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica: | 69041000 | –Mattoni da costruzione | 69049000 | –altre | 6905 | Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia: | 69051000 | –Tegole | 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati: | | –contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: | 720711 | – –di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore: | 72071190 | – – –fucinati | 720712 | – –altri, di sezione trasversale rettangolare: | 72071290 | – – –fucinati | 720719 | – –altri | | – – –di sezione trasversale circolare o poligonale: | 72071912 | – – – –laminati od ottenuti con colata continua | 72071919 | – – – –fucinati | 72071980 | – – –altri | 720720 | –contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio: | | – –di sezione trasversale quadrata o rettangolare e la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore: | | – – –laminati od ottenuti con colata continua: | | – – –altri, contenenti, in peso: | 72072015 | – – – – –0,25 % o più ma meno di 0,6 % di carbonio | 72072017 | – – – – –0,6 % o più di carbonio | 72072019 | – – –fucinati | | – –altri, di sezione trasversale rettangolare: | 72072032 | – – –laminati od ottenuti con colata continua | 72072039 | – – –fucinati | | – –di sezione trasversale circolare o poligonale: | 72072052 | – – –laminati od ottenuti con colata continua | 72072059 | – – –fucinati | 72072080 | – –altri | 7213 | Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati: | 72131000 | –aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione | | –altri: | 721391 | – –di sezione circolare con diametro inferiore a 14 mm: | 72139110 | – – –del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo | | – – –altri: | 72139149 | – – – –contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio | ex72139149 | – – – – –diversi da quelli di diametro inferiore o uguale a 8 mm | 721399 | – –altri: | 72139910 | – – –contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio | 72139990 | – – –contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio | 7214 | Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione: | 72141000 | –fucinate | 72142000 | –aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione | | –altre: | 721499 | – –altre: | | –contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: | 72149910 | – – – –del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo | | – – – –altre, di sezione circolare con diametro: | 72149931 | – – – – –uguale o superiore a 80 mm | 72149939 | – – – – –inferiore a 80 mm | 72149950 | – – – –altre | | – – –contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio: | | – – – –di sezione circolare con diametro: | 72149971 | – – – – –uguale o superiore a 80 mm | 72149979 | – – – – –inferiore a 80 mm | 72149995 | – – – –altre | 7215 | Altre barre di ferro o di acciai non legati: | 72151000 | –di acciai automatici, semplicemente ottenute o rifinite a freddo | 721550 | –altre, semplicemente ottenute o rifinite a freddo: | | – –contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: | 72155011 | – – –di sezione rettangolare | 72155019 | – – –altre | 72155080 | – –contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio | 72159000 | –altre | 7224 | Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie; semiprodotti di altri acciai legati: | 722410 | –Lingotti e altre forme primarie: | 72241010 | – –di acciai per utensili | 72241090 | – –altri | 722490 | –altri: | | – –altri: | | – – –di sezione trasversale, quadrata o rettangolare: | | – – – –laminati a caldo od ottenuti per colata continua: | | – – – – –la cui larghezza è inferiore al doppio dello spessore: | 72249005 | – – – – – –contenenti, in peso, 0,7 % o meno di carbonio e 0,5 % fino a 1,2 % di manganese e 0,6 % fino a 2,3 % di silicio; contenenti, in peso, 0,0008 % o più di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f) di questo capitolo | 72249007 | – – – – – –altri | 72249014 | – – – – –altri | 72249018 | – – – –fucinati | | – – –altri: | | – – – –laminati a caldo od ottenuti per colata continua: | 72249031 | – – – – –contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno | 72249038 | – – – – –altri | 72249090 | – – – –fucinati | 7228 | Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati: | 722820 | –Barre di acciai silico-manganese: | 72282010 | – –di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce | | – –altre: | 72282099 | – – –altre | 722830 | –altre barre, semplicemente laminate o estruse a caldo: | 72283020 | – –di acciai per utensili | | – –contenenti, in peso, 0,9 % fino a 1,15 % di carbonio e 0,5 % fino a 2 % di cromo e, eventualmente, 0,5 % o meno di molibdeno: | 72283041 | – – –di sezione circolare, di diametro uguale o superiore a 80 mm | 72283049 | – – –altre | | – –altre: | | – – –di sezione circolare, di diametro: | 72283061 | – – – –uguale o superiore a 80 mm | 72283069 | – – – –inferiore a 80 mm | 72283070 | – – –di sezione rettangolare, laminate sulle quattro facce | 72283089 | – – –altre | 722840 | –altre barre, semplicemente fucinate: | 72284010 | – –di acciai per utensili | 72284090 | – –altre | 722860 | –altre barre: | 72286020 | – –di acciai per utensili | 72286080 | – –altre | 7314 | Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio: | 731420 | –Griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro, di fili la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 3 mm e le cui maglie hanno una superficie di almeno 100 cm2: | 73142090 | – –altre | | –altre griglie e reti, di fili saldati nei punti di incontro: | 73143900 | – –altre | 731700 | Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame: | | –altri: | | – –di trafileria: | 73170040 | – – –Chiodi di acciaio contenenti, in peso, 0,5 % o più di carbonio, temperati | | – – –altri: | 73170069 | – – – –altri | 73170090 | – –altri | 7605 | Fili di alluminio: | | –di alluminio non legato: | 76051100 | – –di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 7 mm | 76051900 | – –altri | 7606 | Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm: | | –di forma quadrata o rettangolare: | 760611 | – –di alluminio non legato: | | – – –altri, di spessore: | 76061191 | – – – –inferiore a 3 mm | 76061193 | – – – –uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm | 76061199 | – – – –uguale o superiore a 6 mm | 760612 | – –di leghe di alluminio: | | – – –altri: | | – – – –altri, di spessore: | 76061291 | – – – – –inferiore a 3 mm | 76061293 | – – – – –uguale o superiore a 3 mm, ma inferiore a 6 mm | 76061299 | – – – – –uguale o superiore a 6 mm | 7607 | Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto): | | –senza supporto: | 760711 | – –semplicemente laminati: | 76071110 | – – –di spessore inferiore a 0,021 mm | 76071190 | – – –di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm | 760719 | – –altri: | 76071910 | – – –di spessore inferiore a 0,021 mm | | – – –di spessore uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm: | 76071999 | – – – –altri | 760720 | –su supporto: | 76072010 | – –di spessore (non compreso il supporto) inferiore a 0,021 mm | | – – –di spessore (non compreso il supporto) uguale o superiore a 0,021 mm, ma inferiore o uguale a 0,2 mm: | 76072099 | – – –altri | 7610 | Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni: | 76101000 | –Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie | 761090 | –altri: | 76109090 | – –altre | 7614 | Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità: | 76141000 | –con anima di acciaio | 76149000 | –altri | 8311 | Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione: | 831110 | –Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni: | 83111010 | – –Elettrodi per saldatura, con anima di ferro o di acciaio, rivestiti di materie refrattarie | 83111090 | – –altri | 83112000 | –Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni | 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415: | 841810 | –Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati: | 84181020 | – –di capacità superiore a 340 l: | ex84181020 | – – –diverse da quelle destinate ad aeromobili civili | 84181080 | – –altre: | ex84181080 | – – –diverse da quelle destinate ad aeromobili civili | | –Frigoriferi per uso domestico: | 841821 | – –a compressione: | | – – –altri: | | – – – –altri, di capacità: | 84182191 | – – – – –inferiore o uguale a 250 l | 84182199 | – – – – –superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l | 841830 | –Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l: | 84183020 | – –di capacità inferiore o uguale a 400 l: | ex84183020 | – – –diversi da quelli destinati ad aeromobili civili | 84183080 | – –di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l: | ex84183080 | – – –diversi da quelli destinati ad aeromobili civili | 841840 | –Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l: | 84184020 | – –di capicità inferiore o uguale a 250 l: | ex84184020 | – – –diversi da quelli destinati ad aeromobili civili | 84184080 | – –di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l: | ex84184080 | – – –diversi da quelli destinati ad aeromobili civili | 8422 | Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine ed apparecchi per gassare le bevande: | | –Lavastoviglie: | 84221100 | – –di tipo familiare | 8426 | Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru: | | –altre macchine ed apparecchi: | 842691 | – –costruiti per essere montati su un veicolo stradale: | 84269110 | – – –Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo | 84269190 | – – –altri | 8450 | Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare: | | –Macchine di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg: | 845011 | – –Macchine completamente automatiche: | | – – –di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 6 kg: | 84501111 | – – – –a caricamento frontale | 8483 | Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione: | 848330 | –Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati; cuscinetti: | 84833080 | – –Cuscinetti | 8703 | Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa: | | –altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: | 870324 | – –di cilindrata superiore a 3000 cm3 | 87032410 | – – –nuovi: | ex87032410 | – – – –Autoveicoli per il trasporto di persone | 87032490 | – – –usati | | –altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): | 870333 | – –di cilindrata superiore a 2500 cm3 | | – – –nuovi: | 87033319 | – – – –altri: | ex87033319 | – – – – –Autoveicoli per il trasporto di persone | 9401 | Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti: | 94014000 | –Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti | | –altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno: | 94016100 | – –imbottiti | 94016900 | – –altri | | –altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo: | 94017100 | – –imbottiti | 94017900 | – –altri | 94018000 | –altri mobili per sedersi | 9403 | Altri mobili e loro parti: | 940340 | –Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine: | 94034090 | – –altri | 94035000 | –Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto | 940360 | –altri mobili di legno: | 94036010 | – –Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno | 94036090 | – –altri mobili di legno | 9404 | Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti: | | –Materassi: | 940429 | – –di altre materie: | 94042910 | – – –con molle metalliche | 940490 | –altri: | 94049090 | – –altri | 940600 | Costruzioni prefabbricate: | | –altre: | 94060020 | – –di legno | -------------------------------------------------- ALLEGATO II DEFINIZIONE DEI PRODOTTI "BABY BEEF" (di cui all'Articolo 26, Paragrafo 3) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Quando figura "ex" davanti al codice NC, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente. Codice NC | Suddivisione TARIC | Descrizione | 0102 | | Animali vivi della specie bovina: | 010290 | | –altri: | | | – –delle specie domestiche: | | | – – –di peso superiore a 300 kg: | | | – – – –Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): | ex01029051 | | – – – – –destinati alla macellazione: | | 10 | –che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg [1] | ex01029059 | | – – – – –altri: | | 11 21 31 91 | –che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg [1] | | | – – – –altri: | ex01029071 | | – – – – –destinati alla macellazione: | | 10 | –Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg [1] | ex01029079 | | – – – – –altri: | | 21 91 | –Tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg [1] | 0201 | | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate | ex02011000 | | –in carcasse o mezzene | | 91 | –Carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro [1] | 020120 | | –altri pezzi non disossati: | ex02012020 | | – –Quarti detti "compensati": | | 91 | –Quarti detti "compensati", di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro [1] | ex02012030 | | – –Busti e quarti anteriori: | | 91 | –Quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro [1] | ex02012050 | | – –Selle e quarti posteriori: | | 91 | –Quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto "pistola") con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro [1] | [1] L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia. -------------------------------------------------- ALLEGATO III (a) CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera a) Esenti da dazio per quantitativi illimitati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo Codice NC | Descrizione | 0101 | Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: | 010190 | –altri: | | – –Cavalli: | 01019011 | – – –destinati alla macellazione | 01019019 | – – –altri | 01019030 | – –Asini | 01019090 | – –Muli e bardotti | 0105 | Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: | | –di peso inferiore o uguale a 185 g: | 01051200 | – –Tacchine e tacchini | 010519 | – –altri: | 01051920 | – – –Oche | 01051990 | – – –Anatre e faraone | 0106 | Altri animali vivi: | | –Mammiferi: | 010619 | – –altri: | 01061910 | – – –Conigli domestici | 01061990 | – – –altri | 01062000 | –Rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) | | –Uccelli: | 010639 | – –altri: | 01063910 | – – –Piccioni | 020500 | Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: | 02050020 | –fresche o refrigerate | 02050080 | –congelate | 0206 | Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: | 020610 | –della specie bovina, fresche o refrigerate: | 02061010 | – –destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici | | – –altre: | 02061091 | – – –Fegati | 02061095 | – – –Pezzi detti "onglets" e "hampes" | 02061099 | – – –altre | | della specie bovina, congelate: | 02062100 | – –Lingue | 02062200 | – –Fegati | 020629 | – –altre: | 02062910 | – – –destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici | | – – –altre: | 02062991 | – – – –Pezzi detti "onglets" e "hampes" | 02062999 | – – – –altre | 02063000 | –della specie suina, fresche o refrigerate | | –della specie suina, congelate: | 02064100 | – –Fegati | 020649 | – –altre: | 02064920 | – – –della specie suina domestica | 02064980 | – – –altre | 020680 | –altre, fresche o refrigerate: | 02068010 | – –destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici | | – –altre: | 02068091 | – – –delle specie equina, asinina o mulesca | 02068099 | – – –delle specie ovina o caprina | 020690 | –altre, congelate: | 02069010 | – –destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici | | – –altre: | 02069091 | – – –delle specie equina, asinina o mulesca | 02069099 | – – –delle specie ovina o caprina | 0208 | Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: | 020810 | –di conigli o di lepri: | | – –di conigli domestici: | 02081011 | – – –fresche o refrigerate | 02081019 | – – –congelate: | 02081090 | – – –altre | 02083000 | –di primati | 020840 | –di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) | 02084010 | – –Carne di balena | 02084090 | – –altre | 02085000 | –di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) | 020890 | –altre | 02089010 | – –di piccioni domestici | | – –di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri: | 02089020 | – – –di quaglie | 02089040 | – – –altre | 02089055 | – –Carni di foca | 02089060 | – –di renne | 02089070 | – –Cosce di rane | 02089095 | – –altre | 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: | | –altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie: | 02109100 | – –di primati | 02109200 | – –di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) | 02109300 | – –di rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) | 021099 | – –altre: | | – – –Carni: | 02109910 | – – – –di cavallo, salate o in salamoia o anche secche | | – – – –delle specie ovina e caprina: | 02109921 | – – – – –non disossate | 02109929 | – – – – –disossate | 02109931 | – – – –di renne | 02109939 | – – – –altre | | – – –Frattaglie: | | – – – –della specie suina domestica: | 02109941 | – – – – –Fegati | 02109949 | – – – – –altre | | – – – –della specie bovina: | 02109951 | – – – – –Pezzi detti "onglets" e "hampes" | 02109959 | – – – – –altre | 02109960 | – – – –delle specie ovina e caprina | | – – – –altre: | | – – – – –Fegati di volatili: | 02109971 | – – – – – –Fegati grassi di oche o di anatre, salati o in salamoia | 02109979 | – – – – – –altri | 02109980 | – – – – –altre | 02109990 | – – –Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie | 040700 | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: | | –di volatili da cortile: | | – –da cova: | 04070011 | – – –di tacchine o di oche | 04070019 | – – –altri | 0408 | Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | | –Tuorli: | 040811 | – –essiccati: | 04081120 | – – –inadatti ad uso alimentare | 040819 | – –altri: | 04081920 | – – –inadatti ad uso alimentare | | –altri: | 040891 | – –essiccati: | 04089120 | – – –inadatti ad uso alimentare | 040899 | – –altri: | 04089920 | – – –inadatti ad uso alimentare | 04100000 | Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove | 0601 | Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: | 060110 | –Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: | 06011010 | – –Giacinti | 06011020 | – –Narcisi | 06011030 | – –Tulipani | 06011040 | – –Gladioli | 06011090 | – –altri | 060120 | –Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: | 06012010 | – –piantimi, piante e radici di cicoria | 06012030 | – –Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani | 06012090 | – –altri | 0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio): | 060290 | –altri: | 06029010 | – –Bianco di funghi (micelio) | 06029020 | – –Barbatelle di ananassi | 0604 | Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: | | –altri: | 060491 | – –freschi | 06049120 | – – –Alberi di Natale | 06049140 | – – –Rami di conifere | 06049190 | – – –altri | 060499 | – –altri: | 06049910 | – – –semplicemente essiccati | 06049990 | – – –altri | 0713 | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati | 071333 | – –Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): | 07133390 | – – –altri | 07133900 | – –altri | 07134000 | –Lenticchie | 07135000 | –Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) | 07139000 | –altre | 0714 | Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: | 071410 | –Radici di manioca: | 07141010 | – –Pellets ottenuti a partire da farine e semolini | | – –altri: | 07141091 | – – –dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi | 07141099 | – – –altri | 071420 | –Patate dolci: | 07142010 | – –fresche, intere, destinate al consumo umano | 07142090 | – –altre | 071490 | –altri: | | – –Radici d’arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: | 07149011 | – – –dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi | 07149019 | – – –altri | 07149090 | – –altri | 0801 | Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: | | –Noci di cocco: | 08011100 | – –disseccate | 08011900 | – –altre | 0802 | Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: | | –Mandorle: | 080211 | – –con guscio: | 08021110 | – – –amare | 08021190 | – – –altre | 080212 | – –sgusciate: | 08021210 | – – –amare | 08021290 | – – –altre | | –Nocciole (Corylus spp.): | 08022100 | – –con guscio | 08022200 | – –sgusciate: | ex08022200 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 2,5kg | ex08022200 | – – –altre | | –Noci comuni: | 08023100 | – –con guscio | 08023200 | – –sgusciate | 08024000 | –Castagne e marroni (Castanea spp.) | 08025000 | –Pistacchi | 08026000 | – –Noci macadamia | 080290 | –altre: | 08029020 | – –Noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di pecàn | 08029050 | – –Pinoli | 08029085 | – –altre | 0804 | Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati: | 08041000 | –Datteri | 08043000 | –Ananassi | 08044000 | –Avocadi | 08045000 | –Guaiave, manghi e mangostani | 0806 | Uve, fresche o secche: | 080620 | –secche: | 08062010 | – –Uve di Corinto | 08062030 | – –Uva sultanina | 08062090 | – –altre | 0810 | Altre frutta fresche: | 08106000 | –Durian | 081090 | –altri: | 08109030 | – –Tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi e sapotiglie | 08109040 | – –Frutti della passione, carambole e pitahaya | | – –Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina: | 08109050 | – – –Ribes nero (Cassis) | 08109060 | – – –Ribes rosso | 08109070 | – – –altri | 08109095 | – –altre | 0811 | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | 081190 | –altre: | | – –con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | | – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: | 08119011 | – – – –Frutta tropicali e noci tropicali | 08119019 | – – – –altri | | – – –altre: | 08119031 | – – – –Frutta tropicali e noci tropicali | 08119039 | – – – –altri | | – –altre: | 08119050 | – – –Mirtilli neri (frutti del "Vaccinium myrtillus") | 08119070 | – – –Mirtilli delle specie "Vaccinium myrtilloides" e "Vaccinium angustifolium" | 08119085 | – – –Frutta tropicali e noci tropicali | 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate: | 081290 | –altre | 08129070 | – –Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya e noci tropicali | 0813 | Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: | 081340 | –altre frutta: | 08134050 | – –Papaie | 08134060 | – –Tamarindi | 08134070 | – –Frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya | 08134095 | – –altre | 081350 | –Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: | | – –Miscugli di frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806: | | – – –senza prugne: | 08135012 | – – – –Contenenti papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya | 08135015 | – – – –altre | 08135019 | – – –con prugne | | – –Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802: | 08135031 | – – –di noci tropicali | 08135039 | – – –altri | | – –altri miscugli: | 08135091 | – – –non contenenti prugne e fichi: | 08135099 | – – –altri | 08140000 | Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche | 0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: | | –Caffè non torrefatto: | 09011100 | – –non decaffeinizzato | 09011200 | – –decaffeinizzato | 0902 | Tè, anche aromatizzato: | 09021000 | –Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a 3 kg | 09022000 | –Tè verde (non fermentato), presentato in modo diverso | 09023000 | –Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto inferiore od uguale a 3 kg | 09024000 | –Tè nero (fermentato) e tè parzialmente fermentato, presentati in modo diverso | 0904 | Pepe (del genere "Piper"); pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati: | | –Pepe: | 09041100 | – –non tritato né polverizzato | 09041200 | – –tritato o polverizzato | 090420 | –Pimenti essiccati, tritati o polverizzati. | | – –non tritati né polverizzati | 09042010 | – – –Peperoni | 09042030 | – – –altri | 09042090 | – –tritati o polverizzati | 09050000 | Vaniglia | 0906 | Cannella e fiori di cinnamomo: | | –non tritati né polverizzati: | 09061100 | – –Cannella (Cinnamomum zeylanicum Blume) | 09061900 | – –altri | 09062000 | –tritati o polverizzati | 09070000 | Garofani (antofilli, chiodi e steli) | 0908 | Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: | 09081000 | –Noci moscate | 09082000 | –Macis | 09083000 | –Amomi e cardamomi | 0909 | Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro: | 09091000 | –Semi di anice o di badiana | 09092000 | –Semi di coriandolo | 09093000 | –Semi di cumino | 09094000 | –Semi di carvi | 09095000 | –Semi di finocchio; bacche di ginepro | 0910 | Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie: | 09101000 | –Zenzero | 091020 | –Zafferano | 09102010 | – –non tritato né polverizzato | 09102090 | – –tritato o polverizzato | 09103000 | –Curcuma | | –altre spezie: | 091091 | – –Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo: | 09109110 | – – –non tritati né polverizzati | 09109190 | – – –tritati o polverizzati | 091099 | – –altre: | 09109910 | – – –Semi di fieno greco | | – – –Timo: | | – – – –non tritato né polverizzato: | 09109931 | – – – – –Serpillo (Thymus serpyllum) | 09109933 | – – – – –altro | 09109939 | – – – –tritato o polverizzato | 09109950 | – – –Foglie di alloro | 09109960 | – – –Curry | | – – –altre: | 09109991 | – – –non tritate né polverizzate | 09109999 | – – – –tritate o polverizzate | 1006 | Riso: | 100610 | –Risone (riso "paddy"): | 10061010 | – –destinato alla semina | | – –altro: | | – – –surriscaldato (parboiled): | 10061021 | – – – –a grani tondi | 10061023 | – – – –a grani medi | | – – – –a grani lunghi | 10061025 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 | 10061027 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | | – – –altro: | 10061092 | – – – –a grani tondi | 10061094 | – – – –a grani medi | | – – – –a grani lunghi | 10061096 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 | 10061098 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | 100620 | –Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno"): | | – –surriscaldato (parboiled): | 10062011 | – – –a grani tondi | 10062013 | – – –a grani medi | | – – –a grani lunghi | 10062015 | – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 | 10062017 | – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | | – –altro: | 10062092 | – – –a grani tondi | 10062094 | – – –a grani medi | | – – –a grani lunghi | 10062096 | – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 | 10062098 | – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | 100630 | –Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato: | | – –Riso lavorato: | | – – –surriscaldato (parboiled): | 10063021 | – – – –a grani tondi | 10063023 | – – – –a grani medi | | – – – –a grani lunghi | 10063025 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 | 10063027 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | | – – –altro: | 10063042 | – – – –a grani tondi | 10063044 | – – – –a grani medi | | – – – –a grani lunghi | 10063046 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 | 10063048 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | | – –Riso lavorato: | | – – –surriscaldato (parboiled): | 10063061 | – – – –a grani tondi | 10063063 | – – – –a grani medi | | – – – –a grani lunghi | 10063065 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 | 10063067 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | | – – –altro: | 10063092 | – – – –a grani tondi | 10063094 | – – – –a grani medi | | – – – –a grani lunghi | 10063096 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3 | 10063098 | – – – – –con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 | 10064000 | –Rotture di riso | 1007 | Sorgo da granella: | 10070010 | –ibrido destinato alla semina | 10070090 | –altro | 1008 | Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali: | 10081000 | –Grano saraceno | 10082000 | –Miglio | 10083000 | –Scagliola | 100890 | –Altri cereali: | 10089010 | – –Triticale | 10089090 | – –altri | 1102 | Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato: | 11021000 | –Farina di segala | 110220 | –Farina di granturco: | 11022010 | – –avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % | 11022090 | – –altra | 110290 | –altre: | 11029010 | – –di orzo | 11029030 | – –di avena | 11029050 | – –Farina di riso | 11029090 | – –altre | 1103 | Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali: | | –Semole e semolini: | 110311 | – –di frumento (grano): | 11031110 | – – –di frumento (grano) duro | 11031190 | – – –di frumento (grano) tenero e di spelta | 110313 | – –di granturco: | 11031310 | – –aventi tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 % | 11031390 | – – –altri | 110319 | – –di altri cereali: | 11031910 | – – –di segala | 11031930 | – – –di orzo | 11031940 | – – –di avena | 11031950 | – – –di riso | 11031990 | – – –altri | 110320 | –Agglomerati in forma di pellets: | 11032010 | – –di segala | 11032020 | – –di orzo | 11032030 | – –di avena | 11032040 | – –di granturco | 11032050 | – –di riso | 11032060 | – –di frumento | 11032090 | – –altri | 1104 | Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: | | –Cereali schiacciati o in fiocchi: | 110412 | – –di avena: | 11041210 | – – –Cereali schiacciati | 11041290 | – – –Fiocchi | 110419 | – –di altri cereali: | 11041910 | – – –di frumento | 11041930 | – – –di segala | 11041950 | – – –di granturco | | – – –di orzo: | 11041961 | – – – –Cereali schiacciati | 11041969 | – – – –Fiocchi | | – – –altri: | 11041991 | – – – –Fiocchi di riso | 11041999 | – – – –altri | | –altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati): | 110422 | – –di avena: | 11042220 | – – –mondati (decorticati o pilati) | 11042230 | – – –mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten") | 11042250 | – – –perlati | 11042290 | – – –soltanto spezzati | 11042298 | – – –altri | 110423 | – –di granturco: | 11042310 | – – –mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati | 11042330 | – – –perlati | 11042390 | – – –soltanto spezzati | 11042399 | – – –altri | 110429 | – –di altri cereali: | | – – –di orzo: | 11042901 | – – – –mondati (decorticati o pilati) | 11042903 | – – – –mondati e tagliati o spezzati (detti "Grütze" o "grutten") | 11042905 | – – – –perlati | 11042907 | – – – –soltanto spezzati | 11042909 | – – – –altri | | – – –altri: | | – – – –mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati | 11042911 | – – – – –di frumento | 11042918 | – – – – –altri | 11042930 | – – – –perlati | | – – – –soltanto spezzati: | 11042951 | – – – – –di frumento | 11042955 | – – – – –di segala | 11042959 | – – – – –altri | | – – – –altri: | 11042981 | – – – – –di frumento | 11042985 | – – – – –di segala | 11042989 | – – – – –altri | 110430 | –Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: | 11043010 | – –di frumento | 11043090 | – –di altri cereali | 1105 | Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate: | 11051000 | –Farina, semolino e polvere | 11052000 | –Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets | 1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: | 11061000 | –di legumi da granella secchi della voce 0713 | 110620 | –di sago, di radici o tuberi della voce 0714: | 11062010 | – –denaturati | 11062090 | – –altri | 110630 | –dei prodotti del capitolo 8: | 11063010 | – –di banane | 11063090 | – –altri | 1107 | Malto, anche torrefatto: | 110710 | –non torrefatto: | | – –di frumento (grano): | 11071011 | – – –presentato in forma di farina | 11071019 | – – –altro | | – –altro: | 11071091 | – – –presentato in forma di farina | 11071099 | – – –altro | 11072000 | –torrefatto | 1108 | Amidi e fecole; inulina: | | –Amidi e fecole: | 11081100 | – –Amido di frumento (grano) | 11081200 | – –Amido di granturco | 11081300 | – –Fecola di patate | 11081400 | – –Fecola di manioca | 110819 | – –altri amidi e fecole: | 11081910 | – – –Amido di riso | 11081990 | – – – –altri | 11082000 | –Inulina | 11090000 | Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco | 150200 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: | 15020010 | –destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | 15020090 | –altri | 150300 | Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati: | | –Stearina solare e oleostearina: | 15030011 | – –destinate ad usi industriali | 15030019 | – –altre | 15030030 | –Olio di sevo, destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 15030090 | – –altri | 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | 150410 | –Oli di fegato di pesci e loro frazioni: | 15041010 | – –aventi tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2500 unità internazionali per grammo | | – –altri: | 15041091 | – – –di ippoglossi | 15041099 | – – –altri | 150420 | Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato: | 15042090 | – –altri | 150430 | –Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni: | 15043090 | – –altri | 1507 | Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | 150710 | –Olio greggio, anche depurato delle mucillagini: | 15071010 | – –destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 150790 | –altri: | 15079010 | – –destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 1508 | Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | 150810 | –Olio greggio: | 15081010 | – –destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 15081090 | – –altro | 150890 | –altri: | 15089010 | – –destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 15089090 | – –altri | 151000 | Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509: | 15100010 | –Oli greggi | 15100090 | –altri | 1512 | Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | | –Olio di cotone e sue frazioni: | 151221 | – –Olio greggio, anche depurato del gossipolo: | 15122110 | – – –destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 15122190 | – – –altro | 151229 | – –altri: | 15122910 | – – –destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 15122990 | – – –altri | 1514 | Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | | –Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni: | 151411 | – –Oli greggi: | 15141110 | – – –destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 15141190 | – – –altri | 151419 | – –altri: | 15141910 | – – –destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 15141990 | – – –altri | | –altri: | 151491 | – –Oli greggi: | 15149110 | – – –destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 15149190 | – – –altri | 151499 | – –altri: | 15149910 | – – –destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana | 15149990 | – – –altri | 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: | 151620 | –Grassi e oli vegetali e loro frazioni: | | – –altri: | | – – –altri: | | – – – –altri: | 15162098 | – – – – –altri | 151800 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: | | –Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana: | 15180031 | – –greggi | 15180039 | – –altri | 152200 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: | | –Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali: | | – –contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva: | 15220031 | – – –paste di saponificazione (soapstocks) | 15220039 | – – –altri | | – –altri: | 15220091 | – – –Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks) | 15220099 | – – –altri | 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati | | –Lattosio e sciroppo di lattosio: | 17021100 | – –contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca | 17021900 | – –altri | 170220 | –Zucchero e sciroppo d’acero: | 17022010 | – –Zucchero d’acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | 17022090 | – –altri | 170230 | –Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio: | 17023010 | – –Isoglucosio | | – –altri: | | – – –contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di glucosio: | 17023051 | – – – –in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 17023059 | – – – –altri | | – – –altri: | 17023091 | – – – –in polvere cristallina bianca, anche agglomerata | 17023099 | – – – –altri | 170240 | –Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: | 17024010 | – –Isoglucosio | 17024090 | – –altri | 170260 | –altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito | 17026010 | – –Isoglucosio | 17026080 | – –Sciroppo di inulina | 17026095 | – –altri | 170290 | –altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio | 17029030 | – –Isoglucosio | 17029050 | – –Maltodestrina e sciroppo di maltodestrina | | – –Zuccheri e melassi, caramellati: | 17029071 | – – –contenenti, in peso, allo stato secco, il 50 % o più di saccarosio | | – – –altri: | 17029075 | – – – –in polvere, anche agglomerati | 17029079 | – – – –altri | 17029080 | – –Sciroppo di inulina | 17029099 | – –altri | 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | 190220 | –Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): | 19022030 | – –contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | | –altre: | 200799 | – –altre: | | – – –altre: | 20079998 | – – – –altre | 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | | –Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: | 200819 | – –altre, compresi i miscugli: | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg: | | – – – –altre: | 20081919 | – – – – –altre | 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: | | –Succhi di arancia: | 200911 | – –congelati: | | – – –di un valore Brix superiore a 67: | 20091111 | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto | 20091119 | – – – –altri | | – – –di un valore Brix inferiore o uguale a 67: | 20091191 | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20091199 | – – – –altri | 200919 | – –altri: | | – – –di un valore Brix superiore a 67: | 20091911 | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto | 20091919 | – – – –altri | | – – –di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: | 20091991 | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20091998 | – – – –altri | | –Succhi di pompelmo o di pomelo: | 200929 | – –altri: | | – – –di un valore Brix superiore a 67: | 20092911 | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto | 20092919 | – – – –altri | | – – –di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: | 20092991 | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20092999 | – – – –altri | | –Succhi di altri agrumi: | 200939 | – –altri: | | – – –di un valore Brix superiore a 67: | 20093911 | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto | 20093919 | – – – –altri | | – – –di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: | | – – – –di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto: | 20093931 | – – – – –contenenti zuccheri addizionati | 20093939 | – – – – –senza zuccheri addizionati | | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto: | | – – – – –Succhi di limoni: | 20093951 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20093955 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % | 20093959 | – – – – – –senza zuccheri addizionati | | – – – – –Succhi di altri agrumi | 20093991 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20093995 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % | 20093999 | – – – – – –senza zuccheri addizionati | | –Succhi di ananasso: | 200949 | – –altri: | | – – –di un valore Brix superiore a 67: | 20094911 | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto | 20094919 | – – – –altri | | – – –di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: | 20094930 | – – – –di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati | | – – – –altri: | 20094991 | – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20094993 | – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % | 20094999 | – – – – –senza zuccheri addizionati | | –Succhi di uve (compresi i mosti d'uva): | 200969 | – –altri: | | – – –di un valore Brix superiore a 67: | 20096911 | – – – –di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto | 20096919 | – – – –altri | | – – –di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67: | | – – – –di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto: | 20096951 | – – – – –concentrati | 20096959 | – – – – –altri | | – – – –di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto: | | – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20096971 | – – – – – –concentrati | 20096979 | – – – – – –altri | 20096990 | – – – – –altri | | –Succhi di mela: | 200979 | – –altri: | | – – –di un valore Brix superiore a 67: | 20097911 | – – – –di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto | 20097919 | – – – –altri | | – – –di un valore Brix superiore a 20 e inferiore o uguale a 67: | 20097930 | – – – –di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati | | – – – –altri: | 20097991 | – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20097993 | – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % | 20097999 | – – – – –senza zuccheri addizionati | 200980 | –Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi: | | – –di un valore Brix superiore a 67: | | – – –Succhi di pera: | 20098011 | – – – –di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto | 20098019 | – – – –altri | | – – –altri: | | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto: | 20098034 | – – – – –Succhi di frutti tropicali | 20098035 | – – – – –altri | | – – – –altri: | 20098036 | – – – – –Succhi di frutti tropicali | 20098038 | – – – – –altri | 200990 | –Miscugli di succhi: | | – –di un valore Brix superiore a 67: | | – – –miscugli di succhi di mele e di succhi di pere: | 20099011 | – – – –di valore inferiore o uguale a 22 € per 100 kg di peso netto | 20099019 | – – – –altri | | – – –altri: | 20099021 | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto | 20099029 | – – – –altri | 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | 210690 | –altre: | | – –Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati: | 21069030 | – – –di isoglucosio | | – – –altri: | 21069051 | – – – –di lattosio | 21069055 | – – – –di glucosio o di maltodestrina | 21069059 | – – – –altri | 2302 | Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: | 230210 | –di granturco: | 23021010 | – –aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % | 23021090 | – –altri | 230230 | –di frumento: | 23023010 | – –aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % | 23023090 | – –altri | 230240 | –di altri cereali: | | – –di riso: | 23024002 | – – –aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35 % | 23024008 | – – –altri | | – –altri: | 23024010 | – – –aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 28 %, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non supera, in peso, 10 %, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore, in peso, di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % | 23024090 | – – –altri | 23025000 | –di legumi | 2303 | Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: | 230310 | –Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili: | | – –Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca: | 23031011 | – – –superiore a 40 % in peso | 23031019 | – – –uguale o inferiore a 40 % in peso | 230320 | –Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero: | 23032090 | – –altri | 23033000 | –Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli | 23040000 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia | 23050000 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide | 2306 | Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: | 23061000 | –di semi di cotone | 23062000 | –di semi di lino | 23063000 | –di semi di girasole | | –di semi di ravizzone o di colza: | 23064100 | – –di semi di ravizzone o di colza a basso; tenore di acido erucico | 23064900 | – –altri | 230690 | –altri: | 23069005 | – –di germi di granturco | | – –altri: | | – – –Sanse di olive e altri residui dell’estrazione dell’olio d’oliva: | 23069011 | – – – –aventi tenore, in peso, di olio d’oliva inferiore o uguale a 3 % | 23069019 | – – – –aventi tenore, in peso, di olio d’oliva superiore a 3 % | 23069090 | – – –altri | 230800 | Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: | | –Vinaccia: | 23080011 | – –aventi un titolo alcolometrico totale inferiore o uguale a 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 40 % | 23080019 | – –altri | 23080040 | Ghiande di quercia e castagne d'India; residui della spremitura di frutta, diversa dall'uva | 23080090 | –altri | 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: | 230990 | –altri: | 23099010 | – –Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini | 23099020 | – –Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo | | – –altri, comprese le premiscele: | | – – –contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 17023051 a 17023099 e delle sottovoci 17024090, 17029050 e 21069055 o prodotti lattiero-caseari: | | – – – –contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: | | – – – – –non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %: | 23099031 | – – – – – –non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 23099033 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % | 23099035 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % | 23099039 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % | | – – – – –aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: | 23099041 | – – – – – –non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 23099043 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % | 23099049 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % | | – – – – –aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: | 23099051 | – – – – – –non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 23099053 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % | 23099059 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % | 23099070 | – – – –non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari | | – – –altri: | 23099091 | – – – –Polpe di barbabietole melassate | | – – – –altre: | 23099095 | – – – – –aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico | 23099099 | – – – – –altre | 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: | | –Oli essenziali di agrumi: | 330112 | – –di arancio: | 33011210 | – – –non deterpenati | 33011290 | – – –deterpenati | 330113 | – –di limone: | 33011310 | – – –non deterpenati | 33011390 | – – –deterpenati | 330119 | – –altri: | 33011920 | – – –non deterpenati | 33011980 | – – –deterpenati | | –Oli essenziali diversi da quelli di agrumi: | 330124 | – –di menta piperita (Mentha piperita): | 33012410 | – – –non deterpenati | 33012490 | – – –deterpenati | 330125 | – –di altra menta: | 33012510 | – – –non deterpenati | 33012590 | – – –deterpenati | 330129 | – –altri: | | – – –di garofano, di niauli, di ylang-ylang: | 33012911 | – – – –non deterpenati | 33012931 | – – – –deterpenati | | – – –altri: | 33012941 | – – – –non deterpenati | | – – – –deterpenati: | 33012971 | – – – – –di geranio; di gelsomino; di vetiver | 33012979 | – – – – –di lavanda o di lavandina | 33012991 | – – – – –altri | 33013000 | –Resinoidi | 3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: | 330210 | –dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: | | – –dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: | 33021040 | – – –altre | 33021090 | – –dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari: | 3501 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: | 350190 | –altre: | 35019010 | – –Colle di caseina | 3502 | Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine: | | –Ovalbumina: | 350211 | – –essiccata: | 35021110 | – – –inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana | 35021190 | – – –altra | 350219 | – –altra: | 35021910 | – – –inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana | 35021990 | – – –altra | 350220 | –Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: | 35022010 | – – –inadatta o da rendere inadatta all’alimentazione umana | | – –altra: | 35022091 | – – –essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) | 35022099 | – – –altra | 350290 | –altri: | | – –Albumine, diverse dall’ovoalbumina e dalla lattoalbumina: | 35029020 | – – –inadatte o da rendere inadatte all’alimentazione umana | 35029070 | – – –altre | 35029090 | – –Albuminati ed altri derivati delle albumine | 350300 | Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501: | 35030010 | –Gelatine e loro derivati | 35030080 | –altre | 35040000 | Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo | 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | 350510 | –Destrina ed altri amidi e fecole modificati: | | – –altri amidi e fecole modificati: | 35051050 | – –Amidi e fecole esterificati o eterificati | 4101 | Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati: | 410120 | –Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati: | 41012010 | – –freschi | 41012030 | – –salati verdi | 41012050 | – –secchi o salati secchi | 41012090 | – –altri | 410150 | –Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg: | 41015010 | – –freschi | 41015030 | – –salati verdi | 41015050 | – –secchi o salati secchi | 41015090 | – –altri | 41019000 | –altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e i fianchi | 4102 | Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo: | 410210 | –col vello: | 41021010 | – –di agnelli | 41021090 | – –altre | | –depilate o senza vello: | 41022100 | – –piclate | 41022900 | – –altre | 4103 | Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo: | 41032000 | –di rettili | 41033000 | –di suini | 410390 | –altri: | 41039010 | – –di caprini | 41039090 | – –altri | 4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, le code, le zampe e gli altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103: | 43011000 | –di visone, intere, anche senza teste, code o zampe | 43013000 | –dei seguenti agnelli: "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" e simili, delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere o senza la testa, la coda o le zampe | 43016000 | –di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe | 430180 | –altre pelli da pellicceria, intere, anche senza teste, code o zampe: | 43018030 | – –di murmel | 43018050 | – –di felidi selvatici | 43018080 | – –altre | 43019000 | –Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria | 50010000 | Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura | 50020000 | Seta greggia (non torta) | 50030000 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) | -------------------------------------------------- ALLEGATO III (b) CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera b) I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti e aboliti secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto - all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base; - il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base; - il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base; - il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base; - il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto allo 0 % del dazio di base Codice NC | Descrizione | 0102 | Animali vivi della specie bovina: | 010290 | –altri: | | – –delle specie domestiche: | 01029005 | – – –di peso inferiore o uguale a 80 kg | | – – –di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg: | 01029021 | – – – –destinati alla macellazione | 01029029 | – – – –altri | | – – –di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg: | 01029041 | – – – –destinati alla macellazione | 01029049 | – – – –altri | | – – –di peso superiore a 300 kg: | | – – – –Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato): | 01029051 | – – – – –destinate alla macellazione | 01029059 | – – – – –altre | | – – – –Vacche: | 01029061 | – – – – –destinate alla macellazione | 01029069 | – – – – –altre | | – – – –altri: | 01029071 | – – – – –destinati alla macellazione | 01029079 | – – – – –altri | 01029090 | – –altri | 0103 | Animali vivi della specie suina: | | –altri: | 010391 | – –di peso inferiore a 50 kg: | 01039110 | – – –delle specie domestiche | 01039190 | – – –altri | 010392 | – –di peso uguale o superiore a 50 kg: | | – – –delle specie domestiche: | 01039211 | – – – –Scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg | 01039219 | – – – –altri | 01039290 | – – –altri | 0105 | Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: | | –di peso inferiore o uguale a 185 g: | 010511 | – –Galli e galline: | | – – –Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione: | 01051119 | – – – –altri | | – – –altri: | 01051199 | – – – –altri | | –altri: | 01059400 | – –Galli e galline | 010599 | – –altri: | 01059910 | – – –Anatre | 01059920 | – – –Oche | 01059930 | – – –Tacchini e tacchine | 01059950 | – – –Faraone | 0203 | Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: | | –fresche o refrigerate: | 020311 | – –in carcasse o mezzene: | 02031110 | – – –di animali della specie suina domestica | 02031190 | – – –altre | 020312 | – –Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati: | | – – –di animali della specie suina domestica: | 02031211 | – – – –Prosciutti e loro pezzi | 02031219 | – – – –Spalle e loro pezzi | 02031290 | – – –altri | 020319 | – –altre: | | – – –di animali della specie suina domestica: | 02031911 | – – – –Parti anteriori e loro pezzi | 02031913 | – – – –Lombate e loro pezzi | 02031915 | – – – –Pancette (ventresche) e loro pezzi | | – – – –altre: | 02031955 | – – – – –disossate | 02031959 | – – – – –altre | 02031990 | – – –altre | | –congelate: | 020321 | – –in carcasse o mezzene: | 02032110 | – – –di animali della specie suina domestica | 02032190 | – – –altre | 020322 | – –Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati: | | – – –di animali della specie suina domestica: | 02032211 | – – – –Prosciutti e loro pezzi | 02032219 | – – – –Spalle e loro pezzi | 02032290 | – – –altri | 020329 | – –altre: | | – – –di animali della specie suina domestica: | 02032911 | – – – –Parti anteriori e loro pezzi | 02032913 | – – – –Lombate e loro pezzi | 02032915 | – – – –Pancette (ventresche) e loro pezzi | | – – – –altre: | 02032955 | – – – – –disossate | 02032959 | – – – – –altre | 02032990 | – – –altre | 0207 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: | | –di tacchine e di tacchini: | 020724 | – –interi, freschi o refrigerati: | 02072410 | – – –presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %" | 02072490 | – – –presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati | 020725 | – –interi, congelati: | 02072510 | – – –presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %" | 02072590 | – – –presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati | 020726 | – –Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati: | | – – –Pezzi: | 02072610 | – – – –disossati | | – – – –non disossati: | 02072620 | – – – – –Metà o quarti | 02072630 | – – – – –Ali intere, anche senza punta | 02072640 | – – – – –Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali | 02072650 | – – – – –Petti e loro pezzi | | – – – – –Cosce e loro pezzi: | 02072660 | – – – – – –Fusi (coscette) e loro pezzi | 02072670 | – – – – – –altri | 02072680 | – – – – –altri | | – – –Frattaglie: | 02072691 | – – – –Fegati | 02072699 | – – – –altri | 020727 | – –Pezzi e frattaglie, congelati: | | – – –Pezzi: | 02072710 | – – – –disossati | | – – – –non disossati: | 02072720 | – – – – –Metà o quarti | 02072730 | – – – – –Ali intere, anche senza punta | 02072740 | – – – – –Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali | 02072750 | – – – – –Petti e loro pezzi | | – – – – –Cosce e loro pezzi: | 02072760 | – – – – – –Fusi (coscette) e loro pezzi | 02072770 | – – – – – –altri | 02072780 | – – – – –altri | | – – –Frattaglie: | 02072791 | – – – –Fegati | 02072799 | – – – –altri | | –di anatre, di oche o di faraone: | 020732 | – –interi, freschi o refrigerati: | | – – –di anatre: | 02073211 | – – – –presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %" | 02073215 | – – – –presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %" | 02073219 | – – – –presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate | | – – –di oche: | 02073251 | – – – –presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %" | 02073259 | – – – –presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate | 02073290 | – – –di faraone | 020733 | – –interi, congelati: | | – – –di anatre: | 02073311 | – – – –presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %" | 02073319 | – – – –presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate | | – – –di oche: | 02073351 | – – – –presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette "oche 82 %" | 02073359 | – – – –presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette "oche 75 %", o altrimenti presentate | 02073390 | – – –di faraone | 020734 | – –Fegati grassi, freschi o refrigerati: | 02073410 | – – –di oche | 02073490 | – – –di anatre | 020735 | – –altri, freschi o refrigerati: | | – – –Pezzi: | | – – – –disossati: | 02073511 | – – – – –di oche | 02073515 | – – – – –di anatre o di faraone | | – – – –non disossati: | | – – – – –Metà o quarti: | 02073521 | – – – – – –di anatre | 02073523 | – – – – – –di oche | 02073525 | – – – – – –di faraone | 02073531 | – – – – –Ali intere, anche senza punta | 02073541 | – – – – –Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali | | – – – – –Petti e loro pezzi: | 02073551 | – – – – – –di oche | 02073553 | – – – – – –di anatre o di faraone | | – – – – –Cosce e loro pezzi: | 02073561 | – – – – – –di oche | 02073563 | – – – – – –di anatre o di faraone | 02073571 | – – – – –Parti dette "paltò di oca o di anatra" | 02073579 | – – – – –altri | | – – –Frattaglie: | 02073591 | – – – –Fegati, diversi dai fegati grassi | 02073599 | – – – –altri | 020736 | – –altri, congelate: | | – – –Pezzi: | | – – – –disossati: | 02073611 | – – – – –di oche | 02073615 | – – – – –di anatre o di faraone | | – – – –non disossati: | | – – – – –Metà o quarti: | 02073621 | – – – – – –di anatre | 02073623 | – – – – – –di oche | 02073625 | – – – – – –di faraone | 02073631 | – – – – –Ali intere, anche senza punta | 02073641 | – – – – –Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali | | – – – – –Petti e loro pezzi: | 02073651 | – – – – – –di oche | 02073653 | – – – – – –di anatre o di faraone | | – – – – –Cosce e loro pezzi: | 02073661 | – – – – – –di oche | 02073663 | – – – – – –di anatre o di faraone | 02073671 | – – – – –Parti dette "paltò di oca o di anatra" | 02073679 | – – – – –altri | | – – –Frattaglie: | | – – – –Fegati: | 02073681 | – – – – –Fegati grassi di oche | 02073685 | – – – – –Fegati grassi di oche | 02073689 | – – – – –altri | 02073690 | – – – –altri | 020900 | Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati: | | –Lardo: | 02090011 | – –fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia | 02090019 | – –secco o affumicato | 02090030 | –Grasso di maiale | 02090090 | –Grasso di volatili | 0404 | Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove: | 040410 | –Siero di latte, modificato o no, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | | – –in polvere, in granuli o in altre forme solide: | | – – –senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): | | – – – –inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04041002 | – – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04041004 | – – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04041006 | – – – – –superiore a 27 % | | – – – –superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04041012 | – – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04041014 | – – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04041016 | – – – – –superiore a 27 % | | – – –altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): | | – – – –inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04041026 | – – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04041028 | – – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04041032 | – – – – –superiore a 27 % | | – – – –superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04041034 | – – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04041036 | – – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04041038 | – – – – –superiore a 27 % | | – –altri: | | – – –senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): | | – – – –inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04041048 | – – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04041052 | – – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04041054 | – – – – –superiore a 27 % | | – – – –superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04041056 | – – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04041058 | – – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04041062 | – – – – –superiore a 27 % | | – – –altri, aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto × 6,38): | | – – – –inferiore o uguale a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04041072 | – – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04041074 | – – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04041076 | – – – – –superiore a 27 % | | – – – –superiore a 15 % ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04041078 | – – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04041082 | – – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04041084 | – – – – –superiore a 27 % | 040490 | –altri: | | – –senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04049021 | – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04049023 | – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04049029 | – – –superiore a 27 % | | – –altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04049081 | – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04049083 | – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04049089 | – – –superiore a 27 % | 040700 | Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: | | –di volatili da cortile: | 04070030 | – –altri | 04070090 | –altri | 0408 | Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | | –Tuorli: | 040811 | – –essiccati: | 04081180 | – – –altri | 040819 | – –altri: | | – – –altri: | 04081981 | – – – –liquidi | 04081989 | – – – –altri, compresi congelati | | –altri: | 040891 | – –essiccati: | 04089180 | – – –altri | 040899 | – –altri: | 04089980 | – – –altri | 0602 | Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio): | 060210 | –Talee senza radici e marze: | 06021090 | – –altre | 060220 | –Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati: | 06022010 | – –Talee innestate e barbatelle, di viti | 06023000 | –Rododendri e azalee, anche innestati | 060240 | –Rosai, anche innestati: | 06024010 | – –Rosai non innestati | 06024090 | – –Rosai innestati | 060290 | –altri: | 06029030 | – –Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole | | – –altri: | | – – –Piante da pien’aria: | | – – – –Alberi, arbusti e arboscelli: | 06029041 | – – – – –da bosco | | – – – – –altri: | 06029045 | – – – – – –Talee radicate e giovani piante | 06029049 | – – – – – –altri | | – – – –altre piante da pien’aria: | 06029051 | – – – – –Piante vivaci | 06029059 | – – – – –altre | | – – –Piante d’appartamento: | 06029070 | – – – –Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee | | – – – –altre: | 06029091 | – – – – –Piante da fiori con boccioli o fiorite (escluse le cactacee) | 06029099 | – – – – –altre | 0603 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: | | –fresche: | 06031100 | – –Rose | 06031200 | – –Garofani | 06031300 | – –Orchidee | 06031400 | – –Crisantemi | 060319 | – –altri: | 06031910 | – – –Gladioli | 06031990 | – – –altri | 06039000 | –altri | 0703 | Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati | 070310 | –Cipolle e scalogni: | | – –Cipolle: | 07031011 | – – –da semina | 07031019 | – – –altre | 07031090 | – –Scalogni | 07032000 | –Agli | 07039000 | –Porri ed altri ortaggi agliacei | 0704 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati: | 070490 | –altri: | 07049090 | – –altri | 0705 | Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate: | | –Lattughe: | 07051100 | – –Lattughe a cappuccio | 07051900 | – –altre | | –Cicorie: | 07052100 | – –Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) | 07052900 | – –altre | 0706 | Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: | 07061000 | –Carote e navoni | 070690 | –altri: | 07069010 | – –Sedani-rapa | 07069030 | – –Barbaforte o Cren (Cochlearia armoracia) | 07069090 | – –altri | 0708 | Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati: | 07081000 | –Piselli (Pisum sativum) | 07082000 | –Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 07089000 | –altri legumi | 0709 | Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati: | 07092000 | –Asparagi | 07093000 | –Melanzane | 07094000 | –Sedani, esclusi i sedani-rapa | | –Funghi e tartufi: | 07095100 | – –Funghi del genere Agaricus | 070959 | – –altri: | 07095910 | – – –Funghi galletti o gallinacci | 07095930 | – – –Funghi porcini | 07095950 | – – –Tartufi | 07095990 | – – –altri | 070990 | –altri: | 07099010 | – –Insalate, diverse dalle lattughe (Lactuca sativa) e dalle cicorie (Cichorium spp.) | 07099020 | – –Bietole da costa e cardi | | – –Olive: | 07099031 | – – –destinate ad usi diversi dalla produzione di olio | 07099039 | – – –altre | 07099040 | – –Capperi | 07099050 | – –Finocchi | 07099060 | – –Granturco dolce | 07099070 | – –Zucchine | 07099080 | – –Carciofi | 07099090 | – –altri | 0710 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: | 07101000 | –Patate | | –Legumi da granella, anche sgranati: | 07102100 | – –Piselli (Pisum sativum) | 07102200 | – –Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 07102900 | – –altri | 07103000 | –Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) | 071080 | –altri ortaggi o legumi: | 07108010 | – –Olive | | – –Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta": | 07108051 | – – –Peperoni | 07108059 | – – –altri | | – –Funghi: | 07108061 | – – –del genere Agaricus | 07108069 | – – –altri | 07108070 | – –Pomodori | 07108080 | – –Carciofi | 07108085 | – –Asparagi | 07108095 | – –altri | 07109000 | –Miscele di ortaggi o di legumi | 0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: | 071120 | –Olive: | 07112010 | – –destinate ad usi diversi dalla produzione di olio | 07112090 | – –altre | 07114000 | –Cetrioli e cetriolini | | –Funghi e tartufi: | 07115100 | – –Funghi del genere Agaricus | 07115900 | – –altri | 071190 | –altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: | | – –Ortaggi o legumi: | 07119010 | – – –Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, esclusi i peperoni | 07119050 | – – –Cipolle | 07119080 | – – –altri | 07119090 | – –Miscele di ortaggi e legumi | 0712 | Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: | 07122000 | –Cipolle | | –Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi: | 07123100 | – –Funghi del genere Agaricus | 07123200 | – –Orecchie di Giuda (Auricularia spp.) | 07123300 | – –Tremelle (Tremella spp.) | 07123900 | – –altri | 071290 | –altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: | 07129005 | – –Patate, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate | | – –Granturco dolce (Zea mays var. saccharata): | 07129019 | – – –altro | 07129030 | – –Pomodori | 07129050 | – –Carote | 07129090 | – –altri | 0713 | Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati | 071310 | –Piselli (Pisum sativum): | 07131090 | – –altri | 07132000 | –Ceci | | –Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): | 07133100 | – –Fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek | 07133200 | – –Fagioli azuki (Phaseolus o Vigna angularis) | 080300 | Banane, comprese le frutta della piantaggine, fresche o essiccate: | | –fresche: | 08030011 | – –Frutta del plantano (Banane da cuocere) | 08030019 | – –altre | 08030090 | –essiccate | 0804 | Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o essiccati: | 080420 | –Fichi: | 08042010 | – –freschi | 08042090 | – –secchi | 0805 | Agrumi, freschi o secchi: | 080510 | –Arance: | 08051020 | – –Arance dolci, fresche: | 08051080 | – –altre | 08054000 | –Pompelmi e pomeli | 080550 | –Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | 08055010 | – –Limoni (Citrus limon, Citrus limonum) | 08055090 | – –Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 08059000 | –altri | 0807 | Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: | | –Meloni (compresi i cocomeri): | 08071900 | – –altri | 08072000 | –Papaie | 0810 | Altre frutta fresche: | 081040 | –Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium: | 08104010 | – –Mirtilli rossi (frutti del "Vaccinium vitis-idaea") | 08104030 | – –Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) | 08104050 | – –Frutti del "Vaccinium macrocarpon" e del "Vaccinium corymbosum" | 08104090 | – –altri | 0811 | Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | 081110 | –Fragole: | | – –con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | 08111011 | – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % | 08111019 | – – –altre | 08111090 | – –altre | 081120 | –Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina: | | – –con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | 08112011 | – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % | 08112019 | – – –altri | | – –altri: | 08112031 | – – –Lamponi | 08112039 | – – –Ribes nero (Cassis) | 08112051 | – – –Ribes rosso | 08112059 | – – –More di rovo o di gelso | 08112090 | – – –altri | 081190 | –altre: | | – –altre: | | – – –Ciliege: | 08119075 | – – – –Ciliege acide (Prunus cerasus) | 08119080 | – – – –altre | 08119095 | – – –altre: | ex08119095 | – – – –Albicocche | ex08119095 | – – – –Pesche | ex08119095 | – – – –altre | 0812 | Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate: | 08121000 | –Ciliegie | 081290 | –altre: | 08129010 | – –Albicocche | 08129020 | – –Arance | 08129030 | – –Papaie | 08129040 | – –Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) | 08129098 | – –altre: | ex08129098 | – – –More di rovo | ex08129098 | – – –Lamponi | ex08129098 | – – –altre | 0813 | Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: | 08131000 | –Albicocche | 08132000 | –Prugne | 08133000 | –Mele | 081340 | –altre frutta: | 08134010 | – –Pesche, comprese le pesche noci | 08134030 | – –Pere | 0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: | | –Caffè torrefatto: | 09012100 | – –non decaffeinizzato | 09012200 | – –decaffeinizzato | 090190 | –altri: | 09019010 | – –bucce e pellicole di caffè | 09019090 | – –Succedanei del caffè contenenti caffè | 110100 | Farine di frumento (grano) o di frumento segalato: | | –Farina di frumento (grano): | 11010011 | – –di frumento (grano) duro | 11010015 | – –di frumento (grano) tenero e di spelta | 11010090 | –Farina di frumento segalato | 150100 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: | 15010090 | –Grasso di volatili | 160300 | Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici: | 16030010 | –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg | 16030080 | –altri | 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | 170290 | –altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: | 17029060 | – –Miele artificiale, anche misto con miele naturale | 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: | 20011000 | –Cetrioli e cetriolini | 200190 | –altri: | 20019010 | – –"Chutney" di manghi | 20019020 | – –Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni | 20019050 | – –Funghi | 20019065 | – –Olive | 20019070 | – –Peperoni | 20019091 | – –Frutta tropicali e noci tropicali | 20019093 | – –Cipolle | 20019099 | – –altri | 2002 | Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: | 200210 | –Pomodori, interi o in pezzi: | 20021010 | – –pelati | 20021090 | – –altri | 200290 | –altri: | | – –aventi tenore, in peso, di sostanza secca inferiore a 12 %: | 20029011 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg | 20029019 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg | | – –aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12 % ed inferiore o uguale a 30 %: | 20029031 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg | 20029039 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg | | – –aventi tenore, in peso, di sostanza secca superiore a 30 %: | 20029091 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg | 20029099 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg | 2003 | Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: | 200310 | –Funghi del genere Agaricus: | 20031020 | – –conservati temporaneamente, completamente cotti | 20031030 | – –altri | 20032000 | –Tartufi | 20039000 | –altri | 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: | 200410 | –Patate: | 20041010 | – –semplicemente cotte | | – –altre: | 20041099 | – – –altri | 200490 | –altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: | 20049030 | – –Crauti, capperi e olive | 20049050 | – –Piselli (Pisum sativum) e fagiolini | | – –altre, compresi i miscugli: | 20049091 | – – –Cipolle, semplicemente cotte | 20049098 | – – –altri | 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: | 20051000 | –Ortaggi e legumi omogeneizzati | 200520 | –Patate: | | – –altre: | 20052020 | – – –a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate | 20052080 | – – –altre | 20054000 | –Piselli (Pisum sativum) | | –Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): | 20055100 | – –Fagioli in grani | 20055900 | – –altri | 20056000 | –Asparagi | 200570 | –Olive: | 20057010 | – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg | 20057090 | – –altre | | –altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: | 20059100 | – –Germogli di bambù | 200599 | – –altri: | 20059910 | – – –Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni | 20059920 | – – –Capperi | 20059930 | – – –Carciofi | 20059940 | – – –Carote | 20059950 | – – –Miscugli di ortaggi | 20059960 | – – –Crauti | 20059990 | – – –altri | 200600 | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): | 20060010 | –Zenzero | | –altre: | | – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: | 20060031 | – – –Ciliege | 20060035 | – – –Frutta tropicali e noci tropicali | 20060038 | – – –altre | | – –altre: | 20060091 | – – –Frutta tropicali e noci tropicali | 20060099 | – – –altre | 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | 200710 | –Preparazioni omogeneizzate: | 20071010 | – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % | | – –altre: | 20071091 | – – –di frutta tropicali | 20071099 | – – –altre | | –altre: | 200791 | – –di agrumi: | 20079110 | – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 % | 20079130 | – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % | 20079190 | – – –altre | 200799 | – –altre: | | – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %: | 20079910 | – – – –Puree e paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale | 20079920 | – – – –Puree e paste di marroni | | – – – –altre: | 20079931 | – – – – –di ciliege | 20079933 | – – – – –di fragole | 20079935 | – – – – –di lamponi | 20079939 | – – – – –altre | | – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %: | 20079955 | – – – –Puree di mele | 20079957 | – – – –altre | | – – –altre: | 20079991 | – – – –Puree di mele | 20079993 | – – – –di frutta tropicali e noci tropicali | 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | | –Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: | 200811 | – –Arachidi: | | – – –altre, in imballaggi immediati di contenuto netto: | | – – – –superiore ad 1 kg | 20081192 | – – – – –tostate | 20081194 | – – – – –altri | | – – – –uguale o inferiore ad 1 kg: | 20081196 | – – – – –tostate | 20081198 | – – – – –altre | 200819 | – –altre, compresi i miscugli: | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | 20081911 | – – – –Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali | | – – – –altre: | 20081913 | – – – – –Mandorle e pistacchi, tostati | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: | 20081991 | – – – –Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di noci tropicali e di frutta tropicali | | – – – –altre: | | – – – – –Frutta a guscio tostate: | 20081993 | – – – – –Mandorle e pistacchi | 20081995 | – – – – – –altre | 20081999 | – – – – –altre | 200820 | –Ananassi: | | – –con aggiunta di alcole: | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | 20082011 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % | 20082019 | – – – –altro | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: | 20082031 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % | 20082039 | – – – –altri | | – –senza aggiunta di alcole: | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | 20082051 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 % | 20082059 | – – – –altri | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: | 20082071 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 % | 20082079 | – – – –altri | 20082090 | – – –senza aggiunta di zuccheri | 200830 | –di agrumi: | | – –con aggiunta di alcole: | | – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: | 20083011 | – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20083019 | – – – –altri | | – – –altri: | 20083031 | – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20083039 | – – – –altri | | – –senza aggiunta di alcole: | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | 20083051 | – – – –Segmenti di pompelmi e di pomeli | 20083055 | – – – –Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi | 20083059 | – – – –altri | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1kg: | 20083071 | – – – –Segmenti di pompelmi e di pomeli | 20083075 | – – – –Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi | 20083079 | – – – –altri | 20083090 | – – –senza aggiunta di zuccheri | 200840 | –Pere: | | – –con aggiunta di alcole: | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: | 20084011 | – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20084019 | – – – – –altre | | – – – –altre: | 20084021 | – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20084029 | – – – – –altre | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: | 20084031 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % | 20084039 | – – – –altre | | – –senza aggiunta di alcole: | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | 20084051 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % | 20084059 | – – – –altre | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: | 20084071 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % | 20084079 | – – – –altre | | – – –senza aggiunta di zuccheri | 200850 | –Albicocche: | | – –con aggiunta di alcole: | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: | 20085011 | – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20085019 | – – – – –altre | | – – – –altre: | 20085031 | – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20085039 | – – – – –altre | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: | 20085051 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % | 20085059 | – – – –altre | | – –senza aggiunta di alcole: | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | 20085061 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % | 20085069 | – – – –altre | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: | 20085071 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % | 20085079 | – – – –altre | | – – –senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: | 20085092 | – – – –uguale o superiore a 5 kg | 20085094 | – – – –uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg | 20085099 | – – – –inferiore a 4,5 kg | 200860 | –Ciliege: | | – –con aggiunta di alcole: | | – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: | 20086011 | – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20086019 | – – – –altre | | – – –altre: | 20086031 | – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20086039 | – – – –altre | | – –senza aggiunta di alcole: | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: | 20086050 | – – – –superiore a 1kg | 20086060 | – – – –inferiore o uguale ad 1 kg | | – – –senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: | 20086070 | – – – –uguale o superiore a 4,5 kg | 20086090 | – – – –inferiore a 4,5 kg | 200870 | –Pesche, comprese le pesche noci: | | – –con aggiunta di alcole: | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: | 20087011 | – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20087019 | – – – – –altre | | – – – –altre: | 20087031 | – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20087039 | – – – – –altre | | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1kg: | 20087051 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % | 20087059 | – – – –altre | | – –senza aggiunta di alcole: | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1kg: | 20087061 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % | 20087069 | – – – –altre | | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg: | 20087071 | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % | 20087079 | – – – –altre | | – – –senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: | 20087092 | – – – –uguale o superiore a 5 kg | 20087098 | – – – –inferiore a 5 kg | 200880 | –Fragole: | | – –con aggiunta di alcole: | | – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: | 20088011 | – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20088019 | – – – –altre | | – – –altre: | 20088031 | – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20088039 | – – – –altre | | – –senza aggiunta di alcole: | 20088050 | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg | 20088070 | – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg | 20088090 | – – –senza aggiunta di zuccheri | | –altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 200819: | 200892 | – –Miscugli: | | – – –con aggiunta di alcole: | | – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 %: | | – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas: | 20089212 | – – – – – –di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) | 20089214 | – – – – – –altri | | – – – – –altri: | 20089216 | – – – – – –di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) | 20089218 | – – – – – –altri | | – – – –altri: | | – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas: | 20089232 | – – – – – –di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) | 20089234 | – – – – – –altri | | – – – – –altri: | 20089236 | – – – – – –di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) | 20089238 | – – – – – –altre | | – – –senza aggiunta di alcole: | | – – – –contenenti zuccheri addizionati: | | – – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | 20089251 | – – – – – –di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) | 20089259 | – – – – – –altre | | – – – – –altre: | | – – – – – –Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera, in peso, 50 % del totale delle frutta presenti: | 20089272 | – – – – – – –di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) | 20089274 | – – – – – – –altri | | – – – – – –altri: | 20089276 | – – – – – – –di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) | 20089278 | – – – – – – –altri | | – – – –senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto: | | – – – – –uguale o superiore a 5 kg: | 20089292 | – – – – – –di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) | 20089293 | – – – – – –altri | | – – – – –uguale o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg: | 20089294 | – – – – – –di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) | 20089296 | – – – – – –altri | | – – – – –inferiore a 4,5 kg: | 20089297 | – – – – – –di frutta tropicali (compresi i miscugli contenenti, in peso, 50 % o più di frutta tropicali e di noci tropicali) | 20089298 | – – – – – –altri | 200899 | – –altri: | | – – –con aggiunta di alcole: | | – – – –Zenzero: | 20089911 | – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas | 20089919 | – – – – –altri | | – – – –Uva: | 20089921 | – – – – –avente tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % | 20089923 | – – – – –altra | | – – – –altri: | | – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 9 % | | – – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas: | 20089924 | – – – – – –Frutta tropicali | 20089928 | – – – – – – –altri | | – – – – – –altri: | 20089931 | – – – – – – –Frutta tropicali | 20089934 | – – – – – – –altri | | – – – – –altri: | | – – – – – –con titolo alcolometrico massico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas: | 20089936 | – – – – – – –Frutta tropicali | 20089937 | – – – – – – –altre | | – – – – – –altri: | 20089938 | – – – – – – –Frutta tropicali | 20089940 | – – – – – – –altre | | – – –senza aggiunta di alcole: | | – – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg: | 20089941 | – – – – –Zenzero | 20089943 | – – – – –Uva | 20089945 | – – – – –Prugne | 20089946 | – – – – –Frutti della passione, guaiave e tamarindi | 20089947 | – – – – –Manghi, mangostani, papaie, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya | 20089949 | – – – – –altri | | – – – –con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg: | 20089951 | – – – – –Zenzero | 20089961 | – – – – –Frutti della passione e guaiave | 20089962 | – – – – –Manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya | 20089967 | – – – – –altri | | – – – –senza aggiunta di zuccheri: | | – – – – –Prugne in imballaggi immediati di contenuto netto: | 20089972 | – – – – – –superiore o uguale a 5 kg | 20089978 | – – – – – –inferiore a 5 kg | 20089999 | – – – – –altri | 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: | | –Succhi di arancia: | 20091200 | – –non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20 | | –Succhi di pompelmo o di pomelo: | 20092100 | – –di un valore Brix inferiore o uguale a 20 | | –Succhi di altri agrumi: | 200931 | – –di un valore Brix inferiore o uguale a 20: | | – – –di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto: | 20093111 | – – – –contenenti zuccheri addizionati: | 20093119 | – – – –senza zuccheri addizionati | | – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto: | | – – – –di limoni: | 20093151 | – – – – –contenenti zuccheri addizionati | 20093159 | – – – – –senza zuccheri addizionati | | – – – –di altri agrumi: | 20093191 | – – – – –contenenti zuccheri addizionati | 20093199 | – – – – –senza zuccheri addizionati | | –Succhi di ananasso: | 200941 | – –di un valore Brix inferiore o uguale a 20: | 20094110 | – – –di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, contenenti zuccheri addizionati | | – – –altri: | 20094191 | – – – –contenenti zuccheri addizionati: | 20094199 | – – – –senza zuccheri addizionati | 200950 | –Succhi di pomodoro: | 20095010 | – –con zuccheri addizionati | 20095090 | – –altri | | –Succhi di uva (compresi i mosti d'uva): | 200961 | – – –di un valore Brix inferiore o uguale a 30: | 20096110 | – – –di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto | 20096190 | – – –di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto | | –Succhi di mela: | 200971 | – –di un valore Brix inferiore o uguale a 20: | 20097110 | – – –di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati | | – – –altri: | 20097191 | – – – –contenenti zuccheri addizionati: | 20097199 | – – – –senza zuccheri addizionati | 200980 | –Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi: | | – –di un valore Brix inferiore o uguale a 67: | | – – –Succhi di pera: | 20098050 | – – – –di valore superiore a 18 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati | | – – – –altri: | 20098061 | – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20098063 | – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % | 20098069 | – – – – –senza zuccheri addizionati | | – – –altri: | | – – – –di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati; | 20098071 | – – – – –Succhi di ciliege | 20098073 | – – – – –Succhi di frutti tropicali | 20098079 | – – – – –altri | | – – – –altri: | | – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20098085 | – – – – – –Succhi di frutti tropicali | 20098086 | – – – – – –altri | | – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %: | 20098088 | – – – – – –Succhi di frutti tropicali | 20098089 | – – – – – –altri | | – – – – –senza zuccheri addizionati: | 20098095 | – – – – – –Succhi di frutta della specie Vaccinium macrocarpon | 20098096 | – – – – – –Succhi di ciliege | 20098097 | – – – – – –Succhi di frutta tropicali | 20098099 | – – – – – –altri | 200990 | –Miscugli di succhi: | | – –di un valore Brix inferiore o uguale a 67: | | – – –miscugli di succhi di mela e di succhi di pera: | 20099031 | – – – –di valore inferiore o uguale a 18 € per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20099039 | – – – –altri | | – – –altri: | | – – – –di valore superiore a 30 € per 100 kg di peso netto: | | – – – – –Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso: | 20099041 | – – – – – –con zuccheri addizionati | 20099049 | – – – – – –altri | | – – – – –altri: | 20099051 | – – – – – –con zuccheri addizionati | 20099059 | – – – – – –altri | | – – – –di valore inferiore o uguale a 30 € per 100 kg di peso netto: | | – – – – –Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso: | 20099071 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 % | 20099073 | – – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 % | 20099079 | – – – – – –senza zuccheri addizionati | | – – – – –altri: | | – – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %: | 20099092 | – – – – – – –Miscugli di succhi di frutta tropicali | 20099094 | – – – – – – –altri | | – – – – – –aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore o uguale a 30 %: | 20099095 | – – – – – – –Miscugli di succhi di frutta tropicali | 20099096 | – – – – – – –altri | | – – – – – –senza zuccheri addizionati: | 20099097 | – – – – – – –Miscugli di succhi di frutta tropicali | 20099098 | – – – – – – –altri | 220600 | Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove: | 22060010 | –Vinello | | –altri: | | – –spumanti: | 22060031 | – – –Sidro e sidro di pere | 22060039 | – – –altri | | – –non spumanti, presentati in recipienti di capacità: | | – – –inferiore o uguale a 2 litri: | 22060051 | – – – –Sidro e sidro di pere | 22060059 | – – – –altri | | – – –superiore a 2 litri: | 22060081 | – – – –Sidro e sidro di pere | 22060089 | – – – –altri | 220900 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico: | | –Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità: | 22090011 | – –inferiore o uguale a 2 litri | 22090019 | – –superiore a 2 litri | | –altri, presentati in recipienti di capacità: | 22090091 | – –inferiore o uguale a 2 litri | 22090099 | – –superiore a 2 litri | 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: | 230910 | –Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: | | – –contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 17023051 a 17023099 e delle sottovoci 17024090, 17029050 e 21069055 o prodotti lattiero-caseari: | | – – –contenenti amido o fecola o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina: | | – – – –non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %: | 23091011 | – – – – –non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 23091013 | – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % | 23091015 | – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % | 23091019 | – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % | | – – – –aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: | 23091031 | – – – – –non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 23091033 | – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % | 23091039 | – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % | | – – – –aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: | 23091051 | – – – – –non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 % | 23091053 | – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 % | 23091059 | – – – – –aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % | 23091070 | – – –non contenenti né amido o fecola né glucosio o sciroppo di glucosio né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari | 23091090 | – –altri | 2401 | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: | 240110 | –Tabacchi non scostolati: | | – –Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia e "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi "light air cured" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured": | 24011010 | – – –Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia | 24011020 | – – –Tabacchi "light air cured" del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley | 24011030 | – – –Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland | | – – –Tabacchi "fire cured": | 24011041 | – – – –del tipo Kentucky | 24011049 | – – – –altri | | – –altri: | 24011050 | – – –Tabacchi "light air cured" | 24011060 | – – –Tabacchi "sun cured" del tipo orientale | 24011070 | – – –Tabacchi "dark air cured" | 24011080 | – – –Tabacchi "flue cured" | 24011090 | – – –altri tabacchi | 240120 | –Tabacchi completamente o parzialmente scostolati: | | – –Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia e "light air cured" del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi "light air cured" del tipo Maryland e tabacchi "fire cured": | 24012010 | – – –Tabacchi "flue cured" del tipo Virginia | 24012020 | – – –Tabacchi "light air cured" del tipo Burley compresi gli ibridi di Burley | 24012030 | – – –Tabacchi "light air cured" del tipo Maryland | | – – –Tabacchi "fire cured": | 24012041 | – – – –del tipo Kentucky | 24012049 | – – – –altri | | – –altri: | 24012050 | – – –Tabacchi "light air cured" | 24012060 | – – –Tabacchi "sun cured" del tipo orientale | 24012070 | – – –Tabacchi "dark air cured" | 24012080 | – – –Tabacchi "flue cured" | 24012090 | – – –altri tabacchi | 24013000 | –Cascami di tabacco | -------------------------------------------------- ALLEGATO III (c) CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DAL MONTENEGRO AI PRODOTTI AGRICOLI DI BASE ORIGINARI DELLA COMUNITÀ (di cui all'Articolo 27, Paragrafo 2, Lettera c) I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti al 50 % secondo il calendario ivi indicato per ciascun prodotto - all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base; - il 1o gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base; - il 1o gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base; - il 1o gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base; - il 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base Codice NC | Descrizione | 0104 | Animali vivi delle specie ovina o caprina: | 010410 | –della specie ovina: | | – –altri: | 01041030 | – – –Agnelli (non ancora usciti dall’anno) | 01041080 | – – –altri | 010420 | –della specie caprina: | 01042090 | – –altri | 0201 | Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: | 02011000 | –in carcasse o mezzene: | ex02011000 | – –di vitello | ex02011000 | – –di vitellone | ex02011000 | – –di altro | 020120 | –altri pezzi non disossati: | 02012020 | – –Quarti detti "compensati": | ex02012020 | – – –di vitello | ex02012020 | – – –di vitellone | ex02012020 | – – –di altro | 02012030 | – –Busti e quarti anteriori: | ex02012030 | – – –di vitello | ex02012030 | – – –di vitellone | ex02012030 | – – –di altro | 02012050 | – –Selle e quarti posteriori: | ex02012050 | – – –di vitello | ex02012050 | – – –di vitellone | ex02012050 | – – –di altro | 02012090 | – –altri: | ex02012090 | – – –di vitello | ex02012090 | – – –di vitellone | ex02012090 | – – –di altro | 02013000 | –disossate: | ex02013000 | – – –di vitello | ex02013000 | – – –di vitellone | ex02013000 | – – –di altro | 0202 | Carni di animali della specie bovina, congelate: | 02021000 | –in carcasse o mezzene: | ex02021000 | – –di vitello | ex02021000 | – –di vitellone | ex02021000 | – –di altro | 020220 | –altri pezzi non disossati: | 02022010 | – –Quarti detti "compensati": | ex02022010 | – – –di vitello | ex02022010 | – – –di vitellone | ex02022010 | – – –di altro | 02022030 | – –Busti e quarti anteriori: | ex02022030 | – – –di vitello | ex02022030 | – – –di vitellone | ex02022030 | – – –di altro | 02022050 | – –Selle e quarti posteriori: | ex02022050 | – – –di vitello | ex02022050 | – – –di vitellone | ex02022050 | – – –di altro | 02022090 | – –altri: | ex02022090 | – – –di vitello | ex02022090 | – – –di vitellone | ex02022090 | – – –di altro | 020230 | –disossate: | 02023010 | – –Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l’uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l’altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo | ex02023010 | – – –di vitello | ex02023010 | – – –di vitellone | ex02023010 | – – –di altro | 02023050 | – –Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket": | ex02023050 | – – –di vitello | ex02023050 | – – –di vitellone | ex02023050 | – – –di altro | 02023090 | – –altre | ex02023090 | – – –di vitello | ex02023090 | – – –di vitellone | ex02023090 | – – –di altro | 0204 | Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate: | 02041000 | –Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate | | –altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: | 02042100 | – –in carcasse o mezzene | 020422 | – –in altri pezzi non disossati: | 02042210 | – – –Busto o mezzo busto | 02042230 | – – –Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella | 02042250 | – – –Coscia o mezza coscia | 02042290 | – – –altri | 02042300 | – –disossate | 02043000 | –Carcasse e mezzene di agnello, congelate | | –altre carni di animali della specie ovina, congelate: | 02044100 | – –in carcasse o mezzene | 020442 | – –in altri pezzi non disossate: | 02044210 | – – –Busto o mezzo busto | 02044230 | – – –Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella | 02044250 | – – –Coscia o mezza coscia | 02044290 | – – –altre | 020443 | – –disossate: | 02044310 | – – –di agnello | 02044390 | – – –altre | 020450 | –Carni di animali della specie caprina: | | – –fresche o refrigerate: | 02045011 | – – –Carcasse o mezzene | 02045013 | – – –Busto o mezzo busto | 02045015 | – – –Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella | 02045019 | – – –Coscia o mezza coscia | | – – –altre: | 02045031 | – – – –Pezzi non disossati | 02045039 | – – – –Pezzi disossati | | – –congelate: | 02045051 | – – –Carcasse o mezzene | 02045053 | – – –Busto o mezzo busto | 02045055 | – – –Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella | 02045059 | – – –Coscia o mezza coscia | | – – –altre: | 02045071 | – – – –Pezzi non disossati | 02045079 | – – – –Pezzi disossati | 0207 | Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105: | | –di galli e di galline: | 020711 | – –interi, freschi o refrigerati: | 02071110 | – – –presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti "polli 83 %" | 02071130 | – – –presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %" | 02071190 | – – –presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati | 020712 | – –interi, congelati: | 02071210 | – – –presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %" | 02071290 | – – –presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati | 020713 | – –Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati: | | – – –Pezzi: | 02071310 | – – – –disossati | | – – – –non disossati: | 02071320 | – – – – –Metà o quarti | 02071330 | – – – – –Ali intere, anche senza punta | 02071340 | – – – – –Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali | 02071350 | – – – – –Petti e loro pezzi | 02071360 | – – – – –Cosce e loro pezzi | 02071370 | – – – – –altri | | – – –Frattaglie: | 02071391 | – – – –Fegati | 02071399 | – – – –altri | 020714 | – –Pezzi e frattaglie, congelati: | | – – –Pezzi: | 02071410 | – – – –disossati | | – – – –non disossati: | 02071420 | – – – – –Metà o quarti | 02071430 | – – – – –Ali intere, anche senza punta | 02071440 | – – – – –Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali | 02071450 | – – – – –Petti e loro pezzi | 02071460 | – – – – –Cosce e loro pezzi | 02071470 | – – – – –altri | | – – –Frattaglie: | 02071491 | – – – –Fegati | 02071499 | – – – –altri | 0210 | Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: | | –Carni della specie suina: | 021011 | – –Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati: | | – – –della specie suina domestica: | | – – – –salati o in salamoia: | 02101111 | – – – – –Prosciutti e loro pezzi | 02101119 | – – – – –Spalle e loro pezzi | | – – – –secco o affumicato: | 02101131 | – – – – –Prosciutti e loro pezzi | 02101139 | – – – – –Spalle e loro pezzi | 02101190 | – – –altre | 021012 | – –Pancette (ventresche) e loro pezzi: | | – – –della specie suina domestica: | 02101211 | – – – –salate o in salamoia: | 02101219 | – – – –secche o affumicate | 02101290 | – – –altre | 021019 | – –altre: | | – – –della specie suina domestica: | | – – – –salate o in salamoia: | 02101910 | – – – – –Mezzene bacon o 3/4 anteriori | 02101920 | – – – – –3/4 posteriori o parti centrali | 02101930 | – – – – –Parti anteriori e loro pezzi | 02101940 | – – – – –Lombate e loro pezzi | 02101950 | – – – – –altre | | – – – –secche o affumicate: | 02101960 | – – – – –Parti anteriori e loro pezzi | 02101970 | – – – – –Lombate e loro pezzi | | – – – – –altre: | 02101981 | – – – – – –disossate | 02101989 | – – – – – –altre | 02101990 | – – –altre | 021020 | –Carni della specie bovina: | 02102010 | – –non disossate | 02102090 | – –disossate | 0401 | Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | 040110 | –aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %: | 04011010 | – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | 04011090 | – –altri | 040120 | –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %: | | – –inferiore o uguale a 3 %: | 04012011 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | 04012019 | – – –altri | | – –superiore a 3 %: | 04012091 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | 04012099 | – – –altri | 040130 | –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %: | | – –inferiore o uguale a 21 %: | 04013011 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | 04013019 | – – –altri | | – –superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %: | 04013031 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | 04013039 | – – –altri | | – –superiore a 45 %: | 04013091 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri | 04013099 | – – –altri | 0402 | Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | 040210 | –in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %: | | – –senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | 04021011 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04021019 | – – –altri | | – –altri: | 04021091 | – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04021099 | – – –altri | | –in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %: | 040221 | – –senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %: | 04022111 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | | – – – –altri: | 04022117 | – – – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %: | 04022119 | – – – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11 % ma inferiore o uguale a 27 % | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %: | 04022191 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04022199 | – – – –altri | 040229 | – –altri: | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 27 %: | | – – – –altri: | 04022915 | – – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04022919 | – – – – –altri | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 27 %: | 04022991 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04022999 | – – – –altri | | –altri: | 040291 | – –senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8 %: | 04029111 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04029119 | – – – –altri | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 % ed inferiore o uguale a 10 %: | 04029131 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04029139 | – – – –altri | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 45 %: | 04029151 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04029159 | – – – –altri | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %: | 04029191 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04029199 | – – – –altri | 040299 | – –altri: | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %: | 04029911 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04029919 | – – – –altri | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5 % ed inferiore o uguale a 45 %: | 04029931 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04029939 | – – – –altri | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 45 %: | 04029991 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg | 04029999 | – – – –altri | 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: | 040310 | –Yogurt: | | – –non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: | | – – –senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04031011 | – – – –inferiore o uguale a 3 % | 04031013 | – – – –superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % | 04031019 | – – – –superiore a 6 % | | – – –altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04031031 | – – – –inferiore o uguale a 3 % | 04031033 | – – – –superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % | 04031039 | – – – –superiore a 6 % | 040390 | –altri: | | – –non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao: | | – – –in polvere, in granuli o in altre forme solide: | | – – – –senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04039011 | – – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04039013 | – – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04039019 | – – – – –superiore a 27 % | | – – – –altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04039031 | – – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04039033 | – – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04039039 | – – – – –superiore a 27 % | | – – –altri: | | – – – –senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04039051 | – – – – –inferiore o uguale a 3 % | 04039053 | – – – – –superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % | 04039059 | – – – – –superiore a 6 % | | – – – –altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | 04039061 | – – – – –inferiore o uguale a 3 % | 04039063 | – – – – –superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % | 04039069 | – – – – –superiore a 6 % | 0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: | 040510 | –Burro: | | – –avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %: | | – – –Burro naturale: | 04051011 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg | 04051019 | – – – –altro | 04051030 | – – –Burro ricombinato | 04051050 | – – –Burro di siero di latte | 04051090 | – –altro | 040520 | –Paste da spalmare lattiere: | 04052090 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 % | 040590 | –altri: | 04059010 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 % | 04059090 | – –altri | 0406 | Formaggi e latticini: | 040610 | –Formaggi freschi (non affinati), compresi il formaggio di siero di latte e i latticini: | 04061020 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %: | 04061080 | – –altri | 040620 | –Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi: | 04062010 | – –Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate | 04062090 | – –altri | 040630 | –Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere: | 04063010 | – –ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell e con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe (detto "Schabziger"), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 56 % della sostanza secca | | – –altri: | | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca: | 04063031 | – – – –inferiore o uguale a 48 % | 04063039 | – – – –superiore a 48 % | 04063090 | – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 36 % | 040640 | –Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando Penicillium roqueforti: | 04064010 | – –Roquefort | 04064050 | – –Gorgonzola | 04064090 | – –altri | 040690 | –altri formaggi: | 04069001 | – –destinati alla trasformazione | | – –altri: | 04069013 | – – –Emmental | 04069015 | – – –Gruyère, Sbrinz | 04069017 | – – –Bergkäse, Appenzell | 04069018 | – – –Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine | 04069019 | – – –Formaggi di Glaris alle erbe (detti "Schabziger") fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate | 04069021 | – – –Cheddar | 04069023 | – – –Edam (Geheimratskäse) | 04069025 | – – –Tilsit | 04069027 | – – –Butterkäse | 04069029 | – – –Kashkaval | 04069032 | – – –Feta: | 04069035 | – – –Kefalotyri | 04069037 | – – –Finlandia | 04069039 | – – –Jarlsberg | | – – –altri: | 04069050 | – – – –Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra | | – – – –altri: | | – – – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa: | | – – – – – –inferiore o uguale a 47 % | 04069061 | – – – – – – –Grana padano, Parmigiano reggiano | 04069063 | – – – – – – –Fiore sardo, Pecorino | 04069069 | – – – – – – –altri | | – – – – – –superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %: | 04069073 | – – – – – – –Provolone | 04069075 | – – – – – – –Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano | 04069076 | – – – – – – –Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | 04069078 | – – – – – – –Gouda | 04069079 | – – – – – – –Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio | 04069081 | – – – – – – –Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | 04069082 | – – – – – – –Camembert | 04069084 | – – – – – – –Brie | 04069085 | – – – – – – –Kefalograviera, Kasseri | | – – – – – – –altri, aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa: | 04069086 | – – – – – – – –superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 52 % | 04069087 | – – – – – – – –superiore a 52 % ed inferiore o uguale a 62 % | 04069088 | – – – – – – – –superiore a 62 % ed inferiore o uguale a 72 % | 04069093 | – – – – – –superiore a 72 % | 04069099 | – – – – –altri | 04090000 | Miele naturale | 0701 | Patate, fresche o refrigerate: | 070190 | –altri: | 07019010 | – –destinate alla fabbricazione della fecola | | – –altre: | 07019050 | – – –di primizia, dal 1o gennaio al 30 giugno | 07019090 | – – –altre | 07020000 | Pomodori, freschi o refrigerati: | ex07020000 | –dal 1o aprile al 31 agosto | 0704 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati: | 07041000 | –Cavolfiori e cavoli broccoli: | ex07041000 | – –Cavolfiori | ex07041000 | – –Cavoli broccoli | 07042000 | –Cavoletti di Bruxelles | 070490 | –altri: | 07049010 | – –Cavoli bianchi e cavoli rossi | 070700 | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: | 07070005 | –Cetrioli: | ex07070005 | – –dal 1o aprile al 30 giugno | 07070090 | –Cetriolini: | ex07070090 | – –dal 1o settembre al 31 ottobre | 0709 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati: | 070960 | –Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta: | 07096010 | – –Peperoni | | – –altri: | 07096091 | – – –del genere "Capsicum" destinato alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di "CapsicumI" | 07096095 | – – –destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi | 07096099 | – – –altri | 07097000 | –Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) | 0805 | Agrumi, freschi o secchi: | 080520 | –Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi: | 08052010 | – –Clementine | ex08052010 | – – –dal 1o ottobre al 31 dicembre | 08052030 | – –Monreal e satsuma | ex08052030 | – – –dal 1o ottobre al 31 dicembre | 08052050 | – –Mandarini e wilkings: | ex08052050 | – – –dal 1o ottobre al 31 dicembre | 08052070 | – –Tangerini: | ex08052070 | – – –dal 1o ottobre al 31 dicembre | 08052090 | – –altri: | ex08052090 | – – –dal 1o ottobre al 31 dicembre | 0806 | Uve, fresche o secche: | 080610 | –fresche: | 08061010 | – –da tavola | ex08061010 | – – –dal 1o luglio al 30 settembre | 08061090 | – –altre: | ex08061090 | – – –dal 1o luglio al 30 settembre | 0807 | Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: | | –Meloni (compresi i cocomeri): | 08071100 | – –Cocomeri: | ex08071100 | – – –dal 1o luglio al 30 agosto | 0808 | Mele, pere e cotogne, fresche: | 080810 | –Mele: | 08081010 | – –Mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre | 08081080 | – –altre | 080820 | –Pere e cotogne: | | – –Pere: | 08082010 | – – –Pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre | 08082050 | – – –altre | 08082090 | – –Cotogne | 0809 | Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: | 08091000 | –Albicocche | 080920 | –Ciliege: | 08092005 | – –Ciliege acide (Prunus cerasus) | 08092095 | – –altre | 080930 | –Pesche, comprese le pesche noci: | 08093010 | – –Pesche noci | 08093090 | – –altre: | ex08093090 | – – –dal 1o giugno al 30 agosto | 080940 | –Prugne e prugnole: | 08094005 | – –Prugne | 08094090 | – –Prugnole | 0810 | Altre frutta, fresche: | 08101000 | –Fragole | 081020 | –Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi: | 08102010 | – –Lamponi | 08102090 | – –altri | 08105000 | –Kiwi: | ex08105000 | – –dal 1o novembre al 31 marzo | 1509 | Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | 150910 | –vergini: | 15091010 | – –Olio d’oliva lampante | 15091090 | – –altri | 15099000 | –altri: | ex15099000 | – –in imballaggi di contenuto superiore a 25 litri | ex15099000 | – –altri | 160100 | Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: | 16010010 | –di fegato | | –altri: | 16010091 | – –Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti | 16010099 | – –altri | 1602 | Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: | 16021000 | –Preparazioni omogeneizzate | 160220 | –di fegato di qualsiasi animale: | | – –di oca o di anatra: | 16022011 | – – –contenenti, in peso, 75 % o più di fegato grasso | 16022019 | – – –altre | 16022090 | – –altre | | –di volatili della voce 0105: | 160231 | – –di tacchino: | | – – –contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili: | 16023111 | – – – –contenenti unicamente carne di tacchino non cotta | 16023119 | – – – –altre | 16023130 | – – –contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili | 16023190 | – – –altre | 160232 | – –di galli e di galline: | | – – –contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili: | 16023211 | – – – –non cotte | 16023219 | – – – –altre | 16023230 | – – –contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili | 16023290 | – – –altre | 160239 | – –altre: | | – – –contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di frattaglie di volatili: | 16023921 | – – – –non cotte | 16023929 | – – – –altre | 16023940 | – – –contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di carne o di frattaglie di volatili | 16023980 | – – –altre | | –della specie suina: | 160241 | – –Prosciutti e loro pezzi: | 16024110 | – – –della specie suina domestica | 16024190 | – – –altri | 160242 | – –Spalle e loro pezzi: | 16024210 | – – –della specie suina domestica | 16024290 | – – –altre | 160249 | – –altre, compresi i miscugli: | | – – –della specie suina domestica: | | – – – –contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine: | 16024911 | – – – – –Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti | 16024913 | – – – – –Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle | 16024915 | – – – – –altri miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi | 16024919 | – – – – –altre | 16024930 | – – – –contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | 16024950 | – – – –contenenti, in peso, meno di 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine | 16024990 | – – –altre | 160250 | –della specie bovina: | 16025010 | – –non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte | | – –altre: | | – – –in recipienti ermeticamente chiusi: | 16025031 | – – – –"Corned beef" | 16025039 | – – – –altre | 16025080 | – – –altre | 160290 | –altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale: | 16029010 | – –Preparazioni di sangue di qualsiasi animale | | – –altre: | 16029031 | – – –di selvaggina o di coniglio | 16029041 | – – –di renne | | – – –altre: | 16029051 | – – – –contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica | | – – – –altri: | | – – – – –contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina: | 16029061 | – – – – – –non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte | 16029069 | – – – – – –altre | | – – – – –altre: | | – – – – – –di ovini e di caprini: | | – – – – – – –non cotte; miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte: | 16029072 | – – – – – – – –di ovini | 16029074 | – – – – – – – –di caprini | | – – – – – – –altre: | 16029076 | – – – – – – – –di ovini | 16029078 | – – – – – – – –di caprini | 16029098 | – – – – – –altre | -------------------------------------------------- ALLEGATO IV CONCESSIONI DELLA COMUNITÀ RELATIVE AL PESCE E AI PRODOTTI DELLA PESCA DEL MONTENEGRO PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE ACCORDO Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Montenegro sono soggette alle concessioni indicate di seguito. Codice NC | Suddivisione TARIC | Descrizione | Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n) | Dal 1o gennaio al 31 dicembre (n + 1) | Per ogni anno successivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre | 03019110 | | Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 90 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF | 03019190 | | 03021110 | | 03021120 | | 03021180 | | 03032110 | | 03032120 | | 03032180 | | 03041915 | | 03041917 | | ex03041919 | 430 | ex03041991 | 10 | 03042915 | | 03042917 | | ex03042919 | 30 | ex03049921 | 11, 12, 20 | ex03051000 | 10 | ex03053090 | 50 | 03054945 | 61 | ex03055980 | 61 | ex03056980 | | 03019300 | | Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | CT: 10 t a 0 %. Oltre il CT: 90 % del dazio NPF | CT: 10 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF | CT: 10 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF | 03026911 | | 03037911 | | ex03041919 | 20 | ex03041991 | 20 | ex03042919 | 20 | ex03049921 | 16 | ex03051000 | 20 | ex03053090 | 60 | ex03054980 | 30 | ex03055980 | 63 | ex03056980 | 63 | ex03019980 | 80 | Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF | 03026961 | | 03037971 | | ex03041939 | 80 | ex03041999 | 77 | ex03042999 | 50 | ex03049999 | 20 | ex03051000 | 30 | ex03053090 | 70 | ex03054980 | 40 | ex03055980 | 65 | ex03056980 | 65 | ex03019980 | 22 | Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 55 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 30 % del dazio NPF | 03026994 | | ex03037700 | 10 | ex03041939 | 85 | ex03041999 | 79 | ex03042999 | 60 | ex03049999 | 70 | ex03051000 | 40 | ex03053090 | 80 | ex03054980 | 50 | ex03055980 | 67 | ex03056980 | 67 | Codice NC | Suddivisione TARIC | Descrizione | Volume del contingente tariffario annuale (peso netto) | 16041311 16041319 ex16042050 | 10, 19 | Preparazioni e conserve di sardine | CT: 200 t a 6 %. Oltre il CT: dazio NPF intero [1] | 16041600 16042040 | | Preparazioni e conserve di acciughe | CT: 200 t a 12,5 %. Oltre il CT: dazio NPF intero [1] | L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e acciughe, viene ridotta secondo il seguente calendario: Anno | Anno 1 (dazio%) | Anno 3 (dazio%) | Anno 5 e seguenti (dazio%) | Dazio | 90 % del dazio NPF | 80 % del dazio NPF | 70 % del dazio NPF | [1] Il volume contingentale iniziale è di 200 tonnellate. Dal 1o gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il volume contingentale viene aumentato a 250 tonnellate purché almeno l'80 % del quantitativo totale del contingente precedente sia stato usato entro il 31 dicembre di quell'anno. Il volume contingentale eventualmente maggiorato continua ad applicarsi fino a quando le Parti del presente accordo non definiscono altre modalità. -------------------------------------------------- ALLEGATO V CONCESSIONI DEL MONTENEGRO RELATIVE AL PESCE E AI PRODOTTI DELLA PESCA DELLA COMUNITÀ PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 2, DEL PRESENTE ACCORDO Le importazioni in Montenegro dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni indicate di seguito: Codice NC | Descrizione | Dall'entrata in vigore del presente accordo fino al 31 dicembre dello stesso anno (n) | Dal 1o gennaio al 31 dicembre (n + 1) | Per ogni anno successivo, dal 1o gennaio al 31 dicembre | 03019110 03019190 03021110 03021120 03021180 03032110 03032120 03032180 03041915 03041917 ex03041919 ex03041991 03042915 03042917 ex03042919 ex03049921 ex03051000 ex03053090 03054945 ex03055980 ex03056980 | Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 90 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 70 % del dazio NPF | ex03019980 03026961 03037971 ex03041939 ex03041999 ex03042999 ex03049999 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 | Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 60 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 40 % del dazio NPF | ex03019980 03026994 ex03037700 ex03041939 ex03041999 ex03042999 ex03049999 ex03051000 ex03053090 ex03054980 ex03055980 ex03056980 | Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 80 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 60 % del dazio NPF | CT: 20 t a 0 %. Oltre il CT: 40 % del dazio NPF | Codice NC | Descrizione | Volume del contingente tariffario annuale (peso netto) | 16041311 16041319 ex16042050 | Preparazioni e conserve di sardine | CT: 20 t al 50 % del dazio NPF Oltre il CT: dazio NPF intero | 16041600 16042040 | Preparazioni e conserve di acciughe | CT: 10 t a 50 %. Oltre il CT: dazio NPF intero | L'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della voce SA 1604, escluse le preparazioni e le conserve di sardine e acciughe, viene ridotta secondo il seguente calendario: Anno | Anno 1 (dazio%) | Anno 2 (dazio%) | Anno 3 (dazio%) | Anno 4 e seguenti (dazio%) | Dazio | 80 % del dazio NPF | 70 % del dazio NPF | 60 % del dazio NPF | 50 % del dazio NPF | -------------------------------------------------- ALLEGATO VI STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI (di cui al Titolo V, Capitolo II, del presente accordo) SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti. Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività: A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni: 1. assicurazione diretta (compresa la coassicurazione): a) ramo vita; b) ramo danni; 2. riassicurazione e retrocessione; 3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia; 4. servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri; B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione): 1. raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili; 2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali; 3. leasing finanziario; 4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie; 5. garanzie e impegni; 6. operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in: a) strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); b) cambi, c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni, d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse, compresi "swaps" (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine, e) valori mobiliari, f) altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti; 7. partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi; 8. servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking; 9. gestione delle attività e passività, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; 10. servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; 11. disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari; 12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali. Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività: a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi; b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici; c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private. -------------------------------------------------- ALLEGATO VII DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE (di cui All'articolo 75 del presente accordo) L'articolo 75, paragrafo 4, del presente accordo concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri: - convenzione che istituisce l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI, Stoccolma, 1967, modificata nel 1979); - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - convenzione di Bruxelles sulla distribuzione dei segnali portatori di programmi trasmessi mediante satelliti (Bruxelles, 1974); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (Budapest, 1977, modificato nel 1980); - accordo dell'Aia relativo al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali (atto di Londra, 1934, e atto dell'Aia, 1960); - convenzione di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali (Locarno, 1968, modificata nel 1979); - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979); - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (protocollo di Madrid, 1989); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979); - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979); - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - trattato sul diritto dei brevetti (Ginevra, 2000); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (convenzione UPOV, Parigi, 1961, riveduta nel 1972, nel 1978 e nel 1991); - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (convenzione sui fonogrammi, Ginevra, 1971); - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (convenzione di Roma, 1961); - accordo di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti (Strasburgo, 1971, modificato nel 1979); - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - accordo di Vienna che istituisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi (Vienna 1973, modificato nel 1985); - trattato OMPI sul diritto d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996); - Convenzione sul brevetto europeo; - accordo OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. -------------------------------------------------- PROTOCOLLO 1 sugli scambi di prodottiagricoli trasformati tra la Comunità e il Montenegro Articolo 1 1. La Comunità e il Montenegro applicano ai prodotti agricoli trasformati, a prescindere dall'esistenza di contingenti, i dazi di cui agli allegati I e II, in base alle condizioni ivi indicate. 2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di: a) ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo; b) modificare i dazi indicati negli allegati I e II; c) aumentare o abolire i contingenti tariffari. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può sostituire i dazi stabiliti dal presente protocollo con un regime basato sui rispettivi prezzi di mercato della Comunità e del Montenegro per i prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Articolo 2 I dazi applicati a norma dell'articolo 1 possono essere ridotti per decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione: a) quando vengono ridotti i dazi applicati ai prodotti agricoli di base negli scambi tra la Comunità e il Montenegro, oppure b) in seguito a riduzioni derivanti da concessioni reciproche riguardanti i prodotti agricoli trasformati. Le riduzioni di cui alla lettera a) sono calcolate sulla parte del dazio designata come componente agricola, che corrisponde ai prodotti agricoli che entrano effettivamente nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati, e vengono dedotte dai dazi applicati a tali prodotti agricoli di base. Articolo 3 La Comunità e il Montenegro si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni dovrebbero garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili. -------------------------------------------------- ALLEGATO I DAZI APPLICABILI ALL’IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ DI MERCI ORIGINARIE DEL MONTENEGRO I dazi sono fissati a zero per l'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli trasformati originari del Montenegro elencati nella tabella seguente. Codice NC | Descrizione | (1) | (2) | 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: | 040310 | –Yogurt: | | – –aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: | | – – –in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | 04031051 | – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04031053 | – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04031059 | – – – –superiore a 27 % | | – – –altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | 04031091 | – – – –inferiore o uguale a 3 % | 04031093 | – – – –superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % | 04031099 | – – – –superiore a 6 % | 040390 | –altri: | | – –aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: | | – – –in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | 04039071 | – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 04039073 | – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 04039079 | – – – –superiore a 27 % | | – – –altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | 04039091 | – – – –inferiore o uguale a 3 % | 04039093 | – – – –superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % | 04039099 | – – – –superiore a 6 % | 0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: | 040520 | –Paste da spalmare lattiere: | 04052010 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %: | 04052030 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % | 05010000 | Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli | 0502 | Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli | 0505 | Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti | 0506 | Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie | 0507 | Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie | 05080000 | Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami | 05100000 | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio | 0511 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: | | –altri: | 051199 | – –altri: | | – – –Spugne naturali di origine animale: | 05119931 | – – – –gregge | 05119939 | – – – –altre | 05119985 | – – –altri | ex05119985 | – – – –Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto | 0710 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: | 07104000 | –Granturco dolce | 0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: | 071190 | –altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: | | – –Ortaggi o legumi: | 07119030 | – – –Granturco dolce | 09030000 | Mate | 1212 | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: | 12122000 | –Alghe | 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | | –Succhi ed estratti vegetali: | 13021200 | – –di liquirizia | 13021300 | – –di luppolo | 130219 | – –altri: | 13021980 | – – –altri | 130220 | –Sostanze pectiche, pectinati e pectati: | 13022010 | – –allo stato secco | 13022090 | – –altri | | –Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | 13023100 | – –Agar-agar | 130232 | – –Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: | 13023210 | – – –di carrube o di semi di carrube | 1401 | Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): | 1404 | Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: | 1505 | Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: | 15060000 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 1515 | Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | 151590 | –altri: | 15159011 | – –Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni | ex15159011 | – – –Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni | 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: | 151620 | –Grassi e oli vegetali e loro frazioni: | 15162010 | – –Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" | 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: | 151710 | –Margarina, esclusa la margarina liquida: | 15171010 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % | 151790 | –altre: | 15179010 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % | | – –altre: | 15179093 | – – –Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura | 151800 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: | 15180010 | –Linossina | | –altri: | 15180091 | – –Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 | | – –altri: | 15180095 | – – –Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni | 15180099 | – – –altri | 15200000 | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose | 1521 | Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: | 152200 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: | 15220010 | –Degras | 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | 17025000 | –Fruttosio chimicamente puro | 170290 | –altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio | 17029010 | – –Maltosio chimicamente puro | 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): | 1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata: | 18040000 | Burro, grasso e olio di cacao | 18050000 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: | 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | | –Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: | 19021100 | – –contenenti uova | 190219 | – –altre: | 19021910 | – – –non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero | 19021990 | – – –altre | 190220 | –Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): | | – –altre: | 19022091 | – – –cotte | 19022099 | – – –altre | 190230 | –altre paste alimentari: | 19023010 | – –secche | 19023090 | – –altre | 190240 | –Cuscus: | 19024010 | – –non preparato | 19024090 | – –altro | 19030000 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: | 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: | 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: | 200190 | –altri: | 20019030 | – –Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | 20019040 | – –Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % | 20019060 | – –Cuori di palma | 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 | 200410 | –Patate: | | – –altre | 20041091 | – – –sotto forma di farina, semolino o fiocchi | 200490 | –altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: | 20049010 | – –Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 | 200520 | –Patate: | 20052010 | – –sotto forma di farina, semolino o fiocchi | 20058000 | –Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | | –Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: | 200811 | – –Arachidi: | 20081110 | – – –Burro di arachidi | | –altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 200819: | 20089100 | – –Cuori di palma | 200899 | – –altri: | | – – –senza aggiunta di alcole: | | – – – –senza aggiunta di zuccheri: | 20089985 | – – – – –Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | 20089991 | – – – – –Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % | 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | 2102 | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: | 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: | 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: | 210500 | Gelati, anche contenenti cacao: | 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | 210610 | –Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: | 21061020 | – –non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola | 21061080 | – –altri | 210690 | –altre: | 21069020 | – –Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande | | – –altre: | 21069092 | – – –non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola | 21069098 | – – –altre | 2201 | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: | 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: | 220300 | Birra di malto: | 2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: | 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: | 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: | 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: | 2403 | Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco: | 2905 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: | | –altri polialcoli: | 29054300 | – –Mannitolo | 290544 | – –D-glucitolo (sorbitolo): | | – – –in soluzione acquosa: | 29054411 | – – – –contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo | 29054419 | – – – –altro | | – – –altro: | 29054491 | – – – –contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo | 29054499 | – – – –altro | 29054500 | – –Glicerolo (glicerina) | 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: | 330190 | –altri: | 33019010 | – –Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali | | – –Oleoresine d'estrazione | 33019021 | – – –di liquirizia e luppolo | 33019030 | – – –altre | 33019090 | – –altri | 3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: | 330210 | –dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: | | – –dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: | | – – –Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: | 33021010 | – – – –con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol | | – – – –altre: | 33021021 | – – – – –non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola | 33021029 | – – – – –altre | 3501 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: | 350110 | –Caseine: | 35011010 | – –destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali | 35011050 | – –destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio | 35011090 | – –altre | 350190 | –altri: | 35019090 | – –altri | 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | 350510 | –Destrina ed altri amidi e fecole modificati: | 35051010 | – –Destrina | | – –altri amidi e fecole modificati: | 35051090 | – – –altre | 350520 | –Colle: | 35052010 | – –con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % | 35052030 | – –con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % | 35052050 | – –con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % | 35052090 | – –con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % | 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: | 380910 | –a base di sostanze amidacee: | 38091010 | – –aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % | 38091030 | – –aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % | 38091050 | – –aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % | 38091090 | – –aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 % | 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: | 3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: | 382460 | –Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 290544: | | – –in soluzione acquosa: | 38246011 | – – –contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo | 38246019 | – – –altro | | – –altro: | 38246091 | – – –contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo | 38246099 | – – –altro | -------------------------------------------------- ALLEGATO II DAZI APPLICABILI ALL'IMPORTAZIONE IN MONTENEGRO DI MERCI ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ (immediatamente o progressivamente) Codice NC | Descrizione | Aliquota del dazio (% del dazio NPF) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | dal 2012 in poi | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: | | | | | | 040310 | –Yogurt: | | | | | | | – –aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: | | | | | | | – – –in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | | | | 04031051 | – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 04031053 | – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 04031059 | – – – –superiore a 27 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – –altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | | | | 04031091 | – – – –inferiore o uguale a 3 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 04031093 | – – – –superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 04031099 | – – – –superiore a 6 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 040390 | –altri: | | | | | | | – –aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: | | | | | | | – – –in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | | | | 04039071 | – – – –inferiore o uguale a 1,5 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 04039073 | – – – –superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 04039079 | – – – –superiore a 27 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – –altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | | | | 04039091 | – – – –inferiore o uguale a 3 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 04039093 | – – – –superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 04039099 | – – – –superiore a 6 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0405 | Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: | | | | | | 040520 | –Paste da spalmare lattiere: | | | | | | 04052010 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %: | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 04052030 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 % | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 05010000 | Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0502 | Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli: | | | | | | 05021000 | –Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05029000 | –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0505 | Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: | | | | | | 050510 | –Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine: | | | | | | 05051010 | – –gregge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05051090 | – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05059000 | –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0506 | Ossi (compresi quelli interni delle corna), greggi, sgrassati o semplicemente preparati (ma non tagliati in una forma determinata), acidulati o degelatinati; polveri e cascami di queste materie: | | | | | | 05061000 | –Osseina e ossa acidulate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05069000 | –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0507 | Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: | | | | | | 05071000 | –Avorio; polveri e cascami d'avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05079000 | –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05080000 | Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossi di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05100000 | Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0511 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: | | | | | | | –altri: | | | | | | 051199 | – –altri: | | | | | | | – – –Spugne naturali di origine animale: | | | | | | 05119931 | – – – –gregge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05119939 | – – – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05119985 | – – –altri | | | | | | ex05119985 | – – – –Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0710 | Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati: | | | | | | 07104000 | –Granturco dolce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0711 | Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: | | | | | | 071190 | –altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: | | | | | | | – –Ortaggi o legumi: | | | | | | 07119030 | – – –Granturco dolce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09030000 | Mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212 | Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: | | | | | | 12122000 | –Alghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | | | | | | | –Succhi ed estratti vegetali: | | | | | | 13021200 | – –di liquirizia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13021300 | – –di luppolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130219 | – –altri: | | | | | | 13021980 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130220 | –Sostanze pectiche, pectinati e pectati: | | | | | | 13022010 | – –allo stato secco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13022090 | – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | –Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | | | | | | 13023100 | – –Agar-agar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130232 | – –Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: | | | | | | 13023210 | – – –di carrube o di semi di carrube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): | | | | | | 14011000 | –Bambù | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14012000 | –Canne d'India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14019000 | –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: | | | | | | 14042000 | –Linters di cotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14049000 | –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505 | Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: | | | | | | 15050010 | –Grasso di lana greggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15050090 | –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15060000 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1515 | Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | | | | | | 151590 | –altri: | | | | | | 15159011 | – –Olio di tung (di abrasin); oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni | | | | | | ex15159011 | – –Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: | | | | | | 151620 | –Grassi e oli vegetali e loro frazioni: | | | | | | 15162010 | – –Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: | | | | | | 151710 | –Margarina, esclusa la margarina liquida: | | | | | | 15171010 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151790 | –altre: | | | | | | 15179010 | – –aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –altre: | | | | | | 15179093 | – – –Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151800 | Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove: | | | | | | 15180010 | –Linossina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | –altri: | | | | | | 15180091 | – –Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –altri: | | | | | | 15180095 | – – –Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15180099 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200000 | Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: | | | | | | 15211000 | –Cere vegetali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152190 | –altri: | | | | | | 15219010 | – –Spermaceti, anche raffinati o colorati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate: | | | | | | 15219091 | – – –gregge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15219099 | – – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152200 | Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali: | | | | | | 15220010 | –Degras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | | | | | | 17025000 | –Fruttosio chimicamente puro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170290 | –altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio | | | | | | 17029010 | – –Maltosio chimicamente puro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): | | | | | | 170410 | –gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero | | | | | | | – –Aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | | | | 17041011 | – – –sotto forma di strisce | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 17041019 | – – –altre | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –Aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): | | | | | | 17041091 | – – –sotto forma di strisce | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 17041099 | – – –altre | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 170490 | –altri: | | | | | | 17049010 | – –Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 17049030 | – –preparazione detta: "cioccolato bianco" | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –altri: | | | | | | 17049051 | – – –Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 17049055 | – – –Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 17049061 | – – –Confetti e prodotti simili confettati | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – –altri: | | | | | | 17049065 | – – – –Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 17049071 | – – – –Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 17049075 | – – – –Caramelle | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – – –altri: | | | | | | 17049081 | – – – – –ottenuti per compressione | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 17049099 | – – – – –altri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 1803 | Pasta di cacao, anche sgrassata: | | | | | | 18031000 | –non sgrassata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18032000 | –completamente o parzialmente sgrassata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18040000 | Burro, grasso e olio di cacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050000 | Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806 | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao: | | | | | | 180610 | –Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | | | | | | 18061015 | – –non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18061020 | – –avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18061030 | – –avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore al 80 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18061090 | – –avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180620 | –altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg: | | | | | | 18062010 | – –aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore al 31 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18062030 | – –aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –altre: | | | | | | 18062050 | – – –aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore al 18 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18062070 | – – –Preparazioni dette "Chocolate milk crumb" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18062080 | – – –Glassatura al cacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18062095 | – – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | –altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini: | | | | | | 18063100 | – –ripiene | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 180632 | – –non ripiene | | | | | | 18063210 | – – –con aggiunta di cereali, di noci od altri frutti | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 18063290 | – – –altre | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 180690 | –altre: | | | | | | | – –Cioccolata e prodotti di cioccolata: | | | | | | | – – –Cioccolatini (praline), anche ripieni: | | | | | | 18069011 | – – – –contenenti alcole | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 18069019 | – – – –altri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – –altri: | | | | | | 18069031 | – – – –ripieni | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 18069039 | – – – –non ripieni | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 18069050 | – –Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 18069060 | – –Pasta da spalmare contenente cacao | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 18069070 | – –Preparazioni per bevande, contenenti cacao | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 18069090 | – –altre | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | | | | | | 19011000 | –Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19012000 | –Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190190 | –altri: | | | | | | | – –Estratti di malto: | | | | | | 19019011 | – – –aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19019019 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –altri: | | | | | | 19019091 | – – –non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19019099 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | | | | | | | –Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate: | | | | | | 19021100 | – –contenenti uova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190219 | – –altre: | | | | | | 19021910 | – – –non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19021990 | – – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190220 | –Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): | | | | | | | – –altre: | | | | | | 19022091 | – – –cotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19022099 | – – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190230 | –altre paste alimentari: | | | | | | 19023010 | – –secche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19023090 | – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190240 | –Cuscus: | | | | | | 19024010 | – –non preparato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19024090 | – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19030000 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove: | | | | | | 190410 | –Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: | | | | | | 19041010 | – –a base di granturco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041030 | – –a base di riso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19041090 | – –altri: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190420 | –Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: | | | | | | 19042010 | – –Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –altri: | | | | | | 19042091 | – – –a base di granturco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19042095 | – – –a base di riso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19042099 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19043000 | Bulgur di grano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190490 | –altri: | | | | | | 19049010 | – –Riso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19049080 | – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: | | | | | | 19051000 | –Pane croccante detto "Knäckebrot" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190520 | –Pane con spezie (panpepato): | | | | | | 19052010 | – –avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19052030 | – –avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19052090 | – –avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | –Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdine: | | | | | | 190531 | – –biscotti con aggiunta di dolcificanti: | | | | | | | – – –Interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparzioni contenenti cacao: | | | | | | 19053111 | – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19053119 | – – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – – –altri: | | | | | | 19053130 | – – – –aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'8 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – – – –altri: | | | | | | 19053191 | – – – – –doppio biscotto con ripieno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19053199 | – – – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190532 | – –Cialde e cialdine: | | | | | | 19053205 | – – –aventi tenore, in peso, di acqua superiore al 10 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – – –altre | | | | | | | – – – –interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao: | | | | | | 19053211 | – – – – –in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 85 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19053219 | – – – – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – – – –altre: | | | | | | 19053291 | – – – – –salate, anche ripiene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19053299 | – – – – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190540 | –Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati: | | | | | | 19054010 | – –Fette biscottate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19054090 | – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190590 | –altri: | | | | | | 19059010 | – –Pane azimo (mazoth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19059020 | – –Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –altri: | | | | | | 19059030 | – – –Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 %, in peso, sulla materia secca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19059045 | – – –Biscotti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19059055 | – – –Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – – –altri: | | | | | | 19059060 | – – – –con aggiunta di dolcificanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19059090 | – – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico: | | | | | | 200190 | –altri: | | | | | | 20019030 | – –Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 20019040 | – –Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 20019060 | – –Cuori di palma | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2004 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 | | | | | | 200410 | –Patate: | | | | | | | – –altre | | | | | | 20041091 | – – –sotto forma di farina, semolino o fiocchi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 200490 | –altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: | | | | | | 20049010 | – –Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2005 | Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 | | | | | | 200520 | –Patate: | | | | | | 20052010 | – –sotto forma di farina, semolino o fiocchi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 20058000 | –Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2008 | Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: | | | | | | | –Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: | | | | | | 200811 | – –Arachidi: | | | | | | 20081110 | – – –Burro di arachidi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | –altri, compresi i miscugli diversi da quelli della sottovoce 200819: | | | | | | 20089100 | – –Cuori di palma | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 200899 | – –altri: | | | | | | | – – –senza aggiunta di alcole: | | | | | | | – – – –senza aggiunta di zuccheri: | | | | | | 20089985 | – – – – –Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20089991 | – – – – –Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | | | | | | | –Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: | | | | | | 210111 | – –Estratti, essenze e concentrati: | | | | | | 21011111 | – – –con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21011119 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210112 | – –Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: | | | | | | 21011292 | – – –Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21011298 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210120 | –Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: | | | | | | 21012020 | – –Estratti, essenze e concentrati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –Preparazioni: | | | | | | 21012092 | – – –a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21012098 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210130 | –Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: | | | | | | | – –Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè: | | | | | | 21013011 | – – –Cicoria torrefatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21013019 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè: | | | | | | 21013091 | – – –di cicoria torrefatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21013099 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102 | Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: | | | | | | 210210 | –Lieviti vivi: | | | | | | 21021010 | – –Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –Lieviti di panificazione: | | | | | | 21021031 | – – –secchi | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 21021039 | – – –altri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 21021090 | – –altri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 210220 | –Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: | | | | | | | – –Lieviti morti: | | | | | | 21022011 | – – –in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21022019 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21022090 | – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21023000 | –Lieviti in polvere preparati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata: | | | | | | 21031000 | –Salsa di soia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21032000 | –Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210330 | –Farina di senapa e senapa preparata: | | | | | | 21033010 | – –Farina di senapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21033090 | – –Senapa preparata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210390 | –altri: | | | | | | 21039010 | – –"Chutney" di mango liquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21039030 | – –Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21039090 | – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: | | | | | | 210410 | –Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati: | | | | | | 21041010 | – –secche | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 21041090 | – –altre | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 21042000 | –Preparazioni alimentari composte omogeneizzate: | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 210500 | Gelati, anche contenenti cacao: | | | | | | 21050010 | –non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | –aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: | | | | | | 21050091 | – –uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 21050099 | – –uguale o superiore al 7 % | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | | | | | | 210610 | –Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: | | | | | | 21061020 | – –non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isogluscosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 21061080 | – –altri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 210690 | –altre: | | | | | | 21069020 | – –Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –altri: | | | | | | 21069092 | – – –non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 21069098 | – – –altre | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2201 | Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: | | | | | | 220110 | –Acque minerali e acque gassate: | | | | | | | – –Acque minerali naturali: | | | | | | 22011011 | – – –senza diossido di carbonio | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 22011019 | – – –altre | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 22011090 | – –altre: | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 22019000 | –altre | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: | | | | | | 22021000 | –Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 220290 | –altre: | | | | | | 22029010 | – –non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | | – –altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404: | | | | | | 22029091 | – – –inferiore a 0,2 % | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 22029095 | – – –uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 % | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 22029099 | – – –uguale o superiore a 2 % | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 220300 | Birra di malto: | | | | | | | –in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri: | | | | | | 22030001 | – –presentata in bottiglie | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22030009 | – –altra | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22030010 | –in recipienti di capacità superiore a 10 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2205 | Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: | | | | | | 220510 | –in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: | | | | | | 22051010 | – –con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22051090 | – –con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 220590 | –altri: | | | | | | 22059010 | – –con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 18 % vol | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22059090 | – –con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: | | | | | | 22071000 | –Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22072000 | –Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: | | | | | | 220820 | –Acquaviti di vino o di vinacce: | | | | | | | – –presentate in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: | | | | | | 22082012 | – – –Cognac | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22082014 | – – –Armagnac | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22082026 | – – –Grappa | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22082027 | – – –Brandy de Jerez | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22082029 | – – –altri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri: | | | | | | 22082040 | – – –Distillato greggio | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – –altri: | | | | | | 22082062 | – – – –Cognac: | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22082064 | – – – –Armagnac | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22082086 | – – – –Grappa | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22082087 | – – – –Brandy de Jerez | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22082089 | – – – –altri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 220830 | –Whisky: | | | | | | | – –Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità: | | | | | | 22083011 | – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22083019 | – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –Whisky detto "Scotch": | | | | | | | – – –Whisky detto "malt", presentato in recipienti di capacità: | | | | | | 22083032 | – – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22083038 | – – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – –Whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacità: | | | | | | 22083052 | – – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22083058 | – – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – –altri, presentati in recipienti di capacità: | | | | | | 22083072 | – – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22083078 | – – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –altri, presentati in recipienti di capacità: | | | | | | 22083082 | – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22083088 | – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 220840 | –Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati: | | | | | | | – –presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri | | | | | | 22084011 | – – –Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – –altri: | | | | | | 22084031 | – – – –di valore superiore a 7,9 € per litro di alcole puro | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22084039 | – – – –altro | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri: | | | | | | 22084051 | – – –Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10 %) | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –altri: | | | | | | 22084091 | – – – –di valore superiore a 2 € per litro di alcole puro | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22084099 | – – – –altri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 220850 | –Gin ed acquavite di ginepro (genièvre): | | | | | | | – –Gin, presentato in recipienti di capacità: | | | | | | 22085011 | – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22085019 | – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità: | | | | | | 22085091 | – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22085099 | – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 220860 | –Vodka: | | | | | | | – –con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità: | | | | | | 22086011 | – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22086019 | – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità: | | | | | | 22086091 | – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22086099 | – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 220870 | –Liquori: | | | | | | 22087010 | – –presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22087090 | – –presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 220890 | –altri: | | | | | | | – –Arak, presentato in recipienti di capacità: | | | | | | 22089011 | – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22089019 | – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità: | | | | | | 22089033 | – – –inferiore o uguale a 2 litri: | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22089038 | – – –superiore a 2 litri: | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità: | | | | | | | – – –inferiore o uguale a 2 litri: | | | | | | 22089041 | – – – –Ouzo | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – – –altri: | | | | | | | – – – – –Acquaviti: | | | | | | | – – – – – –di frutta: | | | | | | 22089045 | – – – – – – –Calvados | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22089048 | – – – – – – –altre | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – – – – –altre: | | | | | | 22089052 | – – – – – – –Korn | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22089054 | – – – – – – – –Tequilla | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22089056 | – – – – – – – –altre | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22089069 | – – – – –altre bevande contenenti alcole di distillazione | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – – –superiore a 2 litri: | | | | | | | – – – –Acquaviti: | | | | | | 22089071 | – – – – –di frutta | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22089075 | – – – – –Tequila | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22089077 | – – – – –altre | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22089078 | – – – –altre bevande contenenti alcole di distillazione | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | – –Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità: | | | | | | 22089091 | – – –inferiore o uguale a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 22089099 | – – –superiore a 2 litri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: | | | | | | 24021000 | –Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 240220 | –Sigarette contenenti tabacco: | | | | | | 24022010 | – –contenenti garofano | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 24022090 | – –altre | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 24029000 | –altri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2403 | Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco: | | | | | | 240310 | –Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione: | | | | | | 24031010 | – –in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 24031090 | – –altro | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | | –altri: | | | | | | 24039100 | – –Tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti" | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 240399 | – –altro: | | | | | | 24039910 | – – –Tabacco da masticare e tabacco da fiuto | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 24039990 | – – –altri | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 | 2905 | Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: | | | | | | | –altri polialcoli: | | | | | | 29054300 | – –Mannitolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290544 | – –D-glucitolo (sorbitolo): | | | | | | | – – –in soluzione acquosa: | | | | | | 29054411 | – – – –contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29054419 | – – – –altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – – –altro: | | | | | | 29054491 | – – – –contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29054499 | – – – –altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29054500 | – –Glicerolo (glicerina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: | | | | | | 330190 | –altri: | | | | | | 33019010 | – –Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –Oleoresine d'estrazione | | | | | | 33019021 | – – –di liquirizia e luppolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33019030 | – – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33019090 | – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3302 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: | | | | | | 330210 | –dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: | | | | | | | – –dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: | | | | | | | – – –Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: | | | | | | 33021010 | – – – –con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – – – –altre: | | | | | | 33021021 | – – – – –non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33021029 | – – – – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3501 | Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: | | | | | | 350110 | –Caseine: | | | | | | 35011010 | – –destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35011050 | – –destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35011090 | – –altre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350190 | –altri: | | | | | | 35019090 | – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | | | | | | 350510 | –Destrina ed altri amidi e fecole modificati: | | | | | | 35051010 | – –Destrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –altri amidi e fecole modificati: | | | | | | 35051090 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350520 | –Colle: | | | | | | 35052010 | – –con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35052030 | – –con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35052050 | – –con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35052090 | – –con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: | | | | | | 380910 | –a base di sostanze amidacee: | | | | | | 38091010 | – –aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38091030 | – –aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38091050 | – –aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38091090 | – –aventi tenore, in peso, di tali sostanze, uguale o superiore a 83 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: | | | | | | | –Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: | | | | | | 38231100 | – –Acido stearico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38231200 | – –Acido oleico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38231300 | – –Acidi grassi del tallolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382319 | – –altri: | | | | | | 38231910 | – – –Acidi grassi distillati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38231930 | – – –Distillato d'acidi grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38231990 | – – –altri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38237000 | –Alcoli grassi industriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: | | | | | | 382460 | –Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: | | | | | | | – –in soluzione acquosa: | | | | | | 38246011 | – – –contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38246019 | – – –altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | – –altro: | | | | | | 38246091 | – – –contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38246099 | – – –altro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -------------------------------------------------- PROTOCOLLO 2 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati Articolo 1 Il presente protocollo comprende: 1) un accordo in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini (allegato I del presente protocollo); 2) un accordo in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati (allegato II del presente protocollo). Articolo 2 Gli accordi di cui all'articolo 1 si applicano: 1) ai vini della voce 2204 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, ottenuti da uve fresche, a) originari della Comunità e prodotti in conformità delle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], e del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici [2], o b) originari del Montenegro e prodotti conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione montenegrina. Tali norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici devono essere conformi alla legislazione comunitaria; 2) alle bevande spiritose della voce 2208 della convenzione di cui al paragrafo 1 che: a) sono originarie della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose [3], e al regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose [4], o b) sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria 3) ai vini aromatizzati della voce 2205 della convenzione di cui al paragrafo 1 che: a) sono originari della Comunità e conformi al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli [5], o b) sono originari del Montenegro e sono state prodotti a norma della legislazione montenegrina, che deve essere conforme alla legislazione comunitaria. [1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). [2] GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2007 della Commissione (GU L 132 del 24.5.2007, pag. 3). [3] GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005. [4] GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2140/98 (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 9). [5] GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005. -------------------------------------------------- ALLEGATO I ACCORDO tra la Comunità e il Montenegro in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini 1. Le importazioni nella Comunità dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate: Codice NC | Descrizione (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del protocollo 2) | Dazio applicabile | Quantitativi (hl) | ex220410 | Vini di uve fresche | esenzione | 16000 | ex220421 | Vini spumanti di qualità | 2. La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, a condizione che il Montenegro non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. 3. Le importazioni in Montenegro dei seguenti vini, di cui all'articolo 2 del presente protocollo, beneficiano delle concessioni qui di seguito specificate: Codice della tariffa doganale montenegrina | Descrizione (conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del protocollo 2) | Dazio applicabile | Quantitativo all'entrata in vigore (hl) | Incremento annuo (hl) | Disposizioni specifiche | ex220410 | Vini spumanti di qualità | esenzione | 1500 | 1000 | [1] | ex220421 | Vini di uve fresche | 4. Il Montenegro concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 3, a condizione che la Comunità non versi alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. 5. Le norme di origine da applicare ai sensi del presente accordo sono quelle definite nel protocollo 3. 6. Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato e di un documento d'accompagnamento, a norma del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione del 24 aprile 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi [2], affinché il vino in questione sia conforme all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo 2. Il certificato e il documento d'accompagnamento sono rilasciati da un organismo ufficiale riconosciuto da entrambe le Parti e figurante negli elenchi compilati congiuntamente. 7. Le Parti valutano la possibilità di accordarsi reciprocamente ulteriori concessioni, tenendo conto dell'andamento del commercio di vino tra di esse, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 8. Le Parti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure. 9. Su richiesta di ognuna delle Parti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo. [1] L'incremento annuo viene applicato fino a quando il contingente non raggiunge un massimo di 3500 hl. [2] GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). -------------------------------------------------- ALLEGATO II ACCORDO tra la Comunità e il Montenegro in merito al riconoscimento, alla protezione e al controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati Articolo 1 Obiettivi 1. Sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, le Parti riconoscono, proteggono e controllano le denominazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo alle condizioni stabilite dal presente allegato. 2. Le Parti adottano tutte le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente allegato e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie ivi previste, s'intende per: a) "originario di", se tale dicitura è usata in relazione con il nome di una delle Parti: - un vino interamente elaborato sul territorio della Parte in questione e ottenuto esclusivamente da uve raccolte sul territorio di detta Parte; - una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato elaborati sul territorio di detta Parte; b) "indicazione geografica", quale figurante all’appendice 1: un’indicazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (di seguito denominato: "accordo TRIPs"); c) "menzione tradizionale": una denominazione di uso tradizionale, quale figurante all’appendice 2, che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore, al tipo o al luogo, o ancora a un avvenimento legato alla storia del vino in questione, e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle Parti contraenti per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio; d) "omonimo": la stessa indicazione geografica o la stessa dicitura tradizionale, o un’indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi; e) "designazione": i termini utilizzati per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato sull'etichetta o sui documenti che scortano il trasporto del vino stesso, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità; f) "etichettatura": il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi che caratterizzano un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie; g) "presentazione": l’insieme dei termini, delle allusioni ecc. relativi a un vino, a una bevanda spiritosa o a un vino aromatizzato e figuranti sull’etichetta, l’imballaggio, i recipienti, i dispositivi di chiusura, nella pubblicità e/o nel quadro della promozione delle vendite in generale; h) "imballaggio": gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale; i) "produzione", l'intero processo di vinificazione o di elaborazione di bevande spiritose e di vini aromatizzati; j) "vino": unicamente la bevanda risultante dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche delle varietà di vite di cui al presente accordo, anche se non pigiate, o del loro mosto; k) "varietà di vite": varietà di piante della specie Vitis Vinifera, fatte salve eventuali norme più restrittive che una delle Parti contraenti può applicare all’uso di varietà diverse di vite per il vino elaborato sul proprio territorio; l) "accordo OMC": l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Articolo 3 Norme generali in materia di importazione e commercializzazione Salvo diversa disposizione del presente accordo, i prodotti di cui all'articolo 2 del presente protocollo sono importati e commercializzati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio della Parte importatrice. TITOLO I PROTEZIONE RECIPROCA DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI, DELLE BEVANDE SPIRITOSE E DEI VINI AROMATIZZATI Articolo 4 Denominazioni protette Fatti salvi gli articoli 5, 6 e 7, sono protette le seguenti denominazioni: a) per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 2: - i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato sono originari, o altri termini utilizzati per designare lo Stato membro; - le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte A, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati; - le menzioni tradizionali elencate nell’appendice 2, parte A; b) per quanto riguarda i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro: - i riferimenti al nome "Montenegro" o altri termini utilizzati per indicare questo paese; - le indicazioni geografiche, elencate all’appendice 1, parte B, lettera a) per i vini, b) per le bevande spiritose e c) per i vini aromatizzati. Articolo 5 Protezione delle denominazioni facenti riferimento agli Stati membri della Comunità e al Montenegro 1. In Montenegro, i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e gli altri termini utilizzati per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato: a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari dello Stato membro in questione e b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. 2. Nella Comunità, i termini che si riferiscono al Montenegro e gli altri termini utilizzati per indicare questo paese (seguiti o meno dal nome di una varietà di vite) ai fini di identificare l’origine di un vino, di una bevanda spiritosa e di un vino aromatizzato: a) sono riservati ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati originari del Montenegro e b) possono essere utilizzati in Montenegro esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in questo paese. Articolo 6 Protezione delle indicazioni geografiche 1. In Montenegro, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all’appendice 1, parte A: a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari della Comunità e b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità; 2. Nella Comunità, le indicazioni geografiche relative al Montenegro di cui all’appendice 1, parte B: a) sono protette per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati originari del Montenegro e b) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Montenegro. 3. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela reciproca delle denominazioni di cui all’articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, utilizzate per la designazione e la presentazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari del loro territorio. A tal fine, ciascuna Parte utilizza i mezzi legali adeguati di cui all’articolo 23 dell’accordo TRIPs per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di un’indicazione geografica per designare un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato non contemplati da tale indicazione o dicitura. 4. Le indicazioni geografiche di cui all’articolo 4 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari del territorio della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte. 5. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l’uso delle denominazioni protette per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati non originari della zona geografica indicata, anche qualora a) la vera origine del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati sia indicata; b) l'indicazione geografica in questione sia tradotta; c) tale denominazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe; d) la denominazione protetta viene usata in ogni caso per i prodotti della voce 2009 del sistema armonizzato della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983. 6. Se più indicazioni geografiche di cui all’appendice 1 sono omonime, la protezione è accordata a ciascuna di esse, a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti stabiliscono di comune accordo modalità pratiche di uso che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell’esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori. 7. Se un’indicazione geografica di cui all’appendice 1 è omonima di un’indicazione geografica di un paese terzo, si applica l’articolo 23, paragrafo 3, dell’accordo TRIPs. 8. Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell’attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da ingannare i consumatori. 9. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una Parte a proteggere un’indicazione geografica dell’altra Parte di cui all’appendice 1 che non è protetta o non è più protetta nel paese d’origine o è caduta in disuso in tale paese. 10. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti cessano di considerare le denominazioni geografiche protette di cui all’appendice 1 come termini abitualmente usati nel linguaggio corrente delle Parti quali denominazioni comuni per i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati, secondo quanto previsto all’articolo 24, paragrafo 6, dell’accordo TRIPs. Articolo 7 Protezione delle menzioni tradizionali 1. In Montenegro, le menzioni tradizionali per i prodotti comunitari che figurano nell'appendice 2: a) non devono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del Montenegro e b) possono essere utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente in relazione ai vini la cui origine e categoria sono elencate all’appendice 2, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità. 2. Il Montenegro adotta tutte le misure necessarie, conformemente al presente accordo, per la tutela delle menzioni tradizionali di cui all’articolo 4 utilizzate per la designazione e la presentazione di vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, utilizza i mezzi legali adeguati per garantire una protezione efficace e impedire l’uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da termini quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe. 3. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto: a) alla lingua o alle lingue nella quale o nelle quali essa figura nell’appendice 2 e non alle traduzioni e b) a una categoria di prodotti che beneficiano di una protezione nella Comunità, come indicato nell’appendice 2. 4. La protezione di cui al paragrafo 3 lascia impregiudicata l’applicazione dell'articolo 4. Articolo 8 Marchi commerciali 1. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino, di bevanda spiritosa o di vino aromatizzato che sia identico o simile, o che contenga un riferimento a un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 4 del titolo I del presente accordo, se il vino, la bevanda spiritosa o il vino aromatizzato in questione non possiedono tale origine e non sono conformi alle norme vigenti che ne disciplinano l’utilizzazione. 2. Gli uffici competenti delle Parti negano la registrazione di un marchio di vino che contenga o consista in una menzione tradizionale protetta ai sensi del presente accordo se il vino in questione non rientra fra quelli a cui la menzione tradizionale in questione è riservata, secondo quanto indicato all’appendice 2. 3. Il Montenegro adotta le misure necessarie per modificare tutti i marchi al fine di sopprimere totalmente, entro il 31 dicembre 2008, ogni riferimento a indicazioni geografiche della Comunità protette ai sensi dell’articolo 4 del titolo I del presente accordo. Articolo 9 Esportazioni Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e commercializzazione di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati originari di una Parte al di fuori del suo territorio, le indicazioni geografiche protette di cui all’articolo 4, lettera a), secondo trattino, e lettera b), secondo trattino, e le menzioni tradizionali di tale Parte di cui all’articolo 4, lettera a), punto iii), non siano utilizzate per designare e presentare tali prodotti originari dell’altra Parte. TITOLO II ESECUZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ COMPETENTI E GESTIONE DEL PRESENTE ACCORDO Articolo 10 Gruppo di lavoro 1. È istituito, conformemente all’articolo 123 del presente accordo tra il Montenegro e la Comunità, un gruppo di lavoro che fa capo al sottocomitato per l’agricoltura. 2. Il gruppo di lavoro garantisce il corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione. 3. Il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni, discutere e proporre suggerimenti su qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati che possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo. Il gruppo si riunisce su richiesta di una delle Parti, alternativamente nella Comunità e in Montenegro, a una data e in un luogo fissati di comune accordo dalle Parti e secondo modalità da esse convenute. Articolo 11 Compiti delle parti 1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il gruppo di lavoro di cui all’articolo 10, per quanto riguarda tutte le questioni relative all’applicazione e al funzionamento del presente accordo. 2. Il Montenegro nomina quale proprio organo di rappresentanza il ministero dell’Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche. La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti comunica all’altra eventuali cambiamenti del proprio organo di rappresentanza. 3. L’organo di rappresentanza provvede al coordinamento delle attività di tutte le istanze responsabili di garantire l’esecuzione del presente accordo. 4. Le Parti: a) modificano di comune intesa gli elenchi di cui all’articolo 4 del presente accordo, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti stesse; b) decidono di comune intesa, con decisione del comitato di stabilizzazione e di associazione, di modificare le appendici del presente accordo. Le appendici si considerano modificate, secondo il caso, a decorrere dalla data registrata in uno scambio di lettere fra le Parti o dalla data della decisione del gruppo di lavoro; c) stabiliscono di comune intesa le condizioni pratiche di cui all'articolo 6, paragrafo 6; d) si comunicano reciprocamente l’intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la salute o la protezione dei consumatori, che hanno implicazioni per il mercato del vino, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati; e) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni. Articolo 12 Applicazione e funzionamento del presente accordo 1. Le Parti designano i punti di contatto elencati nell’appendice 3, responsabili dell’applicazione e del funzionamento del presente accordo. Articolo 13 Esecuzione e assistenza reciproca tra le parti 1. Se la designazione o la presentazione di un vino, di una bevanda spiritosa o di un vino aromatizzato, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente accordo, le Parti applicano le misure amministrative e/o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta. 2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare: a) in caso di utilizzo di designazioni o traduzioni di designazioni, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni relative a vini, bevande spiritose o vini aromatizzati le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo, che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sull'origine, la natura, o la qualità del vino, della bevanda spiritosa o del vino aromatizzato; b) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine del vino. 3. Se una delle Parti ha fondati motivi per sospettare che: a) un vino, una bevanda spiritosa o un vino aromatizzato, quali definiti all’articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi in Montenegro e nella Comunità, non siano conformi alle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose o dei vini aromatizzati nella Comunità o in Montenegro ovvero alle norme del presente accordo e b) tale inosservanza rivesta un interesse particolare per l'altra Parte e possa comportare il ricorso a misure amministrative e/o ad azioni legali, ne informa immediatamente l’organo di rappresentanza dell'altra Parte. 4. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 3 devono includere dati in merito al mancato rispetto delle norme che disciplinano il settore dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati della Parte e/o delle norme del presente accordo e devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati e indicare nel dettaglio le misure amministrative o azioni legali eventualmente necessarie. Articolo 14 Consultazioni 1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia rispettato un impegno contemplato dal presente accordo. 2. La Parte che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi. 3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate appropriate misure protettive provvisorie senza previa consultazione, a condizione che la consultazione intervenga immediatamente dopo l'adozione delle misure. 4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare idonee misure appropriate, a norma dell’articolo 129 del presente accordo, per consentire la corretta applicazione del presente accordo. TITOLO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 15 Transito di piccoli quantitativi I. Il presente accordo non si applica ai vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati: a) in transito sul territorio di una delle Parti o b) originari del territorio di una delle Parti e spediti in piccoli quantitativi fra dette Parti alle condizioni e secondo le procedure contemplate al paragrafo II. II. Sono considerati piccoli quantitativi di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati: 1. i quantitativi presentati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, composto o meno di più lotti distinti, non superi i 50 litri; 2. a) i quantitativi non superiori a 30 litri contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori; b) i quantitativi non superiori a 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati; c) i quantitativi di proprietà di privati che traslocano; d) i quantitativi importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro; e) i quantitativi destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse; f) i quantitativi che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali. L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2. Articolo 16 Commercializzazione di scorte preesistenti 1. I vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati che, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alle leggi e alla regolamentazione interna delle Parti contraenti, ma vietato dal presente accordo, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. 2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dalle Parti, la commercializzazione dei vini, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente accordo, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi al presente accordo in seguito a una modifica del medesimo, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte. -------------------------------------------------- APPENDICE 1 ELENCO DELLE DENOMINAZIONI PROTETTE (di cui agli articoli 4 e 6 dell'allegato II del protocollo 2) PARTE A: NELLA COMUNITÀ a) VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ AUSTRIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate | Burgenland | Carnuntum | Donauland | Kamptal | Kärnten | Kremstal | Mittelburgenland | Neusiedlersee | Neusiedlersee-Hügelland | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Südburgenland | Süd-Oststeiermark | Südsteiermark | Thermenregion | Tirol | Traisental | Vorarlberg | Wachau | Weinviertel | Weststeiermark | Wien | 2. Vini da tavola con indicazione geografica Bergland | Steirerland | Weinland | Wien | BELGIO 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Nomi delle regioni determinate | Côtes de Sambre et Meuse | Hagelandse Wijn | Haspengouwse Wijn | Heuvellandse wijn | Vlaamse mousserende kwaliteitswijn | 2. Vini da tavola con indicazione geografica Vin de pays des jardins de Wallonie | Vlaamse landwijn | BULGARIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate | Асеновград (Asenovgrad) | Черноморски район (Black Sea Region) | Брестник (Brestnik) | Драгоево (Dragoevo) | Евксиноград (Evksinograd) | Хан Крум (Han Krum) | Хърсово (Harsovo) | Хасково (Haskovo) | Хисаря (Hisarya) | Ивайловград (Ivaylovgrad) | Карлово (Karlovo) | Карнобат (Karnobat) | Ловеч (Lovech) | Лозица (Lozitsa) | Лом (Lom) | Любимец (Lyubimets) | Лясковец (Lyaskovets) | Мелник (Melnik) | Монтана (Montana) | Нова Загора (Nova Zagora) | Нови Пазар (Novi Pazar) | Ново село (Novo Selo) | Оряховица (Oryahovitsa) | Павликени (Pavlikeni) | Пазарджик (Pazardjik) | Перущица (Perushtitsa) | Плевен (Pleven) | Пловдив (Plovdiv) | Поморие (Pomorie) | Русе (Ruse) | Сакар (Sakar) | Сандански (Sandanski) | Септември (Septemvri) | Шивачево (Shivachevo) | Шумен (Shumen) | Славянци (Slavyantsi) | Сливен (Sliven) | Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast) | Стамболово (Stambolovo) | Стара Загора (Stara Zagora) | Сухиндол (Suhindol) | Сунгурларе (Sungurlare) | Свищов (Svishtov) | Долината на Струма (Struma valley) | Търговище (Targovishte) | Върбица (Varbitsa) | Варна (Varna) | Велики Преслав (Veliki Preslav) | Видин (Vidin) | Враца (Vratsa) | Ямбол (Yambol) | 2. Vini da tavola con indicazione geografica Дунавска равнина (Danube Plain) | Тракийска низина (Thracian Lowlands) | CIPRO 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate In greco | In inglese | Regioni determinate | Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata) | Regioni determinate | Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata) | Κουμανδαρία | | Commandaria | | Λαόνα Ακάμα | | Laona Akama | | Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης | | Vouni Panayia – Ambelitis | | Πιτσιλιά | | Pitsilia | | Κρασοχώρια Λεμεσού … | Αφάμης or Λαόνα | Krasohoria Lemesou … | Afames or Laona | 2. Vini da tavola con indicazione geografica In greco | In inglese | Λεμεσός | Lemesos | Πάφος | Pafos | Λευκωσία | Lefkosia | Λάρνακα | Larnaka | REPUBBLICA CECA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) | Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto) | čechy … | litoměřická mělnická | Morava … | mikulovská slovácká velkopavlovická znojemská | 2. Vini da tavola con indicazione geografica české zemské víno | moravské zemské víno | FRANCIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Alsace Grand Cru, seguito dal nome di un’unità geografica più piccola | Alsace, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Alsace o Vin d'Alsace, seguito o no da "Edelzwicker" o dal nome di una varietà di vino e/o dal nome di un’unità geografica più piccola | Ajaccio | Aloxe-Corton | Anjou, seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire, o Villages Brissac | Anjou, seguito o no da "Gamay", "Mousseux" o "Villages" | Arbois | Arbois Pupillin | Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages | Bandol | Banyuls | Barsac | Bâtard-Montrachet | Béarn o Béarn Bellocq | Beaujolais Supérieur | Beaujolais, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Beaujolais-Villages | Beaumes-de-Venise, preceduto o no da "Muscat de" | Beaune | Bellet o Vin de Bellet | Bergerac | Bienvenues Bâtard-Montrachet | Blagny | Blanc Fumé de Pouilly | Blanquette de Limoux | Blaye | Bonnes Mares | Bonnezeaux | Bordeaux Côtes de Francs | Bordeaux Haut-Benauge | Bordeaux, seguito o no da "Clairet" o "Supérieur" o "Rosé" o "mousseux" | Bourg | Bourgeais | Bourgogne, seguito o no da "Clairet" o "Rosé" o dal nome di un’unità geografica più piccola | Bourgogne Aligoté | Bourgueil | Bouzeron | Brouilly | Buzet | Cabardès | Cabernet d’Anjou | Cabernet de Saumur | Cadillac | Cahors | Canon-Fronsac | Cap Corse, preceeded by "Muscat de" | Cassis | Cérons | Chablis Grand Cru, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Chambertin | Chambertin Clos de Bèze | Chambolle-Musigny | Champagne | Chapelle-Chambertin | Charlemagne | Charmes-Chambertin | Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages | Château Châlon | Château Grillet | Châteaumeillant | Châteauneuf-du-Pape | Châtillon-en-Diois | Chenas | Chevalier-Montrachet | Cheverny | Chinon | Chiroubles | Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages | Clairette de Bellegarde | Clairette de Die | Clairette du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Clos de la Roche | Clos de Tart | Clos des Lambrays | Clos Saint-Denis | Clos Vougeot | Collioure | Condrieu | Corbières, seguito o no da Boutenac | Cornas | Corton | Corton-Charlemagne | Costières de Nîmes | Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Côte de Beaune-Villages | Côte de Brouilly | Côte de Nuits | Côte Roannaise | Côte Rôtie | Coteaux Champenois, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Coteaux d’Aix-en-Provence | Coteaux d'Ancenis, seguito o no dal nome di una varietà di vite | Coteaux de Die | Coteaux de l’Aubance | Coteaux de Pierrevert | Coteaux de Saumur | Coteaux du Giennois | Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet | Coteaux du Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume | Coteaux du Layon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Coteaux du Loir | Coteaux du Lyonnais | Coteaux du Quercy | Coteaux du Tricastin | Coteaux du Vendômois | Coteaux Varois | Côte-de-Nuits-Villages | Côtes Canon-Fronsac | Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Côtes de Beaune, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Côtes de Bergerac | Côtes de Blaye | Côtes de Bordeaux Saint-Macaire | Côtes de Bourg | Côtes de Brulhois | Côtes de Castillon | Côtes de Duras | Côtes de la Malepère | Côtes de Millau | Côtes de Montravel | Côtes de Provence, seguito o no da Sainte Victoire | Côtes de Saint-Mont | Côtes de Toul | Côtes du Frontonnais, seguito o no da Fronton o Villaudric | Côtes du Jura | Côtes du Lubéron | Côtes du Marmandais | Côtes du Rhône | Côtes du Rhône Villages, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Côtes du Roussillon | Côtes du Roussillon Villages, seguito o no dai nomi dei seguenti comuni: Caramany o Latour de France o Les Aspres o Lesquerde o Tautavel | Côtes du Ventoux | Côtes du Vivarais | Cour-Cheverny | Crémant d’Alsace | Crémant de Bordeaux | Crémant de Bourgogne | Crémant de Die | Crémant de Limoux | Crémant de Loire | Crémant du Jura | Crépy | Criots Bâtard-Montrachet | Crozes Ermitage | Crozes-Hermitage | Echezeaux | Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauge | Ermitage | Faugères | Fiefs Vendéens, seguito o no dai "lieux dits" Mareuil o Brem o Vix o Pissotte | Fitou | Fixin | Fleurie | Floc de Gascogne | Fronsac | Frontignan | Gaillac | Gaillac Premières Côtes | Gevrey-Chambertin | Gigondas | Givry | Grand Roussillon | Grands Echezeaux | Graves | Graves de Vayres | Griotte-Chambertin | Gros Plant du Pays Nantais | Haut Poitou | Haut-Médoc | Haut-Montravel | Hermitage | Irancy | Irouléguy | Jasnières | Juliénas | Jurançon | L’Etoile | La Grande Rue | Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de beaune-Villages | Lalande de Pomerol | Languedoc, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Latricières-Chambertin | Les-Baux-de-Provence | Limoux | Lirac | Listrac-Médoc | Loupiac | Lunel, preceduto o no da"Muscat de" | Lussac Saint-Émilion | Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn | Mâcon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Mâcon-Villages | Macvin du Jura | Madiran | Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages | Maranges, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Marcillac | Margaux | Marsannay | Maury | Mazis-Chambertin | Mazoyères-Chambertin | Médoc | Menetou Salon, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Mercurey | Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages | Minervois | Minervois-la-Livinière | Mireval | Monbazillac | Montagne Saint-Émilion | Montagny | Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages | Montlouis, seguito o no da "mousseux" o "pétillant" | Montrachet | Montravel | Morey-Saint-Denis | Morgon | Moselle | Moulin-à-Vent | Moulis | Moulis-en-Médoc | Muscadet | Muscadet Coteaux de la Loire | Muscadet Côtes de Grandlieu | Muscadet Sèvre-et-Maine | Musigny | Néac | Nuits | Nuits-Saint-Georges | Orléans | Orléans-Cléry | Pacherenc du Vic-Bilh | Palette | Patrimonio | Pauillac | Pécharmant | Pernand-Vergelesses o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune o Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages | Pessac-Léognan | Petit Chablis, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Pineau des Charentes | Pinot-Chardonnay-Macôn | Pomerol | Pommard | Pouilly Fumé | Pouilly-Fuissé | Pouilly-Loché | Pouilly-sur-Loire | Pouilly-Vinzelles | Premières Côtes de Blaye | Premières Côtes de Bordeaux, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Puisseguin Saint-Émilion | Puligny-Montrachet o Puligny-Montrachet Côte de Beaune o Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages | Quarts-de-Chaume | Quincy | Rasteau | Rasteau Rancio | Régnié | Reuilly | Richebourg | Rivesaltes, preceduto o no da"Muscat de" | Rivesaltes Rancio | Romanée (La) | Romanée Conti | Romanée Saint-Vivant | Rosé des Riceys | Rosette | Roussette de Savoie, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Roussette du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Ruchottes-Chambertin | Rully | Saint Julien | Saint-Amour | Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages | Saint-Bris | Saint-Chinian | Sainte-Croix-du-Mont | Sainte-Foy Bordeaux | Saint-Émilion | Saint-Emilion Grand Cru | Saint-Estèphe | Saint-Georges Saint-Émilion | Saint-Jean-de-Minervois, preceduto o no da"Muscat de" | Saint-Joseph | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | Saint-Péray | Saint-Pourçain | Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages | Saint-Véran | Sancerre | Santenay o Santenay Côte de Beaune o Santenay Côte de Beaune-Villages | Saumur Champigny | Saussignac | Sauternes | Savennières | Savennières-Coulée-de-Serrant | Savennières-Roche-aux-Moines | Savigny o Savigny-lès-Beaune | Seyssel | Tâche (La) | Tavel | Thouarsais | Touraine Amboise | Touraine Azay-le-Rideau | Touraine Mesland | Touraine Noble Joue | Touraine, seguito o no da"mousseux"o"pétillant" | Tursan | Vacqueyras | Valençay | Vin d’Entraygues et du Fel | Vin d’Estaing | Vin de Corse, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Vin de Lavilledieu | Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Vin du Bugey, seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola | Vin Fin de la Côte de Nuits | Viré Clessé | Volnay | Volnay Santenots | Vosne-Romanée | Vougeot | Vouvray, seguito o no da"mousseux"o"pétillant" | 2. Vini da tavola con indicazione geografica Vin de pays de l’Agenais | Vin de pays d’Aigues | Vin de pays de l’Ain | Vin de pays de l’Allier | Vin de pays d’Allobrogie | Vin de pays des Alpes de Haute-Provence | Vin de pays des Alpes Maritimes | Vin de pays de l’Ardèche | Vin de pays d’Argens | Vin de pays de l’Ariège | Vin de pays de l’Aude | Vin de pays de l’Aveyron | Vin de pays des Balmes dauphinoises | Vin de pays de la Bénovie | Vin de pays du Bérange | Vin de pays de Bessan | Vin de pays de Bigorre | Vin de pays des Bouches du Rhône | Vin de pays du Bourbonnais | Vin de pays du Calvados | Vin de pays de Cassan | Vin de pays Cathare | Vin de pays de Caux | Vin de pays de Cessenon | Vin de pays des Cévennes, seguito o no da Mont Bouquet | Vin de pays Charentais, seguito o no da Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin | Vin de pays de la Charente | Vin de pays des Charentes-Maritimes | Vin de pays du Cher | Vin de pays de la Cité de Carcassonne | Vin de pays des Collines de la Moure | Vin de pays des Collines rhodaniennes | Vin de pays du Comté de Grignan | Vin de pays du Comté tolosan | Vin de pays des Comtés rhodaniens | Vin de pays de la Corrèze | Vin de pays de la Côte Vermeille | Vin de pays des coteaux charitois | Vin de pays des coteaux d’Enserune | Vin de pays des coteaux de Besilles | Vin de pays des coteaux de Cèze | Vin de pays des coteaux de Coiffy | Vin de pays des coteaux Flaviens | Vin de pays des coteaux de Fontcaude | Vin de pays des coteaux de Glanes | Vin de pays des coteaux de l’Ardèche | Vin de pays des coteaux de l’Auxois | Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse | Vin de pays des coteaux de Laurens | Vin de pays des coteaux de Miramont | Vin de pays des coteaux de Montélimar | Vin de pays des coteaux de Murviel | Vin de pays des coteaux de Narbonne | Vin de pays des coteaux de Peyriac | Vin de pays des coteaux des Baronnies | Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon | Vin de pays des coteaux du Grésivaudan | Vin de pays des coteaux du Libron | Vin de pays des coteaux du Littoral Audois | Vin de pays des coteaux du Pont du Gard | Vin de pays des coteaux du Salagou | Vin de pays des coteaux de Tannay | Vin de pays des coteaux du Verdon | Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban | Vin de pays des côtes catalanes | Vin de pays des côtes de Gascogne | Vin de pays des côtes de Lastours | Vin de pays des côtes de Montestruc | Vin de pays des côtes de Pérignan | Vin de pays des côtes de Prouilhe | Vin de pays des côtes de Thau | Vin de pays des côtes de Thongue | Vin de pays des côtes du Brian | Vin de pays des côtes de Ceressou | Vin de pays des côtes du Condomois | Vin de pays des côtes du Tarn | Vin de pays des côtes du Vidourle | Vin de pays de la Creuse | Vin de pays de Cucugnan | Vin de pays des Deux-Sèvres | Vin de pays de la Dordogne | Vin de pays du Doubs | Vin de pays de la Drôme | Vin de pays Duché d’Uzès | Vin de pays de Franche-Comté, seguito o no da Coteaux de Champlitte | Vin de pays du Gard | Vin de pays du Gers | Vin de pays des Hautes-Alpes | Vin de pays de la Haute-Garonne | Vin de pays de la Haute-Marne | Vin de pays des Hautes-Pyrénées | Vin de pays d'Hauterive, seguito o no da Val d'Orbieu o Coteaux du Termenès o Côtes de Lézignan | Vin de pays de la Haute-Saône | Vin de pays de la Haute-Vienne | Vin de pays de la Haute vallée de l’Aude | Vin de pays de la Haute vallée de l’Orb | Vin de pays des Hauts de Badens | Vin de pays de l’Hérault | Vin de pays de l’Ile de Beauté | Vin de pays de l’Indre et Loire | Vin de pays de l’Indre | Vin de pays de l’Isère | Vin de pays du Jardin de la France, seguito o no da Marches de Bretagne o Pays de Retz | Vin de pays des Landes | Vin de pays de Loire-Atlantique | Vin de pays du Loir et Cher | Vin de pays du Loiret | Vin de pays du Lot | Vin de pays du Lot et Garonne | Vin de pays des Maures | Vin de pays de Maine et Loire | Vin de pays de la Mayenne | Vin de pays de Meurthe-et-Moselle | Vin de pays de la Meuse | Vin de pays du Mont Baudile | Vin de pays du Mont Caume | Vin de pays des Monts de la Grage | Vin de pays de la Nièvre | Vin de pays d’Oc | Vin de pays du Périgord, seguito o no da Vin de Domme | Vin de pays de la Petite Crau | Vin de pays des Portes de Méditerranée | Vin de pays de la Principauté d’Orange | Vin de pays du Puy de Dôme | Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques | Vin de pays des Pyrénées-Orientales | Vin de pays des Sables du Golfe du Lion | Vin de pays de la Sainte Baume | Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert | Vin de pays de Saint-Sardos | Vin de pays de Sainte Marie la Blanche | Vin de pays de Saône et Loire | Vin de pays de la Sarthe | Vin de pays de Seine et Marne | Vin de pays du Tarn | Vin de pays du Tarn et Garonne | Vin de pays des Terroirs landais, seguito o no da Coteaux de Chalosse o Côtes de L'Adour o Sables Fauves o Sables de l'Océan | Vin de pays de Thézac-Perricard | Vin de pays du Torgan | Vin de pays d’Urfé | Vin de pays du Val de Cesse | Vin de pays du Val de Dagne | Vin de pays du Val de Montferrand | Vin de pays de la Vallée du Paradis | Vin de pays du Var | Vin de pays du Vaucluse | Vin de pays de la Vaunage | Vin de pays de la Vendée | Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas | Vin de pays de la Vienne | Vin de pays de la Vistrenque | Vin de pays de l’Yonne | GERMANIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Nomi delle regioni determinate (seguiti o no dal nome della sottoregione) | Sottoregioni | Ahr … | Walporzheim/Ahrtal | Baden … | Badische Bergstraße Bodensee Breisgau Kaiserstuhl Kraichgau Markgräflerland Ortenau Tauberfranken Tuniberg | Franken … | Maindreieck Mainviereck Steigerwald | Hessische Bergstraße … | Starkenburg Umstadt | Mittelrhein … | Loreley Siebengebirge | Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer … | Bernkastel Burg Cochem Moseltor Obermosel Ruwertal Saar | Nahe … | Nahetal | Pfalz … | Mittelhaardt Deutsche Weinstraße Südliche Weinstraße | Rheingau … | Johannisberg | Rheinhessen … | Bingen Nierstein Wonnegau | Saale-Unstrut … | Mansfelder Seen Schloß Neuenburg Thüringen | Sachsen … | Elstertal Meißen | Württemberg … | Bayerischer Bodensee Kocher-Jagst-Tauber Oberer Neckar Remstal-Stuttgart Württembergischer Bodensee Württembergisch Unterland | 2. Vini da tavola con indicazione geografica Landwein | Tafelwein | Ahrtaler Landwein | Albrechtsburg | Badischer Landwein | Bayern | Bayerischer Bodensee-Landwein | Burgengau | Landwein Main | Donau | Landwein der Mosel | Lindau | Landwein der Ruwer | Main | Landwein der Saar | Mosel | Mecklenburger Landwein | Neckar | Mitteldeutscher Landwein | Oberrhein | Nahegauer Landwein | Rhein | Pfälzer Landwein | Rhein-Mosel | Regensburger Landwein | Römertor | Rheinburgen-Landwein | Stargarder Land | Rheingauer Landwein | | Rheinischer Landwein | | Saarländischer Landwein der Mosel | | Sächsischer Landwein | | Schwäbischer Landwein | | Starkenburger Landwein | | Taubertäler Landwein | | GRECIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate | In greco | In inglese | Σάμος | Samos | Μοσχάτος Πατρών | Moschatos Patra | Μοσχάτος Ρίου – Πατρών | Moschatos Riou Patra | Μοσχάτος Κεφαλληνίας | Moschatos Kephalinia | Μοσχατος Λήμνου | Moschatos Lemnos | Μοσχάτος Ρόδου | Moschatos Rhodos | Μαυροδάφνη Πατρών | Mavrodafni Patra | Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας | Mavrodafni Kephalinia | Σητεία | Sitia | Νεμέα | Nemea | Σαντορίνη | Santorini | Δαφνές | Dafnes | Ρόδος | Rhodos | Νάουσα | Naoussa | Ρομπόλα Κεφαλληνίας | Robola Kephalinia | Ραψάνη | Rapsani | Μαντινεία | Mantinia | Μεσενικόλα | Mesenicola | Πεζά | Peza | Αρχάνες | Archanes | Πάτρα | Patra | Ζίτσα | Zitsa | Αμύνταιο | Amynteon | Γουμένισσα | Goumenissa | Πάρος | Paros | Λήμνος | Lemnos | Αγχίαλος | Anchialos | Πλαγιές Μελίτωνα | Slopes of Melitona | 2. Vini da tavola con indicazione geografica In greco | In inglese | Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής | Retsina of Mesogia, seguito o no da Attika | Ρετσίνα Κρωπίας o Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής | Retsina of Kropia o Retsina Koropi, seguito o no da Attika | Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής | Retsina of Markopoulou, seguito o no da Attika | Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής | Retsina of Megara, seguito o no da Attika | Ρετσίνα Παιανίας o Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής | Retsina of Peania o Retsina of Liopesi, seguito o n o da Attika | Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής | Retsina of Pallini, seguito o no da Attika | Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής | Retsina of Pikermi, seguito o no da Attika | Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής | Retsina of Spata, seguito o no da Attika | Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας | Retsina of Thebes, seguito o no da Viotias | Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας | Retsina of Gialtra, seguito o no da Evvia | Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας | Retsina of Karystos, seguito o no da Evvia | Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας | Retsina of Halkida, seguito o no da Evvia | Βερντεα Ζακύνθου | Verntea Zakynthou | Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Mount Athos Agioritikos | Τοπικός Οίνος Αναβύσσου | Regional wine of Anavyssos | Αττικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Attiki-Attikos | Τοπικός Οίνος Βίλιτσας | Regional wine of Vilitsa | Τοπικός Οίνος Γρεβενών | Regional wine of Grevena | Τοπικός Οίνος Δράμας | Regional wine of Drama | Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos | Τοπικός Οίνος Επανομής | Regional wine of Epanomi | Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Heraklion - Herakliotikos | Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Thessalia - Thessalikos | Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Thebes - Thivaikos | Τοπικός Οίνος Κισσάμου | Regional wine of Kissamos | Τοπικός Οίνος Κρανιάς | Regional wine of Krania | Κρητικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Crete - Kritikos | Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Lasithi - Lasithiotikos | Μακεδονικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Macedonia - Macedonikos | Τοπικός Οίνος Νέας Μεσήμβριας | Regional wine of Nea Messimvria | Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Messinia - Messiniakos | Παιανίτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Peanea | Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Pallini - Palliniotikos | Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos | Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου | Regional wine of Slopes of Ambelos | Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου | Regional wine of Slopes of Vertiskos | Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα | Regional wine of Slopes of Kitherona | Κορινθιακός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Korinthos - Korinthiakos | Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας | Regional wine of Slopes of Parnitha | Τοπικός Οίνος Πυλίας | Regional wine of Pylia | Τοπικός Οίνος Τριφυλίας | Regional wine of Trifilia | Τοπικός Οίνος Τυρνάβου | Regional wine of Tyrnavos | Τοπικός Οίνος Σιάτιστας | Regional wine of Siatista | Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδας | Regional wine of Ritsona Avlidas | Τοπικός Οίνος Λετρίνων | Regional wine of Letrines | Τοπικός Οίνος Σπάτων | Regional wine of Spata | Toπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού | Regional wine of Slopes of Pendeliko | Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Aegean Sea | Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου | Regional wine of Lilantio Pedio | Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου | Regional wine of Markopoulo | Τοπικός Οίνος Τεγέας | Regional wine of Tegea | Τοπικός Οίνος Αδριανής | Regional wine of Adriani | Τοπικός Οίνος Χαλικούνας | Regional wine of Halikouna | Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής | Regional wine of Halkidiki | Καρυστινός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Karystos - Karystinos | Τοπικός Οίνος Πέλλας | Regional wine of Pella | Τοπικός Οίνος Σερρών | Regional wine of Serres | Συριανός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Syros - Syrianos | Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού | Regional wine of Slopes of Petroto | Τοπικός Οίνος Γερανείων | Regional wine of Gerania | Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος | Regional wine of Opountia Lokridos | Tοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας | Regional wine of Sterea Ellada | Τοπικός Οίνος Αγοράς | Regional wine of Agora | Τοπικός Οίνος Κοιλάδος Αταλάντης | Regional wine of Valley of Atalanti | Τοπικός Οίνος Αρκαδίας | Regional wine of Arkadia | Τοπικός Οίνος Παγγαίου | Regional wine of Pangeon | Τοπικός Οίνος Μεταξάτων | Regional wine of Metaxata | Τοπικός Οίνος Ημαθίας | Regional wine of Imathia | Τοπικός Οίνος Κλημέντι | Regional wine of Klimenti | Τοπικός Οίνος Κέρκυρας | Regional wine of Corfu | Τοπικός Οίνος Σιθωνίας | Regional wine of Sithonia | Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων | Regional wine of Mantzavinata | Ισμαρικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Ismaros - Ismarikos | Τοπικός Οίνος Αβδήρων | Regional wine of Avdira | Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων | Regional wine of Ioannina | Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας | Regional wine of Slopes of Egialia | Toπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου | Regional wine of Slopes of Enos | Θρακικός Τοπικός Οίνος o Τοπικός Οίνος Θράκης | Regional wine of Thrace - Thrakikos o Regional wine of Thrakis | Τοπικός Οίνος Ιλίου | Regional wine of Ilion | Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Metsovo - Metsovitikos | Τοπικός Οίνος Κορωπίου | Regional wine of Koropi | Τοπικός Οίνος Φλώρινας | Regional wine of Florina | Τοπικός Οίνος Θαψανών | Regional wine of Thapsana | Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος | Regional wine of Slopes of Knimida | Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Epirus - Epirotikos | Τοπικός Οίνος Πισάτιδος | Regional wine of Pisatis | Τοπικός Οίνος Λευκάδας | Regional wine of Lefkada | Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος | Regional wine of Monemvasia - Monemvasios | Τοπικός Οίνος Βελβεντού | Regional wine of Velvendos | Λακωνικός Τοπικός Οίνος | Regional wine of Lakonia – Lakonikos | Tοπικός Οίνος Μαρτίνου | Regional wine of Martino | Aχαϊκός Tοπικός Οίνος | Regional wine of Achaia | Τοπικός Οίνος Ηλιείας | Regional wine of Ilia | Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης | Regional wine of Thessaloniki | Τοπικός Οίνος Κραννώνος | Regional wine of Krannona | Τοπικός Οίνος Παρνασσού | Regional wine of Parnassos | Τοπικός Οίνος Μετεώρων | Regional wine of Meteora | Τοπικός Οίνος Ικαρίας | Regional wine of Ikaria | Τοπικός Οίνος Καστοριάς | Regional wine of Kastoria | UNGHERIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate | Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata) | Ászár-Neszmély(-i) … | Ászár(-i) Neszmély(-i) | Badacsony(-i) | | Balatonboglár(-i) … | Balatonlelle(-i) Marcali | Balatonfelvidék(-i) … | Balatonederics-Lesence(-i) Cserszeg(-i) Kál(-i) | Balatonfüred-Csopak(-i) … | Zánka(-i) | Balatonmelléke o Balatonmelléki … | Muravidéki | Bükkalja(-i) | | Csongrád(-i) | Kistelek(-i) Mórahalom o Mórahalmi Pusztamérges(-i) | Eger o Egri … | Debrő(-i), seguito o no da Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i) | Etyek-Buda(-i) … | Buda(-i) Etyek(-i) Velence(-i) | Hajós-Baja(-i) | | Kőszegi | | Kunság(-i) … | Bácska(-i) Cegléd(-i) Duna mente o Duna menti Izsák(-i) Jászság(-i) Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-Kiskunfélegyházi Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i) Kiskőrös(-i) Monor(-i) Tisza mente o Tisza menti | Mátra(-i) | | Mór(-i) | | Pannonhalma (Pannonhalmi) | | Pécs(-i) … | Versend(-i) Szigetvár(-i) Kapos(-i) | Szekszárd(-i) | | Somló(-i) … | Kissomlyó-Sághegyi | Sopron(-i) … | Köszeg(-i) | Tokaj(-i) … | Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i) o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i) | Tolna(-i) … | Tamási Völgység(-i) | Villány(-i) … | Siklós(-i), seguito o no da Kisharsány(-i) o Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o Csarnóta(-i) o Diósviszló(-i) o Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o Vokány(-i) | ITALIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita) | Albana di Romagna | Asti o Moscato d’Asti o Asti Spumante | Barbaresco | Bardolino superiore | Barolo | Brachetto d’Acqui o Acqui | Brunello di Motalcino | Carmignano | Chianti, seguito o no da Colli Aretini o Colli Fiorentini o Colline Pisane o Colli Senesi o Montalbano o Montespertoli o Rufina | Chianti Classico | Fiano di Avellino | Forgiano | Franciacorta | Gattinara | Gavi o Cortese di Gavi | Ghemme | Greco di Tufo | Montefalco Sagrantino | Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane | Ramandolo | Recioto di Soave | Sforzato di Valtellina o Sfursat di Valtellina | Soave superiore | Taurasi | Valtellina Superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Stagafassli o Vagella | Vermentino di Gallura o Sardegna Vermentino di Gallura | Vernaccia di San Gimignano | Vino Nobile di Montepulciano | D.O.C. (Denominazioni di Origine Controllata) | Aglianico del Taburno o Taburno | Aglianico del Vulture | Albugnano | Alcamo o Alcamo classico | Aleatico di Gradoli | Aleatico di Puglia | Alezio | Alghero o Sardegna Alghero | Alta Langa | Alto Adige o dell’Alto Adige (Südtirol o Südtiroler), seguito o no da: Colli di Bolzano (Bozner Leiten),Meranese di Collina o Meranese (Meraner Hugel o Meraner),Santa Maddalena (St. Magdalener),Terlano (Terlaner),Valle Isarco (Eisacktal o Eisacktaler),Valle Venosta (Vinschgau) | Ansonica Costa dell’Argentario | Aprilia | Arborea o Sardegna Arborea | Arcole | Assisi | Atina | Aversa | Bagnoli di Sopra o Bagnoli | Barbera d’Asti | Barbera del Monferrato | Barbera d’Alba | Barco Reale di Carmignano o Rosato di Carmignano o Vin Santo di Carmignano o Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice | Bardolino | Bianchello del Metauro | Bianco Capena | Bianco dell’Empolese | Bianco della Valdinievole | Bianco di Custoza | Bianco di Pitigliano | Bianco Pisano di S. Torpè | Biferno | Bivongi | Boca | Bolgheri e Bolgheri Sassicaia | Bosco Eliceo | Botticino | Bramaterra | Breganze | Brindisi | Cacc’e mmitte di Lucera | Cagnina di Romagna | Caldaro (Kalterer) o Lago di Caldaro (Kalterersee), seguito o no da "Classico" | Campi Flegrei | Campidano di Terralba o Terralba o Sardegna Campidano di Terralba o Sardegna Terralba | Canavese | Candia dei Colli Apuani | Cannonau di Sardegna, seguito o no da Capo Ferrato o Oliena o Nepente di Oliena Jerzu | Capalbio | Capri | Capriano del Colle | Carema | Carignano del Sulcis o Sardegna Carignano del Sulcis | Carso | Castel del Monte | Castel San Lorenzo | Casteller | Castelli Romani | Cellatica | Cerasuolo di Vittoria | Cerveteri | Cesanese del Piglio | Cesanese di Affile o Affile | Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano | Cilento | Cinque Terre o Cinque Terre Sciacchetrà, seguito o no da Costa de sera o Costa de Campu o Costa da Posa | Circeo | Cirò | Cisterna d’Asti | Colli Albani | Colli Altotiberini | Colli Amerini | Colli Berici, seguito o no da "Barbarano" | Colli Bolognesi, seguito o no da Colline di Riposto o Colline Marconiane o Zola Predona o Monte San Pietro o Colline di Oliveto o Terre di Montebudello o Serravalle | Colli Bolognesi Classico-Pignoletto | Colli del Trasimeno o Trasimeno | Colli della Sabina | Colli dell'Etruria Centrale | Colli di Conegliano, seguito o no da Refrontolo o Torchiato di Fregona | Colli di Faenza | Colli di Luni (Regione Liguria) | Colli di Luni (Regione Toscana) | Colli di Parma | Colli di Rimini | Colli di Scandiano e di Canossa | Colli d'Imola | Colli Etruschi Viterbesi | Colli Euganei | Colli Lanuvini | Colli Maceratesi | Colli Martani, seguito o no da Todi | Colli Orientali del Friuli, seguito o no da Cialla o Rosazzo | Colli Perugini | Colli Pesaresi, seguito o no da Focara o Roncaglia | Colli Piacentini, seguito o no da Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d’Arda o Trebbianino Val Trebbia o Val Nure | Colli Romagna Centrale | Colli Tortonesi | Collina Torinese | Colline di Levanto | Colline Lucchesi | Colline Novaresi | Colline Saluzzesi | Collio Goriziano o Collio | Conegliano-Valdobbiadene, seguito o no da Cartizze | Conero | Contea di Sclafani | Contessa Entellina | Controguerra | Copertino | Cori | Cortese dell’Alto Monferrato | Corti Benedettine del Padovano | Cortona | Costa d’Amalfi, seguito o no da Furore o Ravello o Tramonti | Coste della Sesia | Delia Nivolelli | Dolcetto d’Acqui | Dolcetto d’Alba | Dolcetto d’Asti | Dolcetto delle Langhe Monregalesi | Dolcetto di Diano d’Alba o Diano d’Alba | Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani | Dolcetto di Ovada | Donnici | Elba | Eloro, seguito o no da Pachino | Erbaluce di Caluso o Caluso | Erice | Esino | Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone | Etna | Falerio dei Colli Ascolani o Falerio | Falerno del Massico | Fara | Faro | Frascati | Freisa d’Asti | Freisa di Chieri | Friuli Annia | Friuli Aquileia | Friuli Grave | Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli | Friuli Latisana | Gabiano | Galatina | Galluccio | Gambellara | Garda (Regione Lombardia) | Garda (Regione Veneto) | Garda Colli Mantovani | Genazzano | Gioia del Colle | Girò di Cagliari o Sardegna Girò di Cagliari | Golfo del Tigullio | Gravina | Greco di Bianco | Greco di Tufo | Grignolino d’Asti | Grignolino del Monferrato Casalese | Guardia Sanframondi o Guardiolo | Irpinia | I Terreni di Sanseverino | Ischia | Lacrima di Morro o Lacrima di Morro d'Alba | Lago di Corbara | Lambrusco di Sorbara | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | Lambrusco Mantovano, seguito o no da: Oltrepò Mantovano o Viadanese-Sabbionetano | Lambrusco Salamino di Santa Croce | Lamezia | Langhe | Lessona | Leverano | Lison Pramaggiore | Lizzano | Loazzolo | Locorotondo | Lugana (Regione Veneto) | Lugana (Regione Lombardia) | Malvasia delle Lipari | Malvasia di Bosa o Sardegna Malvasia di Bosa | Malvasia di Cagliari o Sardegna Malvasia di Cagliari | Malvasia di Casorzo d'Asti | Malvasia di Castelnuovo Don Bosco | Mandrolisai o Sardegna Mandrolisai | Marino | Marmetino di Milazzo o Marmetino | Marsala | Martina o Martina Franca | Matino | Melissa | Menfi, seguito o no da Feudo o Fiori o Bonera | Merlara | Molise | Monferrato, seguito o no da Casalese | Monica di Cagliari o Sardegna Monica di Cagliari | Monica di Sardegna | Monreale | Montecarlo | Montecompatri Colonna o Montecompatri o Colonna | Montecucco | Montefalco | Montello e Colli Asolani | Montepulciano d'Abruzzo | Monteregio di Massa Marittima | Montescudaio | Monti Lessini o Lessini | Morellino di Scansano | Moscadello di Montalcino | Moscato di Cagliari o Sardegna Moscato di Cagliari | Moscato di Noto | Moscato di Pantelleria o Passito di Pantelleria o Pantelleria | Moscato di Sardegna, seguito o no da: Gallura o Tempio Pausania o Tempio | Moscato di Siracusa | Moscato di Sorso-Sennori o Moscato di Sorso o Moscato di Sennori o Sardegna Moscato di Sorso-Sennori o Sardegna Moscato di Sorso o Sardegna Moscato di Sennori | Moscato di Trani | Nardò | Nasco di Cagliari o Sardegna Nasco di Cagliari | Nebiolo d’Alba | Nettuno | Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari | Offida | Oltrepò Pavese | Orcia | Orta Nova | Orvieto (Regione Umbria) | Orvieto (Regione Lazio) | Ostuni | Pagadebit di Romagna, seguito o no da Bertinoro | Parrina | Penisola Sorrentina, seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento | Pentro di Isernia o Pentro | Pergola | Piemonte | Pietraviva | Pinerolese | Pollino | Pomino | Pornassio o Ormeasco di Pornassio | Primitivo di Manduria | Reggiano | Reno | Riesi | Riviera del Brenta | Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano | Riviera Ligure di Ponente, seguito o no da: Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o Finalese o Ormeasco | Roero | Romagna Albana spumante | Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua | Rosso Barletta | Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium | Rosso Conero | Rosso di Cerignola | Rosso di Montalcino | Rosso di Montepulciano | Rosso Orvietano o Orvietano Rosso | Rosso Piceno | Rubino di Cantavenna | Ruchè di Castagnole Monferrato | Salice Salentino | Sambuca di Sicilia | San Colombano al Lambro o San Colombano | San Gimignano | San Martino della Battaglia (Regione Veneto) | San Martino della Battaglia (Regione Lombardia) | San Severo | San Vito di Luzzi | Sangiovese di Romagna | Sannio | Sant’Agata de Goti | Santa Margherita di Belice | Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto | Sant'Antimo | Sardegna Semidano, seguito o no da Mogoro | Savuto | Scanzo o Moscato di Scanzo | Scavigna | Sciacca, seguito o no da Rayana | Serrapetrona | Sizzano | Soave | Solopaca | Sovana | Squinzano | Strevi | Tarquinia | Teroldego Rotaliano | Terracina, preceduto o no da "Moscato di" | Terre dell’Alta Val Agri | Terre di Franciacorta | Torgiano | Trebbiano d'Abruzzo | Trebbiano di Romagna | Trentino, seguito o no da Sorni o Isera o d’Isera o Ziresi o dei Ziresi | Trento | Val d'Arbia | Val di Cornia, seguito o no da Suvereto | Val Polcevera, seguito o no da Coronata | Valcalepio | Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige) | Valdadige (Etschtaler), seguito o no da Terra dei Forti (Regieno Veneto) | Valdichiana | Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste, seguito o no da: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d’Arvier o Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus | Valpolicella, seguito o no da Valpantena | Valsusa | Valtellina | Valtellina superiore, seguito o no da Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella | Velletri | Verbicaro | Verdicchio dei Castelli di Jesi | Verdicchio di Matelica | Verduno Pelaverga o Verduno | Vermentino di Sardegna | Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano | Vernaccia di San Gimignano | Vernacia di Serrapetrona | Vesuvio | Vicenza | Vignanello | Vin Santo del Chianti | Vin Santo del Chianti Classico | Vin Santo di Montepulciano | Vini del Piave o Piave | Vittorio | Zagarolo | 2. Vini da tavola con indicazione geografica: Allerona | Alta Valle della Greve | Alto Livenza (Regione veneto) | Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giula) | Alto Mincio | Alto Tirino | Arghillà | Barbagia | Basilicata | Benaco bresciano | Beneventano | Bergamasca | Bettona | Bianco di Castelfranco Emilia | Calabria | Camarro | Campania | Cannara | Civitella d'Agliano | Colli Aprutini | Colli Cimini | Colli del Limbara | Colli del Sangro | Colli della Toscana centrale | Colli di Salerno | Colli Ericini | Colli Trevigiani | Collina del Milanese | Colline del Genovesato | Colline Frentane | Colline Pescaresi | Colline Savonesi | Colline Teatine | Condoleo | Conselvano | Costa Viola | Daunia | Del Vastese o Histonium | Delle Venezie (Regione Veneto) | Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia) | Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige) | Dugenta | Emilia o dell’Emilia | Epomeo | Esaro | Fontanarossa di Cerda | Forlì | Fortana del Taro | Frusinate o del Frusinate | Golfo dei Poeti La Spezia o Golfo dei Poeti | Grottino di Roccanova | Isola dei Nuraghi | Lazio | Lipuda | Locride | Marca Trevigiana | Marche | Maremma toscana | Marmilla | Mitterberg o Mitterberg tra Cauria e Tel o Mitterberg zwischen Gfrill und Toll | Modena o Provincia di Modena | Montecastelli | Montenetto di Brescia | Murgia | Narni | Nurra | Ogliastra | Osco o Terre degli Osci | Paestum | Palizzi | Parteolla | Pellaro | Planargia | Pompeiano | Provincia di Mantova | Provincia di Nuoro | Provincia di Pavia | Provincia di Verona o Veronese | Puglia | Quistello | Ravenna | Roccamonfina | Romangia | Ronchi di Brescia | Ronchi Varesini | Rotae | Rubicone | Sabbioneta | Salemi | Salento | Salina | Scilla | Sebino | Sibiola | Sicilia | Sillaro o Bianco del Sillaro | Spello | Tarantino | Terrazze Retiche di Sondrio | Terre del Volturno | Terre di Chieti | Terre di Veleja | Tharros | Toscana o Toscano | Trexenta | Umbria | Valcamonica | Val di Magra | Val di Neto | Val Tidone | Valdamato | Vallagarina (Regione Trentino – Alto Adige) | Vallagarina (Regione Veneto) | Valle Belice | Valle del Crati | Valle del Tirso | Valle d'Itria | Valle Peligna | Valli di Porto Pino | Veneto | Veneto Orientale | Venezia Giulia | Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige) | Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (Regione Veneto) | LUSSEMBURGO Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate (seguite o no dal nome del comune o di parti del comune) | Nomi di comuni o parti di comuni | Moselle Luxembourgeoise … | Ahn | | Assel | | Bech-Kleinmacher | | Born | | Bous | | Burmerange | | Canach | | Ehnen | | Ellingen | | Elvange | | Erpeldingen | | Gostingen | | Greiveldingen | | Grevenmacher | | Lenningen | | Machtum | | Mertert | | Moersdorf | | Mondorf | | Niederdonven | | Oberdonven | | Oberwormeldingen | | Remerschen | | Remich | | Rolling | | Rosport | | Schengen | | Schwebsingen | | Stadtbredimus | | Trintingen | | Wasserbillig | | Wellenstein | | Wintringen | | Wormeldingen | MALTA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) | Sottoregioni | Island of Malta … | Rabat | | Mdina o Medina | | Marsaxlokk | | Marnisi | | Mgarr | | Ta' Qali | | Siggiewi | Gozo … | Ramla | | Marsalforn | | Nadur | | Victoria Heights | 2. Vini da tavola con indicazione geografica In maltese | In inglese | Gzejjer Maltin | Maltese Islands | PORTOGALLO 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) | Sottoregioni | Alenquer | | Alentejo … | Borba Évora Granja-Amareleja Moura Portalegre Redondo Reguengos Vidigueira | Arruda | | Bairrada | | Beira Interior … | Castelo Rodrigo Cova da Beira Pinhel | Biscoitos | | Bucelas | | Carcavelos | | Colares | | Dão, seguito o no da Nobre … | Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela Silgueiros Terras de Azurara Terras de Senhorim | Douro, preceduto o no da Vinho do o Moscatel do … | Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior | Encostas d’Aire … | Alcobaça Ourém | Graciosa | | Lafões | | Lagoa | | Lagos | | Lourinhã | | Madeira o Madère o Madera o Vinho da Madeira o Madeira Weine o Madeira Wine o Vin de Madère o Vino di Madera o Madeira Wijn | | Madeirense | | Óbidos | | Palmela | | Pico | | Portimão | | Port o Porto o Oporto o Portwein o Portvin o Portwijn o Vin de Porto o Port Wine o Vinho do Porto | | Ribatejo … | Almeirim Cartaxo Chamusca Coruche Santarém Tomar | Setúbal, preceduto o no da Moscatel o seguito da Roxo | | Tavira | | Távora-Varosa | | Torres Vedras | | Trás-os-Montes … | Chaves Planalto Mirandês Valpaços | Vinho Verde … | Amarante Ave Baião Basto Cávado Lima Monção Paiva Sousa | 2. Vini da tavola con indicazione geografica Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) | Sottoregioni | Açores | | Alentejano | | Algarve | | Beiras … | Beira Alta Beira Litoral Terras de Sicó | Duriense | | Estremadura … | Alta Estremadura | Minho | | Ribatejano | | Terras Madeirenses | | Terras do Sado | | Transmontano | | ROMANIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) | Sottoregioni | Aiud | | Alba Iulia | | Babadag | | Banat, seguito o no da … | Dealurile Tirolului Moldova Nouă Silagiu | Banu Mărăcine | | Bohotin | | Cernăteşti - Podgoria | | Coteşti | | Cotnari | | Crişana, seguito o no da … | Biharia Diosig Şimleu Silvaniei | Dealu Bujorului | | Dealu Mare, seguito o no da … | Boldeşti Breaza Ceptura Merei Tohani Urlaţi Valea Călugărească Zoreşti | Drăgăşani | | Huşi, seguito o no da … | Vutcani | Iana | | Iaşi, seguito o no da … | Bucium Copou Uricani | Lechinţa | | Mehedinţi, seguito o no da … | Corcova Golul Drâncei Oreviţa Severin Vânju Mare | Miniş | | Murfatlar, seguito o no da … | Cernavodă Medgidia | Nicoreşti | | Odobeşti | | Oltina | | Panciu | | Pietroasa | | Recaş | | Sâmbureşti | | Sarica Niculiţel, seguito o no da … | Tulcea | Sebeş - Apold | | Segarcea | | Ştefăneşti, seguito o no da … | Costeşti | Târnave, seguito o no da … | Blaj Jidvei Mediaş | 2. Vini da tavola con indicazione geografica Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) | Sottoregioni | Colinele Dobrogei | | Dealurile Crişanei | | Dealurile Moldovei, or … | Dealurile Covurluiului Dealurile Hârlăului Dealurile Huşilor Dealurile laşilor Dealurile Tutovei Terasele Siretului | Dealurile Munteniei | | Dealurile Olteniei | | Dealurile Sătmarului | | Dealurile Transilvaniei | | Dealurile Vrancei | | Dealurile Zarandului | | Terasele Dunării | | Viile Caraşului | | Viile Timişului | | SLOVACCHIA Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate (seguite dal termine "vinohradnícka oblasť") | Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine "vinohradnícky rajón") | Južnoslovenská … | Dunajskostredský Galantský Hurbanovský Komárňanský Palárikovský Šamorínsky Strekovský Štúrovský | Malokarpatská … | Bratislavský Doľanský Hlohovecký Modranský Orešanský Pezinský Senecký Skalický Stupavský Trnavský Vrbovský Záhorský | Nitrianska … | Nitriansky Pukanecký Radošinský Šintavský Tekovský Vrábeľský Želiezovský Žitavský Zlatomoravecký | Stredoslovenská … | Fiľakovský Gemerský Hontiansky Ipeľský Modrokamenecký Tornaľský Vinický | Tokaj / -ská / -sky / -ské … | Čerhov Černochov Malá Tŕňa Slovenské Nové Mesto Veľká Bara Veľká Tŕňa Viničky | Východoslovenská … | Kráľovskochlmecký Michalovský Moldavský Sobranecký | SLOVENIA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto) | Bela krajina o Belokranjec | Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko | Dolenjska | Dolenjska, cviček | Goriška Brda o Brda | Haloze o Haložan | Koper o Koprčan | Kras | Kras, teran | Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer | Maribor o Mariborčan | Radgona-Kapela o Kapela Radgona | Prekmurje o Prekmurčan | Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje | Srednje Slovenske gorice | Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan | 2. Vini da tavola con indicazione geografica Podravje | Posavje | Primorska | SPAGNA 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione) | Sottoregioni | Abona | | Alella | | Alicante … | Marina Alta | Almansa | | Ampurdán-Costa Brava | | Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava | | Arlanza | | Arribes | | Bierzo | | Binissalem-Mallorca | | Bullas | | Calatayud | | Campo de Borja | | Cariñena | | Cataluña | | Cava | | Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina | | Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina | | Cigales | | Conca de Barberá | | Condado de Huelva | | Costers del Segre … | Raimat Artesa Valls de Riu Corb Les Garrigues | Dehesa del Carrizal | | Dominio de Valdepusa | | El Hierro | | Finca Élez | | Guijoso | | Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry | | Jumilla | | La Mancha | | La Palma … | Hoyo de Mazo Fuencaliente Norte de la Palma | Lanzarote | | Málaga | | Manchuela | | Manzanilla | | Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda | | Méntrida | | Mondéjar | | Monterrei … | Ladera de Monterrei Val de Monterrei | Montilla-Moriles | | Montsant | | Navarra … | Baja Montaña Ribera Alta Ribera Baja Tierra Estella Valdizarbe | Penedés | | Pla de Bages | | Pla i Llevant | | Priorato | | Rías Baixas … | Condado do Tea O Rosal Ribera do Ulla Soutomaior Val do Salnés | Ribeira Sacra … | Amandi Chantada Quiroga-Bibei Ribeiras do Miño Ribeiras do Sil | Ribeiro | | Ribera del Duero | | Ribera del Guardiana … | Cañamero Matanegra Montánchez Ribera Alta Ribera Baja Tierra de Barros | Ribera del Júcar | | Rioja … | Alavesa Alta Baja | Rueda | | Sierras de Málaga … | Serranía de Ronda | Somontano | | Tacoronte-Acentejo … | Anaga | Tarragona | | Terra Alta | | Tierra de León | | Tierra del Vino de Zamora | | Toro | | Uclés | | Utiel-Requena | | Valdeorras | | Valdepeñas | | Valencia … | Alto Turia Clariano Moscatel de Valencia Valentino | Valle de Güímar | | Valle de la Orotava | | Valles de Benavente (Los) | | Vinos de Madrid … | Arganda Navalcarnero San Martín de Valdeiglesias | Ycoden-Daute-Isora | | Yecla | | 2. Vini da tavola con indicazione geografica Vino de la Tierra de Abanilla | Vino de la Tierra de Bailén | Vino de la Tierra de Bajo Aragón | Vino de la Tierra de Betanzos | Vino de la Tierra de Cádiz | Vino de la Tierra de Campo de Belchite | Vino de la Tierra de Campo de Cartagena | Vino de la Tierra de Cangas | Vino de la Terra de Castelló | Vino de la Tierra de Castilla | Vino de la Tierra de Castilla y León | Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra | Vino de la Tierra de Córdoba | Vino de la Tierra de Desierto de Almería | Vino de la Tierra de Extremadura | Vino de la Tierra Formentera | Vino de la Tierra de Gálvez | Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste | Vino de la Tierra de Ibiza | Vino de la Tierra de Illes Balears | Vino de la Tierra de Isla de Menorca | Vino de la Tierra de La Gomera | Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra | Vino de la Tierra de Los Palacios | Vino de la Tierra de Norte de Granada | Vino de la Tierra Norte de Sevilla | Vino de la Tierra de Pozohondo | Vino de la Tierra de Ribera del Andarax | Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza | Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas | Vino de la Tierra de Ribera del Queiles | Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord | Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz | Vino de la Tierra de Valdejalón | Vino de la Tierra de Valle del Cinca | Vino de la Tierra de Valle del Jiloca | Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense | Vino de la Tierra Valles de Sadacia | REGNO UNITO 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate English Vineyards | Welsh Vineyards | 2. Vini da tavola con indicazione geografica England o Berkshire | Buckinghamshire | Cheshire | Cornwall | Derbyshire | Devon | Dorset | East Anglia | Gloucestershire | Hampshire | Herefordshire | Isle of Wight | Isles of Scilly | Kent | Lancashire | Leicestershire | Lincolnshire | Northamptonshire | Nottinghamshire | Oxfordshire | Rutland | Shropshire | Somerset | Staffordshire | Surrey | Sussex | Warwickshire | West Midlands | Wiltshire | Worcestershire | Yorkshire | Wales o Cardiff | Cardiganshire | Carmarthenshire | Denbighshire | Gwynedd | Monmouthshire | Newport | Pembrokeshire | Rhondda Cynon Taf | Swansea | The Vale of Glamorgan | Wrexham | b) BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ 1. Rum Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel Ron de Málaga Ron de Granada Rum da Madeira 2. a) Whisky Scotch Whisky Irish Whisky Whisky español (Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni "malt" o "grain") b) Whiskey Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey (Queste denominazioni possono essere completate dall’indicazione "Pot Still") 3. Bevande spiritose di cereali Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Korn Kornbrand 4. Acquavite di vino Eau-de-vie de Cognac Eau-de-vie des Charentes Cognac (La designazione "Cognac" può essere completata dalle seguenti indicazioni: - Fine - Grande Fine Champagne - Grande Champagne - Petite Champagne - Petite Fine Champagne - Fine Champagne - Borderies - Fins Bois - Bons Bois) Fine Bordeaux Armagnac Bas-Armagnac Haut-Armagnac Ténarèse Eau-de-vie de vin de la Marne Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de vin de Bourgogne Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Eau-de-vie de vin de Savoie Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Eau-de-vie de vin originaire de Provence Eau-de-vie de Faugères / Faugères Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Aguardente do Minho Aguardente do Douro Aguardente da Beira Interior Aguardente da Bairrada Aguardente do Oeste Aguardente do Ribatejo Aguardente do Alentejo Aguardente do Algarve Сунгурларска гроздова ракия / Sungurlarska grozdova rakiya Гроздова ракия от Сунгурларе / Grozdova rakiya di Sungurlare Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya / Grozdova rakiya di Sliven) Стралджанска Мускатова ракия / Straldjanska Muscatova rakiya Мускатова ракия от Стралджа / Muscatova rakiya di Straldja Поморийска гроздова ракия / Pomoriyska grozdova rakiya Гроздова ракия от Поморие / Grozdova rakiya di Pomorie Русенска бисерна гроздова ракия / Russenska biserna grozdova rakiya Бисерна гроздова ракия от Русе / Biserna grozdova rakiya di Russe Бургаска Мускатова ракия / Bourgaska Muscatova rakiya Мускатова ракия от Бургас / Muscatova rakiya di Bourgas Добруджанска мускатова ракия / Dobrudjanska muscatova rakiya Мускатова ракия от Добруджа / muscatova rakiya di Dobrudja Сухиндолска гроздова ракия / Suhindolska grozdova rakiya Гроздова ракия от Сухиндол / Grozdova rakiya di Suhindol Карловска гроздова ракия / Karlovska grozdova rakiya Гроздова Ракия от Карлово / Grozdova Rakiya di Karlovo Vinars Târnave Vinars Vaslui Vinars Murfatlar Vinars Vrancea Vinars Segarcea 5. Brandy Brandy de Jerez Brandy del Penedés Brandy italiano Brandy Αττικής / Brandy of Attica Brandy Πελλοπονήσου / Brandy del Peloponneso Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy della Grecia centrale Deutscher Weinbrand Wachauer Weinbrand Weinbrand Dürnstein Karpatské brandy špeciál 6. Acquavite di vinaccia Eau-de-vie de marc de Champagne o Marc de Champagne Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de marc de Bourgogne Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Marc de Bourgogne Marc de Savoie Marc d'Auvergne Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône Eau-de-vie de marc originaire de Provence Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc Marc d'Alsace Gewürztraminer Marc de Lorraine Bagaceira do Minho Bagaceira do Douro Bagaceira da Beira Interior Bagaceira da Bairrada Bagaceira do Oeste Bagaceira do Ribatejo Bagaceiro do Alentejo Bagaceira do Algarve Orujo gallego Grappa Grappa di Barolo Grappa piemontese / Grappa del Piemonte Grappa lombarda / Grappa di Lombardia Grappa trentina / Grappa del Trentino Grappa friulana / Grappa del Friuli Grappa veneta / Grappa del Veneto Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia di Creta Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro della Macedonia Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro della Tessaglia Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise Ζιβανία / Zivania Pálinka 7. Acquavite di frutta Schwarzwälder Kirschwasser Schwarzwälder Himbeergeist Schwarzwälder Mirabellenwasser Schwarzwälder Williamsbirne Schwarzwälder Zwetschgenwasser Fränkisches Zwetschgenwasser Fränkisches Kirschwasser Fränkischer Obstler Mirabelle de Lorraine Kirsch d'Alsace Quetsch d'Alsace Framboise d'Alsace Mirabelle d'Alsace Kirsch de Fougerolles Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige Südtiroler Aprikot / Südtiroler Marille / Aprikot dell'Alto Adige / Marille dell'Alto Adige Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige Williams friulano / Williams del Friuli Sliwovitz del Veneto Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino Williams trentino / Williams del Trentino Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino Aprikot trentino / Aprikot del Trentino Medronheira do Algarve Medronheira do Buçaco Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto Aguardente de pêra da Lousã Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Wachauer Marillenbrand Bošácka Slivovica Szatmári Szilvapálinka Kecskeméti Barackpálinka Békési Szilvapálinka Szabolcsi Almapálinka Slivovice Pálinka Троянска сливова ракия / Troyanska slivova rakiya Сливова ракия от Троян / Slivova rakiya di Troyan Силистренска кайсиева ракия / Silistrenska kayssieva rakiya Кайсиева ракия от Силистра / Kayssieva rakiya di Silistra Тервелска кайсиева ракия / Tervelska kayssieva rakiya Кайсиева ракия от Тервел / Kayssieva rakiya di Tervel Ловешка сливова ракия / Loveshka slivova rakiya Сливова ракия от Ловеч / Slivova rakiya di Lovech Pălincă Ţuică Zetea de Medieşu Aurit Ţuică de Valea Milcovului Ţuică de Buzău Ţuică de Argeş Ţuică de Zalău Ţuică Ardelenească de Bistriţa Horincă de Maramureş Horincă de Cămârzan Horincă de Seini Horincă de Chioar Horincă de Lăpuş Turţ de Oaş Turţ de Maramureş 8. Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere Calvados Calvados du Pays d'Auge Eau-de-vie de cidre de Bretagne Eau-de-vie de poiré de Bretagne Eau-de-vie de cidre de Normandie Eau-de-vie de poiré de Normandie Eau-de-vie de cidre du Maine Aguardiente de sidra de Asturias Eau-de-vie de poiré du Maine 9. Acquavite di genziana Bayerischer Gebirgsenzian Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige Genziana trentina / Genziana del Trentino 10. Bevande spiritose di frutta Pacharán Pacharán navarro 11. Bevande spiritose al ginepro Ostfriesischer Korngenever Genièvre Flandres Artois Hasseltse jenever Balegemse jenever Péket de Wallonie Steinhäger Plymouth Gin Gin de Mahón Vilniaus Džinas Spišská Borovička Slovenská Borovička Juniperus Slovenská Borovička Inovecká Borovička Liptovská Borovička 12. Bevande spiritose al carvi Dansk Akvavit / Dansk Aquavit Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit 13. Bevande spiritose all'anice Anis español Évoca anisada Cazalla Chinchón Ojén Rute Oύζο / Ouzo 14. Liquori Berliner Kümmel Hamburger Kümmel Münchener Kümmel Chiemseer Klosterlikör Bayerischer Kräuterlikör Cassis de Dijon Cassis de Beaufort Irish Cream Palo de Mallorca Ginjinha portuguesa Licor de Singeverga Benediktbeurer Klosterlikör Ettaler Klosterlikör Ratafia de Champagne Ratafia catalana Anis português Finnish berry / Finnish fruit liqueur Grossglockner Alpenbitter Mariazeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schlossgeist Steinfelder Magenbitter Wachauer Marillenlikör Jägertee / Jagertee / Jagatee Allažu Kimelis Čepkelių Demänovka Bylinný Likér Polish Cherry Karlovarská Hořká 15. Bevande spiritose Pommeau de Bretagne Pommeau du Maine Pommeau de Normandie Svensk Punsch / Swedish Punch Slivovice 16. Vodka Svensk Vodka / Swedish Vodka Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland Polska Wódka / Polish Vodka Laugarício Vodka Originali Lietuviška Degtinė Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Vodka alle erbe della pianura della Podlasia settentrionale aromatizzata con estratto di erba di bisonte Latvijas Dzidrais Rīgas Degvīns LB Degvīns LB Vodka 17. Bevande spiritose di gusto amaro Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam Demänovka bylinná horká c) VINI AROMATIZZATI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ Nürnberger Glühwein Pelin Thüringer Glühwein Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino PARTE B: IN MONTENEGRO a) VINI ORIGINARI DEL MONTENEGRO 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate Regioni determinate | Sottoregioni (seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto) | Crnogorsko primorje | Boko-kotorski Budvansko-barski Ulcinjski Grahovsko-nudoski | Crnogorski basen Skadarskog jezera | Podgorički Crmnički Riječki Bjelopavlićki Katunski | -------------------------------------------------- APPENDICE 2 ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI E DEI TERMINI QUALITATIVI UTILIZZATI PER QUALIFICARE I VINI NELLA COMUNITÀ (di cui agli articoli 4 e 7 dell'allegato II del protocollo 2) Menzioni tradizionali | Vini interessati | Categoria di vini | Lingua | REPUBBLICA CECA pozdní sběr | Tutti | V.q.p.r.d. | Ceco | archivní víno | Tutti | V.q.p.r.d. | Ceco | panenské víno | Tutti | V.q.p.r.d. | Ceco | GERMANIA Qualitätswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g. U | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Qualitätswein mit Prädikät / at / Q.b.A.m. Pr / Prädikatswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs / Q.g. U | Tutti | V.s.q.p.r.d. | Tedesco | Auslese | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Beerenauslese | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Eiswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Kabinett | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Spätlese | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Trockenbeerenauslese | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Landwein | Tutti | VDT con IG | | Affentaler | Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweier / Baden-Baden | V.q.p.r.d. | Tedesco | Badisch Rotgold | Baden | V.q.p.r.d. | Tedesco | Ehrentrudis | Baden | V.q.p.r.d. | Tedesco | Hock | Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | VDT con IG V.q.p.r.d. | Tedesco | Klassik / Classic | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Liebfrau(en)milch | Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau | V.q.p.r.d. | Tedesco | Moseltaler | Mosel-Saar-Ruwer | V.q.p.r.d. | Tedesco | Riesling-Hochgewächs | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Schillerwein | Württemberg | V.q.p.r.d. | Tedesco | Weißherbst | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Winzersekt | Tutti | V.s.q.p.r.d. | Tedesco | GRECIA Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée) | Tutti | V.q.p.r.d. | Greco | Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure) | Tutti | V.q.p.r.d. | Greco | Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel) | Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) | V.l.q.p.r.d. | Greco | Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux) | Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) | V.q.p.r.d. | Greco | Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) | Tutti | VDT con IG | Greco | Τοπικός Οίνος (vins de pays) | Tutti | VDT con IG | Greco | Αγρέπαυλη (Agrepavlis) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Αμπέλι (Ampeli) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Aρχοντικό (Archontiko) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Κάβα [1] (Cava) | Tutti | VDT con IG | Greco | Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru) | Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) | V.l.q.p.r.d. | Greco | Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve) | Tutti | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Greco | Κάστρο (Kastro) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Κτήμα (Ktima) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Λιαστός (Liastos) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Μετόχι (Metochi) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Μοναστήρι (Monastiri) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Νάμα (Nama) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Νυχτέρι (Nychteri) | Σαντορίνη | V.q.p.r.d. | Greco | Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Πύργος (Pyrgos) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) | Tutti | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Greco | Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) | Tutti | V.l.q.p.r.d. | Greco | Βερντέα (Verntea) | Ζάκυνθος | VDT con IG | Greco | Vinsanto | Σαντορίνη | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Greco | SPAGNA Denominacion de origen (DO) | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Denominacion de origen calificada (DOCa) | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Vino dulce natural | Tutti | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Vino generoso | [2] | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Vino generoso de licor | [3] | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Vino de la Tierra | Tutti | VDT con IG | | Aloque | DO Valdepeñas | V.q.p.r.d. | Spagnolo | Amontillado | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Añejo | Tutti | V.q.p.r.d., VDT con IG | Spagnolo | Añejo | DO Malaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Chacoli / Txakolina | DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava | V.q.p.r.d. | Spagnolo | Clásico | DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora | V.q.p.r.d. | Spagnolo | Cream | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Inglese | Criadera | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Criaderas y Soleras | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Crianza | Tutti | V.q.p.r.d. | Spagnolo | Dorado | DO Rueda DO Malaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Fino | DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Fondillon | DO Alicante | V.q.p.r.d. | Spagnolo | Gran Reserva | Tutti i v.q.p.r.d. Cava | V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d. | Spagnolo | Lágrima | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Noble | Tutti | V.q.p.r.d., VDT con IG | Spagnolo | Noble | DO Malaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Oloroso | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Pajarete | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Pálido | DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Palo Cortado | DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Primero de cosecha | DO Valencia | V.q.p.r.d. | Spagnolo | Rancio | Tutti | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Raya | DO Montilla-Moriles | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Reserva | Tutti | V.q.p.r.d. | Spagnolo | Sobremadre | DO vinos de Madrid | V.q.p.r.d. | Spagnolo | Solera | DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Superior | Tutti | V.q.p.r.d. | Spagnolo | Trasañejo | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Vino Maestro | DO Málaga | V.l.q.p.r.d. | Spagnolo | Vendimia inicial | DO Utiel-Requena | V.q.p.r.d. | Spagnolo | Viejo | Tutti | V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG | Spagnolo | Vino de tea | DO La Palma | V.q.p.r.d. | Spagnolo | FRANCIA Appellation d’origine contrôlée | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Francese | Appellation contrôlée | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | | Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Francese | Vin doux naturel | AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes | V.q.p.r.d. | Francese | Vin de pays | Tutti | VDT con IG | Francese | Ambré | Tutti | V.l.q.p.r.d. e VDT con IG | Francese | Château | Tutti | V.q.p.r.d., V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. | Francese | Clairet | AOC Bourgogne AOC Bordeaux | V.q.p.r.d. | Francese | Claret | AOC Bordeaux | V.q.p.r.d. | Francese | Clos | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Francese | Cru Artisan | AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe | V.q.p.r.d. | Francese | Cru Bourgeois | AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe | V.q.p.r.d. | Francese | Cru Classé, éventuellement précédé de: Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième. | AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac | V.q.p.r.d. | Francese | Edelzwicker | AOC Alsace | V.q.p.r.d. | Tedesco | Grand Cru | AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion | V.q.p.r.d. | Francese | Grand Cru | Champagne | V.s.q.p.r.d. | Francese | Hors d’âge | AOC Rivesaltes | V.l.q.p.r.d. | Francese | Passe-tout-grains | AOC Bourgogne | V.q.p.r.d. | Francese | Premier Cru | AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. | Francese | Primeur | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Francese | Rancio | AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau | V.l.q.p.r.d. | Francese | Sélection de grains nobles | AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac | V.q.p.r.d. | Francese | Sur Lie | AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion | V.q.p.r.d., VDT con IG | Francese | Tuilé | AOC Rivesaltes | V.l.q.p.r.d. | Francese | Vendanges tardives | AOC Alsace, Jurançon | V.q.p.r.d. | Francese | Villages | AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon | V.q.p.r.d. | Francese | Vin de paille | AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage | V.q.p.r.d. | Francese | Vin jaune | AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon) | V.q.p.r.d. | Francese | ITALIA Denominazione di Origine Controllata / D.O.C. | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG | Italiano | Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G. | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG | Italiano | Vino Dolce Naturale | Tutti | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano | Inticazione geografica tipica (IGT) | Tutti | VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG | Italiano | Landwein | Vini con IG della provincia autonoma di Bolzano | VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG | Tedesco | Vin de pays | Vini con IG della regione Valle d'Aosta | VDT, VT, VL, vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG | Francese | Alberata o vigneti ad alberata | DOC Aversa | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. | Italiano | Amarone | DOC Valpolicella | V.q.p.r.d. | Italiano | Ambra | DOC Marsala | V.q.p.r.d. | Italiano | Ambrato | DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano | Annoso | DOC Controguerra | V.q.p.r.d. | Italiano | Apianum | DOC Fiano di Avellino | V.q.p.r.d. | Latino | Auslese | DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige | V.q.p.r.d. | Tedesco | Barco Reale | DOC Barco Reale di Carmignano | V.q.p.r.d. | Italiano | Brunello | DOC Brunello di Montalcino | V.q.p.r.d. | Italiano | Buttafuoco | DOC Oltrepò Pavese | V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. | Italiano | Cacc’e mitte | DOC Cacc’e Mitte di Lucera | V.q.p.r.d. | Italiano | Cagnina | DOC Cagnina di Romagna | V.q.p.r.d. | Italiano | Cannellino | DOC Frascati | V.q.p.r.d. | Italiano | Cerasuolo | DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d’Abruzzo | V.q.p.r.d. | Italiano | Chiaretto | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG | Italiano | Ciaret | DOC Monferrato | V.q.p.r.d. | Italiano | Château | DOC de la région Valle d’Aosta | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Francese | Classico | Tutti | V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italiano | Dunkel | DOC Alto Adige DOC Trentino | V.q.p.r.d. | Tedesco | Est! Est!! Est!!! | DOC Est! Est!! Est!!! di Montefiascone | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. | Latino | Falerno | DOC Falerno del Massico | V.q.p.r.d. | Italiano | Fine | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano | Fior d’Arancio | DOC Colli Euganei | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG | Italiano | Falerio | DOC Falerio dei colli Ascolani | V.q.p.r.d. | Italiano | Flétri | DOC Valle d’Aosta o Vallée d’Aoste | V.q.p.r.d. | Italiano | Garibaldi Dolce (ou GD) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano | Governo all’uso toscano | DOCG Chianti / Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Italiano | Gutturnio | DOC Colli Piacentini | V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. | Italiano | Italia Particolare (ou IP) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano | Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet | DOC Caldaro DOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano) | V.q.p.r.d. | Tedesco | Kretzer | DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano | V.q.p.r.d. | Tedesco | Lacrima | DOC Lacrima di Morro d’Alba | V.q.p.r.d. | Italiano | Lacryma Christi | DOC Vesuvio | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano | Lambiccato | DOC Castel San Lorenzo | V.q.p.r.d. | Italiano | London Particolar (ou LP ou Inghilterra) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano | Morellino | DOC Morellino di Scansano | V.q.p.r.d. | Italiano | Occhio di Pernice | DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano | V.q.p.r.d. | Italiano | Oro | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano | Pagadebit | DOC pagadebit di Romagna | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano | Passito | Tutti | V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG | Italiano | Ramie | DOC Pinerolese | V.q.p.r.d. | Italiano | Rebola | DOC Colli di Rimini | V.q.p.r.d. | Italiano | Recioto | DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. | Italiano | Riserva | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italiano | Rubino | DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino | V.q.p.r.d. | Italiano | Rubino | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano | Sangue di Giuda | DOC Oltrepò Pavese | V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. | Italiano | Scelto | Tutti | V.q.p.r.d. | Italiano | Sciacchetrà | DOC Cinque Terre | V.q.p.r.d. | Italiano | Sciac-trà | DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio | V.q.p.r.d. | Italiano | Sforzato, Sfursàt | DO Valtellina | V.q.p.r.d. | Italiano | Spätlese | DOC / IGT de Bolzano | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Tedesco | Soleras | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano | Stravecchio | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano | Strohwein | DOC / IGT de Bolzano | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Tedesco | Superiore | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Italiano | Superiore Old Marsala (ou SOM) | DOC Marsala | V.l.q.p.r.d. | Italiano | Torchiato | DOC Colli di Conegliano | V.q.p.r.d. | Italiano | Torcolato | DOC Breganze | V.q.p.r.d. | Italiano | Vecchio | DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano | Vendemmia Tardiva | Tutti | V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., VDT con IG | Italiano | Verdolino | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Italiano | Vergine | DOC Marsala DOC Val di Chiana | V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d. | Italiano | Vermiglio | DOC Colli dell Etruria Centrale | V.l.q.p.r.d. | Italiano | Vino Fiore | Tutti | V.q.p.r.d. | Italiano | Vino Nobile | Vino Nobile di Montepulciano | V.q.p.r.d. | Italiano | Vino Novello o Novello | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Italiano | Vin santo / Vino Santo / Vinsanto | DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino | V.q.p.r.d. | Italiano | Vivace | Tutti | V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG | Italiano | CIPRO Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ) | Tutti | V.q.p.r.d. | Greco | Τοπικός Οίνος (Regional Wine) | Tutti | VDT con IG | Greco | Μοναστήρι (Monastiri) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Κτήμα (Ktima) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es)) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | Μονή (Moni) | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Greco | LUSSEMBURGO Marque nationale | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. | Francese | Appellation contrôlée | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. | Francese | Appellation d’origine controlée | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. | Francese | Vin de pays | Tutti | VDT con IG | Francese | Grand premier cru | Tutti | V.q.p.r.d. | Francese | Premier cru | Tutti | V.q.p.r.d. | Francese | Vin classé | Tutti | V.q.p.r.d. | Francese | Château | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. | Francese | UNGHERIA minőségi bor | Tutti | V.q.p.r.d. | Ungherese | különleges minőségű bor | Tutti | V.q.p.r.d. | Ungherese | fordítás | Tokaj / -i | V.q.p.r.d. | Ungherese | máslás | Tokaj / -i | V.q.p.r.d. | Ungherese | szamorodni | Tokaj / -i | V.q.p.r.d. | Ungherese | aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6 | Tokaj / -i | V.q.p.r.d. | Ungherese | aszúeszencia | Tokaj / -i | V.q.p.r.d. | Ungherese | eszencia | Tokaj / -i | V.q.p.r.d. | Ungherese | tájbor | Tutti | VDT con IG | Ungherese | bikavér | Eger, Szekszárd | V.q.p.r.d. | Ungherese | késői szüretelésű bor | Tutti | V.q.p.r.d. | Ungherese | válogatott szüretelésű bor | Tutti | V.q.p.r.d. | Ungherese | muzeális bor | Tutti | V.q.p.r.d. | Ungherese | siller | Tutti | VDT con IG e v.q.p.r.d. | Ungherese | AUSTRIA Qualitätswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Ausbruch / Ausbruchwein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Auslese / Auslesewein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Beerenauslese (wein) | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Eiswein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Kabinett / Kabinettwein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Schilfwein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Spätlese / Spätlesewein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Strohwein | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Trockenbeerenauslese | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Landwein | Tutti | VDT con IG | | Ausstich | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Tedesco | Auswahl | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Tedesco | Bergwein | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Tedesco | Klassik / Classic | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Erste Wahl | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Tedesco | Hausmarke | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Tedesco | Heuriger | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Tedesco | Jubiläumswein | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Tedesco | Reserve | Tutti | V.q.p.r.d. | Tedesco | Schilcher | Steiermark | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Tedesco | Sturm | Tutti | Mosti di uve parzialmente fermentati con IG | Tedesco | PORTOGALLO Denominação de origem (DO) | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Portoghese | Denominação de origem controlada (DOC) | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Portoghese | Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) | Tutti | V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Portoghese | Vinho doce natural | Tutti | V.l.q.p.r.d. | Portoghese | Vinho generoso | DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos | V.l.q.p.r.d. | Portoghese | Vinho regional | Tutti | VDT con IG | Portoghese | Canteiro | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portoghese | Colheita Seleccionada | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Portoghese | Crusted / Crusting | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Inglese | Escolha | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG | Portoghese | Escuro | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portoghese | Fino | DO Porto DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portoghese | Frasqueira | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portoghese | Garrafeira | Tutti | V.q.p.r.d. e VDT con IG v.l.q.p.r.d. | Portoghese | Lágrima | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Portoghese | Leve | Table wine with GI Estremadura and Ribatejano DO Madeira, DO Porto | VDT con IG v.l.q.p.r.d. | Portoghese | Nobre | DO Dão | V.q.p.r.d. | Portoghese | Reserva | Tutti | V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., VDT con IG | Portoghese | Reserva velha (or grande reserva) | DO Madeira | V.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Portoghese | Ruby | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Inglese | Solera | DO Madeira | V.l.q.p.r.d. | Portoghese | Super reserva | Tutti | V.s.q.p.r.d. | Portoghese | Superior | Tutti | V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG | Portoghese | Tawny | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Inglese | Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Inglese | Vintage | DO Porto | V.l.q.p.r.d. | Inglese | SLOVENIA Penina | Tutti | V.s.q.p.r.d. | Sloveno | pozna trgatev | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno | izbor | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno | jagodni izbor | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno | suhi jagodni izbor | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno | ledeno vino | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno | arhivsko vino | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno | mlado vino | Tutti | V.q.p.r.d. | Sloveno | Cviček | Dolenjska | V.q.p.r.d. | Sloveno | Teran | Kras | V.q.p.r.d. | Sloveno | SLOVACCHIA forditáš | Tokaj / -ská / -ský / -ské | V.q.p.r.d. | Slovacco | mášláš | Tokaj / -ská / -ský / -ské | V.q.p.r.d. | Slovacco | samorodné | Tokaj / -ská / -ský / -ské | V.q.p.r.d. | Slovacco | výber … putňový, completed by the numbers 3-6 | Tokaj / -ská / -ský / -ské | V.q.p.r.d. | Slovacco | výberová esencia | Tokaj / -ská / -ský / -ské | V.q.p.r.d. | Slovacco | esencia | Tokaj / -ská / -ský / -ské | V.q.p.r.d. | Slovacco | BULGARIA Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin) | Tutti | V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Bulgaro | Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin) | Tutti | V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. | Bulgaro | Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine) | Tutti | V.l.q.p.r.d. | Bulgaro | регионално вино (Regional wine) | Tutti | VDT con IG | Bulgaro | Ново (young) | Tutti | V.q.p.r.d. VDT con IG | Bulgaro | Премиум (premium) | Tutti | VDT con IG | Bulgaro | Резерва (reserve) | Tutti | V.q.p.r.d. VDT con IG | Bulgaro | Премиум резерва (premium reserve) | Tutti | VDT con IG | Bulgaro | Специална резерва (special reserve) | Tutti | V.q.p.r.d. | Bulgaro | Специална селекция (special selection) | Tutti | V.q.p.r.d. | Bulgaro | Колекционно (collection) | Tutti | V.q.p.r.d. | Bulgaro | Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak) | Tutti | V.q.p.r.d. | Bulgaro | Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes) | Tutti | V.q.p.r.d. | Bulgaro | Розенталер (Rosenthaler) | Tutti | V.q.p.r.d. | Bulgaro | ROMANIA Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.) | Tutti | V.q.p.r.d. | Rumeno | Cules la maturitate deplină (C.M.D.) | Tutti | V.q.p.r.d. | Rumeno | Cules târziu (C.T.) | Tutti | V.q.p.r.d. | Rumeno | Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.) | Tutti | V.q.p.r.d. | Rumeno | Vin cu indicaţie geografică | Tutti | VDT con IG | Rumeno | Rezervă | Tutti | V.q.p.r.d. | Rumeno | Vin de vinotecă | Tutti | V.q.p.r.d. | Rumeno | [1] La protezione del termine "cava" prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 non pregiudica la protezione dell’indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. "Cava". [2] Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n 1493/1999 del Consiglio. [3] Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio. -------------------------------------------------- APPENDICE 3 ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO di cui all'articolo 12 dell'allegato II del protocollo 2 a) Montenegro Sig.ra Ljiljana Simovic, consulente per la cooperazione internazionale Ministero dell'Agricoltura, della silvicoltura e della gestione delle risorse idriche Governo della Repubblica di Montenegro Rimski trg 46, 81000 Podgorica Tel: +382 81 48 22 71; Fax: +382 81 23 43 06 Email: ljiljanas@mn.yu; radanad@mn.yu b) Comunità Commissione europea Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione B - Affari interni II Capo unità B.2 Allargamento B-1049 Bruxelles / Brussel Belgio Telefono: +32 2 299 11 11 Fax: +32 2 296 62 92 E-mail: AGRI EC Montenegro wine trade -------------------------------------------------- PROTOCOLLO 3 Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la comunità e il Montenegro INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti generali Articolo 3 Cumulo nella Comunità Articolo 4 Cumulo in Montenegro Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti Articolo 8 Unità da prendere in considerazione Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Articolo 10 Assortimenti Articolo 11 Elementi neutri TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio di territorialità Articolo 13 Trasporto diretto Articolo 14 Esposizioni TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti generali Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Articolo 21 Contabilità separata Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura Articolo 23 Esportatore autorizzato Articolo 24 Validità della prova dell'origine Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine Articolo 28 Documenti giustificativi Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi Articolo 30 Discordanze ed errori formali Articolo 31 Importi espressi in euro TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Assistenza reciproca Articolo 33 Verifica delle prove dell'origine Articolo 34 Composizione delle controversie Articolo 35 Sanzioni Articolo 36 Zone franche TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 37 Attuazione del presente protocollo Articolo 38 Condizioni speciali TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 39 Modifiche del presente protocollo ELENCO DEGLI ALLEGATI Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1 Allegato IV: Testo della dichiarazione su fattura Allegato V: Prodotti esclusi dal cumulo di cui agli articoli 3 e 4 DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Montenegro - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Montenegro; h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g); i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nella Comunità o in Montenegro; j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA"; k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura; m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" Articolo 2 Requisiti generali 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità: a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 5; b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari del Montenegro: a) i prodotti interamente ottenuti in Montenegro ai sensi dell'articolo 5; b) i prodotti ottenuti in Montenegro in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Montenegro di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6. Articolo 3 Cumulo nella Comunità 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari della Comunità i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari del Montenegro, della Comunità o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [1], o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 [2], a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno della Comunità. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Comunità non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Comunità soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nella Comunità. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Comunità conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Montenegro, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). La Comunità fornisce al Montenegro, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. Articolo 4 Cumulo in Montenegro 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari del Montenegro i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Comunità, del Montenegro o di qualsiasi paese o territorio coinvolto nel processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [1] o utilizzando materiali originari della Turchia a cui si applica la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 [2], a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle previste dall'articolo 7, all'interno del Montenegro. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Montenegro non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario del Montenegro soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi o territori di cui al paragrafo 1. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Montenegro. 3. I prodotti originari di uno dei paesi o territori elencati al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Montenegro conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi o territori. 4. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che: a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) sia in vigore tra i paesi o territori coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione; b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da l presente protocollo; e c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Montenegro, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo. Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). Il Montenegro fornisce alla Comunità, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi o territori elencati al paragrafo 1. I prodotti dell'allegato V sono esclusi dal cumulo di cui al presente articolo. Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Montenegro: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o del Montenegro, con le loro navi; g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché esse abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j). 2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina: a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Montenegro, b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro, c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o del Montenegro; e e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro. Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che: a) il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7. Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni: a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la scomposizione e composizione di confezioni; c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) semplici operazioni di pittura e lucidatura; f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso; g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n); p) la macellazione degli animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Montenegro su quel prodotto. Articolo 8 Unità da prendere in considerazione 1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine. Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e che sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 10 Assortimenti Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento. Articolo 11 Elementi neutri Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione: a) energia e combustibile; b) impianti e attrezzature; c) macchine e utensili; d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale del prodotto. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 12 Principio di territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Montenegro, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo. 2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dalla Comunità o dal Montenegro verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità o in Montenegro sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. 3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Montenegro sui materiali esportati dalla Comunità o dal Montenegro e successivamente reimportati, purché: a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nella Comunità o in Montenegro o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, prima della loro esportazione; e b) si possa dimostrare alle autorità doganali che: i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati; e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario. 4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Comunità o del Montenegro. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Comunità o del Montenegro con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata. 5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Comunità o del Montenegro, compreso il valore dei materiali aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato. 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Comunità o del Montenegro sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo. Articolo 13 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra la Comunità e il Montenegro direttamente o attraverso i territori degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunità o del Montenegro. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando: a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; o b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) un'esatta descrizione dei prodotti; ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio. Articolo 14 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese o territorio diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Montenegro beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che: a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dal Montenegro nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti; b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o in Montenegro; c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, Vi figurano la denominazione e l'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Montenegro, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Montenegro ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno. 3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9, e degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica il presente accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni del presente accordo. TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE Articolo 16 Requisiti generali 1. I prodotti originari della Comunità importati in Montenegro e i prodotti originari del Montenegro importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione: a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III; o b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra. Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano allegato III. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita. 3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. 4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o del Montenegro se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. 6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato. 7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 18 Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; o b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta. 3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente. 4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY", 5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1. Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE". 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1. 4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data. Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Montenegro, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Montenegro. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Articolo 21 Contabilità separata 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile". 2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte. 3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate. 4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato. 5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti. 6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo. Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura 1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata: a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 o b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi EUR 6000. 2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate con l'inchiostro e in stampatello. 5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. 6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce. Articolo 23 Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura. 4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione. Articolo 24 Validità della prova dell'origine 1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione. 2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo. Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale. Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 28 Documenti giustificativi I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in: a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Montenegro, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Montenegro in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo; e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori della Comunità o del Montenegro in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo. Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3. 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3. 3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2. 4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati. Articolo 30 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 31 Importi espressi in euro 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, del Montenegro o degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europeanotifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati. 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione comporta una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o del Montenegro. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro. TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Assistenza reciproca 1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e del Montenegro si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e il Montenegro si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 33 Verifica delle prove dell'origine 1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. 2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese importatore rispediscono alle autorità doganali del paese esportatore il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine. 3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. 4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, del Montenegro o di uno degli altri paesi o territori di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali. Articolo 34 Composizione delle controversie Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di stabilizzazione e di associazione. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese. Articolo 35 Sanzioni Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni. Articolo 36 Zone franche 1. La Comunità e il Montenegro adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o del Montenegro importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo. TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 37 Attuazione del presente protocollo 1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta o Melilla. 2. I prodotti originari del Montenegro importati a Ceuta e a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Montenegro riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38. Articolo 38 Condizioni speciali 1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13, si considerano: 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure ii) che tali prodotti siano originari del Montenegro o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7; 2) prodotti originari del Montenegro: a) i prodotti interamente ottenuti in Montenegro; b) i prodotti ottenuti in Montenegro nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7. 2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Montenegro" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 39 Modifiche del presente protocollo Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo. [1] Come definito nelle conclusioni del Consiglio Affari generali dell'aprile 1997 e nella comunicazione della Commissione del maggio 1999 sul processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dei Balcani occidentali. [2] La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995 si applica a prodotti diversi dai prodotti agricoli quali definiti nell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e diversi dai prodotti di carbone e di acciaio quali definiti nell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. -------------------------------------------------- ALLEGATO I NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II Nota 1: L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6. Nota 2: 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. Nota 3: 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte contraente. Ad esempio: Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex7224. Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2. La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …" significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. 3.4. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle voci SA 5208-5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. 3.5. Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili). Ad esempio: La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente. Ad esempio: Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. Nota 4: 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. 4.3. Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. Nota 5: 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: - seta; - lana; - peli grossolani di animali; - peli fini di animali; - crine di cavallo; - cotone; - materiali per la produzione della carta e carta; - lino; - canapa; - iuta ed altre fibre tessili liberiane; - sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; - cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; - filamenti sintetici; - filamenti artificiali; - filamenti conduttori elettrici; - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; - fibre sintetiche in fiocco di poliestere; - fibre sintetiche in fiocco di poliammide; - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene; - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile; - altre fibre sintetiche in fiocco; - fibre artificiali in fiocco di viscosa; - altre fibre artificiali in fiocco; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; - altri prodotti di cui alla voce 5605. Ad esempio: Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati. 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30 %. Nota 6: 6.1. Quando, nell’elenco, viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili. 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63. Nota 7: 7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex2707, da 2713 a 2715, ex2901, ex2902 ed ex3403 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; i) isomerizzazione. 7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni: a) distillazione sotto vuoto; b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto; c) cracking; d) reforming; e) estrazione mediante solventi selettivi; f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite; g) polimerizzazione; h) alchilazione; ij) isomerizzazione; k) solo per gli oli pesanti della voce ex2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T); l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione; m) solo per gli oli pesanti della voce ex2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione); n) solo per gli oli combustibili della voce ex2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86; o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex2710, voltolizzazione ad alta frequenza; p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata. 7.3. Ai sensi delle voci ex2707, da 2713 a 2715, ex2901, ex2902 e ex3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. -------------------------------------------------- ALLEGATO II ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo. Voce SA | Designazione delle merci | Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario | (1) | (2) | (3) o (4) | Capitolo 1 | Animali vivi | Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti | | Capitolo 2 | Carne e frattaglie commestibili | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | Capitolo 3 | Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | ex Capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | 0403 | Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao | Fabbricazione: in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari,in cui il valore di tutti i materiali del capitolo. 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 5 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | ex0502 | Setole di maiale o di cinghiale, preparate | Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole | | Capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura | Fabbricazione: in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti,il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Capitolo 7 | Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | Capitolo 8 | Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni | Fabbricazione: in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti,in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 9 | Caffè, tè, mate e spezie; eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | 0901 | Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale | | 0902 | Tè, anche aromatizzato | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale | | ex0910 | Miscele di spezie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale | | Capitolo 10 | Cereali | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | ex Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti | | ex1106 | Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati | Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 | | Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | 1301 | Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 1302 | Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: | | | | –Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati | Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati | | | –altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | Capitolo 14 | Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | ex Capitolo 15 | Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 1501 | Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: | | | | –Grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 | | | –altri | Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 | | 1502 | Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: | | | | –Grassi di ossa o grassi di cascami | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 | | | –altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | 1504 | Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | | | | –Frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 | | | –altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | ex1505 | Lanolina raffinata | Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 | | 1506 | Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: | | | | –Frazioni solide | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 | | | –altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | da 1507 a 1515 | Oli vegetali e loro frazioni: | | | | –Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | | –Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba | Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 | | | –altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti | | 1516 | Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati | Fabbricazione: in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti,in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 | | 1517 | Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 | Fabbricazione: in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513 | | Capitolo 16 | Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici | Fabbricazione: a partire da animali del capitolo 1, e/oin cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | ex Capitolo 17 | Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex1701 | Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 1702 | Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: | | | | –Maltosio e fruttosio chimicamente puri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 | | | –Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | –altri | Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari | | ex1703 | Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 1704 | Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Capitolo 18 | Cacao e sue preparazioni | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | | | | –Estratti di malto | Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 | | | –altri | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 1902 | Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: | | | | –contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi | Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti | | | –contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi | Fabbricazione: in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | 1903 | Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 | | 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione: a partire da materiali non classificati alla voce 1806,in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del frumento duro e del granturco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, ein cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11 | | ex Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto: | Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti | | ex2001 | Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex2004 ed ex2005 | Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 2006 | Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 2007 | Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex2008 | –Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole | Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | –Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | | –Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 2009 | Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 21 | Preparazioni alimentari diverse; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 2101 | Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta | | 2103 | Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata; farina di senapa e senapa preparata: | | | | –Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata | | | –Farina di senapa e senapa preparata | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale | | ex2104 | Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 | | 2106 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 22 | Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto: | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti | | 2202 | Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 | Fabbricazione: in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari | | 2207 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo | Fabbricazione: a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume | | 2208 | Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione | Fabbricazione: a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume | | ex Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex2301 | Whale meal; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana | Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | ex2303 | Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso | Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto | | ex2306 | Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 % | Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute | | 2309 | Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | Fabbricazione: in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari,in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | ex Capitolo 24 | Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto: | Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti | | 2402 | Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari | | ex2403 | Tabacco da fumo | Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari | | ex Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex2504 | Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata | Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia | | ex2515 | Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm | | ex2516 | Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm | Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm | | ex2518 | Dolomite calcinata | Calcinazione della dolomite non calcinata | | ex2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite) | | ex2520 | Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex2524 | Fibre di amianto naturali | Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) | | ex2525 | Mica in polvere | Triturazione della mica o dei residui di mica | | ex2530 | Terre coloranti, calcinate o polverizzate | Calcinazione o triturazione di terre coloranti | | Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex2707 | Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici [1] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex2709 | Oli greggi di minerali bituminosi | Distillazione distruttiva di materiali bituminosi | | 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici [2] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 2711 | Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici [2] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici [2] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici [1] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 2714 | Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici [1] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 2715 | Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs") | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici [1] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto: | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex2805 | "Mischmetall" | Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex2811 | Triossido di zolfo | Fabbricazione a partire da diossido di zolfo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex2833 | Solfato di alluminio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex2840 | Perborato di sodio | Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex2852 | Composti del mercurio di acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | Composti del mercurio di composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | Composti del mercurio di acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | Altri composti del mercurio di leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex Capitolo 29 | Prodotti chimici organici; eccetto: | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex2901 | Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici [1] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex2902 | Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici [1] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex2905 | Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex2932 | –Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | –Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 2933 | Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 2934 | Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex2939 | Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex Capitolo 30 | Prodotti farmaceutici; eccetto: | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 3002 | Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: | | | | –Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | –altri | | | | – –Sangue umano | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | – –Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | – –Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | – –Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | – –altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 3003 e 3004 | Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): | | | | –ottenuti a partire da amicacina della voce 2941 | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | –altri | Fabbricazione: a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottoin cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex3006 | –Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo: | Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria | | | –Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l’odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili: | | | | –fatte di materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [5] | | | –fatte di stoffe | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturalifibre sintetiche o artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,osostanze chimiche o paste tessili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | | –dispositivi per stomia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex Capitolo 31 | Concimi; eccetto: | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex3105 | Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: nitrato di sodiocalciocianamidesolfato di potassiosolfato di magnesio e di potassio | Fabbricazione: a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodottoin cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex Capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto: eccetto: | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex3201 | Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati | Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 3205 | Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo [3] | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex Capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto: | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 3301 | Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" diverso [4] di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex Capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto: | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex3403 | Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici [1] o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 3404 | Cere artificiali e cere preparate: | | | | –a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | –altri | Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto: gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,materiali della voce 3404Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex Capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto: | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 3505 | Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: | | | | –Eteri ed esteri di amidi e fecole | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | –altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex3507 | Enzimi preparati non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | Capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex Capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto: | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 3701 | Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: | | | | –Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | –altri | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 3702 | Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 3704 | Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto: | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex3801 | –Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | | –Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex3803 | Tallol raffinato | Raffinazione di tallol greggio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex3806 | Gomme-esteri | Fabbricazione a partire da acidi resinici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | Distillazione del catrame di legno | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 3808 | Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 3809 | Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 3810 | Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 3811 | Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: | | | | –Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | –altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 3812 | Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 3813 | Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 3814 | Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 3818 | Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 3819 | Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 3820 | Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex3821 | Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 3822 | Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: | | | | –Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | | –Alcoli grassi industriali | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 | | 3824 | Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: | | | | –I seguenti prodotti della presente voce:Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturaliAcidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteriSorbitolo diverso da quello della voce 2905Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro saliscambiatori di ionicomposizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettricheOssidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gasAcque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminanteAcidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi nafteniciOli di flemma e olio di DippelMiscele di sali aventi differenti anioniPaste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | –altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | da 3901 a 3915 | Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: | | | | –Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [5] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | | –altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [5] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | ex3907 | –Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [5] | | | –Poliestere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) | | 3912 | Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | da 3916 a 3921 | Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex3916, ex3917, ex3920 ed ex3921, per le quali valgono le regole seguenti: | | | | –Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | | –altri: | | | | – –Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [5] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | | – –altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [5] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | ex3916 ed ex3917 | Profilati e tubi | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | ex3920 | –Lastre o pellicole ionomere | Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | | –Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex3921 | Fogli di plastica, metallizzati | Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron [6] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | da 3922 a 3926 | Articoli di plastica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex Capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex4001 | Lastre "crêpe" di gomma per suole | Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale | | 4005 | Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 4012 | Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma: | | | | –Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene | Rigenerazione di coperture usate | | | –altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 | | ex4017 | Lavori di gomma indurita | Produzione a partire da gomma indurita | | ex Capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex4102 | Pelli gregge di ovini, senza vello | Slanatura di pelli di ovini | | da 4104 a 4106 | Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti | Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 4107, 4112 e 4113 | Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113 | | ex4114 | Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: | | | | –Tavole, croci e manufatti simili | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate | | | –altri | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite | | 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 | | ex Capitolo 44 | Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex4403 | Legno semplicemente squadrato | Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato | | ex4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa | | ex4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa | Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa | | ex4409 | Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: | | | | –levigato o incollato con giunture di testa | Levigatura o incollatura con giunture di testa | | | –Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature | | da ex4410 a ex4413 | Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature | | ex4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato | | ex4416 | Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno | Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato | | ex4418 | –Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno | | | –Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature | | ex4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 | | ex Capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 4503 | Lavori di sughero naturale | Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 | | Capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio da panieraio o da stuoiaio | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | Capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex4811 | Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | | 4816 | Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | | 4817 | Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex4818 | Carta igienica | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | | ex4819 | Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex4820 | Blocchi di carta da lettere | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex4823 | Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura | Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 | | ex Capitolo 49 | Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 4909 | Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 | | 4910 | Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: | | | | –Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | –altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911 | | ex Capitolo 50 | Seta; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta | | da 5004 a ex5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | Fabbricazione a partire da [7]: seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppuremateriali per la fabbricazione della carta | | 5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta: | | | | –contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [7] | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7] filati di cocco,fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppurecartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | da 5106 a 5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | Fabbricazione a partire da [7]: seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppuremateriali per la fabbricazione della carta | | da 5111 a 5113 | Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: | | | | –contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [7] | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7] filati di cocco,fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppurecartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 52 | Cotone; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | da 5204 a 5207 | Filati di cotone | Fabbricazione a partire da [7]: seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppuremateriali per la fabbricazione della carta | | da 5208 a 5212 | Tessuti di cotone: | | | | –contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [7] | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7] filati di cocco,fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppurecartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | da 5306 a 5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | Fabbricazione a partire da [7]: seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppuremateriali per la fabbricazione della carta | | da 5309 a 5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: | | | | –contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [7] | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7] filati di cocco,filati di iuta,fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppurecartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | da 5401 a 5406 | Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali | Fabbricazione a partire da [7]: seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppuremateriali per la fabbricazione della carta | | 5407 e 5408 | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: | | | | –contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [7] | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7] filati di cocco,fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppurecartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | da 5501 a 5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili | | da 5508 a 5511 | Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Fabbricazione a partire da [7]: seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppuremateriali per la fabbricazione della carta | | da 5512 a 5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: | | | | –contenenti fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [7] | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7]: filati di cocco,fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppurecartao Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia eccetto: | Fabbricazione a partire da [7]: filati di cocco,fibre naturali,sostanze chimiche o paste tessili, oppuremateriali per la fabbricazione della carta | | 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | | | | –Feltri all'ago | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali, oppuresostanze chimiche o paste tessiliTuttavia, i filati di polipropilene della voce 5402,le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppurei fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali,fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppuresostanze chimiche o paste tessili | | 5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | | | | –Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppuremateriali per la fabbricazione della carta | | 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppuremateriali per la fabbricazione della carta | | 5606 | Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella" filati detti "a catenella" | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,sostanze chimiche o paste tessili, oppuremateriali per la fabbricazione della carta | | Capitolo 57 | Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | | | | –di feltro ad ago | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali, oppuresostanze chimiche o paste tessiliTuttavia, i filati di polipropilene della voce 5402,le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppurei fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto | | | –di altri feltri | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppuresostanze chimiche o paste tessili | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7]: filati di cocco o di iuta,filati di filamenti sintetici o artificialifibre naturali, oppurefibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filaturaIl tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto | | ex Capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto: | | | | –Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma | Fabbricazione a partire da filati semplici [7] | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppuresostanze chimiche o paste tessilio Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Fabbricazione a partire da filati | | 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: | | | | –contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da filati | | | –altri | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili | | 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati | Fabbricazione a partire da filati [7] | | 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: | | | | –Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie | Fabbricazione a partire da filati | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7]: filati di cocco,fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppuresostanze chimiche o paste tessilio Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: | | | | –Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppuresostanze chimiche o paste tessili | | | –Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili | Fabbricazione a partire da sostanze chimiche | | | –altri | Fabbricazione a partire da filati | | 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: | | | | –Reticelle ad incandescenza impregnate | Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia | | | –altri | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | da 5909 a 5911 | Manufatti tessili per usi industriali: | | | | –Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 | Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 | | | –Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 | Fabbricazione a partire da [7]: filati di cocco,i materiali seguenti:filati di politetrafluoroetilene [8],filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica,filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,monofilati di politetrafluoroetilene [8],filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici [8],monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppuresostanze chimiche o paste tessili | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7]: filati di cocco,fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppuresostanze chimiche o paste tessili | | Capitolo 60 | Stoffe a maglia | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppuresostanze chimiche o paste tessili | | Capitolo 61 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: | | | | –ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | Fabbricazione a partire da filati [7] [9] | | | –altri | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppuresostanze chimiche o paste tessili | | ex Capitolo 62 | Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto: | Fabbricazione a partire da filati [7] [9] | | ex6202, ex6204, ex6206, ex6209 ed ex6211 | Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati | Fabbricazione a partire da filati [9] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [9] | | ex6210 ed ex6216 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati [9] o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [9] | | 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: | | | | –Ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [7] [9] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [9] | | | –altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [7] [9] o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 6217 | Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: | | | | –Ricamati | Fabbricazione a partire da filati [9] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [9] | | | –Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Fabbricazione a partire da filati [9] o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto [9] | | | –Fodere interno collo e polsi, tagliate | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | –altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [9] | | ex Capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | da 6301 a 6304 | Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento: | | | | –in feltro, non tessuti | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali, oppuresostanze chimiche o paste tessili | | | –altri: | | | | – –Ricamati | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [9] [10] o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | – –altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [9] [10] | | 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | Fabbricazione a partire da [7]: fibre naturali,fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppuresostanze chimiche o paste tessili | | 6306 | Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: | | | | –non tessuti | Fabbricazione a partire da [7] [9]: fibre naturali, oppuresostanze chimiche o paste tessili | | | –altri | Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi [7] [9] | | 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | | ex Capitolo 64 | Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 | | 6406 | Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 65 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [9] | | ex6506 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti | Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili [9] | | ex Capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 6601 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | Capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili: eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata | | ex6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale | | ex6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) | | Capitolo 69 | Prodotti ceramici | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex7003, ex7004 ed ex7005 | Vetro con strati non riflettenti | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | | 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: | | | | –Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII [11] | Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 | | | –altri | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | | 7007 | Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | | 7008 | Vetri isolanti a pareti multiple | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | | 7009 | Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 | | 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da: stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppurelana di vetro | | ex Capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex7101 | Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex7102, ex7103 ed ex7104 | Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate | Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate | | 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: | | | | –greggio | Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni | | | –Semilavorati o in polvere | Produzione a partire da metalli preziosi greggi | | ex7107, ex7109 ed ex7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi | | 7116 | Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 | | da 7208 a 7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 | | 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 | | ex7218, da 7219 a 7222 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 | | 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 | | ex7224, da 7225 a 7228 | Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 | | 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 | | ex Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | | 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 | | 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 | | ex7307 | Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 | | ex7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 74 | Rame e lavori di rame; eccetto: | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 7401 | Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 7402 | Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggio: | | | | –Rame raffinato | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | | –Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi | Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame | | 7404 | Rifiuti e rottami di rame | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 7405 | Leghe madri di rame | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel; eccetto: | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | da 7501 a 7503 | Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio; eccetto: | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 7601 | Alluminio greggio | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodottoo Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio | | 7602 | Cascami ed avanzi di alluminio | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex7616 | Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio | Fabbricazione: a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; ein cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | Capitolo 77 | Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato | | | ex Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo; eccetto: | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 7801 | Piombo greggio: | | | | –Piombo raffinato | Fabbricazione a partire da piombo d'opera | | | –altri | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802 | | 7802 | Cascami ed avanzi di piombo | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco; eccetto: | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 7901 | Zinco greggio | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902 | | 7902 | Rifiuti e rottami di zinco | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno; eccetto: | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 8001 | Stagno greggio | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002 | | 8002 e 8007 | Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: | | | | –Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | | –altri | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex Capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | | 8207 | Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 8208 | Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni | | 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni | | 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni | | ex Capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex8302 | Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex8306 | Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex Capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto: | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | ex8401 | Elementi combustibili nucleari | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto [12] | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8402 | Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata" | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 8403 ed ex8404 | Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 8406 | Turbine a vapore | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8409 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8411 | Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 8412 | Altri motori e macchine motrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | ex8413 | Pompe volumetriche rotative | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | ex8414 | Ventilatori e simili, per usi industriali | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 8415 | Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8418 | Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 | Fabbricazione: in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | ex8419 | Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8420 | Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8423 | Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | da 8425 a 8428 | Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8429 | Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: | | | | –Rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | | –altri | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8430 | Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | ex8431 | Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8439 | Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8441 | Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | ex8443 | Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (per esempio macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, macchine per l’elaborazione di testi ecc.) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | da 8444 a 8447 | Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | ex8448 | Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8452 | Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: | | | | –Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati,in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari | | | –altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | da 8456 a 8466 | Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | da 8469 a 8472 | Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8480 | Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 8482 | Cuscinetti a sfere od a rulli | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 8484 | Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | ex8486 | Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasmamacchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metallimacchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetroParti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, alle macchine delle voci 8456, 8462 e 8464strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | | –forme, per formare ad iniezione o per compressione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | | –altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | | –parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine ed apparecchi della voce 8428 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | | –apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere e reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi | Fabbricazione: in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8487 | Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | ex Capitolo 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto: | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8501 | Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8502 | Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | ex8504 | Unità di alimentazioni elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | ex8517 | altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528 | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | ex8518 | Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 8519 | Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8522 | Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8523 | –dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37; | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | | –dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | | –schede di prossimità e "schede intelligenti" ("smart cards") con due e o più circuiti integrati elettronici | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodottoo Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | | –"schede intelligenti" ("smart cards") con un circuito integrato elettronico | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, apparecchi fotografici numerici e videocamere | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 8528 | –monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | –altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | 8529 | Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: | | | | –Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | | –riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione della voce 8471 | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | | –altri | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 8535 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1000 V | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8536 | Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1000 V | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | | –connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche | | | | – –di materie plastiche | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | | – –di ceramica, di ferro e di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | | – –di rame | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 8537 | Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | ex8541 | Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | ex8542 | Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: | | | | –Circuiti integrati monolitici | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodottoo Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopant appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | | –multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | | –altri | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8546 | Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8547 | Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8548 | Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | ex Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8608 | Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; eccetto: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 8709 | Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8710 | Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): | | | | –con motore a pistone alternativo di cilindrata: | | | | – –inferiore o uguale a 50 cm3 | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica | | – –superiore a 50 cm3 | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | | –altri | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | ex8712 | Biciclette senza cuscinetti a sfere | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8715 | Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 8716 | Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | ex Capitolo 88 | Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex8804 | Paracadute a motore ("rotochute") | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 8805 | Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; parti di tali oggetti | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex Capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto: | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 9001 | Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9002 | Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9004 | Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | ex9005 | Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni | Fabbricazione: in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; ein cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | ex9006 | Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche | Fabbricazione: in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 9007 | Cineprese e proiettori cinematorgrafici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono | Fabbricazione: in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 9011 | Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione | Fabbricazione: in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | ex9014 | Altri strumenti ed apparecchi di navigazione | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9015 | Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9016 | Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9017 | Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9018 | Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: | | | | –Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | –altri | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 9019 | Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 9020 | Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica | 9024 | Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9025 | Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9026 | Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9027 | Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9028 | Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura | | | | –Parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | | –altri | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 9029 | Altri contatori [oer esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9030 | Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9031 | Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9032 | Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9033 | Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | ex Capitolo 91 | Sveglie, pendolette, orologi e loro parti; eccetto: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | 9105 | Altri orologi | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 9109 | Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 9110 | Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria | Fabbricazione: in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 9111 | Casse per orologi e loro parti | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 9112 | Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica | 9113 | Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: | | | | –Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | | –altri | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | Capitolo 92 | Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | | Capitolo 93 | Armi e munizioni; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex Capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | ex9401 ed ex9403 | Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403 | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica | 9405 | Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 9406 | Costruzioni prefabbricate | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | ex Capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex9503 | Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex9506 | Mazze da golf e loro parti | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf | | ex Capitolo 96 | Lavori diversi; eccetto: | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | ex9601 ed ex9602 | Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio | Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce | | ex9603 | Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica | | 9605 | Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti | Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento | | 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | 9608 | Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce | | 9612 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto;in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex9613 | Accenditori ed accendini piezoelettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | | ex9614 | Pipe, comprese le teste di pipe | Fabbricazione a partire da sbozzi | | Capitolo 97 | Oggetti d'arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto | | [1] I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3. [2] Per le condizioni speciali relative ai "trattamenti specifici", si veda la nota introduttiva 7.2. [3] La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32. [4] Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola. [5] Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso. [6] Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %. [7] Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. [8] L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta. [9] cfr. nota introduttiva 6. [10] Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6. [11] SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. [12] Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005. -------------------------------------------------- ALLEGATO III Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 Istruzioni per la stampa 1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 2. Le autorità competenti delle parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato dev’essere indicata tale autorizzazione. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) EUR.1 N. A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo 2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni 8. Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli (1); Descrizione delle merci 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) 10. Fattura (indicazione facoltativa) 11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione (2) Modello n. del Ufficio doganale Paese in cui è rilasciato il certificato Luogo e data (Firma) Timbro 12. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma) (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa». (2) Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione. +++++ TIFF +++++ 13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a: 14. RISULTATO DEL CONTROLLO Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1) è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). È richiesto il controllo dell’autenticità e della regolarità del presente certificato (Luogo e data) Timbro (Firma) (Luogo e data) Timbro (Firma) (1) Apporre una X nella casella pertinente. NOTA ESPLICATIVA 1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese in cui è rilasciato il certificato. 2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione. +++++ TIFF +++++ DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) EUR.1 N. A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) 3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) 7. Osservazioni 8. Numero d’ordine; marche e numeri; numero e natura dei colli (1); designazione delle merci 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.) 10. Fattura(indicazione facoltativa) (1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa». +++++ TIFF +++++ DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo, DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato; PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare tali condizioni: PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (1): S’IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra; DOMANDA il rilascio del certificato allegato per queste merci. (Luogo e data) (Firma) (1) Ad esempio: documenti d’importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali. +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- ALLEGATO IV TESTO DELLA DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione bulgara Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … [1]) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. [2] преференциален произход Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … [1]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … [2]. Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … [1]) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … [2]. Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … [1]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [2]. Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … [1]) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … [2] Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … [1]) deklareerib, et need tooted on … [2] sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidetud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … [1]) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … [2]. Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … [2] preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … [1]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … [2]. Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … [1]) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … [2]. Versione lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … [1]), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … [2]. Versione lituana Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … [1]) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … [2] preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … [1]) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … [2] származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … [1]) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … [2]. Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … [1]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn [2]. Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … [1]) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … [2] preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … [1]), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … [2]. Versione rumena Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. … [1]) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială … [2]. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … [1]) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … [2]. Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … [1]) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … [2] poreklo. Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … [1]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita [2]. Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … [1]) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung [2]. Versione del Montenegro Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br.. [1]) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … [2] preferencijalnog porijekla. … [3] (Luogo e data) … [4] (Firma dell’esportatore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) [1] Quando la dichiarazione su fattura è redatta da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. [2] Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM". [3] Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso. [4] Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario. -------------------------------------------------- ALLEGATO V PRODOTTI ESCLUSI DAL CUMULO DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 Codice NC | Descrizione | 17049099 | Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao | | Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao | 18061030 | –Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: | 18061090 | – –avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 % | | – –avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 % | 18062095 | –altre preparazioni alimentari contenenti cacao presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg | | – –altre | | – – –altre | 19019099 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: | | –altre | | – –altri, esclusi gli estratti di malto | | – – –altre | 21011298 | Altre preparazioni a base di caffè | 21012098 | Altre preparazioni a base di tè o di mate | 21069059 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove | | –altre | | – –altre | 21069098 | Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: | | –altre, esclusi i concentrati di proteine e le sostanze proteiche testurizzate | | – –altre | | – – –altre | 33021029 | Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande: | | –dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande: | | – –dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande: | | – – –Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: | | – – – –con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5 % vol | | – – – –altre: | | – – – – –non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola | | – – – – –altre | -------------------------------------------------- DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA 1. Il Montenegro accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato. 2. Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. -------------------------------------------------- DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1. Il Montenegro accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. -------------------------------------------------- PROTOCOLLO 4 in materia di trasporti terrestri Articolo 1 Scopo Il presente protocollo intende promuovere la cooperazione fra le Parti nel settore dei trasporti terrestri, segnatamente il traffico di transito, garantendo a tal fine uno sviluppo coordinato dei trasporti tra e attraverso i territori delle Parti mediante l'applicazione integrale e interdipendente di tutte le sue disposizioni. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terrestri, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture. 2. A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare: - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo; - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale; - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale, sociale e tecnica; - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali; - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente protocollo, si applicano le seguenti definizioni: a) traffico comunitario di transito: trasporto di merci in transito attraverso il territorio del Montenegro, in partenza da o a destinazione di uno Stato membro della Comunità, effettuato da un vettore stabilito nella Comunità; b) traffico di transito del Montenegro: trasporto di merci in transito attraverso il territorio della Comunità, in partenza dal Montenegro e a destinazione di un paese terzo o in partenza da un paese terzo e a destinazione del Montenegro, effettuato da un vettore stabilito in Montenegro; c) trasporto combinato: trasporto di merci nel quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi o oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del viaggio su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questa parte del viaggio supera i 100 km in linea d'aria, ed effettuano il tratto iniziale o finale del viaggio di trasporto su strada: - fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale, oppure - in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco. INFRASTRUTTURE Articolo 4 Disposizione generale Le Parti contraenti convengono di adottare misure coordinate per sviluppare una rete di infrastrutture di trasporto multimodale, strumento fondamentale per risolvere i problemi attinenti al trasporto delle merci attraverso il Montenegro, segnatamente lungo gli assi stradali 1, 2b, 4 e 6 che collegano, rispettivamente, la frontiera con la Croazia a Bar, la frontiera con la Bosnia-Erzegovina alla frontiera con l'Albania, la frontiera con la Serbia a Misici e Ribaravina a Bac, alla frontiera con la Serbia; gli assi ferroviari 2 e 4, che collegano Podgorica alla frontiera con l'Albania e la frontiera con la Serbia a Bar; il porto di Bar e l'aeroporto di Podgorica, che fanno parte della rete principale di trasporto regionale definita nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 5. Articolo 5 Pianificazione Lo sviluppo sul territorio montenegrino di una rete regionale di trasporto multimodale che soddisfi le necessità del Montenegro e della regione dell'Europa sudorientale coprendo le principali strade e ferrovie, vie di navigazione interna, porti fluviali e marittimi, aeroporti ed altre installazioni attinenti alla rete è di particolare interesse per la Comunità e per il Montenegro. Questa rete è stata definita in un memorandum d’intesa per lo sviluppo di una Rete di base di infrastrutture di trasporto in Europa sudorientale firmato da ministri della regione e dalla Commissione europea nel giugno 2004. Un comitato direttivo composto da rappresentanti di ogni firmatario si occuperà dello sviluppo della rete e della selezione delle priorità. Articolo 6 Aspetti finanziari 1. La Comunità può contribuire finanziariamente, ai sensi dell'articolo 116 del presente accordo, alle necessarie opere infrastrutturali di cui all'articolo 5 mediante crediti della Banca europea per gli investimenti e avvalendosi di tutte le altre forme di finanziamento che possano procurare risorse supplementari. 2. Per accelerare i lavori, la Commissione europea incoraggerà per quanto possibile l'uso di risorse supplementari quali gli investimenti di alcuni Stati membri su base bilaterale oppure mediante fondi pubblici o privati. TRASPORTO FERROVIARIO E COMBINATO Articolo 7 Disposizione generale Le Parti prendono le misure coordinate necessarie per sviluppare e promuovere il trasporto ferroviario e combinato affinché, in futuro, gran parte del loro trasporto bilaterale e di transito attraverso il Montenegro avvenga in condizioni più rispettose dell'ambiente. Articolo 8 Aspetti particolari in materia di infrastrutture Nell'ambito dell'ammodernamento delle ferrovie montenegrine, si eseguiranno i lavori necessari per adeguare il sistema alla tecnica del trasporto combinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo o la costruzione di terminali, le sagome delle gallerie e le capacità, che richiedono notevoli investimenti. Articolo 9 Misure di sostegno Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato. Dette misure mirano a: - incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato; - rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o del Montenegro nell'ambito delle rispettive legislazioni; - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere; - migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare: - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti, - ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività; - eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato; - armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico; - prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso. Articolo 10 Ruolo delle ferrovie Compatibilmente con la ripartizione delle competenze fra gli Stati e le ferrovie, le Parti raccomandano alle rispettive amministrazioni ferroviarie, per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, di: - intensificare in tutti i settori la cooperazione bilaterale, multilaterale o nell'ambito delle organizzazioni ferroviarie internazionali, cercando segnatamente di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi di trasporto; - creare un sistema comune di organizzazione delle ferrovie che incoraggi gli speditori a utilizzare per le merci la ferrovia anziché il trasporto su strada, soprattutto per il transito, in uno spirito di leale concorrenza e rispettando la libertà di scelta dell'utente; - preparare la partecipazione del Montenegro all’attuazione e alla futura evoluzione dell’acquis comunitario sullo sviluppo delle ferrovie. TRASPORTI SU STRADA Articolo 11 Disposizioni generali 1. Per quanto riguarda l'accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, le Parti decidono, in una prima fase e fatto salvo il paragrafo 2, di mantenere il regime derivante dagli accordi bilaterali o da altri strumenti internazionali bilaterali esistenti conclusi tra ciascuno Stato membro della Comunità e il Montenegro oppure, in mancanza di tali accordi o strumenti, dalla situazione de facto del 1991. Tuttavia, nell'attesa che siano conclusi accordi tra la Comunità e il Montenegro sull'accesso al mercato dei trasporti stradali, come previsto all'articolo 12, e sui pedaggi, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, il Montenegro collabora con gli Stati membri della Comunità per apportare a detti accordi bilaterali le modifiche necessarie per renderli compatibili con il presente protocollo. 2. Le Parti concordano di garantire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un accesso senza restrizioni al traffico comunitario di transito attraverso il Montenegro e al traffico di transito montenegrino attraverso la Comunità. 3. Qualora, come conseguenza dei diritti concessi a norma del paragrafo 2, il traffico di transito effettuato da autotrasportatori della Comunità aumenti in misura tale da causare o rischiare di causare un grave pregiudizio alle infrastrutture stradali e/o allo scorrimento del traffico sugli assi di cui all’articolo 5 e, analogamente, qualora sorgano problemi nel territorio della Comunità vicino alle frontiere con il Montenegro, la questione viene sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione ai sensi dell'articolo 121 del presente accordo. Le Parti possono proporre misure temporanee eccezionali non discriminatorie ritenute necessarie per limitare o attenuare tali problemi. 4. Qualora la Comunità fissi norme volte a ridurre l'inquinamento provocato da veicoli commerciali pesanti immatricolati nell'Unione europea e a migliorare la sicurezza del traffico, norme equivalenti si applicano ai veicoli commerciali pesanti immatricolati in Montenegro che vogliano circolare sul territorio comunitario. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide le modalità necessarie. 5. Le Parti evitano di prendere misure unilaterali che possano dar luogo a discriminazioni fra i vettori o i veicoli della Comunità e del Montenegro. Ciascuna Parte contraente prende tutte le disposizioni necessarie per agevolare il trasporto stradale verso o attraverso il territorio dell'altra Parte. Articolo 12 Accesso al mercato Le Parti si impegnano, in via prioritaria, a cercare insieme, nel rispetto delle loro regole interne: - soluzioni tali da favorire lo sviluppo di un sistema di trasporto consono alle esigenze di entrambe e compatibile sia con il completamento del mercato interno comunitario e con l'attuazione della politica comune dei trasporti sia con la politica economica e dei trasporti del Montenegro; - un sistema che disciplini definitivamente il futuro accesso al mercato dei trasporti stradali tra le Parti contraenti su basi di reciprocità. Articolo 13 Imposte, pedaggi ed altri oneri 1. Le Parti riconoscono che le imposte, i pedaggi e gli altri oneri applicati ai rispettivi veicoli stradali devono essere non discriminatori. 2. Le Parti avviano negoziati onde raggiungere quanto prima un accordo sull'imposizione del traffico stradale in base alle norme adottate dalla Comunità in materia. Il presente accordo sarà inteso, in particolare, a garantire il libero scorrimento del traffico transfrontaliero, ad eliminare progressivamente le divergenze tra i sistemi di imposizione del traffico stradale applicati dalle Parti e ad eliminare le distorsioni di concorrenza che ne conseguono. 3. In attesa della conclusione dei negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti eliminano le discriminazioni tra gli autotrasportatori della Comunità e del Montenegro per quanto riguarda le imposte e gli altri oneri sulla circolazione e/o sul possesso di veicoli commerciali pesanti nonché quelli sulle operazioni di trasporto nei loro territori. Il Montenegro si impegna a notificare alla Commissione europea, su richiesta, l'importo di imposte, pedaggi ed altri oneri da essa applicati, nonché il relativo metodo di calcolo. 4. Fintantoché non sarà stato concluso l'accordo di cui al paragrafo 2 e all'articolo 12, tutte le modifiche relative a imposte, pedaggi ed altri oneri, compresi i sistemi utilizzati per la loro riscossione, applicati al traffico comunitario in transito attraverso il Montenegro, proposte dopo l'entrata in vigore del presente accordo saranno soggette ad una procedura di consultazione preventiva. Articolo 14 Pesi e dimensioni 1. Il Montenegro accetta che i veicoli stradali conformi alle norme comunitarie in materia di pesi e dimensioni circolino liberamente e senza restrizioni sulle strade di cui all'articolo 5. Nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente accordo, i veicoli stradali non conformi alle norme vigenti in Montenegro possono essere soggetti ad un onere speciale non discriminatorio commisurato al danno provocato dal peso supplementare per asse. 2. Il Montenegro cercherà di armonizzare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le sue normative in materia di costruzione stradale con la legislazione in vigore nella Comunità e farà quanto in suo potere per migliorare le strade esistenti di cui all'articolo 5 adeguandole entro il termine proposto e compatibilmente con le sue disponibilità finanziarie, alle nuove normative. Articolo 15 Ambiente 1. Per tutelare l'ambiente, le Parti cercheranno di introdurre per i veicoli commerciali pesanti norme sulle emissioni di gas e di particolati e sul livello delle emissioni sonore tali da garantire un alto livello di protezione. 2. Nell'intento di fornire all'industria informazioni chiare e di favorire il coordinamento della ricerca, della programmazione e della produzione, si eviterà di introdurre norme nazionali derogatorie in questo settore. I veicoli conformi alle norme stabilite dagli accordi internazionali che riguardano anche l'ambiente possono circolare sul territorio delle Parti senza ulteriori restrizioni. 3. Per quanto riguarda l'introduzione di nuove norme, le Parti collaborano al fine di raggiungere i summenzionati obiettivi. Articolo 16 Aspetti sociali 1. Il Montenegro armonizza con le norme comunitarie la propria legislazione sulla formazione del personale addetto ai trasporti stradali, segnatamente per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose. 2. Il Montenegro, quale Parte contraente dell'Accordo europeo sulle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative ai tempi di guida, alle pause e al riposo dei conducenti e alla composizione degli equipaggi, nel quadro dell'evoluzione della normativa sociale nel settore. 3. Le Parti collaborano per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione sociale in materia di trasporto stradale. 4. Le Parti provvedono a rendere equivalenti le rispettive disposizioni sull'accesso alla professione di trasportatore su strada ai fini del reciproco riconoscimento. Articolo 17 Disposizioni relative al traffico 1. Le Parti mettono in comune le rispettive esperienze e cercano di armonizzare le loro legislazioni onde garantire una maggiore fluidità del traffico durante i periodi di punta (fine settimana, feste nazionali, stagione turistica). 2. In generale, le Parti favoriscono l'introduzione, lo sviluppo e il coordinamento di un sistema d'informazione sul traffico stradale. 3. Esse cercano di armonizzare le disposizioni relative al trasporto di merci deperibili, di animali vivi e di sostanze pericolose. 4. Le Parti cercano inoltre di armonizzare l'assistenza tecnica ai conducenti, la diffusione delle informazioni fondamentali sul traffico e di altre indicazioni di grande utilità per i turisti, nonché i servizi di emergenza, compresi i servizi di ambulanza. Articolo 18 Sicurezza stradale 1. Il Montenegro armonizza, entro la fine del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, la propria legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose, con quella della Comunità. 2. Il Montenegro, quale Parte contraente dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), e la Comunità coordinano il più possibile le rispettive politiche relative al trasporto di merci pericolose. 3. Le Parti collaborano all’attuazione e al rispetto della legislazione in materia di sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda le patenti e le misure per ridurre gli incidenti stradali. SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ Articolo 19 Semplificazione delle formalità 1. Le Parti convengono di snellire il flusso delle merci nei trasporti ferroviari e stradali, bilaterali o in transito. 2. Le Parti decidono di avviare negoziati per concludere un accordo volto ad agevolare i controlli e le formalità relativi al trasporto delle merci. 3. Le Parti decidono di favorire, nella misura necessaria, l'adozione di altre misure di semplificazione e di collaborare a tal fine. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 20 Estensione dell'ambito di applicazione Se, in base all'esperienza acquisita durante l'applicazione del presente protocollo, una delle Parti giunge alla conclusione che altre misure, non comprese nell'ambito di applicazione del presente protocollo, possono favorire una politica europea coordinata in materia di trasporti, contribuendo in particolare a risolvere il problema del traffico di transito, essa presenta proposte in tal senso all'altra Parte. Articolo 21 Attuazione 1. La cooperazione tra le Parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformità dell'articolo 123 dell'accordo. 2. In particolare, il sottocomitato: a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente; b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi; c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il miglioramento delle infrastrutture e le implicazioni della libertà di transito; d) coordina le attività di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente al traffico di transito. -------------------------------------------------- DICHIARAZIONE COMUNE 1. La Comunità e il Montenegro prendono atto dei seguenti [1] livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunità per l'omologazione dei veicoli commerciali pesanti a decorrere dal 9.11.2006 [2]: Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico): | | Massa di monossido di carbonio | Massa di idrocarburi | Massa diossidi di azoto | Massadi particolati | Fumo | | | (CO) g/kWh | (HC) g/kWh | (NOx) g/kWh | (PT) g/kWh | m–1 | Riga B1 | Euro IV | 1,5 | 0,46 | 3,5 | 0,02 | 0,5 | Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente europeo): | | Massa di monossido di carbonio | Massa di idrocarburinon metanici | Massa di metano | Massa di ossidi di azoto | Massa di patricolati | | | (CO) g/kWh | (NMHC) g/kWh | (CH4) [3] g/kWh | (NOx) g/kWh | (PT) [4] g/kWh | Riga B1 | Euro IV | 4,0 | 0,55 | 1,1 | 3,5 | 0,03 | 2. In futuro, la Comunità e il Montenegro cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualità. [1] I presenti livelli massimi saranno aggiornati come previsto nele pertinenti direttive e in funzione della loro possibile futura revisione. [2] Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1). [3] Solo per motori a GN. [4] Non si applica ai motori a gas. -------------------------------------------------- PROTOCOLLO 5 sugli aiuti di stato all'industria siderurgica 1. Le Parti riconoscono che il Montenegro deve affrontare urgentemente le carenze strutturali del proprio settore siderurgico per garantire la competitività globale della sua industria. 2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo, la compatibilità degli aiuti di Stato all'industria siderurgica, secondo la definizione di cui all'allegato I degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, è valutata in base ai criteri derivanti dall'applicazione all'industria siderurgica dell'articolo 87 del trattato CE, compreso il diritto derivato. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, punto iii), del presente accordo relativamente all’industria siderurgica, la Comunità riconosce che, nei primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, il Montenegro può concedere in via eccezionale, aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione ad acciaierie in difficoltà, a condizione che: a) gli aiuti contribuiscano a rendere vitali a lungo termine le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, alla fine del periodo di ristrutturazione, b) il loro importo e la loro intensità siano strettamente limitati a quanto assolutamente necessario per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti, ove opportuno, e c) il Montenegro presenti programmi di ristrutturazione legati a una razionalizzazione globale che comprenda la chiusura degli impianti inefficienti. Ciascuna delle acciaierie beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione deve prendere, per quanto possibile, misure che compensino la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti. 4. Il Montenegro presenta alla Commissione europea, a fini di valutazione, un programma di ristrutturazione nazionale e singoli piani aziendali per ciascuna delle imprese beneficiarie degli aiuti alla ristrutturazione tali da dimostrare la conformità con le condizioni suddette. I singoli piani aziendali devono essere stati esaminati e approvati dall'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato ai fini della loro conformità con il paragrafo 3 del presente protocollo. La Commissione europea conferma che il programma di ristrutturazione nazionale è conforme ai requisiti del paragrafo 3. 5. La Commissione europea sorveglia l'attuazione dei piani in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti, in particolare l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato. Qualora dalla verifica risulti che dopo la data di firma del presente accordo sono stati concessi aiuti a beneficiari non approvati nel programma di ristrutturazione nazionale o aiuti per la ristrutturazione di acciaierie non individuate in tale programma, l'autorità montenegrina per il controllo degli aiuti di Stato provvede affinché gli aiuti in questione siano restituiti. 6. Su richiesta, la Comunità fornisce assistenza tecnica al Montenegro per l'elaborazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali. 7. Ciascuna Parte garantisce un'assoluta trasparenza in materia di aiuti di Stato. È previsto, in particolare, uno scambio totale e costante di informazioni sugli aiuti di Stato per la produzione di acciaio in Montenegro e sull'attuazione del programma di ristrutturazione nazionale e dei singoli piani aziendali. 8. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione controlla che siano rispettate le condizioni stabilite ai paragrafi 1-4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare a tal fine le opportune norme di applicazione. 9. Qualora una delle Parti ritenga che una determinata pratica dell'altra sia incompatibile con le disposizioni del presente protocollo, e qualora tali pratiche arrechino o minaccino di arrecare pregiudizio ai suoi interessi o grave pregiudizio alla sua produzione interna, essa può adottare misure opportune previa consultazione del sottocomitato che si occupa di concorrenza o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione a tale organismo. -------------------------------------------------- PROTOCOLLO 6 protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Montenegro Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo: a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza ai sensi del presente protocollo; d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile; e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità. 3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo. Articolo 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica: a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci; b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte contraente precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o regolamentari, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla normativa doganale; d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla normativa doganale. Articolo 4 Assistenza spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche o regolamentari, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti: a) attività che risultino, o appaiano loro contrarie a detta legislazione e che possano interessare l'altra Parte contraente; b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale; c) merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale; d) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; e) mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale. Articolo 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari applicabili a quest’ultima, prende tutte le misure necessarie per: a) consegnare tutti i documenti o b) notificare tutte le decisioni, provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Articolo 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni: a) l’autorità richiedente; b) la misura richiesta; c) oggetto e ragione della domanda; d) le disposizioni giuridiche e regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte. 3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti acclusi alla domanda di cui al paragrafo 1. 4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui sopra, si può chiedere che essa venga corretta o completata; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative. Articolo 7 Espletamento delle domande 1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora questa non possa agire autonomamente. 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o regolamentari della Parte contraente interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1, le informazioni sulle attività che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrano all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente interessata possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima. Articolo 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. 2. Tale informazione può essere computerizzata. 3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima. Articolo 9 Deroghe all'obbligo di prestare assistenza 1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo: a) possa pregiudicare la sovranità del Montenegro o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata potrebbe esigere. 3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente. Articolo 10 Scambio di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni similari dalle pertinenti leggi della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a quel caso specifico nella Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità. 3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità. Articolo 11 Periti e testimoni Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato. Articolo 12 Spese di assistenza Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi. Articolo 13 Attuazione 1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali del Montenegro e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Esse decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Articolo 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente accordo: a) non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; b) sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Montenegro; e c) non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità. 2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri e il Montenegro, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano per trovare una soluzione in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 119 del presente accordo. -------------------------------------------------- PROTOCOLLO 7 Composizione delle controversie CAPITOLO I Obiettivo e ambito di applicazione Articolo 1 Obiettivo L'obiettivo del presente protocollo è evitare e risolvere le controversie tra le Parti onde trovare soluzioni reciprocamente accettabili. Articolo 2 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente protocollo si applicano esclusivamente alle eventuali divergenze di interpretazione e applicazione delle disposizioni seguenti, compresi i casi in cui una Parte ritenga che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione degli obblighi derivanti da tali disposizioni: a) Titolo IV (Libera circolazione delle merci), tranne gli articoli 33, 40 e 41, paragrafi 1, 4 e 5 (nella misura in cui questi riguardino misure adottate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1), e l'articolo 47; b) Titolo V (Circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, capitali): - Capitolo II Stabilimento (articoli 52-56 e 58) - Capitolo III Prestazione di servizi (articoli 59, 60 e 61, paragrafi 2 e 3) - Capitolo IV Pagamenti correnti e movimenti di capitali (articolo 62 e articolo 63, tranne il paragrafo 4, primo comma, seconda frase) - Capitolo V Disposizioni generali (articoli 65-71); c) Titolo VI Ravvicinamento, applicazione delle legislazioni e regole di concorrenza: - Articoli 75, paragrafo 2 (proprietà intellettuale, industriale e commerciale), e 76, paragrafi 1, 2, primo comma, e 3-6 (appalti pubblici). CAPITOLO II Procedure Di Composizione Delle Controversie Sezione I – Procedura Di Arbitrato Articolo 3 Avvio della procedura di arbitrato 1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia, la Parte ricorrente può presentare, conformemente all'articolo 130 del presente accordo, una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione. 2. Nella richiesta della Parte ricorrente vengono indicati l'oggetto della controversia e, a seconda dei casi, la misura adottata dall'altra Parte o l'inazione considerate non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2. Articolo 4 Composizione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri. 2. Entro 10 giorni dalla richiesta di costituzione del collegio arbitrale al comitato di stabilizzazione e di associazione, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio stesso. 3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo circa la composizione del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o al suo delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 15 nel modo seguente: uno tra i nominativi proposti dalla Parte ricorrente, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno fra gli arbitri selezionati dalle Parti per fungere da presidente. Qualora le Parti giungano a un accordo su uno o più membri del collegio arbitrale, i membri rimanenti vengono nominati secondo la stessa procedura. 4. Il presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o il suo delegato, procede alla selezione degli arbitri in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte. 5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui il presidente del collegio viene informato della nomina, concordata fra le Parti, dei tre arbitri oppure, a seconda dei casi, quella della loro selezione a norma del paragrafo 3. 6. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, le Parti si consultano e sostituiscono, di comune accordo, l'arbitro in questione con uno scelto a norma del paragrafo 7. Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, la questione viene sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva. Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta di cui all'articolo 18, la questione viene sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di arbitri selezionati per fungere da presidente, il cui nome viene sorteggiato dal presidente del comitato di stabilizzazione e di associazione, o dal suo delegato, in presenza di un rappresentante di ciascuna Parte, a meno che le Parti non decidano di procedere diversamente. 7. In caso di impedimento, ritiro o sostituzione di un arbitro a norma del paragrafo 6, viene designato un sostituto entro cinque giorni seguendo la procedura che era stata applicata per la sua selezione. In tal caso, i lavori del collegio vengono sospesi per tutta la durata di questa procedura. Articolo 5 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 90 giorni dalla sua costituzione. Se non ritiene possibile rispettare questa scadenza, il presidente del collegio deve informarne per iscritto le Parti e il comitato di stabilizzazione e di associazione, indicando i motivi del ritardo. Il lodo deve comunque essere emesso entro e non oltre 120 giorni dalla costituzione del collegio. 2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 45 giorni dalla data di costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro e non oltre 100 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può decidere in via preliminare circa l’effettiva urgenza del caso. 3. Il lodo indica le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti del presente accordo e il ragionamento alla base di tutte le risultanze e conclusioni ivi contenute. Il lodo può contenere raccomandazioni sulle misure da adottare per conformarvisi. 4. La Parte ricorrente può ritirare la sua denuncia in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al presidente del collegio arbitrale, alla Parte convenuta e al comitato di stabilizzazione e di associazione, prima che il lodo venga notificato alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, senza che ciò pregiudichi il suo diritto di presentare successivamente un altro reclamo con la stessa motivazione. 5. Su richiesta di entrambe le Parti, il collegio arbitrale può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a 12 mesi. Una volta scaduti i 12 mesi, decade la facoltà di costituire il collegio, fermo restando il diritto per la Parte ricorrente di chiedere successivamente la costituzione di un collegio per la stessa misura. Sezione II – Applicazione Del Lodo Arbitrale Articolo 6 Applicazione del lodo del collegio arbitrale Le Parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e cercano di raggiungere un accordo sul ragionevole periodo di tempo necessario. Articolo 7 Periodo di tempo ragionevole necessario per l'applicazione del lodo 1. La Parte convenuta notifica alla Parte ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo del collegio arbitrale alle Parti, il periodo di tempo necessario (in appresso "periodo di tempo ragionevole") per applicarlo. Le Parti cercano di giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per applicare il lodo del collegio arbitrale, la Parte ricorrente può chiedere al comitato di stabilizzazione e di associazione, entro 20 giorni dalla notifica ai sensi del paragrafo 1, di riunire nuovamente il collegio arbitrale originale per stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio arbitrale si pronuncia entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4 del presente protocollo. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 20 giorni dalla costituzione del collegio. Articolo 8 Esame delle misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale. 2. In caso di disaccordo tra le Parti sulla compatibilità delle misure notificate a norma del paragrafo 1 con le disposizioni di cui all'articolo 2, la Parte ricorrente può chiedere al collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito, spiegando perché la misura non è conforme al presente accordo. Il collegio riconvocato si pronuncia entro 45 giorni dalla data della sua ricostituzione. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio. Articolo 9 Provvedimenti temporanei in caso di non conformità 1. Se la Parte convenuta non notifica le misure prese per applicare il lodo del collegio arbitrale prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole, o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, non è conforme agli obblighi della Parte a norma del presente accordo, la Parte convenuta presenta, su richiesta della Parte ricorrente, un'offerta di compensazione temporanea. 2. Se non si giunge a un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole, o dal lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 8, che stabilisce la non conformità con il presente accordo di una misura presa per applicare tale decisione, la Parte ricorrente ha il diritto di sospendere, previa notifica all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione, l'applicazione dei benefici concessi a norma dell'articolo 2 del presente protocollo in misura equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione. La Parte ricorrente può applicare la sospensione dopo dieci giorni dalla data della notifica, a meno che la Parte convenuta non abbia chiesto l’arbitrato a norma del paragrafo 3. 3. Se la Parte convenuta ritiene che il livello della sospensione non sia equivalente all'effetto economico negativo causato dalla violazione, può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale, prima che scadano i dieci giorni di cui al paragrafo 2, di ricostituire il collegio arbitrale originale. La decisione del collegio arbitrale sulla sospensione dei benefici viene notificata alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. I benefici non possono essere sospesi fintanto che il collegio arbitrale non si è pronunciato. Le sospensioni, inoltre, devono essere coerenti con la decisione del collegio arbitrale. 4. La sospensione dei benefici è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con il presente accordo non viene ritirata o modificata per renderla conforme con il presente accordo o qualora le Parti giungano a un accordo sulla composizione della controversia. Articolo 10 Esame delle misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione dei benefici 1. La Parte convenuta informa l'altra Parte e il comitato di stabilizzazione e di associazione di tutte le misure prese per ottemperare al lodo del collegio arbitrale e della sua richiesta di porre fine alla sospensione dei benefici applicata dalla Parte ricorrente. 2. Se le Parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con il presente accordo entro 30 giorni dalla presentazione della notifica, la Parte ricorrente può chiedere per iscritto al presidente del collegio arbitrale originale di pronunciarsi in merito. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra Parte e al comitato di stabilizzazione e di associazione. Il lodo del collegio arbitrale viene notificato entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora decida che una misura non è conforme al presente accordo, il collegio arbitrale stabilisce se la Parte ricorrente può mantenere la sospensione dei benefici al livello originale o a un altro livello. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme al presente accordo, la sospensione dei benefici cessa. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, interamente o in parte, il collegio arbitrale originale, si applicano le procedure di cui all'articolo 4. Anche in questo caso, il lodo deve essere notificato entro 45 giorni dalla costituzione del collegio. Sezione III Disposizioni Comuni Articolo 11 Pubbliche udienze Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18, a meno che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su richiesta delle Parti. Articolo 12 Informazioni e consulenza tecnica Su richiesta di una Parte o di sua iniziativa, il collegio può ottenere informazioni da qualunque fonte giudichi utile per i suoi lavori. Se lo ritiene opportuno, inoltre, il collegio ha il diritto di consultare esperti. Tutte le informazioni ottenute in tal modo devono essere comunicate a entrambe le Parti e possono essere oggetto di osservazioni. Le parti interessate sono autorizzate a presentare comunicazioni amicus curiae al collegio arbitrale conformemente al regolamento interno di cui all'articolo 18. Articolo 13 Principi di interpretazione I collegi arbitrali applicano e interpretano le disposizioni del presente accordo secondo le consuete regole d'interpretazione del diritto pubblico internazionale, compresa la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I collegi arbitrali non interpretano l'acquis comunitario. Il fatto che una disposizione sia identica nella sostanza ad una disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea non è determinante per la sua interpretazione. Articolo 14 Lodi e decisioni del collegio arbitrale 1. Tutte le decisioni del collegio arbitrale, compresa l'adozione dei lodi, vengono prese a maggioranza. 2. Tutti i lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e vengono notificati alle Parti e al comitato di stabilizzazione e di associazione, che li mette a disposizione del pubblico, a meno che non decida all'unanimità di non divulgarli. CAPITOLO III Disposizioni Di Carattere Generale Articolo 15 Elenco di arbitri 1. Il comitato di stabilizzazione e di associazione compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di quindici persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Ciascuna delle Parti designa cinque arbitri. Le Parti selezionano inoltre cinque persone che fungeranno da presidenti di collegi arbitrali. Il comitato di stabilizzazione e di associazione si accerta che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. Gli arbitri devono possedere competenze o esperienza specifica in materia di diritto, diritto internazionale, diritto comunitario e/o commercio internazionale, essere indipendenti e operare a titolo personale, non essere associati a organizzazioni o governi né ricevere istruzioni da organizzazioni o governi e rispettare il codice di condotta di cui all’articolo 18. Articolo 16 Nesso con gli obblighi OMC In caso di adesione del Montenegro all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si applicheranno le seguenti disposizioni: a) i collegi arbitrali costituiti nell'ambito del presente protocollo non si occupano delle controversie riguardanti i diritti e gli obblighi delle Parti a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. b) Il diritto delle Parti di ricorrere alle disposizioni del presente protocollo sulla composizione delle controversie non pregiudica eventuali azioni in sede di OMC, anche nello stesso settore. Se tuttavia una Parte ha avviato, per una misura specifica, una procedura di composizione delle controversie a norma dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente protocollo o dell’accordo OMC, non può avviare nell’altra sede una procedura per la stessa questione fintanto che la prima procedura non è conclusa. Ai fini del presente paragrafo, si considera che le procedure di composizione delle controversie a norma dell’accordo OMC siano avviate quando una Parte chiede la costituzione di un collegio ai sensi dell’articolo 6 dell’intesa OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie. c) Nessuna disposizione del presente protocollo impedisce ad una Parte di applicare la sospensione dei benefici autorizzata dall’organo di conciliazione dell’OMC. Articolo 17 Termini 1. Tutti i termini fissati a norma del presente protocollo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto a cui si riferiscono 2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le Parti. 3. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono inoltre essere prorogati dal presidente del collegio arbitrale, su richiesta motivata di una delle Parti o di propria iniziativa. Articolo 18 Regolamento interno, codice di condotta e modifica del presente protocollo 1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un regolamento interno per gestire i lavori del collegio arbitrale. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione completa il regolamento interno con un codice di condotta che garantisca l'indipendenza e l'imparzialità degli arbitri. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo. -------------------------------------------------- PROTOCOLLO 8 sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi della Comunità Articolo 1 Il Montenegro è autorizzato a partecipare ai seguenti programmi della Comunità: a) programmi elencati nell'allegato all'accordo quadro fra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione della Serbia e Montenegro ai programmi comunitari [1], b) programmi istituiti o rinnovati dopo il 27 luglio 2005 e contenenti una clausola di apertura che autorizza la partecipazione del Montenegro. Articolo 2 Il Montenegro fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa. Articolo 3 I rappresentanti del Montenegro possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che li riguardano, ai comitati di gestione responsabili del monitoraggio dei programmi ai quali il Montenegro contribuisce finanziariamente. Articolo 4 Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti del Montenegro si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione. Articolo 5 Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione del Montenegro a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, sono stabilite di comune accordo, sotto forma di un memorandum d'intesa tra la Commissione europea, che agisce a nome della Comunità, e il Montenegro. Se il Montenegro chiede l'assistenza esterna della Comunità sulla base del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) [2] o in virtù di un regolamento analogo in materia di assistenza esterna della Comunità al Montenegro che potrà essere adottato in futuro, le condizioni che disciplinano l'impiego, da parte del Montenegro, del contributo comunitario sono determinate in un accordo di finanziamento. Articolo 6 Il protocollo d'intesa stabilisce che, conformemente al regolamento finanziario della Comunità, il controllo finanziario e le verifiche contabili sono effettuati dalla Commissione europea, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti delle Comunità europee, direttamente o sotto la loro autorità. Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo e verifica finanziari, di misure e sanzioni amministrative e di recupero che permettono di concedere alla Commissione europea, all'OLAF e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nella Comunità. Articolo 7 Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e successivamente con scadenza triennale, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può rivedere l'attuazione del presente protocollo sulla base dei risultati dell'effettiva partecipazione del Montenegro a uno o più programmi comunitari. [1] GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29. [2] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82. -------------------------------------------------- ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, della REPUBBLICA DI BULGARIA, della REPUBBLICA CECA, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA DI ESTONIA, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, della REPUBBLICA ITALIANA, della REPUBBLICA DI CIPRO, della REPUBBLICA DI LETTONIA, della REPUBBLICA DI LITUANIA, del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, della REPUBBLICA DI UNGHERIA, di MALTA, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA DI POLONIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della ROMANIA, della REPUBBLICA DI SLOVENIA, della REPUBBLICA SLOVACCA, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "gli Stati membri", e la COMUNITÀ EUROPEA e la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunità", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA DI MONTENEGRO, in appresso denominata "Montenegro", dall'altra, riuniti a Lussemburgo il 15 ottobre 2007 per la firma dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Montenegro, dall'altra, in appresso denominato "il presente accordo", hanno adottato i testi seguenti: il presente accordo e i suoi allegati I-VII, ossia: Allegato I (art. 21) – Concessioni del Montenegro riguardanti i prodotti industriali Allegato II (art. 26) – Definizione dei prodotti "baby beef" Allegato III (art. 27) – Concessioni del Montenegro relative ai prodotti agricoli della Comunità Allegato IV (art. 29) – Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca del Montenegro Allegato V (art. 30) – Concessioni del Montenegro relative al pesce e ai prodotti della pesca della Comunità Allegato VI (art. 52) – Stabilimento: "servizi finanziari" Allegato VII (art. 75) – Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale ed i seguenti protocolli: Protocollo 1 (art. 25) – Scambi di prodotti agricoli trasformati Protocollo 2 (art. 28) – Vino e bevande spiritose Protocollo 3 (art. 44) – Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa Protocollo 4 (art. 61) – Trasporti terrestri Protocollo 5 (art. 73) – Aiuti di Stato all'industria siderurgica Protocollo 6 (art. 99) – Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale Protocollo 7 (art. 129) – Composizione delle controversie Protocollo 8 (art. 132) – Principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Montenegro hanno adottato i testi della dichiarazione comune riportata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 I plenipotenziari del Montenegro hanno preso atto della dichiarazione riportata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri Съставено в Люксембург, на петнайсти октомври две хиляди и седма година. Hecho en Luxemburgo, el quince de octubre de dos mil siete. V Lucemburku dne patnáctého října dva tisíce sedm. Udfærdiget i Luxembourg den femtende oktober to tusind og syv. Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Oktober zweitausendsieben. Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu viieteistkümnendal päeval Luxembourgis. Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά. Done at Luxembourg on the fifteenth day of October in the year two thousand and seven. Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept. Fatto a Lussemburgo, addì quindici ottobre duemilasette. Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada piecpadsmitajā oktobrī. Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio penkioliktą dieną Liuksemburge. Kelt Luxembourgban, a kétezer-hetedik év október tizenötödik napján. Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħmistax-il jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa. Gedaan te Luxemburg, de vijftiende oktober tweeduizend zeven. Sporządzono w Luksemburgu dnia piętnastego października roku dwa tysiące siódmego. Feito em Luxemburgo, em quinze de Outubro de dois mil e sete. Întocmit la Luxembourg, la cincisprezece octombrie două mii şapte. V Luxemburgu dňa pätnásteho októbra dvetisícsedem. V Luxembourgu, dne petnajstega oktobra leta dva tisoč sedem. Tehty Luxemburgissa viidentenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän. Som skedde i Luxemburg den femtonde oktober tjugohundrasju. Sačinjeno u Luksemburgu petnaestog oktobra dvije hiljade i sedme godine. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien +++++ TIFF +++++ Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. За Република България +++++ TIFF +++++ Za Českou republiku +++++ TIFF +++++ På Kongeriget Danmarks vegne +++++ TIFF +++++ Für die Bundesrepublik Deutschland +++++ TIFF +++++ Eesti Vabariigi nimel +++++ TIFF +++++ Thar cheann Na hÉireann For Ireland +++++ TIFF +++++ Για την Ελληνική Δημοκρατία +++++ TIFF +++++ Por el Reino de España +++++ TIFF +++++ Pour la République française +++++ TIFF +++++ Per la Repubblica italiana +++++ TIFF +++++ Για την Κυπριακή Δημοκρατία +++++ TIFF +++++ Latvijas Republikas vārdā +++++ TIFF +++++ Lietuvos Respublikos vardu +++++ TIFF +++++ Pour le Grand-Duché de Luxembourg +++++ TIFF +++++ A Magyar Köztársaság részéről +++++ TIFF +++++ Għal Malta +++++ TIFF +++++ Voor het Koninkrijk der Nederlanden +++++ TIFF +++++ Für die Republik Österreich +++++ TIFF +++++ W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej +++++ TIFF +++++ Pela República Portuguesa +++++ TIFF +++++ Pentru România +++++ TIFF +++++ Za Republiko Slovenijo +++++ TIFF +++++ Za Slovenskú republiku +++++ TIFF +++++ Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland +++++ TIFF +++++ För Konungariket Sverige +++++ TIFF +++++ For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland +++++ TIFF +++++ За Европейската общност Por las Comunidades Europeas Za Evropská společenství For De Europæiske Fællesskaber Für die Europäischen Gemeinschaften Euroopa ühenduste nimel Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee Eiropas Kopienu vārdā Europos Bendrijų vardu Az Európai Közösségek részéről Għall-Komunitajiet Ewropej Voor de Europese Gemeenschappen W imieniu Wspólnot Europejskich Pelas Comunidades Europeias Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvá Za Evropske skupnosti Euroopan yhteisöjen puolesta På europeiska gemenskapernas vägnar +++++ TIFF +++++ +++++ TIFF +++++ U ime Republike Crne Gore +++++ TIFF +++++ -------------------------------------------------- DICHIARAZIONI DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75 Le Parti convengono che, ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a banche dati, brevetti, compresi i certificati di protezione supplementari, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la privativa comunitaria per ritrovati vegetali. La tutela dei diritti di proprietà commerciale comprende, in particolare, la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e la protezione delle informazioni riservate di cui all'articolo 39 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS). Le Parti convengono inoltre che il livello di protezione di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del presente accordo comprende la disponibilità delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [1]. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEI SUOI STATI MEMBRI Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2000, la Comunità concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compreso il Montenegro, la Comunità e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue: in applicazione dell'articolo 35 del presente accordo, finché sarà di applicazione il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea [2], si applicheranno, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunità nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome più favorevoli; in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 26, paragrafo 2. [1] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16. [2] GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 530/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 1). --------------------------------------------------