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Document 22008D0991

2008/991/CE: Decisione n. 3/2008 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 15 dicembre 2008 , che adotta le modifiche dell’allegato IV dell’accordo di partenariato

GU L 352 del 31.12.2008, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/991/oj

31.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/59


DECISIONE N. 3/2008 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 15 dicembre 2008

che adotta le modifiche dell’allegato IV dell’accordo di partenariato

(2008/991/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («accordo di partenariato ACP-CE») (1), in particolare gli articoli 15, paragrafo 3, 81 e 100,

vista la raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo,

considerando quanto segue:

(1)

Per migliorare l’efficienza e promuovere l’armonizzazione, è stata inserita nell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE una serie di disposizioni sulle procedure di gestione e sull’attuazione. Si è continuato invece a discutere delle disposizioni dell’allegato IV relative all’aggiudicazione e all’esecuzione degli appalti.

(2)

Il 25 giugno 2005 la firma dell’accordo di partenariato ACP-CE riveduto è stata accompagnata dalla dichiarazione n. VIII, intitolata «Dichiarazione congiunta sull’articolo 19 bis dell’allegato IV», che recita: «Il Consiglio dei ministri ACP-CE esaminerà, a norma dell’articolo 100 dell’accordo di Cotonou, i testi dell’allegato IV dell’accordo sull’aggiudicazione e sull’esecuzione degli appalti affinché siano adottati prima dell’entrata in vigore dell’accordo che modifica l’accordo di Cotonou».

(3)

Il testo del nuovo articolo 19 quater, che sostituisce gli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 29 dell’allegato IV, provvede a semplificare, chiarire e armonizzare le procedure di aggiudicazione e di gestione degli appalti finanziati dalla Comunità europea.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-CE è modificato come segue:

1)

gli articoli 21, 23, 25, 27, 28 e 29 sono soppressi;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 19 quater

Aggiudicazione degli appalti, aggiudicazione delle sovvenzioni e esecuzione degli appalti

1.   Salvo il disposto dell’articolo 26, gli appalti e le sovvenzioni vengono aggiudicati ed eseguiti secondo le norme comunitarie e, tranne nei casi specifici contemplati da tali norme, secondo le procedure e la documentazione standard elaborate e pubblicate dalla Commissione per l’attuazione delle azioni di cooperazione con i paesi terzi in vigore al momento in cui viene lanciata la procedura in questione.

2.   Nei casi di gestione decentrata, se dalla valutazione congiunta risulta che le procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni nello Stato ACP o nella regione beneficiaria o le procedure approvate dai finanziatori sono conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione e non danno luogo a conflitti di interessi, la Commissione applica queste procedure, in conformità della dichiarazione di Parigi e fatto salvo l’articolo 26, nel pieno rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio dei suoi poteri in questo ambito.

3.   Lo Stato ACP o la regione beneficiaria s’impegna a verificare regolarmente la corretta esecuzione delle azioni finanziate dal Fondo, ad adottare provvedimenti atti a prevenire le irregolarità e le frodi e ad avviare eventuali azioni penali volte al recupero dei fondi indebitamente versati.

4.   Nei casi di gestione decentrata, gli appalti vengono negoziati, stipulati, firmati ed eseguiti dagli Stati ACP. Questi Stati possono tuttavia chiedere alla Commissione di negoziare, stipulare, firmare ed eseguire gli appalti per loro conto.

5.   Conformemente all’impegno di cui all’articolo 50 del presente accordo, gli appalti e le sovvenzioni finanziati con le risorse del Fondo sono eseguiti nel rispetto delle norme fondamentali di lavoro riconosciute a livello internazionale.

6.   Viene costituito un gruppo di esperti composto da rappresentanti del segretariato del gruppo degli Stati ACP e della Commissione, incaricato di individuare, su richiesta di una delle Parti, gli opportuni adeguamenti e di proporre modifiche e miglioramenti delle norme e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Il gruppo presenta inoltre una relazione periodica al Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde aiutarlo a esaminare i problemi di attuazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e a proporre le misure del caso.»

Articolo 2

All’adozione della presente decisione in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE si procede mediante procedura scritta.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 2008.

Il presidente

del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, su delega, per il Consiglio dei ministri ACP-CE

P. SELLAL


(1)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.


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