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Document 22006D0161

Decisione del Comitato misto SEE n. 161/2006, dell' 8 dicembre 2006 , che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

GU L 89 del 29.3.2007, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/161/oj

29.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 89/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 161/2006

dell'8 dicembre 2006

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 128/2006 del 22 settembre 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 643/2006 della Commissione, del 27 aprile 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici, e del regolamento (CE) n. 884/2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (2),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 4 [regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione] dell’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 R 0643: Regolamento (CE) n. 643/2006 della Commissione, del 27 aprile 2006 (GU L 115 del 28.4.2006, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 643/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)   GU L 333 del 30.11.2006, pag. 60.

(2)   GU L 115 del 28.4.2006, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


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