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Document 22006D0139
Decision of the EEA joint committe No 139/2006 of 27 October 2006 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2006, del 27 ottobre 2006 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
Decisione del Comitato misto SEE n. 139/2006, del 27 ottobre 2006 , che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
GU L 366 del 21.12.2006, pp. 85–86
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 352M del 31.12.2008, pp. 943–944
(MT)
In force
|
21.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 366/85 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 139/2006
del 27 ottobre 2006
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 90/2004, dell'8 giugno 2004 (1). |
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(2) |
La decisione del Comitato misto SEE n. 56/96 del 28 ottobre 1996 (2) ha esteso la cooperazione tra le Parti contraenti integrando nel protocollo 31 dell’accordo la rete dei servizi europei dell’occupazione (EURES). |
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(3) |
Il Liechtenstein si è riservato sin dal principio il diritto di partecipare alla rete EURES in attesa dei risultati della revisione congiunta sulle disposizioni transitorie nel settore della libera circolazione delle persone a norma del protocollo 15 dell’accordo. |
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(4) |
Sulla base alla revisione congiunta, la decisione del comitato misto SEE n. 191/1999 del 17 dicembre 1999 (3) ha introdotto alcuni adattamenti settoriali negli allegati V e VIII dell’accordo nei riguardi del Liechtenstein, consistenti in restrizioni al diritto di stabilirsi in tale paese. |
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(5) |
Le riserve relative alla partecipazione del Liechtenstein alla rete Eures non dovrebbero essere più valide. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la partecipazione del Liechtenstein alla rete EURES possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2007, |
DECIDE:
Articolo 1
L'articolo 15, paragrafo 4, del protocollo 31 dell'accordo è sostituito dal seguente:
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«4. |
I paragrafi da 1 a 3 di cui sopra si applicano al Liechtenstein a decorrere dal 1o gennaio 2007.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.
(2) GU L 58 del 27.2.1997, pag. 50.
(3) GU L 74 del 15.3.2001, pag. 29.
(*1) No constitutional requirements indicated.