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Document 22006D0040
Decision of the EEA Joint Committee No 40/2006 of 10 March 2006 amending Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms
Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2006, del 10 marzo 2006 , che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2006, del 10 marzo 2006 , che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
GU L 147 del 1.6.2006, p. 63–63
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 335M del 13.12.2008, pp. 270–273
(MT)
In force
|
1.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 147/63 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 40/2006
del 10 marzo 2006
che modifica il protocollo n. 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 74/2005 del 29 aprile 2005 (1). |
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(2) |
È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (2). |
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(3) |
Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2006, |
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 7, paragrafo 5, settimo trattino, del protocollo 31 dell’accordo (Decisione 2000/819/CE del Consiglio) è aggiunto il seguente sottotrattino:
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«— |
32005 D 1776: Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005 (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 239 del 15.9.2005, pag. 67.
(2) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.