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Document 22005D0291
2005/291/EC: Decision No 1/2005 of the Committee of 7 March 2005 established under the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Mutual Recognition in relation to the listing of a Conformity Assessment Body under the Sectoral Chapter on Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
2005/291/CE: Decisione n. 1/2005 del Comitato, del 7 marzo 2005, istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
2005/291/CE: Decisione n. 1/2005 del Comitato, del 7 marzo 2005, istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
GU L 93 del 12.4.2005, pp. 40–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 272M del 18.10.2005, pp. 256–257
(MT)
In force
|
12.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/40 |
DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO
del 7 marzo 2005
istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
(2005/291/CE)
IL COMITATO,
visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 11,
considerando che il comitato deve adottare una decisione per l'inserimento di un organismo o taluni organismi di valutazione della conformità in un capitolo settoriale dell'allegato I dell'accordo,
DECIDE:
1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, di cui all’allegato I dell’accordo.
2. La portata specifica dell'inserimento in tale elenco, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'organismo di valutazione della conformità figurante nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.
La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti per la modifica dell’accordo. Essa entra in vigore alla data dell'ultima firma.
Firmato a Berna, il 2 marzo 2005.
A nome della Confederazione svizzera
Heinz HERTIG
Firmato a Bruxelles, il 16 marzo 2005.
A nome della Comunità europea
Joanna KIOUSSI
Allegato A
Organismo di valutazione della conformità inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, di cui all’allegato I dell’accordo
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QS SCHAFFHAUSEN AG |
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Wiesengasse, 20 |
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8222 Beringen |
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Svizzera |
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Tel. (41) 52 687 20 10 |
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Fax (41) 52 682 18 02. |