Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0222(06)

Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2000, del 22 dicembre 2000, che modifica il protocollo 4 dell'accordo SEE sulle norme d'origine

GU L 52 del 22.2.2001, pp. 40–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/114(2)/oj

22001D0222(06)

Decisione del Comitato misto SEE n. 114/2000, del 22 dicembre 2000, che modifica il protocollo 4 dell'accordo SEE sulle norme d'origine

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 22/02/2001 pag. 0040 - 0043


Decisione del Comitato misto SEE

n. 114/2000

del 22 dicembre 2000

che modifica il protocollo 4 dell'accordo SEE sulle norme d'origine

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato "l'accordo", in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 4 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 188/1999 del Comitato misto SEE, del 17 dicembre 1999(1).

(2) Si sono rese necessarie alcune modifiche tecniche per correggere delle anomalie tra le diverse versioni linguistiche del testo.

(3) L'elenco delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti deve essere modificato per assicurare una corretta interpretazione e per tenere conto della necessità di includervi alcune operazioni non inserite precedentemente.

(4) È emersa la necessità di elaborare un sistema di contabilità separata per i materiali originari e non originari, soggetto all'approvazione delle autorità doganali.

(5) Le disposizioni relative agli importi espressi in euro devono essere modificate per chiarire la procedura e garantire una maggiore stabilità del livello degli importi nelle monete nazionali.

(6) Per tenere conto della scarsità di materie prime nei paesi in questione, risultano indispensabili alcune correzioni nell'elenco delle lavorazioni e trasformazioni necessarie per attribuire il carattere originario alle materie non originarie,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 4 dell'accordo è modificato come segue:

1) L'articolo 1, lettera i), è sostituito dal testo seguente:

"i) per 'valore aggiunto' si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui all'articolo 3, o, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali in SEE;".

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 5, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) la scomposizione e composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;

g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;

h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;

m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;

n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);

p) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite in SEE su quel prodotto."

3) È inserito l'articolo seguente dopo l'articolo 19:

"Articolo 19 a

Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta 'separazione contabile'.

2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati 'originari' coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse considerano appropriate.

4. Il metodo è registrato e mantenuto conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato."

4) L'articolo 21, paragrafo 1, prima frase, dopo la parola "esportatore" è inserito quanto segue:"qui di seguito denominato 'esportatore autorizzato',".

5) L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 25, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale dei paesi di cui all'articolo 3, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 25, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta di una parte contraente. Nel procedere a detta revisione, il comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro."

6) L'allegato II è modificato nel modo seguente:

il testo relativo alle voci SA 5309 - 5311 è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2001, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(2).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. Gunnarsson

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

Top