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Document 02014R0375-20140101
Regulation (EU) No 375/2014 of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 establishing the European Voluntary Humanitarian Aid Corps ( EU Aid Volunteers initiative )
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ( iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario )
Regolamento (UE) n . 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ( iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario )
No longer in force
)
2014R0375 — IT — 01.01.2014 — 000.002
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (UE) N. 375/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2014 (GU L 122 dell'24.4.2014, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 375/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 3 aprile 2014
che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario»)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 214, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ),
considerando quanto segue:
(1) |
La solidarietà è un valore fondamentale dell'Unione ed esiste il potenziale per sviluppare ulteriormente i mezzi di espressione della solidarietà dei cittadini dell'Unione con le popolazioni di paesi terzi esposte a crisi causate dall'uomo o a catastrofi naturali o da queste colpite. L'Unione europea costituisce inoltre nel suo insieme il principale donatore di aiuto umanitario al mondo, dal momento che fornisce quasi il 50 % degli aiuti umanitari mondiali. |
(2) |
Il volontariato è un'espressione concreta e visibile di solidarietà, che permette alle persone di mettere conoscenze, competenze e tempo al servizio di altri esseri umani, senza scopo di lucro. |
(3) |
È necessario rafforzare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime colpite da crisi e catastrofi nei paesi terzi, nonché accrescere la conoscenza e la visibilità dell'aiuto umanitario e del volontariato in generale tra i cittadini dell'Unione. |
(4) |
La visione dell'Unione di aiuto umanitario, che comprende un obiettivo, dei principi e buone prassi comuni e un quadro comune per erogare l'aiuto umanitario dell'Unione, è esposta nella dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea dal titolo «Consenso europeo sull'aiuto umanitario» ( 2 ). Il Consenso europeo sull'aiuto umanitario sottolinea il forte impegno dell'Unione ad adottare un approccio basato sulle esigenze nonché a sostenere e promuovere i principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Le azioni del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») dovrebbero essere improntate al Consenso europeo sull'aiuto umanitario. |
(5) |
L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui possono intervenire anche altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. Per coordinare la risposta dell'Unione alle crisi umanitarie nei paesi terzi, l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe operare in modo coerente e complementare, nonché evitare le sovrapposizioni con le politiche e gli strumenti rilevanti dell'Unione, in particolare con la politica di aiuto umanitario dell'Unione, la politica unionale di cooperazione allo sviluppo, il meccanismo unionale di protezione civile istituito mediante la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito da tale decisione e con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e le delegazioni dell'Unione europea. |
(6) |
L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe contribuire agli sforzi volti a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un'assistenza umanitaria fondata sulle esigenze e a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi. È altresì importante promuovere la cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali, nonché con altri partner nel settore umanitario e attori locali e regionali. È opportuno che tale cooperazione sia in linea con le azioni intraprese dalle Nazioni Unite, così da sostenere il ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dall'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (UN-OCHA). |
(7) |
La quantità, l'entità e la complessità delle crisi umanitarie nel mondo, che siano queste di origine naturale o causate dall'uomo, sono considerevolmente aumentate nel corso degli anni, una tendenza destinata a continuare, provocando una domanda crescente di operatori umanitari per l'apporto di una risposta immediata, efficace, efficiente e coerente e per il sostegno alle comunità locali dei paesi terzi al fine di renderle meno vulnerabili e di rafforzarne la resilienza alle catastrofi. |
(8) |
I volontari possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui principi nonché a migliorare l'efficacia del settore umanitario quando sono adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, per garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le popolazioni in stato di necessità, a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento. |
(9) |
In Europa e in tutto il mondo esistono programmi di volontariato incentrati sulla mobilitazione nei paesi terzi. Si tratta spesso di programmi nazionali che vertono principalmente o esclusivamente su progetti di sviluppo. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe pertanto apportare un valore aggiunto fornendo l'opportunità ai volontari di dare un contributo comune alle azioni di aiuto umanitario, rafforzando così la cittadinanza europea attiva. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario può altresì fornire un valore aggiunto promuovendo la cooperazione transnazionale delle organizzazioni che partecipano nell'esecuzione degli interventi nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, provvedendo in tal modo a migliorare le relazioni internazionali, a diffondere nel mondo un'immagine positiva dell'Unione e a stimolare l'interesse per i progetti umanitari paneuropei. |
(10) |
L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe essere economicamente sostenibile, integrare i programmi di volontariato esistenti a livello nazionale e internazionale senza creare sovrapposizioni e concentrarsi sulla risposta alle necessità concrete e alle carenze nel settore umanitario. |
(11) |
Come evidenziato nella comunicazione della Commissione, del 23 novembre 2010, intitolata «Come esprimere la solidarietà dei cittadini europei attraverso il volontariato: prime riflessioni su un corpo di volontari per l'aiuto umanitario», l'attuale panorama del volontariato umanitario presenta delle carenze che l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario può colmare, mobilitando volontari dai profili giusti al momento giusto e nel luogo giusto. Questo risultato può essere raggiunto, in particolare, prevedendo norme e procedure europee sull'individuazione e la selezione di volontari nel settore umanitario, parametri concordati di formazione e preparazione alla mobilitazione, una banca dati di volontari potenziali individuati in base alle esigenze sul campo e opportunità, per i volontari, di contribuire alle operazioni umanitarie non solo con la mobilitazione, ma anche con un sostegno amministrativo e attività di volontariato on line. |
(12) |
Una formazione adeguata come pure la protezione e la sicurezza dei volontari dovrebbero rimanere di primaria importanza ed essere oggetto di scambi regolari di informazioni, anche con gli Stati membri. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non dovrebbero essere mobilitati nell'ambito di operazioni condotte nel quadro di conflitti armati internazionali e non internazionali. |
(13) |
L'Unione effettua le azioni di aiuto umanitario in funzione delle esigenze e in partenariato con organizzazioni esecutive. Tali organizzazioni devono svolgere un ruolo significativo nella realizzazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, per garantire la responsabilizzazione degli operatori sul campo e per massimizzare la potenziale presa delle azioni nell'ambito di tale iniziativa. L'Unione dovrebbe affidare a tali organizzazioni soprattutto l'individuazione, la selezione, la preparazione e la mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nonché il seguito durante e dopo le missioni, conformemente alle norme e alle procedure stabilite dalla Commissione. La Commissione dovrebbe, se necessario, poter far ricorso a volontari ben formati e preparati da inviare presso i propri uffici locali per svolgere attività di sostegno. |
(14) |
Nella comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011 intitolata «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese» si afferma che le imprese private possono svolgere un ruolo importante e contribuire alle operazioni umanitarie dell'Unione, in particolare mediante il volontariato dei loro dipendenti. |
(15) |
L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe incoraggiare i cittadini europei di tutte le età a esercitare la cittadinanza europea attiva. L'iniziativa dovrebbe quindi contribuire a promuovere il volontariato in tutta l'Unione e a favorire lo sviluppo personale e la sensibilizzazione interculturale dei volontari partecipanti, migliorando così le loro competenze e le loro possibilità di impiego nell'economia globale. |
(16) |
In base ai principi dell'Unione di pari opportunità e di non discriminazione, dovrebbero poter impegnarsi come cittadini attivi tutti i cittadini dell'Unione e quelli che vi risiedono legalmente a lungo termine, di qualsiasi età ed estrazione sociale. Tenuto conto delle specifiche sfide del contesto umanitario, è opportuno che i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario abbiano un'età minima di diciotto anni, e possano rappresentare un'ampia varietà di profili e generazioni, inclusi esperti e pensionati qualificati. |
(17) |
Un chiaro status giuridico è un prerequisito fondamentale per la partecipazione dei volontari a interventi di mobilitazione al di fuori dell'Unione. Le condizioni relative alla mobilitazione dei volontari dovrebbero essere definite contrattualmente, specificando le norme riguardanti la protezione e la sicurezza dei volontari, la responsabilità delle organizzazioni di invio e di accoglienza, la copertura assicurativa, le spese di sussistenza, di alloggio e altre spese rilevanti. È opportuno che la mobilitazione dei volontari nei paesi terzi sia oggetto di adeguate disposizioni in materia di protezione e sicurezza. |
(18) |
Le azioni dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero essere condotte tenendo conto, se del caso, delle raccomandazioni figuranti nell'Agenda politica per il volontariato in Europa come pure dei lavori delle organizzazioni di volontariato europee e internazionali e del programma delle Nazioni Unite per i volontari. |
(19) |
L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe sostenere azioni basate sulle esigenze che consentano di rafforzare la capacità delle organizzazioni d'accoglienza di prestare aiuto umanitario nei paesi terzi, al fine di migliorare la preparazione e la reazione alle crisi umanitarie a livello locale e di garantire l'efficacia e la sostenibilità delle attività sul campo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario mediante la gestione del rischio di catastrofi, la preparazione e la reazione alle catastrofi, l'addestramento, la formazione in materia di gestione dei volontari e altri settori pertinenti. |
(20) |
L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbe, ove opportuno, mirare a contribuire al rafforzamento della prospettiva di genere nella politica di aiuto umanitario dell'Unione, promuovendo risposte umanitarie adeguate alle specifiche esigenze di donne e uomini di tutte le età. È opportuno prestare particolare attenzione alla cooperazione con le reti e i gruppi di donne, al fine di favorire la partecipazione e la leadership delle donne nel settore dell'aiuto umanitario e di metterne a frutto le capacità e l'esperienza ai fini della ripresa, del consolidamento della pace, della riduzione del rischio di catastrofi e del rafforzamento della resilienza delle comunità colpite. |
(21) |
Il presente regolamento stabilisce per l'intera durata del periodo finanziario una dotazione finanziaria, che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria ( 4 ). |
(22) |
Lo stanziamento dell'assistenza finanziaria dovrebbe essere conforme al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ). Vista la specificità delle azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, è opportuno che l'assistenza finanziaria possa essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche di diritto pubblico e di diritto privato. È altresì importante garantire il rispetto delle norme di detto regolamento soprattutto per quanto riguarda i principi di economia, efficienza e efficacia ivi previsti. |
(23) |
Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, garantendo nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie. |
(24) |
È opportuno tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti e il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e attraverso sanzioni, se necessario. È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ( 6 ), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 7 ), e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ). |
(25) |
La partecipazione dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via d'adesione, dei paesi candidati, dei potenziali candidati, dei paesi partner della politica europea di vicinato e dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dovrebbe essere possibile sulla base di convenzioni di cooperazione. |
(26) |
I volontari e le organizzazioni partecipanti che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, provenienti dei paesi cooperanti dovrebbero a loro volta garantire e promuovere il rispetto dei principi stabiliti dal Consenso europeo sull'aiuto umanitario, ponendo l'accento sulla protezione dello «spazio umanitario». |
(27) |
Al fine di consentire un feedback e un miglioramento continuo, nonché di accrescere la flessibilità e l'efficacia delle modalità di adozione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle disposizioni relative alle norme di selezione, gestione e mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, la modifica degli indicatori di rendimento e delle priorità tematiche e l'adeguamento delle percentuali di ripartizione della dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(28) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ). Per l'adozione delle procedure di selezione, gestione e mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, del dispositivo di certificazione, del programma di formazione e del programma di lavoro annuale dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, si dovrebbe far ricorso alla procedura d'esame. |
(29) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(30) |
Il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento non va al di là di quanto è necessario e proporzionato per garantire il buon funzionamento dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Il trattamento di dati personali da parte della Commissione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ). Il trattamento di dati personali da parte di organizzazioni che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario legalmente stabilite nell'Unione è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ). |
(31) |
Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha emesso un parere il 23 novembre 2012 ( 12 ). |
(32) |
È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento con il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 13 ). Pertanto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (l'«iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») per inquadrare contributi comuni di volontari europei volti a sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi.
Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure di funzionamento dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e le norme per la concessione dell'assistenza finanziaria.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
1) alla selezione, alla formazione e alla mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi;
2) ad azioni che sostengano, promuovano e preparino la mobilitazione dei Volontari dell'Unione, nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi;
3) ad azioni, all'interno e al di fuori dell'Unione, volte a rafforzare le capacità delle organizzazioni d'accoglienza nei paesi terzi ai fini dell'aiuto umanitario.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «volontario»: una persona che scelga, liberamente e senza scopo di lucro, di impegnarsi in attività che vadano a beneficio di una comunità e della società in generale;
b) «candidato volontario»: una persona ammissibile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, a candidarsi per partecipare alle azioni condotte nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;
c) «Volontario europeo per l'aiuto umanitario»: un candidato volontario che sia stato selezionato, formato secondo norme, procedure e criteri di riferimento specifici, giudicato idoneo e iscritto come disponibile alla mobilitazione nell'ottica di sostenere e completare l'aiuto umanitario in paesi terzi;
d) «aiuto umanitario»: attività e interventi condotti in paesi terzi e destinati a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l'esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero;
e) «paese terzo»: un paese al di fuori dell'Unione in cui hanno luogo attività e interventi di aiuto umanitario ai sensi della lettera d).
Articolo 4
Obiettivo
L'obiettivo perseguito dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario è di contribuire al rafforzamento della capacità dell'Unione di fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana nonché a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, in particolare mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione del loro rischio di insorgenza e il rafforzamento del collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. Tale obiettivo è perseguito attraverso il valore aggiunto apportato dai contributi comuni dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che esprimono i valori dell'Unione e la sua solidarietà nei confronti delle popolazioni bisognose e promuovono in modo visibile un senso di cittadinanza europea.
Articolo 5
Principi generali
1. Le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si effettuano nel rispetto dei principi di aiuto umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nonché in conformità del Consenso europeo sull'aiuto umanitario.
2. Le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario rispondono alle necessità umanitarie delle comunità locali e ai requisiti delle organizzazioni d'accoglienza e contribuiscono a migliorare l'efficacia del settore umanitario.
3. La protezione e la sicurezza dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sono una priorità.
4. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuove progetti congiunti e partenariati transnazionali basati sulle esigenze fra i volontari di diversi paesi che partecipano all'iniziativa e le organizzazioni che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa, come indicato all'articolo 10.
Articolo 6
Coerenza e complementarità dell'azione dell'Unione
1. Nell'attuazione del presente regolamento sono garantite la coerenza e la complementarità con altri strumenti e settori dell'azione esterna dell'Unione e con altre politiche rilevanti dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, evitando nel contempo qualsiasi duplicazione e sovrapposizione e tenendo conto del fatto che l'aiuto umanitario è disciplinato dai principi in materia di aiuto umanitario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento. Particolare attenzione deve essere accordata a garantire una transizione fluida fra il soccorso, la riabilitazione e lo sviluppo.
2. La Commissione e gli Stati membri cooperano per conseguire l'efficienza e l'efficacia garantendo l'interconnessione e la coerenza fra i pertinenti programmi nazionali di volontariato e le azioni condotte nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Tali azioni si fondano sulle opportune buone prassi e sui pertinenti programmi esistenti e si avvalgono, se del caso, delle reti europee già in essere.
3. Nell'attuare le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, l'Unione promuove la cooperazione con le pertinenti organizzazioni internazionali, nonché con altri partner nel settore umanitario e attori locali e regionali.
Nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie, le azioni condotte nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sono in linea con quelle intraprese dalle Nazioni Unite, in modo da sostenere il ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dall'UN-OCHA.
Articolo 7
Obiettivi operativi
1. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario persegue i seguenti obiettivi operativi:
a) contribuire all'aumento e al miglioramento della capacità dell'Unione di fornire aiuto umanitario.
I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:
— il numero di Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dotati delle necessarie qualifiche mobilitati o pronti alla mobilitazione e il numero di Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che hanno portato a termine il proprio contratto di mobilitazione,
— il numero di persone raggiunte da aiuti umanitari forniti nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e il costo medio per ogni persona raggiunta,
— il livello di soddisfazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario mobilitati come pure delle organizzazioni di invio e d'accoglienza per quanto concerne l'effettivo contributo umanitario dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sul campo;
b) migliorare le capacità, conoscenze e competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari nonché dei termini e delle condizioni del loro ingaggio.
I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:
— il numero di candidati volontari formati e di volontari che hanno superato con successo la valutazione al termine della formazione,
— il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate che applicano le norme e le procedure per la gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,
— il livello di soddisfazione dei volontari formati e mobilitati come pure delle organizzazioni di invio e d'accoglienza per quanto concerne la qualità della formazione, il livello delle conoscenze e delle competenze dei volontari nonché il rispetto e l'adeguatezza delle norme e delle procedure relative alla gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario;
c) potenziare le capacità delle organizzazioni d'accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi.
I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:
— il numero e il tipo di azioni di potenziamento delle capacità nei paesi terzi,
— la quantità di personale e di volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità,
— il livello di soddisfazione del personale delle organizzazioni d'accoglienza e dei volontari di paesi terzi partecipanti alle azioni di potenziamento delle capacità per quanto concerne la qualità e l'efficacia delle azioni condotte;
d) comunicare i principi dell'Unione in materia di aiuto umanitario stabiliti nell'ambito del Consenso europeo sull'aiuto umanitario.
I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:
— il numero, il tipo e i costi delle attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione;
e) aumentare la coerenza e l'interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario.
I progressi nel conseguimento di questo obiettivo operativo sono valutati sulla base di indicatori quali:
— il numero delle organizzazioni di invio di volontari certificate,
— il numero e il tipo di azioni di assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari,
— la diffusione e la riproduzione delle norme e delle procedure per la gestione dei candidati volontari e dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario da parte di altri programmi di volontariato.
2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), sono utilizzati, secondo le necessità, per monitorare, valutare e rivedere le prestazioni. Sono indicativi e potrebbero essere modificati mediante atti delegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 per tenere conto dell'esperienza acquisita dalla valutazione dei progressi compiuti.
CAPO II
AZIONI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO
Articolo 8
Azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario persegue gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 7 attraverso i seguenti tipi di azioni:
— elaborazione e mantenimento delle norme e delle procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,
— elaborazione e mantenimento di un dispositivo di certificazione per le organizzazioni di invio dei volontari e per le organizzazioni di accoglienza,
— individuazione e selezione dei candidati volontari,
— definizione di un programma di formazione e sostegno alla formazione e all'apprendistato,
— creazione, cura e aggiornamento di una banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,
— mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario onde sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi,
— rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza,
— creazione e gestione di una Rete per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,
— comunicazione e sensibilizzazione,
— attività complementari che rafforzano l'affidabilità, la trasparenza e l'efficacia dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
Articolo 9
Norme e procedure relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. Sulla base delle pertinenti pratiche esistenti, la Commissione definisce norme e procedure riguardanti le condizioni, le modalità e i requisiti necessari che le organizzazioni di invio e d'accoglienza devono applicare nell'individuare, selezionare, preparare, gestire e mobilitare i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario per sostenere le azioni di aiuto umanitario in paesi terzi.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 riguardo alla definizione di norme concernenti:
— un quadro di competenze per l'individuazione, la selezione e la preparazione dei volontari in quanto giovani professionisti o professionisti esperti,
— disposizioni volte a garantire pari opportunità e l'assenza di discriminazioni nel processo di individuazione e selezione,
— disposizioni volte a garantire il rispetto della pertinente normativa nazionale, dell'Unione e del paese d'accoglienza da parte delle organizzazioni di invio e d'accoglienza,
— norme relative ai partenariati tra le organizzazioni di invio e d'accoglienza,
— disposizioni per il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, in linea con le pertinenti iniziative dell'Unione già in essere.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alla definizione delle procedure seguenti:
— le procedure da seguire per l'individuazione, la selezione e la necessaria preparazione pre-mobilitazione dei candidati volontari, incluso se del caso l'apprendistato,
— disposizioni relative alla mobilitazione e alla gestione nei paesi terzi dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, inclusi tra l'altro la supervisione sul campo, la fornitura di un sostegno continuo sotto forma di orientamento, tutoraggio e formazioni supplementari, le necessarie condizioni di lavoro e il sostegno post-mobilitazione,
— la copertura assicurativa e le condizioni di vita dei volontari, inclusa la copertura delle spese di sussistenza, di alloggio e di viaggio come pure di altre spese pertinenti,
— le procedure da seguire prima, durante e dopo la mobilitazione per garantire l'obbligo di diligenza e misure di protezione e sicurezza appropriate, tra cui protocolli di evacuazione medica e piani di sicurezza relativi all'evacuazione di emergenza dai paesi terzi, incluse le necessarie procedure di collegamento con le autorità nazionali,
— procedure relative al monitoraggio e alla valutazione delle prestazioni individuali dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Articolo 10
Dispositivo di certificazione per le organizzazioni di invio e di accoglienza
1. La Commissione elabora un dispositivo di certificazione mediante atti di esecuzione, se del caso con la partecipazione di partner umanitari, che garantisce che le organizzazioni di invio di volontari rispettino le norme e le procedure di cui all'articolo 9, e un dispositivo di certificazione differenziato per le organizzazioni d'accoglienza.
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione la procedura relativa al funzionamento dei dispositivi di certificazione basandosi sui pertinenti dispositivi e procedure di certificazione esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
2. Nell'elaborazione del dispositivo di certificazione, la Commissione cerca di creare sinergie con gli strumenti di partenariato della Commissione nel settore umanitario e con le norme umanitarie esistenti, in un'ottica di semplificazione amministrativa. Il dispositivo di certificazione è inclusivo e non discriminatorio nei confronti di qualsiasi tipo di organizzazione ammissibile.
3. Le organizzazioni di invio di volontari sono ammissibili alla certificazione se:
a) rispettano le norme e le procedure di cui all'articolo 9;
b) sono attive nell'ambito dell'aiuto umanitario quale definito all'articolo 3, lettera d); e
c) se appartengono ad una delle seguenti categorie:
i) organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell'Unione;
ii) organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro;
iii) organizzazioni non governative senza scopo di lucro stabilite nei paesi di cui all'articolo 23 alle condizioni fissate in tale articolo e in base agli accordi ivi menzionati;
iv) organismi di diritto pubblico a carattere civile stabiliti nei paesi di cui all'articolo 23 alle condizioni fissate in tale articolo e in base agli accordi ivi menzionati;
v) Federazione internazionale delle Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
4. Le organizzazioni di paesi terzi sono ammissibili come organizzazioni d'accoglienza se:
a) aderiscono alle norme e alle procedure di cui all'articolo 9;
b) sono attive nel campo dell'aiuto umanitario quale definito all'articolo 3, lettera d); e
c) appartengono ad una delle seguenti categorie:
i) organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese;
ii) organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di un paese terzo;
iii) agenzie ed organizzazioni internazionali.
5. Fermi restando i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4, le organizzazioni di invio dei volontari e le organizzazioni d'accoglienza possono realizzare le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario in associazione con organizzazioni private a scopo di lucro.
6. Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze, le organizzazioni di invio da certificare possono beneficiare di un'assistenza tecnica intesa a rafforzare la loro capacità di partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e di garantire il rispetto delle norme e delle procedure di cui all'articolo 9.
Le organizzazioni d'accoglienza da certificare possono altresì beneficiare dell'assistenza di cui al primo comma nel contesto delle azioni di cui all'articolo 15.
7. Dopo la certificazione, la Commissione pubblica senza indugio l'elenco delle organizzazioni di invio e d'accoglienza certificate.
Articolo 11
Individuazione e selezione dei candidati volontari
1. Sulla base di una valutazione preliminare delle necessità dei paesi terzi effettuata dalle organizzazioni di invio dei volontari, dalle organizzazioni d'accoglienza o da altri operatori pertinenti, le organizzazioni d'invio certificate individuano e selezionano candidati volontari a fini di formazione.
2. L'individuazione e la selezione dei candidati volontari avvengono nel rispetto delle norme e delle procedure di cui all'articolo 9 e sono conformi ai principi di non discriminazione e pari opportunità.
3. Possono candidarsi come volontari le seguenti categorie di persone, che abbiano un'età minima di diciotto anni:
a) i cittadini dell'Unione,
b) i cittadini di paesi terzi che sono soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro dell'Unione; e
c) i cittadini di paesi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, alle condizioni stabilite in tale articolo.
Articolo 12
Programma di formazione dei candidati volontari e sostegno alla formazione e all'apprendistato
1. Sulla base dei programmi e delle procedure esistenti e con la partecipazione, se del caso, di istituzioni specializzate, la Commissione stabilisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari alla mobilitazione al fine di sostenere e completare l'aiuto umanitario.
2. Sono ammessi a partecipare al programma di formazione attuato da organizzazioni qualificate i candidati volontari individuati e selezionati conformemente all'articolo 11. La portata individuale e il contenuto della formazione che ogni candidato deve effettuare sono determinati dalla pertinente organizzazione di invio certificata, in consultazione con l'organizzazione d'accoglienza certificata, in base alle esigenze e tenendo conto della precedente esperienza del volontario candidato e della mobilitazione prevista.
3. Come parte della formazione, e in particolare della preparazione alla mobilitazione, i candidati volontari possono essere tenuti a svolgere apprendistati presso organizzazioni di invio certificate, se possibile in un paese diverso dal loro paese d'origine.
4. Fermo restando il paragrafo 3, i candidati volontari che non hanno usufruito di un apprendistato possono ricevere, se del caso, una preparazione supplementare pre-mobilitazione specialmente concepita in funzione delle esigenze e delle circostanze specifiche della mobilitazione. Questa preparazione e l'apprendistato avvengono nel rispetto delle norme e delle procedure sulla preparazione di cui all'articolo 9.
5. Il programma di formazione comporta una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari a essere mobilitati al fine di sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi e di rispondere alle necessità in loco. Tale valutazione è effettuata in collaborazione con le organizzazioni di invio di volontari.
6. La Commissione adotta le modalità del programma di formazione e la procedura di valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari alla mobilitazione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
Articolo 13
Banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. Sono considerati Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e sono ammissibili alla mobilitazione i candidati che superano la valutazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5. Essi sono inseriti in quanto tali nella banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
2. La Commissione crea, cura e aggiorna la banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, anche per quanto concerne la disponibilità e l'ammissibilità dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario ai fini della mobilitazione, e ne disciplina l'accesso e l'uso. Il trattamento dei dati personali inclusi nella banca dati o raccolti ai fini dell'inserimento nella stessa avviene nel rispetto della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001, a seconda dei casi.
Articolo 14
Mobilitazione nei paesi terzi dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario figuranti nella banca dati possono essere mobilitati per sostenere e completare l'aiuto umanitario, conformemente all'articolo 3, lettera d):
a) dalle organizzazioni di invio certificate, presso le organizzazioni d'accoglienza nei paesi terzi; oppure
b) laddove opportuno, dalla Commissione, presso i propri uffici locali di aiuto umanitario per svolgere attività di sostegno.
2. La mobilitazione risponde alle esigenze reali espresse a livello locale dalle organizzazioni d'accoglienza.
3. Per quanto riguarda la mobilitazione di cui al paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni certificate di invio di volontari garantiscono l'osservanza delle norme e delle procedure di cui all'articolo 9. I Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario non sono mobilitati nell'ambito di operazioni condotte nel quadro di conflitti armati internazionali e non internazionali.
4. Le organizzazioni di invio certificate informano le autorità nazionali competenti degli Stati membri e di altri paesi partecipanti a norma dell'articolo 23 prima che uno dei loro cittadini sia mobilitato in qualità di Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario conformemente alle norme e alle procedure di cui all'articolo 9.
5. Le specifiche condizioni di mobilitazione e il ruolo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, compresi i diritti e doveri, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti del volontario, sono definiti in stretta consultazione con le organizzazioni d'accoglienza in un contratto fra le organizzazioni di invio e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
6. Per quanto riguarda la mobilitazione di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione firma con i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario un «Contratto di mobilitazione di volontari», che definisce le specifiche modalità e condizioni della mobilitazione. I contratti di mobilitazione di volontari non conferiscono agli interessati i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 14 ).
7. Ogni Volontario dell'Unione per l'aiuto umanitario è seguito e assistito durante il periodo di mobilitazione da una persona di riferimento designata dall'organizzazione d'accoglienza.
Articolo 15
Rafforzamento delle capacità ai fini dell'aiuto umanitario delle organizzazioni d'accoglienza
Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi effettuata dalle organizzazioni di invio e d'accoglienza o da altri attori pertinenti, la Commissione sostiene azioni volte a rafforzare la capacità delle organizzazioni d'accoglienza ai fini dell'aiuto umanitario nell'ottica di migliorare la preparazione e la reazione alle crisi umanitarie a livello locale e garantire l'impatto sostenibile ed efficace delle attività sul campo dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, tra cui:
a) gestione del rischio di catastrofi, preparazione e reazione alle catastrofi, addestramento, formazione in materia di gestione dei volontari e altri settori pertinenti per il personale e i volontari delle organizzazioni d'accoglienza;
b) scambio di migliori prassi, assistenza tecnica, programmi di gemellaggio e scambio di personale e volontari, creazione di reti e altre azioni rilevanti.
Articolo 16
Rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario
1. La Commissione istituisce e gestisce la Rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che riunisce:
a) i candidati volontari e i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che partecipano o hanno partecipato all'iniziativa;
b) le organizzazioni di invio e d'accoglienza;
c) rappresentanti degli Stati membri e del Parlamento europeo.
2. In particolare, la Rete dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario:
a) facilita le interazioni e costituisce una piattaforma per lo scambio delle conoscenze, la consultazione e la divulgazione di informazioni, lo scambio di buone prassi nonché la valutazione delle necessità di cui all'articolo 21, paragrafo 3;
b) facilita la costituzione di partenariati e l'elaborazione di progetti comuni concernenti attività di mobilitazione e di rafforzamento delle capacità cui partecipano organizzazioni di invio dell'Unione e organizzazioni d'accoglienza dei paesi terzi;
c) costituisce una base per la realizzazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nell'ottica di garantire miglioramenti continui come pure un monitoraggio e una valutazione efficaci;
d) offre opportunità di volontariato online nell'ambito di progetti relativi all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
Articolo 17
Comunicazione e sensibilizzazione
1. La Commissione sostiene azioni di pubblica informazione, di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere la visibilità dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e per incoraggiare il volontariato nel settore dell'aiuto umanitario nell'Unione e nei suoi Stati membri come pure nei paesi terzi che beneficiano delle azioni nell'ambito di tale iniziativa.
2. La Commissione elabora un piano di comunicazione relativo agli obiettivi, alle azioni e alla visibilità dei risultati dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che definisce le attività di comunicazione e diffusione, in particolare verso i futuri potenziali candidati volontari e i beneficiari delle azioni nell'ambito di tale iniziativa. Il suddetto piano di comunicazione è attuato dalla Commissione e dai beneficiari, in particolare le organizzazioni di invio e d'accoglienza, come pure dai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
CAPO III
PROGRAMMAZIONE E STANZIAMENTO DEI FONDI
Articolo 18
Azioni ammissibili
1. Sono ammesse a beneficiare dell'assistenza finanziaria le azioni di cui all'articolo 8, incluse le misure necessarie per la loro attuazione e le necessarie misure volte a rafforzare il coordinamento fra l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e altri programmi rilevanti a livello nazionale e internazionale, sulla base delle buone prassi esistenti.
2. L'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per gestire l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e realizzarne gli obiettivi.
3. Le spese di cui al paragrafo 2 possono coprire in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione a norma dell'articolo 17, tra cui la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione europea, purché riguardino gli obiettivi generali dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, le spese connesse alle reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni (e relativa interconnessione con i sistemi presenti e futuri intesi a promuovere lo scambio di dati intersettore e relative attrezzature), e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione.
Articolo 19
Beneficiari finanziari
L'assistenza finanziaria prevista dal presente regolamento può essere concessa a persone fisiche e a persone giuridiche, di diritto privato o di diritto pubblico, che si considerano beneficiari finanziari ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Articolo 20
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento per il periodo tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è di 147 936 000 EUR a prezzi correnti. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. Se necessario, dopo il 2020 si potranno iscrivere a bilancio stanziamenti di pagamento per coprire spese analoghe, per consentire la gestione dei pagamenti delle azioni non ancora completate entro il 31 dicembre 2020.
2. La dotazione finanziaria di cui paragrafo 1 è assegnata, nel periodo 2014-2020, in base agli obiettivi operativi, alle priorità tematiche e alle percentuali di cui all'allegato.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 al fine di modificare le priorità e adeguare di oltre 10 punti percentuali, e fino ad un massimo di 20, ciascuna delle cifre riportate nell'allegato. Tale adeguamento può essere effettuato solo sulla base dei risultati di un riesame condotto dalla Commissione in merito alle priorità tematiche e alle percentuali figuranti all'allegato alla luce dell'esito della valutazione intermedia di cui all'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), nel qual caso gli atti delegati sono adottati entro il 30 giugno 2018.
4. Qualora, in caso di una necessaria revisione delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno delle azioni di risposta alle emergenze, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per rivedere di oltre 10 punti percentuali, e fino ad un massimo di 20, ciascuna delle cifre riportate nell'allegato, nei limiti delle dotazioni di bilancio disponibili e in conformità della procedura prevista all'articolo 25.
Articolo 21
Tipologie di intervento finanziario e procedure d'esecuzione
1. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. L'assistenza finanziaria di cui al presente regolamento può assumere le forme previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento la Commissione adotta mediante atti di esecuzione un programma di lavoro annuale relativo all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Il programma di lavoro annuale definisce gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo della relativa spesa totale e fornisce una descrizione delle azioni da finanziare, indicando l'importo assegnato a ciascuna azione, tenendo conto se del caso dell'esito della valutazione delle esigenze, e uno scadenzario indicativo per la loro attuazione. Nel caso delle sovvenzioni, il programma di lavoro annuale indica le priorità, i principali criteri di valutazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Il programma di lavoro annuale definisce altresì la partecipazione dei paesi terzi conformemente alle condizioni di cui all'articolo 23.
Articolo 22
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto, nel rispetto di tutte le pertinenti garanzie procedurali.
CAPO IV
COOPERAZIONE CON ALTRI PAESI
Articolo 23
Cooperazione con altri paesi
1. Possono partecipare all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario:
a) cittadini e organizzazioni d'invio di volontari di paesi in via d'adesione, paesi candidati, potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato conformemente ai principi, alle modalità e alle condizioni generali che regolano la partecipazione di questi paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle pertinenti decisioni dei Consigli di associazione, o in accordi simili;
b) cittadini e organizzazioni d'invio di volontari di paesi appartenenti all'Associazione europea di libero scambio, che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo SEE;
c) cittadini e organizzazioni d'invio di volontari di altri paesi europei, previa conclusione di accordi bilaterali con tali paesi.
2. I volontari e le organizzazioni partecipanti che eseguono le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, provenienti dai paesi cooperanti rispettano a loro volta i principi generali di cui all'articolo 4.
3. La cooperazione coi paesi partecipanti di cui al paragrafo 1 è basata, ove rilevante, su stanziamenti supplementari di tali paesi partecipanti, da rendere disponibili conformemente alle procedure da concordarsi con tali paesi.
CAPO V
DELEGA DI POTERI E MISURE DI ESECUZIONE
Articolo 24
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafi 3 e 4, è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 25 aprile 2014.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 20, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2 e dell'articolo 20, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 25
Procedura d'urgenza
1. In casi eccezionali e debitamente giustificati, gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
Articolo 26
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato definito all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio ( 15 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Articolo 27
Monitoraggio e valutazione
1. Le azioni nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione e di una valutazione indipendente esterna periodica che ne esamina l'efficienza, l'efficacia e l'impatto in relazione agli obiettivi dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario. Il monitoraggio e la valutazione includono le relazioni di cui al paragrafo 4 e altre attività su aspetti specifici del regolamento che possono essere avviate in qualunque momento della sua attuazione.
2. Le organizzazioni di invio che mobilitano i Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario al di fuori dell'Unione sono responsabili del monitoraggio delle loro attività e presentano periodicamente alla Commissione relazioni di monitoraggio salvaguardando tutti i diritti dei singoli volontari per quanto attiene alla protezione dei dati personali.
3. Le valutazioni si basano sulle norme di valutazione esistenti, incluse quelle elaborate dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, al fine di misurare l'impatto a lungo termine dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario sull'aiuto umanitario. La fase della valutazione implica la consultazione periodica, da parte della Commissione, di tutte le parti interessate, compresi i volontari, le organizzazioni di invio e di accoglienza, le popolazioni e le comunità locali assistite, le organizzazioni umanitarie e gli operatori sul campo. La concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse tengono conto dei risultati della valutazione.
4. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio:
a) relazioni annuali intese a esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento, inclusi i suoi risultati e, per quanto possibile, i principali effetti;
b) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente regolamento, compreso per quanto concerne l'impatto dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nel settore umanitario e il rapporto costo-efficacia del programma, durante i primi tre anni di attuazione, entro il 31 dicembre 2017;
c) una comunicazione sul seguito dell'attuazione del presente regolamento, sulla base della relazione di valutazione intermedia di cui alla lettera b), entro il 31 dicembre 2018;
d) una relazione di valutazione ex post per il periodo di esecuzione finanziaria di sette anni, entro il 31 dicembre 2021.
5. La Commissione provvede al riesame delle misure previste dal presente regolamento entro il 1o settembre 2019 e, se opportuno in base alle conclusioni della relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 4, lettera b), del presente articolo, presenta nel quadro di detto riesame una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.
6. Inoltre, la Commissione informa periodicamente il SEAE in merito alle attività condotte nell'ambito dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario conformemente alle pertinenti modalità operative.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
OBIETTIVI OPERATIVI, PRIORITÀ TEMATICHE E PERCENTUALI DI RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Priorità tematica 1
Mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario al fine di sostenere e completare l'aiuto umanitario
La presente priorità tematica si rivolge all'obiettivo operativo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) (Contribuire all'aumento e al miglioramento della capacità dell'Unione di fornire aiuto umanitario):
— rafforzamento della resilienza e gestione del rischio di catastrofi in paesi vulnerabili, fragili o colpiti da catastrofi e nell'ambito di crisi dimenticate, ivi inclusi lo sviluppo delle capacità da parte dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e gli interventi nelle fasi successive del ciclo di gestione delle catastrofi: prevenzione delle catastrofi, preparazione alle catastrofi, riduzione del rischio di catastrofi e recupero in seguito a catastrofi naturali o causate dall'uomo: 31 % +/- 10 punti percentuali;
— sostegno alle azioni di risposta alle emergenze, ivi inclusi il rafforzamento delle capacità da parte dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e attività nell'ambito della logistica e dei trasporti, del coordinamento, della gestione di progetti, delle finanze e dell'amministrazione, della comunicazione e della sensibilizzazione: 10 % +/- 8 punti percentuali.
Priorità tematica 2
Rafforzamento delle capacità dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario e delle organizzazioni esecutive: 55 % +/- 10 punti percentuali
La presente priorità tematica si rivolge all'obiettivo operativo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), (Miglioramento delle capacità, conoscenze e competenze dei volontari nel campo degli aiuti umanitari nonché dei termini e delle condizioni del loro impegno); articolo 7, paragrafo 1, lettera c), (Potenziamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza e promozione del volontariato nei paesi terzi); articolo 7, paragrafo 1, lettera e), (Aumento della coerenza e dell'interconnessione del volontariato fra gli Stati membri per migliorare le opportunità dei cittadini dell'Unione di partecipare ad attività e interventi di aiuto umanitario):
— formazione e apprendistato per i candidati volontari,
— rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza ai fini dell'aiuto umanitario, incluso il sostegno finalizzato alla certificazione,
— certificazione/assistenza tecnica per le organizzazioni di invio.
Priorità tematica 3
Misure di sostegno: 4 % +/- 2 punti percentuali
La presente priorità tematica si rivolge all' obiettivo operativo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), (Comunicazione dei principi dell'Unione in materia di aiuto umanitario stabiliti nell'ambito del Consenso europeo sull'aiuto umanitario).
( 1 ) Posizione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 marzo 2014.
( 2 ) GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.
( 3 ) Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
( 4 ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 6 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
( 7 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
( 8 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
( 9 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 10 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
( 11 ) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
( 12 ) GU C 100 del 6.4.2013, pag. 14.
( 13 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
( 14 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
( 15 ) Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).