Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R1007-20151018

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1007/2015-10-18

    2009R1007 — IT — 18.10.2015 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 16 settembre 2009

    sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 286 dell'31.10.2009, pag. 36)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) 2015/1775 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2015

      L 262

    1

    7.10.2015


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 321, 7.11.2014, pag.  11 (1007/2009)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 16 settembre 2009

    sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 2 ),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le foche sono esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza. Nella sua dichiarazione sulla messa al bando dei prodotti derivati dalle foche nell’Unione europea ( 3 ), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare senza indugio una proposta di regolamento al fine di vietare l’importazione, l’esportazione e la vendita di tutti i prodotti derivati da esemplari di foca groenlandica e cistofora crestata. Nella sua risoluzione del 12 ottobre 2006 su un programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali 2006-2010 ( 4 ), il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di proporre la totale messa al bando dei prodotti derivati dalla foca. Nella sua raccomandazione 1776 (2006) del 17 novembre 2006 sulla caccia alle foche, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa invitava gli Stati membri del Consiglio d’Europa in cui è praticata la caccia alle foche a vietare tutti i metodi di caccia crudeli che non garantiscono la morte istantanea e senza sofferenza degli animali, a proibirne lo stordimento con strumenti come hakapik, randelli e armi da fuoco e a promuovere iniziative intese a vietare il commercio di prodotti derivati dalla foca.

    (2)

    L’importazione a fini commerciali negli Stati membri di pelli di cuccioli di foca groenlandica e di cuccioli di cistofora crestata, nonché di prodotti da esse derivati è vietata ai sensi della direttiva 83/129/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativa all’importazione negli Stati membri di pelli di taluni cuccioli di foca e di prodotti da esse derivati ( 5 ).

    (3)

    Le foche sono cacciate dentro e fuori dalla Comunità e utilizzate per fabbricare prodotti e articoli, quali carne, olio, grasso, organi, pelli per pellicceria e articoli derivati, inclusi prodotti vari come le capsule di Omega-3 e gli indumenti in cui sono incorporate pelli e pellicce di foca lavorate. Tali prodotti sono commercializzati su vari mercati, tra cui quello della Comunità. Data la natura di tali prodotti, per i consumatori è difficile, se non impossibile, distinguerli da prodotti simili non derivati dalla foca.

    (4)

    La caccia alle foche ha sollevato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi sensibili al benessere degli animali in considerazione del dolore, dell’angoscia, della paura e delle altre forme di sofferenza che l’uccisione e la scuoiatura delle foche, nel modo in cui sono svolte più frequentemente, causano a tali animali.

    (5)

    In risposta alle preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori sul benessere degli animali in relazione all’uccisione e alla scuoiatura delle foche e sulla possibile presenza sul mercato di prodotti derivati da animali uccisi e scuoiati con modalità che causano dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza, diversi Stati membri hanno adottato, o intendono adottare, misure legislative di disciplina del commercio dei prodotti derivati dalla foca, vietandone l’importazione e la produzione, mentre in altri Stati membri il commercio di questi prodotti non è oggetto di alcuna limitazione.

    (6)

    Vi sono pertanto differenze tra le disposizioni nazionali che disciplinano il commercio, l’importazione, la produzione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca. Queste differenze incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno in relazione ai prodotti che contengono o possono contenere prodotti derivati dalla foca e costituiscono una barriera al commercio di tali prodotti.

    (7)

    L’esistenza di disposizioni diverse può scoraggiare ulteriormente i consumatori dall’acquistare prodotti non derivati dalla foca, ma che possono non essere facilmente distinguibili da prodotti simili ottenuti dalla foca, o prodotti che possono contenere elementi o ingredienti derivati dalla foca senza che ciò sia chiaramente riconoscibile, come pellicce, capsule e oli contenenti Omega-3 e articoli in cuoio.

    (8)

    Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto armonizzare le norme in vigore nella Comunità in materia di attività commerciali riguardanti i prodotti derivati dalla foca ed evitare in tal modo turbative del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in questione, inclusi i prodotti equivalenti o sostituibili ai prodotti derivati dalla foca.

    (9)

    A norma del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali allegato al trattato, la Comunità deve tenere nella massima considerazione i requisiti in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell’attuazione, tra l’altro, della politica per il mercato interno. Le norme armonizzate contenute nel presente regolamento dovrebbero pertanto tenere pienamente conto del benessere degli animali.

    (10)

    Per superare l’attuale frammentazione del mercato interno, è necessario prevedere norme armonizzate, tenendo conto del benessere degli animali. Per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti interessati in modo efficace e proporzionato, l’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca dovrebbe, in linea di principio, essere vietata al fine di ristabilire la fiducia dei consumatori, garantendo nel contempo che le preoccupazioni relative al benessere degli animali siano tenute pienamente in considerazione. Poiché le preoccupazioni dei cittadini e dei consumatori riguardano anche l’uccisione e la scuoiatura delle foche in quanto tali, è altresì necessario adottare misure intese a ridurre la domanda che porta alla commercializzazione dei prodotti derivati dalla foca e, di conseguenza, la domanda economica che stimola la caccia delle foche a fini commerciali. Per garantire un’applicazione efficace, a tali norme armonizzate dovrebbe essere data esecuzione al momento o nel luogo di importazione dei prodotti importati.

    (11)

    Benché l’uccisione e la scuoiatura delle foche potrebbero in teoria avvenire evitando dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza inutili, considerate le condizioni in cui si svolge la caccia alle foche, una verifica e un controllo uniformi del rispetto dei requisiti in materia di benessere degli animali da parte dei cacciatori non sono fattibili nella pratica o sono perlomeno molto difficili da attuare in modo efficace, come concluso dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 6 dicembre 2007.

    (12)

    È altresì evidente che norme armonizzate di altra natura, ad esempio requisiti in materia di etichettatura, non consentirebbero di conseguire lo stesso risultato. Inoltre, l’obbligo di etichettare i prodotti interamente o parzialmente derivati dalla foca imposto ai produttori, ai distributori o ai commercianti al dettaglio rappresenterebbe un notevole onere a carico di tali operatori economici e comporterebbe un costo sproporzionato nei casi in cui i prodotti derivati dalla foca rappresentano solo una parte minore del prodotto in questione. Per contro, sarà più facile conformarsi alle misure contenute nel presente regolamento, consentendo nel contempo di rassicurare i consumatori.

    (13)

    Per garantire la piena efficacia delle norme armonizzate previste dal presente regolamento, esse dovrebbero applicarsi non solo ai prodotti derivati dalla foca provenienti dalla Comunità, ma anche a quelli immessi nella Comunità da paesi terzi.

    (14)

    È opportuno che non siano lesi gli interessi economici e sociali fondamentali delle comunità Inuit che praticano la caccia alle foche a fini di sostentamento. La caccia fa parte integrante della cultura e dell’identità dei membri della società Inuit e, in quanto tale, è riconosciuta dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Pertanto, l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata tradizionalmente dalle comunità Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento dovrebbe essere consentita.

    (15)

    Il presente regolamento istituisce norme armonizzate relative all’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca. Esso lascia pertanto impregiudicate altre norme comunitarie o nazionali che regolamentano la caccia delle foche.

    (16)

    È opportuno che le misure adottate ai fini dell’attuazione del presente regolamento vengano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 6 ).

    (17)

    In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire le condizioni per l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca, provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono alla loro sussistenza; di definire le condizioni per l’importazione di prodotti derivati dalla foca quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei viaggiatori o dei loro familiari; nonché di definire le condizioni per l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia regolamentata da leggi nazionali al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

    (18)

    Per facilitare l’esecuzione della normativa da parte delle autorità nazionali competenti, la Commissione dovrebbe predisporre delle note tecniche orientative che forniscano indicazioni non vincolanti sui codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente regolamento.

    (19)

    È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e vigilino sulla loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    (20)

    È opportuno che gli Stati membri trasmettano regolarmente relazioni sulle misure adottate per attuare il presente regolamento. Sulla base di dette relazioni, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento.

    (21)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali relativi al commercio dei prodotti derivati dalla foca, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può pertanto essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1) «foca»: esemplare di tutte le specie di pinnipedi (Phocidae, Otariidae e Odobenidae);

    2) «prodotto derivato dalla foca»: tutti i prodotti, trasformati o non trasformati, derivati o ottenuti dalla foca, tra cui carne, olio, grasso, organi, pelli da pellicceria gregge e pelli da pellicceria conciate e preparate, anche assemblate in tavole, traverse o altre forme simili, nonché gli articoli derivati dalle pelli;

    3) «immissione sul mercato»: l’introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione in favore di terzi, a titolo oneroso;

    4) «Inuit»: i membri indigeni del territorio Inuit, vale a dire le regioni artiche e subartiche in cui gli Inuit detengono, attualmente o storicamente, diritti e interessi aborigeni, riconosciuti dagli Inuit come membri del loro popolo e appartenenti ai seguenti gruppi: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Groenlandia) e Yupik (Russia);

    ▼M1

    4 bis) «altre comunità indigene»: comunità stabilite in paesi indipendenti che sono considerate indigene in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica a cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche o parte di esse;

    ▼B

    5) «importazione»: qualunque ingresso di merci nel territorio doganale della Comunità.

    ▼M1

    Articolo 3

    Condizioni di immissione sul mercato

    1.  L'immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando essi provengono dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a) la caccia costituisce una pratica tradizionalmente svolta dalla comunità;

    b) la caccia è praticata per il sostentamento della comunità e contribuisce allo stesso, anche al fine di fornire alimenti e reddito di supporto alla vita e alla sussistenza sostenibile, e non è praticata principalmente per motivi commerciali;

    c) la caccia è praticata con modalità che rispettino il benessere degli animali, tenendo conto dei modi di vita della comunità e dello scopo di sostentamento della caccia.

    Le condizioni illustrate al primo comma si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti derivati dalla foca importati.

    bis.  Al momento dell'immissione sul mercato, i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati da un documento che attesta il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 («attestazione»).

    Un'attestazione è rilasciata, su richiesta, da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione.

    Gli organismi riconosciuti sono indipendenti, competenti a svolgere le loro funzioni e soggetti a controllo esterno.

    2.  In deroga al paragrafo 1, l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di dette merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere motivi commerciali.

    3.  L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento.

    4.  La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di specificare ulteriormente le modalità amministrative per il riconoscimento degli organismi che possono attestare la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per il rilascio e il controllo delle attestazioni, nonché le disposizioni amministrative necessarie per garantire il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    5.  Se vi sono dati comprovanti che una forma di caccia alla foca è praticata principalmente per motivi commerciali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis al fine di proibire l'immissione sul mercato o limitare la quantità di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia in questione che può essere immessa sul mercato. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni a livello di esperti, compresi gli esperti degli Stati membri, prima di adottare tali atti delegati.

    6.  La Commissione adotta atti di esecuzione per pubblicare note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

    ▼B

    Articolo 4

    Libera circolazione

    Gli Stati membri non impediscono l’immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che sono conformi al presente regolamento.

    ▼M1

    Articolo 4 bis

    Esercizio della delega

    1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 ottobre 2015. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    ▼M1

    Articolo 5

    Procedura di comitato

    1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio ( 7 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.  Per quanto riguarda gli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    ▼M1

    Articolo 5 bis

    Informazione

    La Commissione informa il pubblico, al fine di sensibilizzarlo, e le autorità competenti, comprese le autorità doganali, relativamente alle disposizioni del presente regolamento e alle norme per l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene.

    ▼B

    Articolo 6

    Sanzioni ed esecuzione

    Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 20 agosto 2010 e notificano senza ritardo le eventuali modifiche successive.

    ▼M1

    Articolo 7

    Relazioni

    1.  Entro il 31 dicembre 2018 e successivamente ogni quattro anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in cui illustrano le azioni intraprese per dare attuazione al presente regolamento.

    2.  La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento entro 12 mesi dalla fine di ciascun periodo di cui al paragrafo 1. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2019.

    3.  Nelle relazioni presentate a norma del paragrafo 2, la Commissione valuta il funzionamento, l'efficacia e l'incidenza del presente regolamento nel raggiungimento del suo obiettivo.

    ▼B

    Articolo 8

    Entrata in vigore e applicabilità

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 3 si applica a decorrere dal 20 agosto 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) Parere del 26 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    ( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

    ( 3 ) GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 194.

    ( 4 ) GU C 308 E del 16.12.2006, pag. 170.

    ( 5 ) GU L 91 del 9.4.1983, pag. 30.

    ( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ( 7 ) Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

    ( 8 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    Top