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Document 32009R1007R(01)
Rettifica del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ( GU L 286 del 31.10.2009 )
Rettifica del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ( GU L 286 del 31.10.2009 )
OJ L 321, 7.11.2014, p. 11–11
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1007/corrigendum/2014-11-07/oj
7.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/11 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286 del 31 ottobre 2009 )
Pagina 38, articolo 3
a) |
paragrafo 2 |
Anziché:
«2. In deroga al paragrafo 1:
a) |
l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali; |
b) |
l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non sono tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali. |
L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.»
leggi:
«2. In deroga al paragrafo 1:
a) |
l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non devono essere tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali; |
b) |
l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non devono essere tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali. |
L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.»
b) |
paragrafo 3 |
Anziché:
«3. La Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.»
leggi:
«3. La Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.»
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