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Document 32009R1007R(01)

Rettifica del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ( GU L 286 del 31.10.2009 )

OJ L 321, 7.11.2014, p. 11–11 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1007/corrigendum/2014-11-07/oj

7.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/11


Rettifica del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286 del 31 ottobre 2009 )

Pagina 38, articolo 3

a)

paragrafo 2

Anziché:

«2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali;

b)

l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non sono tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali.

L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.»

leggi:

«2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

l'importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di tali merci non devono essere tali da far ritenere che l'importazione possa avere finalità commerciali;

b)

l'immissione sul mercato è altresì autorizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da sottoprodotti della caccia regolamentata dalla legislazione nazionale e praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine. Tale immissione sul mercato è autorizzata unicamente su basi non lucrative. Il tipo e la quantità di tali prodotti non devono essere tali da far ritenere che l'immissione sul mercato possa avere finalità commerciali.

L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.»

b)

paragrafo 3

Anziché:

«3.   La Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.»

leggi:

«3.   La Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, predispone note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo.»

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