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Document 02002F0584-20090328
Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States (2002/584/JHA)
Consolidated text: Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI)
Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/2009-03-28
02002F0584 — IT — 28.03.2009 — 001.011
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
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DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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DECISIONE QUADRO 2009/299/GAI DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2009 |
L 81 |
24 |
27.3.2009 |
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Rettificato da:
DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002
relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri
(2002/584/GAI)
CAPO 1
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione
Articolo 2
Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo
Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:
Articolo 3
Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo
L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: «autorità giudiziaria dell'esecuzione») rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:
se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;
se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;
se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.
Articolo 4
Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:
se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;
se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo;
se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;
se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;
se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;
se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;
Se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:
che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure
che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.
Articolo 4 bis
Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente
L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:
a tempo debito:
è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;
e
è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;
o
essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;
o
dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:
ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;
o
non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
o
non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:
riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;
e
sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente.
Articolo 5
Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari
L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
▼M1 —————
Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata — su richiesta o al più tardi dopo 20 anni — oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.
Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.
Articolo 6
Determinazione delle autorità giudiziarie competenti
Articolo 7
Ricorso all'autorità centrale
Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al Segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.
Articolo 8
Contenuto e forma del mandato d'arresto europeo
Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:
identità e cittadinanza del ricercato;
il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2;
natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 2;
descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;
per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
CAPO 2
PROCEDURA DI CONSEGNA
Articolo 9
Trasmissione di un mandato d'arresto europeo
Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 8, la segnalazione equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del ricevimento in debita forma dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
Articolo 10
Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo
Articolo 11
Diritti del ricercato
Articolo 12
Mantenimento in custodia
Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.
Articolo 13
Consenso alla consegna
Articolo 14
Audizione del ricercato
Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 13 l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell'esecuzione.
Articolo 15
Decisione sulla consegna
Articolo 16
Decisione in caso di concorso di richieste
Articolo 17
Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo
Articolo 18
Situazione in attesa della decisione
Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve:
o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 19 o;
accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.
Articolo 19
Audizione della persona in attesa della decisione
Articolo 20
Privilegi e immunità
Lo Stato membro di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.
Articolo 21
Conflitto di obblighi internazionali
La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. I termini di cui all'articolo 17 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
Articolo 22
Notifica della decisione
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto europeo.
Articolo 23
Termine per la consegna
Articolo 24
Consegna rinviata o condizionale
Articolo 25
Transito
Ciascuno Stato membro consente, salvo che si avvalga della possibilità di rifiutare qualora il transito di un suo cittadino o residente sia richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:
l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo;
l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;
la natura e la qualificazione giuridica del reato;
la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.
Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.
CAPO 3
EFFETTI DELLA CONSEGNA
Articolo 26
Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione
Articolo 27
Eventuali azioni penali per altri reati
Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;
il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;
qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 13;
qualora, dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.
Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste.
Articolo 28
Consegna o estradizione successiva
Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:
quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;
qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;
allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:
la richiesta di assenso è presentata in conformità dell'articolo 9, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2;
l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;
la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;
l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4.
Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.
Articolo 29
Consegna di beni
L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:
possono essere necessari come prova, ovvero
sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.
Articolo 30
Spese
CAPO 4
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 31
Relazioni con gli altri strumenti giuridici
Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1o gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:
convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione;
accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;
convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995; e
convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996;
titolo III, capitolo 4, della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell'articolo 17, estendendo l'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2.
Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.
Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.
Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.
Articolo 32
Disposizione transitoria
Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1o gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1o gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1o gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere ritirata in qualsiasi momento.
Articolo 33
Disposizioni relative all'Austria e a Gibilterra
Articolo 34
Attuazione
Il Segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 25, paragrafo 2. Provvederà inoltre alla pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale.
Articolo 35
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
MANDATO D'ARRESTO EUROPEO ( 3 )
Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.
( 1 ) Azione comune del 29 giugno 1998 sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).
( 2 ) Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).
( 3 ) Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.