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Omologazione e misure di vigilanza del mercato per i veicoli a motore e i loro rimorchi nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/858 — omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce norme a livello dell’Unione europea (Unione) in materia di requisiti tecnici e procedure per garantire che i nuovi tipi di veicoli a motore e i loro rimorchi siano conformi ai requisiti approvati nell’Unione in materia di sicurezza e protezione ambientale.
  • Mira a:
    • far crescere il livello di qualità e indipendenza per l’omologazione dei veicoli* e le relative prove;
    • aumentare i controlli dei veicoli già presenti sul mercato dell’Unione; e
    • rafforzare il sistema generale con la supervisione dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • i veicoli a motore con almeno quattro ruote utilizzati per il trasporto di passeggeri (categoria M);
  • i veicoli a motore con almeno quattro ruote utilizzati per il trasporto di merci (categoria N);
  • i rimorchi (categoria O).

Omologazione e prove prima che un’auto venga immessa sul mercato

  • I servizi tecnici saranno controllati regolarmente e in modo indipendente sulla base di rigorosi criteri di prestazione al fine di ottenere e preservare l’autorità conferita dagli Stati membri dell’Unione per collaudare e ispezionare nuovi modelli di automobili. La Commissione europea e gli altri Stati membri saranno in grado di contestare tale autorizzazione quando le circostanze lo richiedono.
  • Le autorità nazionali di omologazione saranno soggette a controlli da parte della Commissione per garantire che le norme pertinenti siano implementate e rigorosamente applicate in tutta l’Unione.
  • La proposta della Commissione di modifica del sistema di remunerazione per evitare che i servizi tecnici siano pagati direttamente dal produttore non è stata mantenuta.

Controlli delle automobili sul mercato

  • Le norme di omologazione preesistenti riguardano principalmente i controlli sui prototipi prelevati dalla linea di produzione; il presente regolamento introduce la vigilanza del mercato e richiede inoltre che gli Stati membri effettuino controlli periodici a campione sui veicoli già presenti sul mercato e rendano tali risultati pubblicamente disponibili.
  • Tutti gli Stati membri possono ora adottare misure di salvaguardia immediate nei riguardi dei veicoli non conformi presenti sul loro territorio, senza dover attendere che le autorità di omologazione agiscano.

Ispezione

  • La Commissione può effettuare controlli di mercato indipendentemente dagli Stati membri e ha la possibilità di avviare richiami a livello di Unione.
  • Essa può anche mettere in discussione la designazione di servizi tecnici e imporre sanzioni amministrative ai fabbricanti o ai servizi tecnici fino a 30 000 EUR per ciascun veicolo non conforme.
  • La Commissione presiederà un nuovo forum di applicazione per garantire un’interpretazione più uniforme della pertinente legislazione dell’Unione, la completa trasparenza sui casi di non conformità e una migliore e più coordinata attività di vigilanza del mercato da parte degli Stati membri.

Produttori

  • Oltre al divieto esistente di impianti di manipolazione che alterano il rendimento durante le prove, i produttori devono fornire l’accesso ai protocolli software del veicolo per consentire controlli esterni.

Requisiti di sicurezza e protezione degli utenti vulnerabili della strada

  • Il regolamento (UE) 2019/2144 modifica il regolamento (UE) 2018/858 e aggiorna i requisiti di omologazione per garantire la sicurezza generale dei veicoli e la protezione degli utenti vulnerabili della strada come i pedoni e i ciclisti (si veda la sintesi). Esso modifica altresì l’allegato II al regolamento (UE) 2018/858, che contiene i requisiti ai fini dell’omologazione dell’Unione europea di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.

Scambio di dati online e notifica delle omologazioni UE

  • La Commissione ha adottato un atto di esecuzione, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858.

Scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico

  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 stabilisce le specifiche per il formato e la struttura di base nonché le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico. Lo scopo è garantire che i certificati di conformità siano scambiati tra i produttori e le autorità di omologazione in maniera uniforme e che gli elementi di dati e i messaggi in essi contenuti siano armonizzati.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2018/858 è in vigore dal 1° settembre 2020.
  • Il regolamento (UE) 2019/2144 si applica dal 6 luglio 2022.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 è in vigore dal 22 dicembre 2020.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 si applica dal 1° gennaio 2023.

CONTESTO

  • La direttiva sull’omologazione UE è stata trasformata in un regolamento direttamente applicabile più rigoroso a seguito della scoperta che alcuni produttori avevano impiegato sistemi per alterare le prestazioni dei loro veicoli durante i collaudi (impianti di manipolazione).
  • Questa riforma fa parte del più ampio lavoro della Commissione nel settore automobilistico, definito nella comunicazione «Europa in movimento».
  • Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Omologazione: procedura con cui un’autorità competente certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente soddisfa le pertinenti norme amministrative e i requisiti tecnici.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e che abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 536/2014 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico (GU L 42 del 5.2.2021, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione, del 1° dicembre 2020, recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 404 del 2.12.2020, pag. 5).

Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — L’Europa in movimento — Mobilità sostenibile per l’Europa: sicura, connessa e pulita [COM(2018) 293 final del 17.5.2018].

Ultimo aggiornamento: 30.07.2023

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