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Document 32019R2144

Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/82/2019/REV/1

GU L 325 del 16.12.2019, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/oj

16.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 325/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/2144 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce disposizioni amministrative e requisiti tecnici per l’omologazione di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche, allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e offrire un elevato livello di sicurezza e prestazioni ambientali.

(2)

Il presente regolamento è un atto normativo ai fini della procedura di omologazione UE stabilita dal regolamento (UE) 2018/858. L’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 dovrebbe, pertanto, essere modificato di conseguenza. Le disposizioni amministrative del regolamento (UE) 2018/858, comprese le disposizioni relative alle misure correttive e alle sanzioni, sono pienamente applicabili al presente regolamento.

(3)

Nei decenni passati, gli sviluppi nel campo della sicurezza dei veicoli hanno recato un importante contributo alla riduzione complessiva del numero di decessi e di lesioni gravi sulle strade. Tuttavia, nel 2017, sulle strade dell’Unione hanno perso la vita 25 300 persone, dato che è rimasto costante negli ultimi quattro anni. Inoltre, 135 000 persone rimangono gravemente ferite ogni anno a seguito di incidenti (4). L’Unione dovrebbe fare tutto il possibile per ridurre o eliminare incidenti e lesioni nel settore dei trasporti su strada. Oltre alle misure di sicurezza per proteggere gli occupanti dei veicoli, l’applicazione di misure specifiche al fine di evitare i decessi e le lesioni degli utenti vulnerabili della strada, quali i ciclisti e i pedoni, è necessaria per proteggere gli utenti della strada all’esterno del veicolo. In mancanza di nuove iniziative per la sicurezza stradale generale, l’attuale approccio avrà effetti sulla sicurezza che non riusciranno più a compensare quelli dell’incremento dei volumi di traffico. Occorre pertanto migliorare ulteriormente le prestazioni di sicurezza dei veicoli nell’ambito di un approccio integrato alla sicurezza stradale e allo scopo di proteggere meglio gli utenti vulnerabili della strada.

(4)

Le disposizioni di omologazione dovrebbero garantire che i livelli di prestazione dei veicoli a motore siano valutati in modo ripetibile e riproducibile. Pertanto, i requisiti tecnici di cui al presente regolamento si riferiscono solo a pedoni e ciclisti, poiché solo questi sono attualmente soggetti a prove formalmente armonizzate. Oltre ai pedoni e ai ciclisti gli utenti della strada vulnerabili includono in generale anche altri utenti della strada motorizzati e non, i quali potrebbero utilizzare soluzioni di mobilità personale prive di carrozzeria protettiva. Inoltre, la tecnologia attuale crea una ragionevole aspettativa che i sistemi avanzati reagiscano anche ad altri utenti della strada vulnerabili in condizioni di guida normali, pur non essendo stati sottoposti a prove specifiche. I requisiti tecnici di cui al presente regolamento dovrebbero essere ulteriormente adeguati al progresso tecnico a seguito di un processo di valutazione e di revisione al fine di coprire tutti gli utenti della strada che utilizzano soluzioni di mobilità personale prive di carrozzeria protettiva, come gli utilizzatori di scooter, veicoli autobilanciati e sedie a rotelle.

(5)

Il progresso tecnico nel settore dei sistemi avanzati di sicurezza dei veicoli offre nuove possibilità di far diminuire il numero delle vittime. Per ridurre al minimo il numero di lesioni gravi e decessi è necessario introdurre una serie di nuove tecnologie.

(6)

Nel contesto del regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la Commissione ha valutato la fattibilità di estendere il requisito contenuto in tale regolamento, che prevede l’installazione di taluni sistemi (per esempio sistemi avanzati di frenata d’emergenza e sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici) in alcune categorie di veicoli, in modo da applicarlo a tutte le categorie. La Commissione ha inoltre valutato la fattibilità tecnica ed economica e la maturità del mercato per quanto riguarda l’imposizione di un nuovo requisito che preveda l’installazione di altri dispositivi avanzati di sicurezza. Sulla base di tali valutazioni, il 12 dicembre 2016 la Commissione ha presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell’UE». Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna questa relazione ha individuato e proposto 19 potenziali misure normative che sarebbero efficaci per ridurre ulteriormente il numero degli incidenti, dei decessi e delle lesioni sulle strade.

(7)

Per garantire la neutralità tecnologica, i requisiti di prestazione dovrebbero consentire sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici sia diretti che indiretti.

(8)

I sistemi avanzati per veicoli possono essere più efficaci nel ridurre i decessi, diminuire il numero di incidenti stradali e attenuare le lesioni e i danni se sono concepiti per essere pratici per gli utenti. I costruttori di veicoli dovrebbero pertanto fare tutto il possibile per garantire che i sistemi e i dispositivi previsti dal presente regolamento siano sviluppati in modo tale da fornire assistenza al conducente. Il funzionamento di tali sistemi e dispositivi, come pure i loro limiti, dovrebbero essere spiegati in modo chiaro e facilmente comprensibile nelle istruzioni del veicolo a motore.

(9)

I dispositivi e gli avvisi di sicurezza utilizzati nella guida assistita dovrebbero essere facilmente percepibili da tutti i conducenti, compresi gli anziani e le persone con disabilità.

(10)

I sistemi avanzati di frenata di emergenza e di adattamento intelligente della velocità, i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente, di avviso avanzato della distrazione del conducente e di rilevamento in retromarcia sono sistemi di sicurezza che offrono un elevato potenziale per una notevole riduzione del numero delle vittime. Inoltre, alcuni di tali sistemi di sicurezza formano la base di tecnologie che saranno usate anche per l’impiego di veicoli automatizzati. I sistemi di sicurezza di questo tipo dovrebbero funzionare senza utilizzare alcun tipo di informazioni biometriche sui conducenti o i passeggeri, compreso il riconoscimento facciale. È opportuno pertanto introdurre a livello di Unione procedure di prova e norme armonizzate sia per l’omologazione dei veicoli in relazione a tali sistemi, sia per l’omologazione dei sistemi stessi come entità tecniche. I progressi tecnologici di tali sistemi dovrebbero essere presi in considerazione in occasione di ogni valutazione della legislazione vigente, affinché siano adeguati alle esigenze future, pur nel rigoroso rispetto del principio della privacy e della protezione dei dati e al fine di ridurre o eliminare gli incedenti e le lesioni nel trasporto su strada. È altresì necessario assicurare che tali sistemi possano essere utilizzati in condizioni di sicurezza per l’intero ciclo di vita del veicolo.

(11)

Dovrebbe essere possibile disattivare l’adattamento intelligente della velocità, per esempio, quando il conducente riceve falsi avvisi o risposte inadeguate a causa di condizioni meteorologiche inclementi, segnaletica orizzontale temporanea contraddittoria in zone di lavori o segnali stradali fuorvianti, difettosi o mancanti. Tale possibilità di disattivazione dovrebbe essere sotto il controllo del conducente. Dovrebbe consentire che l’adattamento intelligente della velocità sia disattivato per il tempo necessario e che sia riattivato con facilità dal conducente. Quando il sistema è disattivato, possono essere fornite informazioni sul limite di velocità. Il sistema dovrebbe essere sempre attivo al momento dell’accensione del veicolo e il conducente dovrebbe sempre sapere se il sistema è attivato o disattivato.

(12)

Le cinture di sicurezza sono ampiamente riconosciute come uno dei dispositivi di sicurezza più importanti ed efficaci dei veicoli. I sistemi di segnalazione per le cinture di sicurezza non allacciate sono pertanto potenzialmente in grado di prevenire ulteriormente i decessi o di ridurre le lesioni attraverso l’aumento del tasso di utilizzo delle cinture di sicurezza in tutta l’Unione. Per questo motivo, a norma del regolamento (CE) n. 661/2009 il sistema di segnalazione per le cinture di sicurezza non allacciate è stato reso obbligatorio per il sedile del conducente in tutte le autovetture nuove dal 2014 con l’attuazione del regolamento n. 16 delle Nazioni Unite (UNECE) che stabiliva le pertinenti disposizioni tecniche. A seguito della modifica di tale regolamento UNECE per tener conto del progresso tecnico, è obbligatoria anche l’installazione di sistemi di segnalazione per le cinture di sicurezza non allacciate su tutti i sedili anteriori e posteriori dei veicoli M1 e N1, come pure su tutti i sedili anteriori dei veicoli N2, N3, M2 e M3, a decorrere dal 1° settembre 2019 per le nuove tipologie di veicoli a motore e dal 1° settembre 2021 per tutti i nuovi veicoli a motore.

(13)

L’introduzione di registratori di dati di evento che memorizzino una serie di dati essenziali anonimizzati relativi al veicolo, accompagnata da requisiti concernenti la serie di dati, la loro accuratezza e risoluzione nonché la raccolta, la memorizzazione e la recuperabilità di tali dati, in un breve arco di tempo prima, durante e immediatamente dopo la collisione (per esempio innescati dal gonfiaggio dell’airbag) è un passo importante per acquisire dati più precisi e approfonditi sugli incidenti. È opportuno pertanto esigere che tutti i veicoli a motore siano dotati di tali registratori. Tali registratori dovrebbero essere in grado di registrare e memorizzare i dati in modo che questi siano utilizzabili dagli Stati membri per effettuare analisi della sicurezza stradale e valutare l’efficacia delle specifiche misure adottate senza permettere di identificare il proprietario o il titolare di uno specifico veicolo sulla base dei dati memorizzati.

(14)

Qualsiasi trattamento di dati personali, quali le informazioni sul conducente trattate dal registratore di dati di evento, quelle raccolte sull’attenzione e la stanchezza del conducente o sul riconoscimento della distrazione del conducente, dovrebbe essere effettuato in conformità del diritto dell’Unione sulla protezione dei dati, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). I registratori di dati di evento dovrebbero funzionare con un sistema a circuito chiuso nel quale i dati memorizzati sono sovrascritti e che non permette l’identificazione del veicolo o del titolare. Inoltre, l’avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente o l’avviso avanzato della distrazione del conducente non dovrebbero registrare o conservare costantemente dati diversi da quelli necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati nell’ambito del sistema a circuito chiuso. Inoltre il trattamento dei dati personali raccolti mediante il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 è soggetto a tutele specifiche stabilite dal regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(15)

In alcuni casi i sistemi avanzati di frenata di emergenza o di emergenza di mantenimento della corsia potrebbero non essere pienamente operativi, in particolare a causa di carenze dell’infrastruttura stradale. In tali casi, i sistemi dovrebbero disattivarsi e informare il conducente della loro disattivazione. Se non si disattivano automaticamente, dovrebbe essere possibile spegnerli manualmente. Tale disattivazione dovrebbe essere temporanea e durare soltanto per il periodo durante il quale il sistema non è completamente funzionante. I conducenti potrebbero altresì dover ignorare il sistema avanzato di frenata di emergenza o il sistema di emergenza di mantenimento della corsia, laddove il funzionamento del sistema potrebbe comportare rischi o danni maggiori. Ciò garantirebbe che i veicoli siano sempre sotto il controllo del conducente. Tuttavia, tali sistemi potrebbero anche riconoscere i casi in cui il conducente non è in grado di agire ed è pertanto necessario un intervento del sistema per evitare che un incidente sia più grave di quanto sarebbe altrimenti.

(16)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 esentava furgoni, veicoli utilitari sportivi (SUV) e minivan (MPV) dai requisiti di sicurezza a causa dell’altezza dei sedili e delle caratteristiche di massa del veicolo. Considerando l’accresciuto tasso di penetrazione nel mercato da parte di tali veicoli (da un modesto 3% nel 1996 al 14% nel 2016) e gli sviluppi tecnologici nei controlli della sicurezza elettrica post-collisione, tali esenzioni sono obsolete e non giustificate. È opportuno pertanto eliminare tali esenzioni e applicare a quei veicoli l’intera gamma di requisiti dei sistemi avanzati per veicoli.

(17)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 ha notevolmente semplificato la normativa dell’Unione sostituendo 38 direttive con gli equivalenti regolamenti UNECE che sono obbligatori ai sensi della decisione del Consiglio 97/836/CE (8). Al fine di ottenere un’ulteriore semplificazione, più norme dell’Unione dovrebbero essere sostituite da regolamenti UNECE esistenti che si applicano in via obbligatoria nell’Unione. La Commissione dovrebbe inoltre promuovere e sostenere il lavoro in corso a livello di UNECE per stabilire, senza indugio e conformemente ai più elevati standard di sicurezza stradale disponibili, i requisiti tecnici per l’omologazione dei sistemi di sicurezza dei veicoli, previsti dal presente regolamento.

(18)

È opportuno incorporare nella legislazione in materia di omologazione nell’Unione i regolamenti UNECE e le relative modifiche che l’Unione ha approvato o che applica in conformità della decisione 97/836/CE. Di conseguenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di modificare l’elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria, per garantire che tale elenco rimanga aggiornato.

(19)

Il regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) fissa i requisiti per la protezione di pedoni, ciclisti e altri utenti della strada vulnerabili sotto forma di prove di conformità e valori limite per l’omologazione dei veicoli relativamente alla struttura frontale, nonché per l’omologazione dei sistemi di protezione frontale (per esempio paraurti tubolari rigidi). Dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 78/2009 i requisiti tecnici e le procedure di prova per i veicoli sono stati ulteriormente sviluppati a livello di UNECE, per tener conto dei progressi tecnici. Per quanto riguarda l’omologazione di veicoli a motore, attualmente nell’Unione si applica anche il regolamento UNECE n. 127 che fissa disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle prestazioni dal punto di vista della sicurezza dei pedoni («regolamento UNECE n. 127»).

(20)

Dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), i requisiti tecnici e le procedure di prova per l’omologazione di veicoli alimentati a idrogeno e di impianti e componenti a idrogeno sono stati ulteriormente sviluppati a livello di UNECE, per tener conto dei progrepag.ssi tecnici. Per quanto riguarda l’omologazione di impianti a idrogeno nei veicoli a motore, attualmente nell’Unione si applica anche il regolamento UNECE n. 134 sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti riguardo alle prestazioni dal punto di vista della sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV) (11)(«regolamento UNECE n. 134»). In aggiunta a tali requisiti, criteri relativi alla qualità dei materiali e ai recipienti di rifornimento utilizzati per gli impianti dei veicoli alimentati a idrogeno dovrebbero essere stabiliti a livello di Unione.

(21)

Per motivi di chiarezza, razionalità e semplificazione, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 e sostituirli con il presente regolamento.

(22)

Storicamente, le norme dell’Unione hanno limitato la lunghezza totale delle combinazioni di autocarri: da ciò derivano le tipiche configurazioni con la cabina sopra il motore, che massimizzano lo spazio per il carico. La posizione elevata del conducente ha però allargato gli angoli morti, peggiorando la visibilità diretta attorno alla cabina dell’autocarro. Questa è una delle cause principali degli incidenti con autocarri che coinvolgono utenti vulnerabili della strada. Migliorando la visione diretta si potrebbe ridurre notevolmente il numero di vittime: è opportuno pertanto introdurre requisiti atti a conseguire tale miglioramento in modo da migliorare la visibilità diretta di pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili della strada dal sedile del conducente, riducendo al massimo gli angoli morti davanti e al lato del conducente. Si dovrebbe tenere conto delle specificità delle diverse categorie di veicoli.

(23)

I veicoli automatizzati hanno il potenziale per recare un contributo preziosissimo nella riduzione dei decessi sulle strade dato che, secondo le stime, oltre il 90 % degli incidenti stradali è provocato in qualche misura da errori umani. Dal momento che i veicoli automatizzati sostituiranno gradualmente il conducente in alcuni suoi compiti, è opportuno adottare e promuovere a livello internazionale nell’ambito del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) dell’UNECE norme e requisiti tecnici armonizzati a livello dell’Unione per i sistemi dei veicoli automatizzati, anche quelli riguardanti la garanzia verificabile sulla sicurezza per i processi decisionali dei veicoli automatizzati.

(24)

Gli utenti della strada quali i pedoni e i ciclisti nonché i conducenti di veicoli non automatizzati che non possono ricevere informazioni elettroniche da veicolo a veicolo sul comportamento di un veicolo automatizzato dovrebbero essere tenuti informati su tale comportamento con mezzi convenzionali, come previsto nei regolamenti UNECE o negli altri atti normativi il prima possibile a partire dalla loro entrata in vigore.

(25)

La guida in convoglio (platooning) può potenzialmente rendere il trasporto del futuro più sicuro, pulito ed efficiente. In previsione dell’avvento della tecnologia della guida in convoglio e delle norme pertinenti, sarà necessario introdurre un quadro normativo con procedure e norme armonizzate.

(26)

La connettività e l’automazione dei veicoli aumenta la possibilità di accessi a distanza non autorizzati ai dati di bordo e di modifiche illegali via etere al software. Per tenere conto di tali rischi, i regolamenti UNECE o gli altri atti normativi sulla cibersicurezza dovrebbero essere applicati su base obbligatoria il prima possibile a partire dalla loro entrata in vigore.

(27)

Le modifiche del software possono alterare in modo sostanziale le funzionalità dei veicoli. È opportuno stabilire norme armonizzate e requisiti tecnici per le modifiche del software in linea con le procedure di omologazione. Di conseguenza, i regolamenti UNECE o gli altri atti normativi sulle procedure di aggiornamento del software dovrebbero essere applicati su base obbligatoria il prima possibile a partire dalla loro entrata in vigore. Tali misure in materia di sicurezza non dovrebbero tuttavia compromettere gli obblighi per il costruttore di veicoli di fornire l’accesso a informazioni diagnostiche globali e a dati di bordo pertinenti per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

(28)

L’Unione dovrebbe continuare a promuovere a livello di UNECE lo sviluppo di requisiti tecnici per la rumorosità, la resistenza al rotolamento e le prestazioni di aderenza sul bagnato degli pneumatici. Ciò in quanto il regolamento UNECE n. 117 sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento (12) («Regolamento UNECE n. 117») contiene attualmente tali disposizioni dettagliate. Il processo di adattamento dei requisiti relativi agli pneumatici al fine di tener conto dei progressi tecnici dovrebbe essere portato avanti con rapidità e con obiettivi ambiziosi a livello di UNECE, in particolare per garantire che le prestazioni degli pneumatici siano valutate anche alla fine del ciclo di vita degli stessi, quando sono consumati, e per promuovere l’idea che gli pneumatici dovrebbero soddisfare i requisiti per tutta la loro durata, senza essere sostituiti prematuramente. I requisiti attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 661/2009 per le prestazioni degli pneumatici dovrebbero essere sostituiti da regolamenti UNECE equivalenti.

(29)

Al fine di garantire l’efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per integrare il presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di omologazione concernenti i sistemi avanzati per veicoli e per modificare l’allegato II del presente regolamento in modo da tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(30)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(31)

In vista dell’allineamento della normativa dell’Unione, che fa riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo, al quadro giuridico introdotto dal TFUE, oltre che per semplificare la normativa dell’Unione in materia di sicurezza dei veicoli, è opportuno abrogare i seguenti regolamenti e sostituirli con atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento:

regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione (15),

regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione (16),

regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione (17),

regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione (18),

regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione (19),

regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione (20),

regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione (21),

regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione (22),

regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione (23),

regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione (24),

regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione (25),

regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione (26),

regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione (27),

regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione (28),

regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione (29),

regolamento (UE) 2015/166 della Commissione (30).

(32)

Dal momento che le omologazioni UE concesse ai sensi dei regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 o (CE) n. 661/2009 e delle loro misure di esecuzione si devono considerare equivalenti a quelli concessi ai sensi del presente regolamento, a meno che i pertinenti requisiti non siano modificati dal presente regolamento o fino a quando non siano modificati da atti delegati o atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, occorre introdurre disposizioni transitorie per evitare che tali omologazioni siano invalidate.

(33)

Le date per il rifiuto del rilascio dell’omologazione UE, il rifiuto dell’immatricolazione di un veicolo e il divieto dell’immissione sul mercato o della messa in circolazione di componenti ed entità tecniche dovrebbero essere stabilite per ciascun articolo regolamentato.

(34)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la garanzia del corretto funzionamento del mercato interno grazie all’introduzione di requisiti tecnici armonizzati relativi alla sicurezza e all’efficienza ambientale dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

È opportuno definire, tramite atti delegati e atti di esecuzione, dettagliati requisiti tecnici e procedure di prova adeguate, nonché disposizioni relative a procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche, con sufficiente anticipo rispetto alla loro data di applicazione in modo da concedere ai costruttori tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti contenuti nel presente regolamento e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di quest’ultimo. Alcuni veicoli sono prodotti in piccole quantità. È pertanto opportuno che i requisiti fissati dal presente regolamento e dagli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di quest’ultimo tengano conto di tali veicoli o classi di veicoli qualora i suddetti requisiti siano incompatibili con l’utilizzo o la progettazione di tali veicoli, o qualora gli oneri supplementari da essi imposti risultino sproporzionati. L’applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i requisiti:

a)

per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli per quanto riguarda la loro sicurezza, le loro caratteristiche generali e la protezione e la sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada;

b)

per l’omologazione di veicoli, in relazione ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, per quanto riguarda la sicurezza, il consumo di carburante e le emissioni di CO2; e

c)

per l’omologazione di pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni ambientali e di sicurezza.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M, N e O, come definiti all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/858 e ai sistemi, componenti ed entità tecniche concepiti e costruiti per tali veicoli.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/858.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«utenti vulnerabili della strada»: utenti della strada non motorizzati, in particolare ciclisti e pedoni, e utenti di veicoli a motore a due ruote;

2)

«sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici»: un sistema montato su un veicolo, capace di valutare la pressione degli pneumatici o le sue variazioni nel tempo e di trasmettere le relative informazioni all’utente a veicolo in marcia;

3)

«adattamento intelligente della velocità»: un sistema che aiuta il conducente a mantenere la velocità più appropriata all’ambiente stradale fornendo un segnale apposito adeguato;

4)

«interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock»: interfaccia standardizzata che semplifica l’installazione postvendita di dispositivi di tipo alcolock;

5)

«avviso di disattenzione e stanchezza del conducente»: un sistema che valuta il livello di attenzione del conducente mediante l’analisi dei sistemi del veicolo e, se necessario, avverte il conducente;

6)

«avviso avanzato della distrazione del conducente»: un sistema che aiuta il conducente a continuare a prestare attenzione alla situazione del traffico e che avverte il conducente quando si distrae;

7)

«segnalazione di arresto di emergenza»: una funzione di segnalazione luminosa che indica agli altri utenti della strada che si trovano dietro al veicolo che si sta applicando al veicolo una forza di decelerazione elevata in relazione alle condizioni prevalenti della strada;

8)

«rilevamento in retromarcia»: un sistema che segnala al conducente la presenza di persone o oggetti dietro il veicolo, con lo scopo principale di evitare collisioni in retromarcia;

9)

«sistema di avviso di deviazione dalla corsia»: un sistema che avverte il conducente di una deviazione del veicolo dalla sua corsia di marcia;

10)

«sistema avanzato di frenata di emergenza»: un sistema in grado di individuare automaticamente una possibile collisione e di attivare il sistema di frenata del veicolo per farlo rallentare al fine di evitare o di attenuare una collisione;

11)

«sistema di emergenza di mantenimento della corsia»: un sistema che aiuta il conducente a mantenere una posizione sicura del veicolo rispetto al limite della corsia o della strada almeno quando si verifica o sta per verificarsi una deviazione dalla corsia e una collisione potrebbe essere imminente;

12)

«interruttore generale del veicolo»: il dispositivo mediante il quale l’elettronica di bordo è attivata passando dallo stato di spegnimento, proprio del veicolo parcheggiato senza conducente a bordo, a quello di normale operatività;

13)

«registratore di dati di evento»: un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione;

14)

«sistema di protezione frontale»: una o più strutture separate, quale un paraurti tubolare rigido, o un paraurti aggiuntivo che, in aggiunta a quello originale, è destinato a proteggere la superficie esterna del veicolo da danni derivanti dalla collisione con un oggetto, a eccezione delle strutture la cui massa è inferiore a 0,5 kg, destinate alla protezione soltanto delle luci del veicolo;

15)

«paraurti»: qualsiasi struttura della sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo, compresi gli elementi accessori, destinata a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità con un altro veicolo; non sono compresi, tuttavia, i sistemi di protezione frontale;

16)

«veicolo alimentato a idrogeno»: qualsiasi veicolo a motore che usi l’idrogeno come combustibile per la propulsione del veicolo;

17)

«impianto a idrogeno»: un complesso di parti di collegamento e componenti a idrogeno, installato su veicoli alimentati a idrogeno, a esclusione del sistema di propulsione a idrogeno o del motore ausiliario;

18)

«sistema di propulsione a idrogeno»: il convertitore di energia usato per la propulsione del veicolo;

19)

«componente a idrogeno»: i serbatoi dell’idrogeno e tutte le altre parti del veicolo alimentato a idrogeno che sono a contatto diretto con l’idrogeno o che fanno parte di un impianto a idrogeno;

20)

«serbatoio dell’idrogeno»: il componente dell’impianto a idrogeno che contiene il volume primario del combustibile idrogeno;

21)

«veicolo automatizzato»: un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente per determinati periodi di tempo senza una supervisione costante da parte di un conducente, ma riguardo al quale l’intervento del conducente è ancora previsto o necessario;

22)

«veicolo totalmente automatizzato»: un veicolo a motore progettato e costruito per muoversi autonomamente senza supervisione da parte di un conducente;

23)

«sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente»: un sistema volto a valutare se il conducente è in grado di prendere il controllo della guida di un veicolo automatizzato in situazioni particolari, se necessario;

24)

«guida in convoglio (platooning)»: il collegamento di due o più veicoli in un convoglio usando tecnologie di connettività e sistemi automatizzati di supporto alla guida che consentono ai veicoli di mantenere automaticamente tra loro una distanza predefinita ravvicinata per determinate parti di un viaggio e di adattarsi ai cambiamenti del movimento del veicolo in testa con un intervento minimo o senza alcun intervento da parte dei conducenti;

25)

«massa massima»: la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore;

26)

«montante A»: il supporto anteriore esterno del tetto che si estende dal telaio al tetto del veicolo.

CAPO II

Obblighi dei costruttori

Articolo 4

Obblighi generali e requisiti tecnici

1.   I costruttori dimostrano che tutti i nuovi veicoli che sono immessi sul mercato, immatricolati o messi in circolazione e tutti i nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche che sono immessi sul mercato o messi in circolazione sono omologati conformemente ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.

2.   L’omologazione in conformità dei regolamenti UNECE di cui all’allegato I è considerata un’omologazione UE in conformità dei requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di modificare l’allegato I per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, introducendo e aggiornando i riferimenti ai regolamenti UNECE, e alle rispettive serie di modifiche, che si applicano in via obbligatoria.

4.   I costruttori garantiscono che i veicoli sono progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli occupanti dei veicoli e per gli utenti vulnerabili della strada.

5.   I costruttori garantiscono inoltre che veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono conformi ai requisiti applicabili di cui all’allegato II, con effetto dalle date specificate in tale allegato, ai requisiti tecnici dettagliati e alle procedure di prova stabiliti negli atti delegati come pure alle procedure uniformi e alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento, compresi i requisiti relativi a:

a)

sistemi di ritenuta, prove d’urto, integrità del sistema di alimentazione e sicurezza dell’elettricità ad alto voltaggio;

b)

utenti vulnerabili della strada, campo visivo e visibilità;

c)

telaio, freni, pneumatici e sterzo del veicolo;

d)

strumenti di bordo, impianto elettrico, dispositivi di illuminazione del veicolo e protezione dall’uso non autorizzato, compresi gli attacchi informatici;

e)

comportamento del conducente e del sistema; e

f)

costruzione e caratteristiche generali del veicolo.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di modificare l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi, in particolare in relazione ai temi di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f), del presente articolo, come pure a quelli di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a g), all’articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 5 e all’articolo 11, paragrafo 1, e al fine di garantire un elevato livello di sicurezza generale di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche e un elevato livello di protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, introducendo e aggiornando riferimenti ai regolamenti UNECE e agli atti delegati e di esecuzione.

7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche per quanto riguarda i requisiti di cui all’allegato II.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 5

Disposizioni specifiche relative agli pneumatici e ai sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici

1.   I veicoli sono dotati di sistemi precisi di monitoraggio della pressione degli pneumatici, capaci, in un’ampia gamma di condizioni stradali e ambientali, di produrre un segnale di allerta per il conducente all’interno del veicolo nel caso in cui si produca una perdita di pressione in uno degli pneumatici.

2.   I sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici sono progettati in modo da evitare l’azzeramento dei parametri o la ritaratura quando la pressione degli pneumatici è bassa.

3.   Tutti gli pneumatici immessi sul mercato soddisfano i requisiti di prestazione ambientale e di sicurezza stabiliti nei pertinenti atti normativi di cui all’allegato II.

4.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per:

a)

l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i loro sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici;

b)

l’omologazione di pneumatici, comprese le specifiche tecniche riguardanti la loro installazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 6

Sistemi avanzati per tutte le categorie di veicoli a motore

1.   I veicoli a motore sono dotati dei seguenti sistemi avanzati per veicoli:

a)

adattamento intelligente della velocità;

b)

interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock;

c)

avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente

d)

avviso avanzato di distrazione del conducente

e)

segnalazione di arresto di emergenza;

f)

rilevamento in retromarcia; e

g)

registratore di dati di evento.

2.   I sistemi di adattamento intelligente della velocità soddisfano i seguenti requisiti minimi:

a)

deve essere possibile informare il conducente attraverso il comando dell’acceleratore, o tramite altro segnale specifico, adeguato ed efficace, che il limite di velocità applicabile è stato superato;

b)

deve essere possibile spegnere il sistema; le informazioni sul limite di velocità possono ancora essere fornite e l’adattamento intelligente della velocità è in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;

c)

il segnale dedicato e adeguato si basa su informazioni relative al limite di velocità, ottenute mediante l’osservazione della segnaletica stradale e mediante segnali provenienti dall’infrastruttura stradale o da dati di cartografia digitale, o da entrambi, disponibili a bordo del veicolo;

d)

non pregiudicano la possibilità per i conducenti di superare la velocità del veicolo suggerita dal sistema;

e)

i suoi obiettivi in termini di prestazione devono essere stabiliti in modo da evitare o minimizzare il tasso d’errore conformemente a condizioni di guida reali.

3.   Il sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente e il sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente sono progettati in modo da non registrare o conservare costantemente dati diversi da quelli necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati nell’ambito del sistema a circuito chiuso. Inoltre, tali dati non sono in alcun momento accessibili o messi a disposizione di terzi e sono immediatamente cancellati dopo il trattamento. Tali sistemi sono altresì progettati in modo da evitare sovrapposizioni e non inviano segnalazioni al conducente in modo separato, contemporaneo o confuso qualora un’azione innescasse entrambi i sistemi.

4.   I registratori di dati di evento soddisfano in particolare i seguenti requisiti:

a)

i dati che sono in grado di registrare e memorizzare per il periodo immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione comprendono almeno la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo sulla strada, lo stato e la frequenza di attivazione di tutti i suoi sistemi di sicurezza, il sistema eCall di bordo basato sul servizio 112, l’attivazione del freno e qualsiasi altro parametro di input pertinente dei sistemi di bordo di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti; tali dati presentano un livello elevato di accuratezza e ne è garantita la salvaguardia;

b)

non possono essere disattivati;

c)

i dati sono registrati e memorizzati in modo da:

i)

funzionare su un sistema a circuito chiuso;

ii)

i dati raccolti sono anonimizzati e protetti da manipolazioni e abusi; e

iii)

i dati raccolti consentono l’individuazione accurata del tipo, della variante e della versione del veicolo e dei sistemi di sicurezza attiva e di prevenzione degli incidenti in dotazione a tale veicolo; e

d)

i dati che sono in grado di registrare possono essere messi a disposizione delle autorità nazionali, mediante un’interfaccia standardizzata, in base alla legislazione nazionale o dell’Unione, soltanto ai fini della ricerca e dell’analisi in relazione all’incidente, incluso al fine dell’omologazione di sistemi e componenti e conformemente al regolamento (UE) 2016/679.

5.   Un registratore di dati di evento non è in grado di registrare e memorizzare le ultime quattro cifre del codice VIS (vehicle indicator section) del numero di identificazione del veicolo (VIN), né qualsiasi altra informazione che possa consentire di individuare il singolo veicolo o il proprietario o titolare del veicolo.

6.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 12 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti procedure di prova e requisiti tecnici specifici per:

a)

l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1;

b)

l’omologazione di sistemi avanzati per veicoli di cui al paragrafo 1, lettere a), f) e g), come entità tecniche.

Tali atti delegati sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 7

Requisiti specifici relativi alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri

1.   In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M1 e N1, i veicoli di tali categorie soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e le specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6.

2.   I veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di sistemi avanzati di frenata di emergenza progettati e attrezzati in modo da funzionare in due fasi e che:

a)

rilevano ostacoli e veicoli in movimento davanti al veicolo a motore nella prima fase;

b)

estendono le capacità di rilevamento di cui alla lettera a) in modo da includere anche i pedoni e i ciclisti situati davanti al veicolo a motore nella seconda fase.

3.   I veicoli delle categorie M1 e N1 sono altresì dotati di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia.

4.   I sistemi avanzati di frenata di emergenza e i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia soddisfano in particolare i seguenti requisiti minimi:

a)

deve essere soltanto possibile spegnere tali sistemi uno alla volta mediante una sequenza di azioni che devono essere effettuate dal conducente;

b)

i sistemi devono essere in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;

c)

deve essere possibile disattivare facilmente i segnali acustici di allerta, ma tale azione non deve disattivare al tempo stesso le altre funzioni dei sistemi diverse dai segnali acustici di allerta;

d)

deve essere possibile per il conducente ignorare tali sistemi;

5.   I veicoli delle categorie M1 e N1 sono progettati e costruiti in modo da prevedere una più ampia zona di protezione relativa all’impatto della testa, al fine di migliorare la protezione degli utenti vulnerabili della strada e di ridurre le lesioni che ne potrebbero derivare in caso di collisione.

6.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 8

Sistemi di protezione frontale per autovetture e veicoli commerciali leggeri

1.   I sistemi di protezione frontale, sia previsti nella dotazione originale dei veicoli delle categorie M1 e N1 sia messi a disposizione sul mercato come entità tecniche per tali veicoli, sono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 e alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3.

2.   I sistemi di protezione frontale disponibili sul mercato come entità tecniche sono accompagnati da un elenco dettagliato di tipi, varianti e versioni dei veicoli per cui il sistema di protezione frontale è omologato, nonché da chiare istruzioni di montaggio.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di sistemi di protezione frontale, comprese le specifiche tecniche riguardanti la loro costruzione e installazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 9

Requisiti specifici relativi ad autobus e autocarri

1.   In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3, i veicoli di tali categorie soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e le specifiche tecniche di cui agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. I veicoli delle categorie M2 e M3 soddisfano inoltre i requisiti di cui al paragrafo 6.

2.   I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono dotati di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia e di sistemi avanzati di frenata di emergenza che sono conformi alle specifiche tecniche di cui agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7.

3.   I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono dotati di sistemi avanzati capaci di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta o di evitare la collisione con essi.

4.   I sistemi di cui ai paragrafi 2 e 3 soddisfano in particolare i seguenti requisiti minimi:

a)

deve soltanto essere possibile spegnere tali sistemi uno alla volta mediante una sequenza di azioni che devono essere effettuate dal conducente;

b)

i sistemi devono essere in modalità di funzionamento normale a ogni attivazione dell’interruttore generale del veicolo;

c)

deve essere possibile disattivare facilmente i segnali acustici di allerta, ma tale azione non disattiva al tempo stesso le altre funzioni dei sistemi diverse dai segnali acustici di allerta;

d)

deve essere possibile per il conducente ignorare tali sistemi.

5.   I veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 sono progettati e costruiti in modo da migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida, riducendo al massimo gli angoli morti davanti e al lato del conducente e tenendo conto nel contempo delle specificità delle diverse categorie di veicoli.

6.   I veicoli delle categorie M2 e M3 con una capacità superiore ai 22 passeggeri oltre al conducente e che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi per consentire loro spostamenti frequenti sono progettati e costruiti in modo da essere accessibili alle persone a mobilità ridotta, comprese le persone su sedia a rotelle.

7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per:

a)

l’omologazione di veicoli per quanto riguarda i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo;

b)

l’omologazione dei sistemi di cui al paragrafo 3 del presente articolo come entità tecniche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione, se riguardano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Detti atti di esecuzione, se riguardano i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono pubblicati almeno 36 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 10

Requisiti specifici relativi ai veicoli alimentati a idrogeno

1.   In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili anche ai veicoli delle categorie M e N, i veicoli alimentati a idrogeno di tali categorie, i relativi impianti a idrogeno e i componenti di tali impianti sono conformi alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3.

2.   I costruttori garantiscono che gli impianti a idrogeno e i componenti a idrogeno sono installati conformemente alle specifiche tecniche di cui agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3. I costruttori mettono a disposizione, se necessario, informazioni per l’ispezione degli impianti e dei componenti a idrogeno durante il ciclo di vita del veicolo alimentato a idrogeno.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alle procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli alimentati a idrogeno, per quanto riguarda i relativi impianti a idrogeno, compresi quelli relativi alla compatibilità dei materiali e ai recipienti di rifornimento, e per l’omologazione di componenti a idrogeno, comprese le specifiche tecniche per la loro installazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Sono pubblicati almeno 15 mesi prima delle date applicabili specificate nell’allegato II.

Articolo 11

Requisiti specifici relativi ai veicoli automatizzati e completamente automatizzati

1.   In aggiunta agli altri requisiti di cui al presente regolamento e di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso applicabili ai veicoli delle rispettive categorie, i veicoli automatizzati e completamente automatizzati sono conformi alle specifiche tecniche stabilite negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 relativi:

a)

ai sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo, comprese le operazioni di segnalazione, sterzata, accelerazione e frenata;

b)

ai sistemi che forniscono al veicolo informazioni in tempo reale sullo stato del veicolo e sulla zona circostante;

c)

ai sistemi di monitoraggio della disponibilità del conducente;

d)

ai registratori di dati di evento per i veicoli automatizzati;

e)

ai formati armonizzati per lo scambio di dati, per esempio per la guida in convoglio (platooning) di veicoli di marche diverse;

f)

ai sistemi tesi a fornire informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada.

Tuttavia, tali requisiti specifici relativi ai sistemi di monitoraggio della disponibilità del conducente di cui al primo comma, lettera c), non si applicano ai veicoli completamente automatizzati.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni concernenti procedure e specifiche tecniche uniformi per i sistemi e gli altri elementi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), del presente articolo e per l’omologazione di veicoli automatizzati e completamente automatizzati per quanto riguarda tali sistemi e altri elementi, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento dei veicoli automatizzati e completamente automatizzati sulle strade pubbliche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 12

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 6, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 5 gennaio 2020. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 6, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 3 e 6, e dell’articolo 6, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal «Comitato tecnico - Veicoli a motore» (CTVM). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Riesame e relazioni

1.   Entro il 7 luglio 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sui risultati raggiunti in materia di misure e sistemi di sicurezza, ivi compresi i loro tassi di penetrazione e la comodità per l’utente. La Commissione valuta se tali misure e sistemi di sicurezza funzionano come previsto dal presente regolamento. Se del caso, la relazione è accompagnata da raccomandazioni, ivi compresa una proposta legislativa volta a modificare i requisiti in materia di sicurezza generale e di protezione e sicurezza degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, al fine di ridurre ulteriormente o eliminare gli incidenti e le lesioni nel trasporto su strada.

In particolare, la Commissione valuta l’affidabilità e l’efficienza dei nuovi sistemi di adattamento intelligente della velocità e la precisione e il tasso di errore di tali sistemi in condizioni di guida reali. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa.

2.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l’anno precedente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività del Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) dell’UNECE per quanto riguarda i progressi compiuti nell’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei veicoli per quanto concerne i requisiti di cui agli articoli da 5 a 11 e per quanto riguarda la posizione dell’Unione.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non invalida alcuna omologazione UE rilasciata a veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformemente al regolamento (CE) n. 78/2009, al regolamento (CE) n. 79/2009 o al regolamento (CE) n. 661/2009 e alle rispettive misure di esecuzione, anteriormente al 5 luglio 2022, a meno che i requisiti pertinenti che si applicano a tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche non siano stati modificati, o nuovi requisiti siano stati aggiunti, dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione e dagli atti delegati adottati a norma dello stesso, come ulteriormente specificato negli atti di attuazione approvati a norma del presente regolamento.

2.   Le autorità di omologazione continuano a rilasciare le estensioni delle omologazioni UE di cui al paragrafo 1.

3.   In deroga al presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare fino alle date specificate nell’allegato IV l’immatricolazione dei veicoli, così come la vendita o la messa in circolazione dei componenti, che non sono conformi ai requisiti del regolamento n. 117 dell’UNECE.

Articolo 16

Date di applicazione

Per quanto riguarda i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche, le autorità nazionali:

a)

con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, rifiutano, per motivi relativi a tale requisito, di rilasciare l’omologazione UE o nazionale a qualsiasi nuovo tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica che non è conforme ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso;

b)

con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, considerano, per motivi relativi a tale requisito, i certificati di conformità relativi a nuovi veicoli come non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, e vietano l’immatricolazione di tali veicoli, se tali veicoli non sono conformi ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso;

c)

con effetto a decorrere dalle date specificate nell’allegato II, con riguardo a un particolare requisito elencato in tale allegato, vietano, per motivi relativi a tale requisito, l’immissione sul mercato o la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche, qualora questi non siano conformi ai requisiti del presente regolamento e degli atti delegati adottati e atti di esecuzione adottati a norma dello stesso.

Articolo 17

Modifiche del regolamento (UE) 2018/858

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 18

Abrogazione

1.   I regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 sono abrogati con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

2.   I riferimenti ai regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 6 luglio 2022.

Tuttavia, l’articolo 4, paragrafi 3, 6 e 7, l’articolo 5, paragrafo 4, l’articolo 6, paragrafo 6, l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 9, paragrafo 7, l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 12 e 13 si applicano a decorrere dal 5 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

For the Council

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 90.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.

(3)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

(4)  https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/vademecum_2018.pdf

(5)  Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).

(8)  Decisione del Consiglio 97/836/CE del 27 novembre 1997 ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(9)  Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

(11)  GU L 129 del 17.5.2019, pag. 43.

(12)  GU L 218 del 12.8.2016, pag.1.

(13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Regolamento (CE) n. 631/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante disposizioni di applicazione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 195 del 25.7.2009, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno (GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 672/2010 della Commissione, del 27 luglio 2010, relativo ai requisiti di omologazione dei dispositivi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 196 del 28.7.2010, pag. 5).

(18)  Regolamento (UE) n. 1003/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione dell’alloggiamento per il montaggio delle targhe d’immatricolazione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 22).

(19)  Regolamento (UE) n. 1005/2010 della Commissione, dell’8 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 291 del 9.11.2010, pag. 36).

(20)  Regolamento (UE) n. 1008/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti per l’omologazione dei tergicristalli e dei lavacristalli di alcuni veicoli a motore e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 2).

(21)  Regolamento (UE) n. 1009/2010 della Commissione, del 9 novembre 2010, relativo ai requisiti di omologazione per i parafanghi di taluni veicoli a motore, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 292 del 10.11.2010, pag. 21).

(22)  Regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell’11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 2).

(24)  Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione, del 12 maggio 2011, relativo ai requisiti dell’omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio degli pneumatici e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 11).

(25)  Regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo agli indicatori di cambio marcia e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 31.1.2012, pag. 24).

(26)  Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione per i veicoli a motore relativamente all’accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche a essi destinati (GU L 43 del 16.2.2012, pag. 6).

(27)  Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione relativi all’installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18).

(29)  Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31).

(30)  Regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015, che integra e modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di procedure, metodi di valutazione e prescrizioni tecniche specifici, e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 109/2011 e (UE) n. 458/2011 della Commissione (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3).


ALLEGATO I

Elenco dei regolamenti UNECE di cui all’articolo 4, paragrafo 2

Numero del regolamento UNECE

Oggetto

Serie di modifiche pubblicate nella GU

Riferimento GU

Ambito disciplinato dal regolamento UNECE

1

Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante e/o abbagliante, muniti di lampade a incandescenza R2 e/o HS1

Serie di modifiche 02

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 1

M, N (a)

3

Catadiottri per veicoli a motore e i loro rimorchi

serie di modifiche 02

GU L 323 del 6.12.2011, pag. 1

M, N, O

4

Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 17

M, N, O

6

Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

serie di modifiche 01

GU L 213 del 18.7.2014, pag. 1

M, N, O

7

Luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

serie di modifiche 02

GU L 285 del 30.9.2014, pag. 1

M, N, O

8

Proiettori dei veicoli a motore (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)

Serie di modifiche 05, rettifica 1 della revisione 4

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 71

M, N (a)

10

Compatibilità elettromagnetica

serie di modifiche 05

GU L 41 del 17.2.2017, pag. 1

M, N, O

11

Serrature e componenti di blocco delle porte

serie di modifiche 04

GU L 218 del 21.8.2019, pag. 1

M1, N1

12

Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto

serie di modifiche 04

GU L 89 del 27.3.2013, pag. 1

M1, N1

13

Frenatura dei veicoli e loro rimorchi

serie di modifiche 11

GU L 42 del 18.2.2016, pag. 1

M2, M3, N, O (b)

13-H

Frenatura delle autovetture

versione originale del regolamento

GU L 335 del 22.12.2015, pag. 1

M1, N1

14

Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi ISOFIX e ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX

serie di modifiche 07

GU L 218 del 19.8.2015, pag. 27

M, N

16

Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini

serie di modifiche 07

GU L 109 del 27.4.2018, pag. 1

M, N

17

Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

Serie di modifiche 08

GU L 230 del 31.8.2010, pag. 81

M, N

18

Protezione degli autoveicoli contro l’uso non autorizzato

serie di modifiche 03

GU L 120 del 13.5.2010, pag. 29

M2, M3, N2, N3

19

Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore

serie di modifiche 04

GU L 250 del 22.8.2014, pag. 1

M, N

20

Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene a filamento appartenenti alla categoria H4

Serie di modifiche 03

GU L 177 del 10.7.2010, pag. 170

M, N (a)

21

Finiture interne

serie di modifiche 01

GU L 188 del 16.7.2008, pag. 32

M1

23

Proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

versione originale del regolamento

GU L 237 dell’8.8.2014, pag. 1

M, N, O

25

Poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli

Serie di modifiche 04, rettifica 2 della revisione 1

GU L 215 del 14.8.2010, pag. 1

M1

26

Sporgenze esterne

serie di modifiche 03

GU L 215 del 14.8.2010, pag. 27

M1

28

Segnalatori acustici e segnali acustici

versione originale del regolamento

GU L 323 del 6.12.2011, pag. 33

M, N

29

Protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale

Serie di modifiche 03

GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21

N

30

Pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi (classe C1)

serie di modifiche 02

GU L 307 del 23.11.2011, pag. 1

M, N, O

31

Proiettori alogeni sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi

serie di modifiche 02

GU L 185 del 17.7.2010, pag. 15

M, N

34

Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi di combustibile liquido)

serie di modifiche 03

GU L 231 del 26.8.2016, pag. 41

M, N, O

37

Lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

serie di modifiche 03

GU L 213 del 18.7.2014, pag. 36

M, N, O

38

Proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 20

M, N, O

39

Tachimetro (indicatore di velocità) e contachilometri e la loro installazione

Serie di modifiche 01

GU L 302 del 28.11.2018, pag. 106

M, N

43

Materiali per vetrature di sicurezza e il loro montaggio sui veicoli

serie di modifiche 01

GU L 42 dell’12.2.2014, pag. 1

M, N, O

44

Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore ("sistemi di ritenuta per bambini")

serie di modifiche 04

GU L 265 del 30.9.2016, pag. 1

M, N

45

Dispositivi tergifari

serie di modifiche 01

 

M, N

46

Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione

serie di modifiche 04

GU L 237 dell’8.8.2014, pag. 24

M, N

48

Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

serie di modifiche 06

GU L 14 del 16.1.2019, pag. 42

M, N, O (c)

54

Pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi (classi C2 e C3)

versione originale del regolamento

GU L 307 del 23.11.2011, pag. 2

M, N, O

55

Componenti di accoppiamento meccanico di complessi di veicoli

serie di modifiche 01

GU L 153 del 15.6.2018, pag. 179

M, N, O (c)

58

Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP)

serie di modifiche 03

GU L 49 del 20.2.2019, pag. 1

M, N, O

61

Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina

versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 1

N

64

Unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici/sistema antiforatura (e sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici)

serie di modifiche 02

GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18

M1, N1

66

Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Serie di modifiche 02

GU L 84 del 30.3.2011, pag. 1

M2, M3

67

Veicoli a motore che utilizzano GPL

serie di modifiche 01

GU L 285 del 20.10.2016, pag. 1

M, N

73

Dispositivi di protezione laterale dei veicoli commerciali

Serie di modifiche 01

GU L 122 dell’8.5.2012, pag. 1

N2, N3, O3, O4

77

Luci di stazionamento per i veicoli a motore

versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 21

M, N

79

Sterzo

Serie di modifiche 03

GU L 318 del 14.12.2018, pag. 1

M, N, O

80

Sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

Serie di modifiche 03

GU L 226 del 24.8.2013, pag. 20

M2, M3

87

Luci di marcia diurne per autoveicoli

versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 24

M, N

89

Dispositivi di limitazione della velocità e dispositivi regolabili di limitazione della velocità

versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 25

M, N (d)

90

Insiemi di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a veicoli a motore e i relativi rimorchi

Serie di modifiche 02

GU L 290 del 16.11.2018, pag. 54

M, N, O

91

Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

versione originale del regolamento

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 27

M, N, O

93

Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) e loro installazione; protezione antincastro anteriore (FUP)

Versione originale del regolamento

GU L 185 del 17.7.2010, pag. 56

N2, N3

94

Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

Serie di modifiche 03

GU L 35 dell’8.2.2018, pag. 1

M1

95

Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

serie di modifiche 03

GU L 183 del 10.7.2015, pag. 91

M1, N1

97

Sistemi di allarme per veicoli (SAV)

serie di modifiche 01

GU L 122 dell’8.5.2012, pag. 19

M1, N1 (e)

98

Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore

serie di modifiche 01

GU L 176 del 14.6.2014, pag. 64.

M, N

99

Sorgenti luminose a scarica di gas destinate a essere usate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore

versione originale del regolamento

GU L 320 del 17.12.2018, pag. 45

M, N

100

Sicurezza elettrica

serie di modifiche 02

GU L 302 del 28.11.2018, pag. 114

M, N

102

Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD

Versione originale del regolamento

GU L 351 del 30.12.2008, pag. 44

N2, N3, O3, O4

104

Contrassegni retroriflettenti (veicoli pesanti e lunghi)

versione originale del regolamento

GU L 75 del 14.3.2014, pag. 29

M2, M3, N, O2, O3, O4

105

Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Serie di modifiche 05

GU L 4 del 7.1.2012, pag. 30

N,O

107

Costruzione generale dei veicoli di categoria M2 o M3

serie di modifiche 07

GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1.

M2, M3

108

Pneumatici ricostruiti per autovetture e relativi rimorchi

versione originale del regolamento

GU L 181 del 4.7.2006, pag. 1

M1, O1, O2

109

Pneumatici ricostruiti per veicoli commerciali e loro rimorchi

versione originale del regolamento

GU L 181 del 4.7.2006, pag. 1

M2, M3, N, O3, O4

110

Componenti specifici per GNC e GNL

serie di modifiche 01

GU L 166 del 30.6.2015, pag. 1

M, N

112

Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o moduli LED

serie di modifiche 01

GU L 250 del 22.8.2014, pag. 67

M, N

114

Sistemi di airbag sostitutivi

Versione originale del regolamento

GU L 373 del 27.12.2006, pag. 272

M1, N1

115

Impianti specifici di trasformazione a GPL e GNC

versione originale del regolamento

GU L 323 del 7.11.2014, pag. 91

M, N

116

Protezione degli autoveicoli contro l’uso non autorizzato

versione originale del regolamento

GU L 45 del 16.2.2012, pag. 1

M1, N1 (e)

117

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l’aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento (classi C1, C2 e C3)

serie di modifiche 02

GU L 218 del 12.8.2016, pag. 1

M, N, O

118

Resistenza al fuoco dei materiali utilizzati negli interni degli autobus

serie di modifiche 02

GU L 102 del 21.4.2015, pag. 67

M3

119

Luci di svolta

serie di modifiche 01

GU L 89 del 25.3.2014, pag. 101

M, N

121

Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori

Serie di modifiche 01

GU L 5 dell’8.1.2016, pag. 9

M, N

122

Impianti di riscaldamento dei veicoli

versione originale del regolamento

GU L 164 del 30.6.2010, pag. 231

M, N, O

123

Sistemi di illuminazione anteriori autoorientanti (fari adattativi - AFS) per autoveicoli

Serie di modifiche 01

GU L 49 del 20.2.2019, pag. 24

M, N

124

Ruote sostitutive

Versione originale del regolamento

GU L 375 del 27.12.2006, pag. 568

M1, N1, O1, O2

125

Campo di visibilità anteriore

serie di modifiche 01

GU L 20 del 25.1.2018, pag. 16.

M1

126

Dispositivi di separazione

Versione originale del regolamento

 

M1

127

Sicurezza dei pedoni

Serie di modifiche 02

 

M1, N1

128

Sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED)

versione originale del regolamento

GU L 320 del 17.12.2018, pag. 63

M, N, O

129

Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini

versione originale del regolamento

GU L 97 del 29.3.2014, pag. 21

M, N

130

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Versione originale del regolamento

GU L 178 del 18.6.2014, pag. 29

M2, M3, N2, N3 (f)

131

Sistemi avanzati di frenata di emergenza

serie di modifiche 01

GU L 214 del 19.7.2014, pag. 47

M2, M3, N2, N3 (f)

134

Sicurezza dell’idrogeno

versione originale del regolamento

GU L 129 del 17.5.2019, pag. 43

M, N

135

Urto laterale contro un palo

serie di modifiche 01

 

M1, N1

137

Urto frontale su tutta la larghezza

Serie di modifiche 01

 

M1

139

Sistemi di assistenza alla frenata

Versione originale del regolamento

GU L 269 del 26.10.2018, pag. 1

M1, N1

140

Sistemi elettronici di controllo della stabilità

Versione originale del regolamento

GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17

M1, N1

141

Sistemi di controllo della pressione degli pneumatici

Versione originale del regolamento

GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36

M1, N1 (g)

142

Montaggio degli pneumatici

Versione originale del regolamento

 

M1

145

Ancoraggi di ritenuta per bambini

Versione originale del regolamento

 

M1

Note alla tabella

La serie di modifiche indicata nella tabella riflette la versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea senza pregiudicare la serie di modifiche da rispettare in base alle disposizioni transitorie ivi contenute

La conformità a una serie di modifiche adottata successivamente rispetto a quella indicata nella tabella è accettata come alternativa.

«accordo del 1958 riveduto», legate alla prima immatricolazione, la messa in circolazione, l’immissione sul mercato, la vendita, il riconoscimento delle omologazioni e ogni disposizione analoga, si applicano obbligatoriamente ai fini degli articoli 48 e 50 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all’allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime.Le date specificate nella pertinente serie di modifiche dei regolamenti UNECE elencati nella tabella, per quanto concerne gli obblighi delle parti contraenti dell’

«accordo del 1958 riveduto» che applicano una determinata serie di modifiche del medesimo non siano obbligate ad accettare o possano rifiutare di accettare, ai fini dell’omologazione nazionale o regionale, un tipo omologato in conformità a una serie precedente di modifiche o una formulazione con una finalità o un significato analoghi. Tali disposizioni vanno interpretate come disposizioni che obbligano le autorità nazionali a considerare i certificati di conformità non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858, tranne qualora all’allegato II del presente regolamento siano specificate date alternative, nel qual caso si applicano queste ultime.In alcuni casi le disposizioni transitorie di un regolamento UNECE elencato nella tabella prevedono che, a decorrere da una certa data, le parti contraenti dell’


(1)  I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano per l’omologazione UE dei veicoli.

Il montaggio obbligatorio di una funzione di controllo della stabilità è richiesto in conformità ai regolamenti UNECE. È tuttavia obbligatorio anche per i veicoli della categoria N1.

Se il costruttore di un veicolo dichiara che il veicolo è idoneo al traino di carichi [punto 2.11.5 della scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858] e una qualsiasi parte di un dispositivo di accoppiamento meccanico idoneo, sia esso montato o meno sul tipo di veicolo a motore, può (anche solo parzialmente) oscurare una componente luminosa e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore, si applica quanto segue:

le istruzioni del veicolo a motore (p. es. il manuale del proprietario o il libretto di istruzioni del veicolo) devono specificare chiaramente che non è consentito il montaggio di un dispositivo di accoppiamento meccanico che non possa essere facilmente rimosso o riposizionato;

le istruzioni devono inoltre specificare chiaramente che, una volta montato, il dispositivo di accoppiamento meccanico deve sempre essere rimosso o riposizionato quando non è in uso; e

in caso di omologazione di un sistema di un veicolo a norma del regolamento UNECE n. 55, deve essere garantito che siano integralmente rispettate le disposizioni relative alla rimozione, al riposizionamento e/o alla posizione alternativa per quanto concerne le componenti luminose e/o lo spazio per il montaggio e il fissaggio della targa d’immatricolazione posteriore.

(2)  Riguarda solo i dispositivi di limitazione della velocità (SLD) e il loro montaggio obbligatorio sui veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3.

(3)  Sui veicoli di categoria M1 e N1 vanno montati dispositivi di protezione dall’uso non autorizzato, mentre sui veicoli di categoria M1 vanno montati sistemi di immobilizzazione.

(4)  Si veda la nota esplicativa 4 alla tabella dell’allegato II.

(5)  Per i veicoli di categoria M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e della categoria N1 non dotati di ruote gemelle su un asse.


ALLEGATO II

Elenco dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 5, paragrafo 3, nonché delle date di cui all’articolo 16

Oggetto

Atti normativi

Ulteriori disposizioni tecniche specifiche

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

S

T

U

Componente

Requisiti concernenti

A   SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO

A1 Finiture interne

Regolamento UNECE n. 21

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2 Sedili e poggiatesta

Regolamento UNECE n. 17

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A3 Sedili di autobus

Regolamento UNECE n. 80

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A4 Ancoraggi delle cinture di sicurezza

Regolamento UNECE n. 14

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A5 Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta

Regolamento UNECE n. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

A

A

A6 Cicalini delle cinture di sicurezza

Regolamento UNECE n. 16

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A7 Dispositivi di separazione

Regolamento UNECE n. 126

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

A8 Ancoraggi di ritenuta per bambini

Regolamento UNECE n. 145

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A9 Sistemi di ritenuta per bambini

Regolamento UNECE n. 44

 

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

 

 

 

 

A

A

A10 Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini

Regolamento UNECE n. 129

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

B

B

A11 Protezione antincastro anteriore

Regolamento UNECE n. 93

 

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

A

A

A12 Protezione antincastro posteriore

Regolamento UNECE n. 58

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A13 Protezione laterale

Regolamento UNECE n. 73

 

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

 

 

A14 Sicurezza dei serbatoi del combustibile

Regolamento UNECE n. 34

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A15 Sicurezza del gas di petrolio liquefatto

Regolamento UNECE n. 67

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A16 Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto

Regolamento UNECE n. 110

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A17 Sicurezza dell’idrogeno

Regolamento UNECE n. 134

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A18 Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

A19 Sicurezza elettrica in uso

Regolamento UNECE n. 100

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A20 Urto frontale parziale (offset)

Regolamento UNECE n. 94

Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e N1 con massa massima ≤ 2 500 kg. Ai veicoli con massa massima > 2 500 kg si applicano le date di cui alla nota B.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A21 Urto frontale su tutta la larghezza

Regolamento UNECE n. 137

L’uso del dispositivo antropomorfo di prova (crash dummy) «Hybrid III» è ammesso fino a quando l’uso del dispositivo di prova per la ritenuta degli occupanti umani «THOR» non sarà previsto dal regolamento UNECE.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A22 Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto

Regolamento UNECE n. 12

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

A

 

A23 Airbag sostitutivi

Regolamento UNECE n. 114

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

B

 

A24 Urto della cabina

Regolamento UNECE n. 29

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

A25 Urto laterale

Regolamento UNECE n. 95

Si applica a tutti i veicoli delle categorie M1 e N1, compresi quelli nei quali il punto R del sedile più basso si trova a > 700 mm dal suolo. Ai veicoli nei quali il punto R del sedile più basso si trova a > 700 mm dal suolo si applicano le date di cui alla nota B.

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A26 Urto laterale contro un palo

Regolamento UNECE n. 135

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

A27 Urto posteriore

Regolamento UNECE n. 34

Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e N1. Deve essere garantito il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza elettrica post-incidente.

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti concernenti

B   UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ

B1 Protezione di gambe e testa dei pedoni

Regolamento UNECE n. 127

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 Zona d’urto estesa della testa

Regolamento UNECE n. 127

L’area di prova corrispondente alla testa di bambini e adulti è circoscritta dalla «distanza di inviluppo per gli adulti» pari a 2 500 mm o dalla «linea di riferimento posteriore del parabrezza», se più avanzata. L’urto della testa contro i montanti A, la zona sovrastante il parabrezza e la capote è escluso ma va monitorato.

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B3 Sistema di protezione frontale

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

A

 

B4 Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti

 

 

C

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B5 Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6 Sistema di informazione degli angoli morti

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7 Rilevamento in retromarcia

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B8 Campo visivo anteriore

Regolamento UNECE n. 125

Si applica ai veicoli delle categorie M1 e N1

A

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

B9 Visione diretta nei veicoli pesanti

 

 

 

D

D

 

D

D

 

 

 

 

 

 

B10 Vetri di sicurezza

Regolamento UNECE n. 43

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

B11 Sbrinamento/disappannamento

 

 

A

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

A (2)

 

 

 

 

 

 

B12 Lavacristalli/tergicristalli

 

 

A

A (3)

A (3)

A (3)

A (3)

A (3)

 

 

 

 

A

 

B13 Dispositivi per la visione indiretta

Regolamento UNECE n. 46

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

Requisiti concernenti

C   TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO

C1 Sterzo

Regolamento UNECE n. 79

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C2 Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento UNECE n. 130

 

 

A (4)

A (4)

 

A (4)

A (4)

 

 

 

 

 

 

C3 Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia

 

 

B (6)

 

 

B (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

C4 Frenatura

Regolamento UNECE n. 13

Regolamento UNECE n. 13-H

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C5 Ricambi per freni

Regolamento UNECE n. 90

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

 

C6 Dispositivo di assistenza alla frenata

Regolamento UNECE n. 139

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

C7 Controllo della stabilità

Regolamento UNECE n. 13

Regolamento UNECE n. 140

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C8 Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti

Regolamento UNECE n. 131

 

 

A (4)

A (4)

 

A (4)

A (4)

 

 

 

 

 

 

C9 Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

 

 

B

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C10 Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici

Regolamento UNECE n. 30

Regolamento UNECE n. 54

Regolamento UNECE n. 117

Deve essere garantita anche una procedura di prova per gli pneumatici usati; si applicano le date di cui alla nota C.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C11 Ruote di scorta e sistemi antiforatura

Regolamento UNECE n. 64

 

A (1)

 

 

A (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

C12 Pneumatici rigenerati

Regolamento UNECE n. 108

Regolamento UNECE n. 109

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

C13 Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

Regolamento UNECE n. 141

Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500 kg e N1.

A

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

C14 Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

B

B

 

 

C15 Montaggio degli pneumatici

Regolamento UNECE n. 142

Si applica a tutte le categorie di veicoli

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

C16 Ruote sostitutive

Regolamento UNECE n. 124

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

B

Requisiti concernenti

D   STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI

D1 Segnalatore acustico

Regolamento UNECE n. 28

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

A

D2 Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)

Regolamento UNECE n. 10

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

D3 Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

Regolamento UNECE n. 18

Regolamento UNECE n. 97

Regolamento UNECE n. 116

 

A

A (1)

A (1)

A

A (1)

A (1)

 

 

 

 

A

A

D4 Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

B

D5 Tachimetro

Regolamento UNECE n. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D6 Contachilometri

Regolamento UNECE n. 39

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D7 Dispositivi di limitazione della velocità

Regolamento UNECE n. 89

 

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

 

A

D8 Adattamento intelligente della velocità

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

D9 Identificazione di comandi, spie e indicatori

Regolamento UNECE n. 121

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

D10 Impianti di riscaldamento

Regolamento UNECE n. 122

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

D11 Dispositivi di segnalazione luminosa

Regolamento UNECE n. 4

Regolamento UNECE n. 6

Regolamento UNECE n. 7

Regolamento UNECE n. 19

Regolamento UNECE n. 23

Regolamento UNECE n. 38

Regolamento UNECE n. 77

Regolamento UNECE n. 87

Regolamento UNECE n. 91

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D12 Dispositivi di illuminazione della strada

Regolamento UNECE n. 31

Regolamento UNECE n. 98

Regolamento UNECE n. 112

Regolamento UNECE n. 119

Regolamento UNECE n. 123

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

A

D13 Dispositivi catadiottrici

Regolamento UNECE n. 3

Regolamento UNECE n. 104

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D14 Sorgenti luminosa

Regolamento UNECE n. 37

Regolamento UNECE n. 99

Regolamento UNECE n. 128

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

A

D15 Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada

Regolamento UNECE n. 48

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

D16 Segnalazione di arresto di emergenza

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

D17 Dispositivi tergifari

Regolamento UNECE n. 45

 

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

A

D18 Indicatori di cambio di marcia

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti concernenti

E   CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

E1 Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock

 

EN 50436:2016

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E2 Avviso dell’attenzione e della stanchezza del conducente

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 

E3 Avviso avanzato della distrazione del conducente

 

Possono essere presi in considerazione anche sistemi antidistrazione tramite strumenti tecnici

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

 

E4 Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

E5 Registratore di dati di evento

 

 

B

D

D

B

D

D

 

 

 

 

B

 

E6 Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

E7 Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

E8 Guida in convoglio (platooning)

 

 

 

B (1)

B (1)

 

B (1)

B (1)

 

 

 

 

 

 

E9 Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada

 

 

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

B (5)

 

 

 

 

 

 

Requisiti concernenti

F   COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO

F1 Alloggiamento della targa di immatricolazione

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F2 Retromarcia

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F3 Serrature e cerniere delle porte

Regolamento UNECE n. 11

 

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

F4 Predellini, maniglie e pedane

 

 

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F5 Sporgenze esterne

Regolamento UNECE n. 26

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6 Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali

Regolamento UNECE n. 61

 

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F7 Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F8 Dispositivi di traino

 

 

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

 

F9 Parafanghi delle ruote

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F10 Dispositivi antispruzzo

 

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F11 Masse e dimensioni

 

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F12 Dispositivi di accoppiamento meccanico

Regolamento UNECE n. 55

Regolamento UNECE n. 102

 

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A (1)

A

A

A

A

A

A

F13 Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

Regolamento UNECE n. 105

 

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

 

 

F14 Caratteristiche generali di costruzione degli autobus

Regolamento UNECE n. 107

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F15 Resistenza della sovrastruttura negli autobus

Regolamento UNECE n. 66

 

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F16 Infiammabilità degli autobus

Regolamento UNECE n. 118

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Note alla tabella

A:

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche:

6 luglio 2022

B:

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato:

6 luglio 2022

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2024

C:

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato:

7 luglio 2024

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 luglio 2026

D:

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato:

7 gennaio 2026

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli e la commercializzazione e la messa in circolazione di componenti ed entità tecniche: 7 gennaio 2029

X:

Il componente o l’entità tecnica in questione si applica ai veicoli della categoria indicata.


(1)  La conformità è obbligatoria se il veicolo ne è provvisto.

(2)  I veicoli di questa categoria devono essere dotati di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.

(3)  I veicoli di questa categoria devono essere dotati di lavacristalli e tergicristalli adeguati.

(4)  Sono esclusi i seguenti veicoli:

veicoli trattori di semirimorchi della categoria N2 con massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 8 tonnellate;

veicoli delle categorie M2 e M3 di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;

autobus articolati della categoria M3 di classe A, classe I e classe II quali definite al punto 2.1 del regolamento UNECE n. 107;

veicoli fuoristrada delle categorie N2 e N3;

veicoli per uso speciale delle categorie M2, M3, N2 e N3; e

veicoli delle categorie M2, M3, N2 e N3 con più di tre assi.

(5)  La conformità è obbligatoria per i veicoli automatizzati.

(6)  Ai veicoli a motore con sistemi sterzanti idraulici servoassistiti si applicano le date di cui alla nota C. Tali veicoli, tuttavia, sono dotati di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia.


ALLEGATO III

Modifiche dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/858

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

1)

i riferimenti al «regolamento (CE) n. 661/2009» sono così modificati:

a)

nella tabella di cui alla Parte I, nella registrazione relativa alla voce 3A il riferimento nella terza colonna al «regolamento (CE) n. 661/229» è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)

(*1)  Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).»;"

b)

ogni successivo riferimento al «regolamento (CE) n. 661/229» in tutto l’allegato II è sostituito dal riferimento al «regolamento (UE) 2019/2144»;

2)

la parte I è così modificata:

a)

la tabella è così modificata:

i)

è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 54A:

«55A

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 135

X

 

 

X»;

 

 

 

 

 

 

 

ii)

la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

«58

Protezione dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 127

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X»;

iii)

le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

«62

Impianto idrogeno

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (UE) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)»;

iv)

le registrazioni relative alle voci 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

«65

Sistema avanzato di frenata di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 131

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 130

 

X

X

 

X

X»;

 

 

 

 

 

b)

le note esplicative sono così modificate:

i)

le note esplicative 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«(3)

Il montaggio di una funzione di controllo della stabilità del veicolo è obbligatorio in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144.

(4)

Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144.»;

ii)

la nota esplicativa 9A è sostituita dalla seguente:

«(9A)

Il montaggio di un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici è obbligatorio in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2144»;

iii)

la nota esplicativa 15 è sostituita dalla seguente:

«(15)

La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un’omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella, le quali fanno riferimento al regolamento (UE) 2019/2144»;

c)

nell’appendice 1, la tabella 1 è così modificata:

i)

la registrazione relativa alla voce 46A è sostituita dalla seguente:

«46A

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 142

 

B»:

ii)

la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

«58

Protezione dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 127

 

C

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato:

7 gennaio 2026

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli:

7 luglio 2034»;

iii)

le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

«62

Impianto a idrogeno

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 134

 

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (UE) 2019/2144

 

La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un’omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella, le quali fanno riferimento al regolamento (UE) 2019/2144.»;

d)

la nota esplicativa alla tabella 1 dell’appendice 1, è sostituita dalla seguente:

«N/A

Non si applica l’atto normativo. Non può tuttavia essere imposta la conformità a uno o più degli aspetti specifici compresi nell’atto normativo.»;

e)

nell’appendice 1 della parte I, la tabella 2 è così modificata:

i)

la registrazione relativa alla voce 46A è sostituita dalla seguente:

«46A

Montaggio degli pneumatici

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 142

 

B»;

ii)

la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

«58

Protezione dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 127

 

C

Data a partire dalla quale il rilascio dell’omologazione UE sarà rifiutato:

7 gennaio 2026

Data a partire dalla quale è vietata l’immatricolazione dei veicoli:

7 luglio 2034»;

iii)

le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

«62

Impianto a idrogeno

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 134

 

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (UE) 2019/2144

 

La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un’omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella, le quali fanno riferimento al regolamento (UE) 2019/2144.»;

f)

nell’appendice 2, il punto 4 è così modificato:

i)

la tabella «Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M1» è così modificata:

la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

«58

Regolamento UNECE n. 127

Regolamento (UE) 2019/2144

(Protezione dei pedoni)

I veicoli devono essere muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 127.

Un eventuale sistema di protezione frontale deve essere parte integrante del veicolo e rispettare pertanto i requisiti del regolamento UNECE n. 127 oppure deve essere omologato come entità tecnica.»;

è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 61:

«62

Regolamento UNECE n. 134

Regolamento (UE) 2019/2144

(Impianto a idrogeno)

Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 134.

In alternativa deve essere dimostrato che il veicolo è conforme a quanto segue:

requisiti sostanziali del regolamento (CE) n. 79/2009 nella versione applicabile al 5 luglio 2022;

allegato 100 - Norme tecniche relative ai sistemi di alimentazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno compresso (Giappone);

GB/T 24549-2009 veicoli elettrici a celle a combustibile – requisiti di sicurezza (Cina);

Norma internazionale ISO 23273:2013 parte 1: «Sicurezza funzionale del veicolo» e parte 2: «Protezione dai rischi legati all’impiego di idrogeno nei veicoli alimentati a idrogeno compresso»; oppure

norma SAE J2578 — Sicurezza generale dei veicoli a celle di combustibile»;

ii)

la tabella «Parte I: Veicoli appartenenti alla categoria M1» è così modificata:

la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

«58

Regolamento UNECE n. 127

Regolamento (UE) 2019/2144

(Protezione dei pedoni)

I veicoli devono essere muniti di un sistema elettronico di frenatura antibloccaggio che agisce su tutte le ruote.

Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 127.

Un eventuale sistema di protezione frontale deve essere parte integrante del veicolo e rispettare pertanto i requisiti del regolamento UNECE n. 127 oppure deve essere omologato come entità tecnica.»;

è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 61:

«62

Regolamento UNECE n. 134

Regolamento (UE) 2019/2144

(Impianto a idrogeno)

Si applicano i requisiti del regolamento UNECE n. 134.

In alternativa deve essere dimostrato che il veicolo è conforme a quanto segue:

prescrizioni sostanziali del regolamento (CE) n. 79/2009 nella versione applicabile al 5 luglio 2022;

allegato 100 - Norme tecniche relative ai sistemi di alimentazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno compresso (Giappone);

GB/T 24549-2009 veicoli elettrici a celle a combustibile – requisiti di sicurezza (Cina);

Norma internazionale ISO 23273:2013 parte 1: «Sicurezza funzionale del veicolo» e parte 2: «Protezione dai rischi legati all’impiego di idrogeno nei veicoli alimentati a idrogeno compresso»; oppure

norma SAE J2578 — Sicurezza generale dei veicoli a celle di combustibile»;

3)

nella Parte II, nella tabella, le registrazioni relative alle voci 58, 65 e 66 sono soppresse;

4)

la parte III è così modificata:

a)

nell’appendice 1, la tabella è così modificata:

i)

la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

«58

Protezione dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 127

X

X»;

 

 

ii)

le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

«62

Impianto a idrogeno

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 134

X

X

X

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (UE) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)»;

iii)

le registrazioni relative alle voci 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

«65

Sistema avanzato di frenata di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 131

 

 

N/D

N/D

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 130

 

 

N/D

N/D»;

b)

nell’appendice 2 la tabella è così modificata:

i)

è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 54A:

«55A

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 135

N/D

 

 

N/D»;

 

 

 

 

 

 

ii)

la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

«58

Protezione dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 127

N/D

 

 

N/D»;

 

 

 

 

 

 

iii)

le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

«62

Impianto a idrogeno

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 134

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (UE) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)»;

iv)

le registrazioni relative alle voci 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

«65

Sistema avanzato di frenata di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 131

 

N/D

N/D

 

N/D

N/D

 

 

 

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 130

 

N/D

N/D

 

N/D

N/D»;

 

 

 

 

c)

l’appendice 3 è così modificata:

i)

nella tabella è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 54A:

«55A

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 135

N/D»;

ii)

nella tabella, la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

«58

Protezione dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 127

G»;

iii)

nella tabella, le registrazioni relative alle voci 62 e 63 sono sostituite dalle seguenti:

«62

Impianto a idrogeno

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 134

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (UE) 2019/2144

X(15)»;

iv)

è aggiunto il seguente punto:

«5.

I punti da 1 a 4 si applicano anche ai veicoli della categoria M1 che non sono classificati come veicoli per uso speciale ma che sono dotati di accesso per sedie a rotelle.»;

d)

nell’appendice 4 la tabella è così modificata:

i)

è inserita la seguente registrazione dopo la registrazione relativa alla voce 54A:

«55A

Urto laterale contro un palo

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 135

 

 

A»;

 

 

 

 

 

 

ii)

la registrazione relativa alla voce 58 è sostituita dalla seguente:

«58

Protezione dei pedoni

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 127

 

 

A»;

 

 

 

 

 

 

iii)

le registrazioni relative alle voci 62, 63, 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

«62

Impianto a idrogeno

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 134

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (UE) 2019/2144

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

X(15)

65

Sistema avanzato di frenata di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 131

N/D

N/D

 

N/D

N/D

 

 

 

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 130

N/D

N/D

 

N/D

N/D»;

 

 

 

 

e)

nell’appendice 5, nella tabella, le registrazioni relative alle voci 62, 63, 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

«62

Impianto a idrogeno

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 134

X

63

Sicurezza generale

Regolamento (UE) 2019/2144

X(15)

65

Sistema avanzato di frenata di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 131

N/D

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 130

N/D»;

f)

nell’appendice 6, nella tabella, le registrazioni relative alle voci 62, 63, 65 e 66 sono sostituite dalle seguenti:

«62

Impianto a idrogeno

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 134

X

 

63

Sicurezza generale

Regolamento (UE) 2019/2144

X(15)

X(15)

65

Sistema avanzato di frenata di emergenza

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 131

N/D

 

66

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

Regolamento (UE) 2019/2144

Regolamento UNECE n. 130

N/D»;

 

g)

le note esplicative sono così modificate:

i)

la nota esplicativa per X è sostituita dalla seguente:

«X

Si applicano le disposizioni di cui al pertinente atto normativo.»;

ii)

le note esplicative 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«(3)

Il montaggio di una funzione di controllo della stabilità del veicolo è obbligatorio in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144.

(4)

Il montaggio di un sistema elettronico di controllo della stabilità è obbligatorio in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144»;

iii)

la nota esplicativa 9A è sostituita dalla seguente:

«(9A)

Si applica solo se tali veicoli sono muniti di dispositivi disciplinati dal regolamento UNECE n. 64. Tuttavia il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici è obbligatorio in conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2019/2144»;

iv)

la nota esplicativa 15 è sostituita dalla seguente:

«(15)

La conformità al regolamento (UE) 2019/2144 è obbligatoria; tuttavia, non viene rilasciata un’omologazione di questa specifica voce, poiché essa rappresenta semplicemente la combinazione di singole voci elencate in altri punti della tabella pertinente.»;

v)

le note esplicative 16 e 17 sono soppresse.


(*1)  Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1).»;»


ALLEGATO IV

Disposizioni transitorie di cui all’articolo 15, paragrafo 3

Regolamento UNECE numero

Requisiti specifici

Data ultima per l’immatricolazione di veicoli non conformi e per la vendita o messa in circolazione di componenti non conformi (1)

117

Pneumatici, rispetto alle emissioni sonore prodotte dal rotolamento, l’aderenza sul bagnato e la resistenza al rotolamento

30 aprile 2023

Gli pneumatici della classe C3 devono essere conformi ai requisiti di fase 2 per la resistenza al rotolamento

Note alla tabella

(1)

Date come da regolamento (CE) n. 661/2009 per quanto riguarda i tipi di veicolo, di impianto e di componente conformi ai requisiti di cui alla versione applicabile al 5 luglio 2022 e come da regolamento (CE) n. 78/2009 per quanto riguarda i tipi di veicolo e di impianto conformi ai requisiti di cui alla versione applicabile al 5 luglio 2022.


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