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Document 61993CJ0399

Sentenza della Corte del 12 dicembre 1995.
H.G. Oude Luttikhuis e altri contro Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arrondissementsrechtbank di Zutphen - Paesi Bassi.
Concorrenza - Statuto delle cooperative di produttori di latte - Regime di indennità di uscita - Art. 85 del Trattato e regolamento n. 26.
Causa C-399/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-04515

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:434

61993J0399

Sentenza della Corte del 12 dicembre 1995. - H. G. Oude Luttikhuis e altri contro Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arrondissementsrechtbank Zutphen - Paesi Bassi. - Concorrenza - Statuto delle cooperative di produttori di latte - Regime dell'indennità di uscita - Art. 85 del Trattato e regolamento n. 26. - Causa C-399/93.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04515


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Concorrenza ° Accordi ° Pregiudizio recato alla concorrenza ° Società cooperativa ° Indennità di uscita prevista nello statuto ° Criteri di valutazione ° Scopo anticoncorrenziale ° Effetti anticoncorrenziali ° Pregiudizio recato al commercio tra Stati membri ° Contesto economico effettivo

(Trattato CE, art. 85, n. 1)

2. Agricoltura ° Regole di concorrenza ° Regolamento n. 26 ° Società cooperativa ° Indennità di uscita prevista nello statuto ° Deroga all' applicabilità delle regole di concorrenza sancite dal Trattato ° Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 26)

3. Agricoltura ° Regole di concorrenza ° Regolamento n. 26 ° Accordi, decisioni e pratiche di società cooperative appartenenti ad un unico Stato membro ° Attuazione ° Ripartizione delle competenze tra la Commissione e i giudici nazionali

(Trattato CE, art. 85, nn. 1 e 3; regolamento del Consiglio n. 26, art. 2, n. 1)

Massima


1. Per stabilire se sia compatibile con l' art. 85, n. 1, del Trattato un sistema cosiddetto di "indennità di uscita" previsto nello statuto di una società cooperativa, in forza del quale in caso di recesso o esclusione il socio sia tenuto a versare una somma calcolata in base agli importi percepiti come corrispettivo delle sue consegne, un giudice nazionale deve prendere in considerazione i criteri relativi allo scopo dell' accordo nel quale è previsto tale sistema nonché agli effetti di questo accordo e a quelli relativi al pregiudizio per gli scambi intracomunitari, tenendo conto del contesto economico in cui operano le imprese, dei prodotti o servizi contemplati dall' accordo in questione nonché della struttura e delle effettive condizioni di funzionamento del mercato di cui trattasi.

Per quanto riguarda, in primo luogo, il criterio dello scopo degli accordi o delle clausole statutarie relative all' indennità di uscita, il fatto di organizzare un' impresa nella forma giuridica specifica di una società cooperativa non costituisce di per sé un comportamento anticoncorrenziale. Tuttavia, ciò non significa che le clausole statutarie che disciplinano i rapporti tra la società e i suoi soci, in particolare quelle relative allo scioglimento del rapporto sociale e quelle che impongono ai soci di riservare la loro produzione alla cooperativa, siano automaticamente sottratte al divieto posto dall' art. 85, n. 1. Infatti, per sfuggire a tale divieto, le limitazioni imposte dagli statuti delle cooperative ai loro soci per garantirne la fedeltà devono limitarsi a quanto necessario per assicurare il buon funzionamento della cooperativa e in particolare per garantirle una base commerciale sufficientemente estesa nonché una certa stabilità della partecipazione societaria.

Quanto poi al criterio degli effetti degli accordi o delle clausole statutarie, il complesso di clausole quali l' obbligo di consegna esclusiva e l' imposizione di indennità di uscita eccessive, che vincolano i soci alla cooperativa per lunghi periodi, privandoli così della possibilità di rivolgersi ad operatori concorrenti, potrebbe avere l' effetto di restringere la concorrenza. Così, tali clausole potrebbero, da un lato, rendere eccessivamente rigido un mercato nel quale opera un numero ridotto di operatori, ognuno dei quali gode di una forte posizione competitiva e pratica condizioni comparabili, e, dall' altro, consolidare o perpetuare tale posizione di forza, ostacolando in tal modo l' accesso di altri operatori concorrenti in tale mercato.

Quanto infine al criterio attinente agli scambi intracomunitari, questi ultimi possono essere pregiudicati dalla concomitanza di diversi fattori che, presi singolarmente, non sarebbero necessariamente determinanti. Infatti, un accordo tra imprese va considerato idoneo a pregiudicare il commercio fra Stati membri qualora possa, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati.

2. Un sistema di indennità di uscita, previsto nello statuto di una società cooperativa, può fruire della deroga stabilita dal regolamento n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, soltanto qualora l' accordo che lo contempla riguardi una cooperativa appartenente ad un solo Stato membro, non verta sul prezzo, ma piuttosto sulla produzione o sulla vendita di prodotti agricoli o sull' utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di tali prodotti e, infine, non escluda la concorrenza e non comprometta gli obiettivi della politica agricola comune.

Per quanto riguarda quest' ultima condizione, non si può escludere che un cumulo di clausole statutarie che vincolano i soci alla cooperativa per lunghi periodi di tempo, privandoli in tal modo della possibilità di rivolgersi a operatori concorrenti, pregiudichi uno degli obiettivi della politica agricola comune, vale a dire il miglioramento del reddito individuale degli agricoltori, in quanto impedisce a questi ultimi di poter beneficiare della concorrenza sui prezzi di acquisto della materia prima praticati dalle diverse imprese di trasformazione.

3. Un giudice nazionale, dinanzi al quale venga fatta valere la nullità della clausola contenuta nello statuto di una cooperativa agricola per contrarietà all' art. 85, n. 1, del Trattato, mentre la cooperativa invochi l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla promozione e al commercio dei prodotti agricoli, può proseguire il procedimento e statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente ogniqualvolta sia evidente che non ricorrono i presupposti per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, oppure può dichiarare la nullità della clausola controversa, a norma dell' art. 85, n. 2, ove esso abbia acquisito la certezza che la detta clausola non soddisfa i requisiti per fruire della deroga prevista all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26 né di una esenzione a norma dell' art. 85, n. 3. In caso di dubbio, il giudice nazionale può, ove ciò risulti opportuno e in conformità delle norme procedurali nazionali, richiedere ulteriori ragguagli alla Commissione o porre le parti in condizione di chiedere alla Commissione di pronunciarsi.

Parti


Nel procedimento C-399/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dall' Arrondissementsrechtbank di Zutphen (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

H.G. Oude Luttikhuis e altri

e

Verenigde Cooeperatieve Melkindustrie Coberco BA,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, e dell' art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, n. 30, pag. 993),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C.N. Kakouris, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

° per i ricorrenti, signor Oude Luttikhuis e altri, dall' avv. P.J.L.J. Duijsens, del foro dell' Aia;

° per la Verenigde Cooeperatieve Melkindustrie Coberco BA, dall' avv. T.R. Ottervanger, del foro di Rotterdam;

° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor J.-M. Belorgey, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali dei ricorrenti nella causa principale, rappresentati dall' avv. P.J.L.J. Duijsens, della Verenigde Cooeperatieve Melkindustrie Coberco BA, rappresentata dall' avv. T.R. Ottervanger, del governo francese, rappresentato dal signor J.-M. Belorgey, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all' udienza del 21 febbraio 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 settembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 2 settembre 1993, pervenuta in cancelleria il successivo 10 settembre, l' Arrondissementsrechtbank di Zutphen ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE e dell' art. 2, n. 1, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, n. 30, pag. 993, in prosieguo: il "regolamento").

2 Le dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra il signor Oude Luttikhuis e altri otto allevatori di bestiame da latte (in prosieguo: i "ricorrenti") e la Verenigde Cooeperatieve Melkindustrie Coberco BA (in prosieguo: la "Coberco"), società cooperativa la cui attività consiste nella trasformazione di latte in prodotti lattiero-caseari e nella vendita di tali prodotti in merito all' obbligo, imposto ai ricorrenti dallo statuto di quest' ultima di versare un' indennità di uscita in caso di recesso o di esclusione dalla cooperativa stessa.

3 Conformemente al suo statuto, la Coberco si impegna a ritirare la totalità del latte prodotto dai propri aderenti, i quali le assicurano in cambio l' esclusiva. Tuttavia l' allevatore, in caso di recesso o di esclusione dalla Coberco, deve risarcire quest' ultima nella misura del 2% delle somme da lui percepite per il latte consegnato negli ultimi cinque anni (il che equivale a circa il 10% dell' importo medio annuo versatogli negli ultimi cinque anni). A partire dal 1990 l' importo di detta indennità è divenuto regressivo, per ammontare, dopo otto anni di associazione, al 90% dell' importo di cui sopra e, dopo quindici anni e oltre, al 20%. Nel caso in cui il rapporto sociale abbia avuto durata inferiore a cinque anni, il socio escluso deve pagare un' indennità pari al 2% di quanto gli è stato versato per il latte consegnato o di quanto ha pagato per il latte ricevuto nel periodo in cui era socio, moltiplicato per il numero di mesi interi della sua associazione compreso in sessanta.

4 Il regolamento, emanato sulla base dell' art. 42 del Trattato CEE, prevede all' art. 1 che gli artt. 85-90 del Trattato nonché le disposizioni adottate per la loro esecuzione si applicano a tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche, di cui all' art. 85, n. 1, riguardanti la produzione o il commercio dei prodotti elencati nell' allegato II del Trattato.

5 L' art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento prevede tuttavia una deroga alla regola generale, dichiarando che l' art. 85, n. 1, del Trattato non si applica ad accordi, decisioni e pratiche relativi alla produzione o alla vendita dei prodotti elencati nell' allegato II del Trattato, che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell' art. 39 del Trattato CEE.

6 La seconda frase della disposizione aggiunge che l' art. 85, n. 1, "non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti a un unico Stato membro, nella misura in cui, senza che ne derivi l' obbligo di praticare un prezzo determinato, riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l' utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell' art. 39 del Trattato".

7 I ricorrenti hanno posto fine al rapporto sociale che li legava alla Coberco con decorrenza 1 gennaio 1992, rispettando il termine di preavviso vigente. La Coberco ha compensato gli importi corrispondenti alle indennità di uscita calcolate a norma dello statuto con le somme ancora dovute ai ricorrenti per le loro consegne. Questi hanno quindi citato la Coberco dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Zutphen, chiedendo a detto giudice di dichiarare che alla Coberco non spettava alcuna indennità o, in subordine, che l' indennità esigibile non poteva superare la misura del 4% di quanto versato in media per anno al socio uscente per le sue consegne di latte alla Coberco nel corso degli ultimi cinque anni contabili completi della sua associazione. Essi reclamano inoltre il pagamento della differenza tra l' importo calcolato dalla Coberco e quello così fissato dal giudice a quo.

8 Dubitando della compatibilità del regime dell' indennità di uscita con gli artt. 85 del Trattato e 2, n. 1, del regolamento, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) In base a quali criteri si debba valutare se la disciplina dell' indennità di uscita dalla Coberco sia incompatibile con quanto disposto dall' art. 85, n. 1, del Trattato.

2) In base a quali criteri si debba valutare se la menzionata disciplina dell' indennità di uscita rientri nel regime di deroga di cui al regolamento n. 26/62".

Sui criteri di applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE

9 In forza dell' art. 85, n. 1, sono vietati tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per scopo e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune.

10 Per giurisprudenza costante, nell' applicare l' art. 85, n. 1, a una fattispecie concreta, si devono definire i criteri posti da tale disposizione tenendo conto del contesto economico in cui operano le imprese, dei prodotti o servizi contemplati dagli accordi nonché della struttura e delle effettive condizioni di funzionamento del mercato interessato.

11 Pertanto, al fine di accertare se la disciplina dell' indennità di uscita sia compatibile con l' art. 85, n. 1, si dovranno esaminare i criteri attinenti anzitutto allo scopo dell' accordo, in secondo luogo ai suoi effetti e infine al pregiudizio per gli scambi intracomunitari.

12 Per quanto riguarda, in primo luogo, il criterio dello scopo degli accordi o delle clausole statutarie contestate nella causa principale, va ricordato che il fatto di organizzare un' impresa nella forma giuridica specifica di una società cooperativa non costituisce di per sé un comportamento anticoncorrenziale. Infatti, come ha rilevato l' avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, questa forma giuridica è vista con favore sia dal legislatore nazionale sia dalle autorità comunitarie, in quanto rappresenta un fattore di ammodernamento e di razionalizzazione del settore agricolo e contribuisce all' efficienza delle imprese.

13 Tuttavia, ciò non significa che le clausole statutarie che disciplinano i rapporti tra la società e i suoi soci, in particolare quelle relative allo scioglimento del rapporto sociale e quelle che impongono ai soci di consegnare alla cooperativa tutto il latte prodotto, siano automaticamente sottratte al divieto posto dall' art. 85, n. 1, del Trattato.

14 Infatti, per sfuggire a tale divieto, le limitazioni imposte dagli statuti delle cooperative ai loro soci per garantirne la fedeltà devono limitarsi a quanto necessario per assicurare il buon funzionamento della cooperativa e in particolare per garantirle una base commerciale sufficientemente estesa nonché una certa stabilità della partecipazione societaria (v., in tal senso, sentenza 15 dicembre 1994, causa C-250/92, DLG, Racc. pag. I-5641, punto 35).

15 Quanto poi al criterio degli effetti degli accordi o delle clausole statutarie, va rilevato che un complesso di clausole quali l' obbligo di consegna esclusiva e l' imposizione di indennità di uscita eccessive, che vincolano i soci alla cooperativa per lunghi periodi, privandoli così della possibilità di rivolgersi ad operatori concorrenti, potrebbe avere l' effetto di restringere la concorrenza.

16 Dunque, le dette clausole potrebbero, da un lato, rendere eccessivamente rigido un mercato nel quale opera un numero ridotto di operatori, ognuno dei quali gode di una forte posizione competitiva e pratica condizioni comparabili a quelle degli altri operatori e, dall' altro, consolidare o perpetuare tale posizione di forza, ostacolando così l' accesso di altri operatori concorrenti in tale mercato.

17 Quanto infine al criterio attinente agli scambi intracomunitari, basti ricordare che gli scambi comunitari possono essere pregiudicati dalla concomitanza di diversi fattori che, presi singolarmente, non sarebbero necessariamente determinanti.

18 Infatti, un accordo tra imprese va considerato idoneo a pregiudicare il commercio fra Stati membri, qualora possa, in base ad un insieme di elementi oggettivi di fatto o di diritto, incidere direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, sui flussi commerciali fra Stati membri, in modo da poter nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra Stati (v., in tal senso, sentenza DLG, citata, punto 54).

19 Nel procedere all' analisi economica di cui sopra, il giudice nazionale potrà, se del caso, tener conto del fatto, sottolineato dall' avvocato generale al paragrafo 35 delle sue conclusioni, che è sempre tecnicamente ed economicamente possibile alle industrie lattiero-casearie stabilite nei paesi confinanti con i Paesi Bassi rifornirsi presso gli agricoltori olandesi.

20 Si deve dunque risolvere la prima questione dichiarando che, per stabilire se la disciplina dell' indennità di uscita, prevista nello statuto di una società cooperativa, sia compatibile con l' art. 85, n. 1, il giudice a quo deve prendere in considerazione i criteri relativi allo scopo dell' accordo che istituisce tale disciplina, agli effetti di detto accordo e al pregiudizio per gli scambi intracomunitari, tenendo conto del contesto economico in cui operano le imprese, dei prodotti o servizi contemplati dall' accordo in questione nonché della struttura e delle effettive condizioni di funzionamento del mercato di cui trattasi.

Sui criteri di applicazione del regolamento

21 Con la seconda questione il giudice a quo chiede che vengano precisati i criteri che le clausole controverse devono soddisfare per poter fruire della deroga prevista dal regolamento.

22 A questo proposito va ricordato che il regolamento enuncia, all' art. 1, la regola generale di applicabilità degli artt. 85-90 del Trattato e, all' art. 2, n. 1, una triplice deroga a tale regola generale che riguarda accordi, decisioni e pratiche relativi alla produzione o al commercio dei prodotti elencati nell' allegato II del Trattato.

23 In limine, va rilevato che qualsiasi deroga o eccezione a una norma generale va interpretata restrittivamente.

24 La prima deroga, prevista dall' art. 2, n. 1, del regolamento, si applica agli accordi che costituiscono parte integrante di un' organizzazione nazionale di mercato.

25 La seconda deroga si applica agli accordi necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell' art. 39 del Trattato. In questo caso è indispensabile dimostrare che l' accordo è necessario per conseguire la totalità di tali obiettivi (v. sentenza 15 maggio 1975, causa 71/74, Frubo/Commissione, Racc. pag. 563, punti 24, 25 e 26).

26 Queste due deroghe possono essere escluse nell' analisi della seconda questione pregiudiziale, che verte, nell' ambito della controversia principale, sulla portata della terza deroga.

27 La terza deroga è sottoposta a tre condizioni cumulative. Nell' ambito di questa deroga si deve verificare anzitutto se gli accordi in causa riguardino cooperative appartenenti a un solo Stato membro, se tali accordi non abbiano per oggetto il prezzo, ma piuttosto la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l' utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di tali prodotti e infine se essi non escludano la concorrenza né compromettano gli obiettivi della politica agricola comune.

28 Per quanto riguarda quest' ultima condizione, non si può escludere che un cumulo di clausole statutarie che vincolano i soci alla cooperativa per lunghi periodi di tempo, privandoli in tal modo della possibilità di rivolgersi a operatori concorrenti, pregiudichi uno degli obiettivi della politica agricola comune, vale a dire, come ha sottolineato l' avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, il miglioramento del reddito individuale degli agricoltori, in quanto impedisce a questi ultimi di poter beneficiare della concorrenza sui prezzi d' acquisto della materia prima praticati dalle diverse imprese di trasformazione.

29 La questione attinente alle competenze rispettive della Commissione e dei giudici nazionali in questo settore è oggetto della sentenza pronunciata in data odierna nelle cause riunite C-319/93, C-40/94 e C-224/94 (Dijkstra, Van Roessel e a. e De Bie e a.).

30 Nel secondo punto del dispositivo di tale sentenza, la Corte dichiara che un giudice nazionale, dinanzi al quale venga fatta valere la nullità della clausola contenuta nello statuto di una cooperativa agricola per contrarietà all' art. 85, n. 1, del Trattato, mentre la cooperativa invochi l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26, può proseguire il procedimento e statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente ogniqualvolta sia evidente che non ricorrono i presupposti per l' applicazione dell' art. 85, n. 1, oppure può dichiarare la nullità della clausola controversa, a norma dell' art. 85, n. 2, ove esso abbia acquisito la certezza che la detta clausola non soddisfa i requisiti per fruire della deroga prevista all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 26 né di una esenzione a norma dell' art. 85, n. 3. In caso di dubbio, il giudice nazionale può, ove ciò risulti opportuno e in conformità alle norme procedurali nazionali, richiedere ulteriori ragguagli alla Commissione o porre le parti in condizioni di chiedere alla Commissione di pronunciarsi.

31 La seconda questione del giudice a quo va dunque risolta dichiarando che la disciplina dell' indennità di uscita, prevista nello statuto di una società cooperativa, può fruire della deroga stabilita dal regolamento soltanto qualora l' accordo che la contempla riguardi una cooperativa appartenente ad un solo Stato membro, non verta sul prezzo, ma piuttosto sulla produzione o sulla vendita di prodotti agricoli o sull' utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di tali prodotti e, infine, non escluda la concorrenza e non comprometta gli obiettivi della politica agricola comune.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

32 Le spese sostenute dai governi olandese e francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arrondissementsrechtbank di Zutphen con ordinanza 2 settembre 1993, dichiara:

1) Per stabilire se la disciplina dell' indennità di uscita, prevista nello statuto di una società cooperativa, sia compatibile con l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il giudice a quo deve prendere in considerazione i criteri relativi allo scopo dell' accordo che istituisce tale disciplina, agli effetti di detto accordo e al pregiudizio per gli scambi intracomunitari, tenendo conto del contesto economico in cui operano le imprese, dei prodotti o servizi contemplati dall' accordo in questione nonché della struttura e delle effettive condizioni di funzionamento del mercato di cui trattasi.

2) La disciplina dell' indennità di uscita, prevista nello statuto di una società cooperativa, può fruire della deroga stabilita dal regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all' applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, soltanto qualora l' accordo che la contempla riguardi una cooperativa appartenente ad un solo Stato membro, non verta sul prezzo, ma piuttosto sulla produzione o sulla vendita di prodotti agricoli o sull' utilizzazione di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di tali prodotti e, infine, non escluda la concorrenza e non comprometta gli obiettivi della politica agricola comune.

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