Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0245

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 245/2012 della Commissione, del 20 marzo 2012 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 per quanto riguarda le esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana

    GU L 81 del 21.3.2012, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. impl. da 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/245/oj

    21.3.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 81/37


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 245/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 20 marzo 2012

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 per quanto riguarda le esportazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 170 e l’articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce che, nel contesto del contingente di esportazione del latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana, debbano essere rilasciati in via prioritaria i titoli di esportazione per i prodotti dei codici di prodotti specifici della nomenclatura per le restituzioni all’esportazione. Tale restrizione è stata introdotta onde evitare un numero eccessivo di domande di titoli, che potrebbe comportare una frammentazione del mercato ed il rischio che gli esportatori dell’Unione perdano una quota di mercato.

    (2)

    Per la prima volta i quantitativi richiesti per l’esercizio contingentale 2011/2012 sono stati inferiori ai volumi contingentati disponibili. Qualora dovessero rimanere dei quantitativi, occorre suddividere detti quantitativi fra i richiedenti che desiderano ricevere quantitativi più importanti di quelli richiesti, sempre che la cauzione venga aumentata in conseguenza.

    (3)

    Allo scopo di utilizzare al massimo il contingente nel corso degli anni successivi, è opportuno estendere il campo d’applicazione delle domande di titoli a tutti i prodotti del contingente tariffario previsto nell’ambito dell’accordo di partenariato economico concluso fra gli Stati del Cariforum da un lato e la Comunità europea ed i suoi Stati membri dall’altro (3), la cui firma ed applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio (4). Inoltre, per quanto riguarda la validità dei titoli d’esportazione, non si deve limitare la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 ai soli prodotti appartenenti alla stessa categoria di prodotto di cui all’allegato I del suddetto regolamento ma la si deve estendere a tutti i prodotti del contingente tariffario.

    (4)

    Poiché le restituzioni all’esportazione sono fissate a 0 fin dal 2008, è necessario che sulle domande di titoli d’esportazione e sui titoli stessi figurino i codici della nomenclatura combinata in luogo dei codici della nomenclatura per le restituzioni. È quindi opportuno adeguare di conseguenza le disposizioni di cui trattasi.

    (5)

    Ai fini di una corretta gestione, è necessario notificare alla Commissione, entro il 31 agosto, il quantitativo per il quale i titoli sono stati rilasciati. Viceversa, la notifica riguardante i quantitativi assegnati è superflua e può essere soppressa.

    (6)

    L’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009, prevede che le domande di titoli di esportazione siano ricevibili soltanto se il richiedente costituisce una cauzione conformemente all’articolo 9 di detto regolamento. Pertanto, l’eccezione all’articolo 9 del suddetto regolamento di cui all’articolo 33, paragrafo 1, dello stesso regolamento è incoerente.

    (7)

    Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1187/2009.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è modificato come segue:

    1)

    all’articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

    «Domande di titoli possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.»;

    2)

    all’articolo 28, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

    «Pena l’irricevibilità, deve essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice della nomenclatura combinata e tutte le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l’organismo competente di un unico Stato membro.»;

    3)

    l’articolo 31 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente testo:

    «Entro il quinto giorno lavorativo che segue la scadenza del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura combinata, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l’assenza di domande.»;

    b)

    al paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente testo:

    «Se, in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l’autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione è svincolata immediatamente. L’autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi, distribuiti in base ai codici di prodotto della nomenclatura combinata, a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

    Se i quantitativi di prodotto oggetto delle domande di titoli non superano i contingenti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, la Commissione ripartisce i quantitativi rimanenti in proporzione ai quantitativi richiesti, fissando un coefficiente di attribuzione. Il quantitativo derivante dall’applicazione di tale coefficiente è arrotondato al chilogrammo inferiore più vicino. Gli operatori comunicano all’autorità competente il quantitativo supplementare che essi accettano, entro una settimana a decorrere dalla pubblicazione del coefficiente di attribuzione. La cauzione costituita è aumentata in conseguenza.»;

    4)

    l’articolo 32 è modificato come segue:

    a)

    al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

    «Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del mese di febbraio e per ognuna delle due parti del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, suddivisi in base al codice di prodotto della nomenclatura combinata.»;

    b)

    al paragrafo 2, si aggiunge il seguente comma:

    «Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2, il titolo d’esportazione è valido altresì pere qualsiasi prodotto dei codici di cui all’articolo 27, paragrafo 2), primo comma.»;

    c)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

    «5.   Entro il 31 agosto di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ognuna delle due parti del contingente di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e con riguardo al precedente periodo di dodici mesi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, i seguenti quantitativi, suddivisi per codice di nomenclatura combinata:

    il quantitativo per il quale non sono stati rilasciati o annullati titoli,

    il quantitativo esportato.»;

    5)

    all’articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

    «1.   Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7 e 10.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’anno contingentale 2012/2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.

    (4)  GU L 289 del 30.10.2008, pag. 1.


    Top