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Document 32008D0198

    2008/198/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2008 , relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 60 del 5.3.2008, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/198/oj

    Related international agreement

    5.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 60/32


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 18 febbraio 2008

    relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2008/198/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (3)

    Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea conformemente alla decisione 2006/550/CE (1).

    (4)

    È opportuno approvare l’accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’accordo tra la Comunità europea e la ex Repubblica Iugoslava di Macedonia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. RUPEL


    (1)  GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 16.


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