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Document 32006D0735

    2006/735/CE: Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2005 , concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 300 del 31.10.2006, p. 53–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 200M del 1.8.2007, p. 140–140 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/735/oj

    Related international agreement

    31.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 300/53


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 27 giugno 2005

    concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2006/735/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Cile su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato di tale decisione.

    (3)

    Fatta salva l’eventuale conclusione in data ulteriore, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea.

    (4)

    È opportuno approvare l’accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (1).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    L. LUX


    (1)  Cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale.


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