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Έγγραφο 31999R1254

Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

GU L 160 del 26.6.1999, σ. 21 έως 47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Νομικό καθεστώς του εγγράφου Δεν ισχύει πλέον, Ημερομηνία λήξης ισχύος: 30/06/2008; abrogato da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1254/oj

31999R1254

Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1999 pag. 0021 - 0047


REGOLAMENTO (CE) N. 1254/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

visto il parere della Corte dei conti(5),

(1) considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune, la quale preveda, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere forme diverse secondo i prodotti;

(2) considerando che lo scopo della politica agricola comune è di conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 33 del trattato; che nel settore delle carni bovine, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, si dovrebbero adottare misure relative al mercato interno che comprendano, in particolare, pagamenti diretti ai produttori di carni bovine, un aiuto all'ammasso privato e un regime di ammasso pubblico;

(3) considerando che, allo scopo di riequilibrare il consumo di carni nella Comunità a beneficio del settore delle carni bovine e di migliorare la competitività di tali prodotti sui mercati internazionali, si dovrebbe ridurre gradualmente il livello del sostegno al mercato; che, date le conseguenze per i produttori, il livello dell'aiuto al reddito previsto nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dovrebbe essere adeguato e riformulato; che, a tale scopo, è opportuno definire un regime complessivo di pagamenti diretti a favore dei produttori; che gli importi di tali pagamenti dovrebbero evolvere parallelamente alla graduale riduzione del sostegno al mercato;

(4) considerando che, tenuto conto delle varie attività specifiche di allevamento, i pagamenti diretti dovrebbero comprendere un premio speciale per i produttori di tori e di manzi, un premio per il mantenimento delle vacche nutrici e un premio all'abbattimento disponibile per tutti i tipi di bovini, inclusi le vacche da latte e i vitelli; che la concessione di questi premi non dovrebbe tradursi in un aumento della produzione globale; che, a tal fine, sarebbe necessario limitare il numero di bovini maschi e di vacche nutrici aventi diritto al premio speciale e al premio per vacche nutrici applicando rispettivamente massimali regionali e individuali e, nel caso del premio speciale, un massimale di capi per azienda che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di modulare in funzione della loro situazione specifica; che, per quanto riguarda il premio all'abbattimento, si dovrebbero istituire massimali nazionali sulla base dei dati storici relativi alla produzione;

(5) considerando che le condizioni di produzione dei manzi sono solitamente diverse da quelle dei tori; che pertanto è giustificato fissare l'importo del premio speciale per manzo a un livello diverso da quello del premio speciale per toro; che, comunque, il premio speciale per manzo dovrebbe essere diviso in due pagamenti per fasce di età specifiche;

(6) considerando che la macellazione di un numero troppo elevato di manzi durante la stagione della macellazione negli Stati membri in cui questo tipo di produzione è particolarmente importante rischia di perturbare la stabilità del mercato e, in particolare, di provocare una caduta dei prezzi di mercato; che per incentivare la macellazione dei manzi fuori del periodo annuale di fine pascolo è opportuno concedere, a determinate condizioni, un premio supplementare in aggiunta al premio speciale per gli animali macellati fuori stagione nelle prime ventitré settimane dell'anno;

(7) considerando che, allo scopo di offrire maggiore flessibilità ai produttori, la possibilità di beneficiare del premio per vacca nutrice dovrebbe essere estesa alle giovenche allevate secondo gli stessi requisiti; che comunque il numero delle giovenche aventi diritto al premio nelle mandrie di vacche nutrici dovrebbe essere limitato alla normale percentuale di sostituzione; che gli Stati membri in cui più del 60 % degli animali aventi diritto al premio per vacca nutrice si trova in zone di montagna dovrebbero essere autorizzati a gestire il premio separatamente per le vacche nutrici e per le giovenche e ad applicare per le giovenche un massimale nazionale del premio distinto nell'ambito della percentuale suddetta;

(8) considerendo che il premio per vacca nutrice dovrebbe essere limitato in linea di principio ai produttori che non forniscono latte ai caseifici in base al regime di prelievo supplementare previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(6); che può comunque essere necessario un sostegno al reddito anche per le aziende che allevano vacche lattiere e vacche nutrici; che pertanto il premio per vacca nutrice dovrebbe essere accordato anche alle aziende miste piccole e medie il cui quantitativo di riferimento individuale di latte non supera complessivamente i 120000 kg; che, tenuto conto della varietà delle strutture produttive nella Comunità, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo sulla base di criteri obiettivi;

(9) considerando che, per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, è opportuno mantenere massimali individuali per i produttori; che in passato alcuni dei diritti al premio conferiti nell'ambito dei massimali individuali non sono stati utilizzati; che tali diritti non utilizzati potrebbero incentivare la produzione e aumentare la spesa, in particolare a causa delle giovenche che hanno acquisito pieno diritto al premio per vacca nutrice; che, per evitare tale conseguenza, il numero totale dei diritti al premio per vacca nutrice in ogni Stato membro dovrebbe essere fissato in base ai premi effettivamente versati in alcuni anni storici di riferimento, con l'aggiunta di un certo margine allo scopo di mantenere la riserva nazionale; che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei loro massimali nazionali; che, se del caso, essi dovrebbero adeguare i massimali individuali dei loro produttori senza compensazione in base ad alcuni criteri oggettivi; che tali criteri dovrebbero garantire, in particolare, la parità di trattamento dei produttori interessati e la tutela delle legittime aspettative;

(10) considerando che il livello di produzione di un produttore può variare in seguito ad eventuali cambiamenti nei patrimoni o nelle capacità produttive; che è quindi opportuno prevedere che i diritti al premio per vacca nutrice acquisiti nell'ambito dei massimli individuali possano essere trasferiti, a determinate condizioni, ad altri produttori, insieme con l'azienda o senza mantenere il legame tra i diritti al premio e le superfici lavorate;

(11) considerando che non dovrebbero essere esclusi dal diritto al premio né i nuovi produttori, né i produttori già in attività il cui massimale individuale non corrisponde più, per vari motivi, alle mutate caratteristiche delle loro mandrie di vacche nutrici; che a tal fine si dovrebbe prevedere la creazione di riserve nazionali, da alimentare e gestire secondo criteri comunitari; che per la stessa ragione è opportuno sottoporre il trasferimento di diritti al premio senza trasferimento della relativa azienda a regole che consentano il ritiro, senza pagamento compensativo, di una parte dei diritti trasferiti da assegnare a tale riserva nazionale;

(12) considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire un nesso tra zone o località sensibili e la produzione di vacche nutrici, in modo da garantire il mantenimento di tale produzione, specialmente in regioni che non offrono alternative;

(13) considerando che, data la tendenza a intensificare la produzione bovina, si dovrebbero limitare i premi connessi con l'allevamento in base al potenziale foraggero di ogni azienda, correlato al numero e alle specie di animali nell'azienda stessa; che, per evitare tipi di produzione eccessivamente intensivi, è opportuno limitare la concessione di detti premi applicando un coefficiente di densità massima dei capi detenuti nell'azienda; che si dovrebbe tuttavia tener presente la situazione dei piccoli produttori;

(14) considerando che, per potenziare gli incentivi alla produzione estensiva al fine di aumentarne l'efficacia rispetto agli obiettivi ambientali, si dovrebbe concedere un importo supplementare ai produttori che soddisfano requisiti severi ed effettivi riguardo al coefficiente di densità; che, per evitare un forte cambiamento del livello complessivo del sostegno e per garantire un controllo ragionevole della spesa, si dovrebbe provvedere ad adeguare, se necessario, l'importo supplementare;

(15) considerando che le condizioni di produzione delle carni bovine e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità; che un regime a livello comunitario, con pagamenti uniformi per tutti i produttori, sarebbe troppo rigido per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze che ne derivano; che è pertanto opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni; che si dovrebbero ripartire gli importi globali tra gli Stati membri in base al loro contributo alla produzione comunitaria di carni bovine; che i criteri comuni hanno fra l'altro lo scopo di impedire che i pagamenti supplementari producano effetti discriminatori e di tener pienamente conto degli impegni multilaterali della Comunità nel settore in questione; che è essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, in modo da salvaguardare pienamente il principio della parità di trattamento e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; che è opportuno stabilire quali forme possono assumere i pagamenti supplementari; che tali forme dovrebbero consistere in pagamenti per capo di bestiame per alcune categorie di bovini e in pagamenti per superficie;

(16) considerando che, per quanto riguarda i pagamenti supplementari per capo, è necessario fissare limiti quantitativi per garantire un ragionevole controllo della produzione; che gli Stati membri dovrebbero inoltre applicare i requisiti relativi ai coefficienti di densità;

(17) considerando che i pagamenti supplementari per superficie devono essere concessi soltanto per i pascoli permanenti che non beneficiano di altre misure comunitarie di sostegno al mercato; che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti limitatamente alle superfici regionali di base di pascoli permanenti, che gli Stati membri dovrebbero determinare in base a dati storici di riferimento; che l'importo massimo per ettaro erogabile a titolo di pagamento per superficie, compresi i pagamenti supplementari per superficie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dovrebbe essere paragonabile al sostegno medio per ettaro concesso in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

(18) considerando che i pagamenti diretti possono essere concessi solo a condizione che gli allevatori degli animali interessati rispettino le norme comunitarie relative all'identificazione e alla registrazione dei bovini; che, per conseguire l'effetto economico desiderato, i pagamenti diretti devono essere concessi entro determinati limiti di tempo;

(19) considerando che l'uso di alcune sostanze nella produzione di carni bovine è vietato dalla legislazione comunitaria; che, in caso di inosservanza delle disposizioni in materia, si dovrebbero applicare sanzioni adeguate;

(20) considerando che, dato il regime di sostegno dei prezzi e del reddito previsto dal presente regolamento, l'attuale intervento pubblico sotto forma di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento e di ammasso pubblico non è più indispensabile per riequilibrare il mercato e comporta d'altronde una spesa considerevole; che esso dovrebbe essere pertanto gradualmente eliminato; che occorrerebbe invece prevedere un aiuto all'ammasso privato, per contribuire a stabilizzare i prezzi di mercato intorno al prezzo di base che rappresenta il livello desiderato di sostegno al mercato; che, a tale scopo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato qualora il prezzo di mercato scenda al di sotto del 103 % del prezzo di base; che si dovrebbe inoltre istituire un regime di intervento come "rete di sicurezza" per sostenere il mercato delle carni bovine negli Stati membri o nelle regioni degli Stati membri in cui i prezzi di mercato sono al di sotto di un livello critico; che si dovrebbe prevedere l'applicazione del regime di aiuto all'ammasso privato e del regime di intervento in base alla tabella di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti(7).

(21) considerando che la realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che comporti un sistema di dazi doganali all'importazione e restituzioni all'esportazione in aggiunta alle misure del mercato interno dovrebbe, in linea di massima, stabilizzare il mercato comunitario; che il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

(22) considerando che, per controllare il volume degli scambi di carni bovine con i paesi terzi, si dovrebbe instaurare per taluni prodotti un regime di importazione e di esportazione, che preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali detti titoli vengono rilasciati;

(23) considerando che, per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, se ricorrono determinate condizioni;

(24) considerando che, a determinate condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in base al trattato o ad altri atti del Consiglio;

(25) considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti stabiliti dall'accordo OMC sull'agricoltura(8), è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale delle carni bovine; che tale restituzione dovrebbe essere soggetta a limiti di quantità e di valore;

(26) considerando che il rispetto dei limiti di valore dovrebbe essere accertato, al momento della fissazione delle restituzioni, mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, sia modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un unico tasso di restituzione; che, in caso di cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;

(27) considerando che, per garantire il rispetto dei limiti quantitativi, è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, si dovrebbe vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; che le restituzioni dovrebbero essere concesse entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; che dovrebbe essere possibile derogare a questa norma soltanto in caso di azioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura dovrebbe essere svolto in base ai titoli d'esportazione rilasciati per ciascuna campagna di commercializzazione;

(28) considerando che, in aggiunta al sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

(29) considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che possono derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivanti dai pertinenti accordi OMC;

(30) considerando che, per garantire una corretta applicazione degli strumenti previsti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere pienamente informata dell'evoluzione dei prezzi sul mercato comune delle carni bovine; che si dovrebbe pertanto prevedere un sistema di registrazione dei prezzi dei bovini adulti e delle carni di bovini adulti;

(31) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi; che tali misure possono anche includere un acquisto all'intervento ad hoc;

(32) considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali potrebbero provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che si dovrebbe prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno al mercato, volte a rimediare a tali situazioni;

(33) considerando che la realizzazione di un mercato unico, basato su un prezzo comune, potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune, possano essere applicate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

(34) considerando che lo sviluppo del mercato comune delle carni bovine esige che gli Stati membri e la Commissione si trasmettano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento;

(35) considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

(36) considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'aplicazione del presente regolamento dovrebbero essere finanziate dalla Comunità in base al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(9);

(37) considerando che l'organizzazione comune dei mercati del settore delle carni bovine dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;

(38) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio(10) è stata più volte modificata; che per il loro numero e complessità i testi in questione, pubblicati su varie Gazzette ufficiali, sono difficili da utilizzare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione; che, di conseguenza, essi dovrebbero essere consolidati in un nuovo regolamento e il suddetto regolamento (CE) n. 805/68 dovrebbe essere abrogato; che il regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, che fissa le norme generali relative allo smercio di carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento(11), il regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine(12) e il regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine(13), la cui base giuridica è il regolamento (CEE) n. 805/68, sono sostituiti da nuove disposizioni del presente regolamento e dovrebbero essere pertanto abrogati;

(39) considerando che il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 805/68 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; che, per affrontare questa eventualità, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione dovrebbe essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine comprende un regime del mercato interno e un regime degli scambi con i paesi terzi, e disciplina i seguenti prodotti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Ai fini del presente regolamento sono considerati:

a) bovini:

gli animali vivi della specie bovina delle specie domestiche dei codici NC ex010210, da 0102 90 05 a 01029079;

b) bovini adulti:

i bovini il cui peso vivo è superiore a 300 chilogrammi.

TITOLO I

MERCATO INTERNO

Articolo 2

Per incoraggiare le iniziative professionali ed interprofessionali atte a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato, possono essere adottate le seguenti misure comunitarie per i prodotti di cui all'articolo 1:

a) misure dirette a consentire un migliore orientamento dell'allevamento;

b) misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;

c) misure dirette a migliore la qualità;

d) misure dirette a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base alla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati;

e) misure dirette ad agevolare l'accertamento dell'andamento dei prezzi di mercato.

Le norme generali concernenti tali misure sono adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.

CAPO 1

PAGAMENTI DIRETTI

Articolo 3

Ai fini del presente capo si intende per:

a) produttore: l'imprenditore agricolo individuale, persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia lo status giuridico che il diritto nazionale conferisce a tale associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trovi nel territorio della Comunità e che pratichi l'allevamento di animali della specie bovina;

b) azienda: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio dello Stato membro;

c) regione: uno Stato membro o una regione all'interno di uno Stato membro, a scelta dello Stato membro interessato;

d) toro: un bovino maschio non castrato;

e) manzo: un bovino maschio castrato;

f) vacca nutrice: una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente a una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;

g) giovenca: un animale femmina della specie bovina di 8 o più mesi che non ha ancora figliato.

SEZIONE 1

Premi

Sottosezione 1

Premio speciale

Articolo 4

1. Il produttore che detiene nella sua azienda bovini maschi può beneficiare, a richiesta, di un premio speciale. Si tratta di un premio concesso entro i limiti di massimali regionali per un numero massimo di 90 capi, per ciascuna delle fasce di età di cui al paragrafo 2, per anno civile e per azienda.

2. Il premio speciale è concesso al massimo:

a) una volta nella vita di ogni toro a partire dall'età di 9 mesi, oppure

b) due volte nella vita di ogni manzo:

- la prima volta quando ha raggiunto 9 mesi di età,

- la seconda volta quando ha raggiunto 21 mesi di età.

3. Per beneficiare del premio speciale,

a) ogni capo che è oggetto di una domanda deve essere detenuto dal produttore a fini di ingrasso durante un periodo da determinare;

b) ogni capo deve essere accompagnato fino alla macellazione o all'esportazione da un passaporto, in base all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativa all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(14), contenente tutte le informazioni sulla sua condizione riguardo al premio, o, in mancanza di tale passaporto, da un documento amministrativo equivalente.

4. Se in una regione il numero totale dei tori di 9 mesi di età e di manzi di età compresa tra 9 e 20 mesi che sono oggetto di una domanda e soddisfano le condizioni per la concessione del premio speciale supera il massimale regionale di cui all'allegato I, il numero di tutti i capi ammissibili al premio a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), per singolo produttore e durante l'anno in questione, è ridotto proporzionalmente.

Ai sensi del presente articolo, per massimale regionale s'intende il numero di capi che possono beneficiare del premio speciale in una regione e per un anno civile.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 4 gli Stati membri possono:

- modificare o sopprimere, sulla base di criteri obiettivi da essi definiti, il limite di 90 capi per azienda o per fascia d'età;

- se scelgono di avvalersi di questa facoltà, decidere di applicare il paragrafo 4 in modo da raggiungere il livello di riduzioni necessarie per conformarsi al massimale regionale applicabile, senza imporre tali riduzioni ai piccoli produttori che, per l'anno in questione, non abbiano presentato domande di concessione del premio speciale per un numero di animali superiore al numero minimo fissato dallo Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione dei bovini. In questo caso, per i tori il criterio di età di cui al paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal peso minimo della carcassa di 185 chilogrammi.

Il premio viene versato o riversato ai produttori.

Il Regno Unito è autorizzato ad applicare in Irlanda del Nord un sistema di concessione del premio speciale differente dal sistema applicato nel rimanente territorio.

7. L'importo del premio è fissato:

a) per toro ammissibile al premio:

- a 160 euro per l'anno civile 2000,

- a 185 euro per l'anno civile 2001,

- a 210 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi;

b) per manzo ammissibile al premio e per fascia di età:

- a 122 euro per l'anno civile 2000,

- a 136 euro per l'anno civile 2001,

- a 150 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

8. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 2

Premio di destagionalizzazione

Articolo 5

1. Qualora in uno Stato membro il numero di manzi:

a) macellati in un dato anno sia superiore al 60 % dell'insieme dei bovini maschi macellati annualmente e

b) macellati durante il periodo compreso tra il 1o settembre e il 30 novembre di un dato anno sia superiore al 35 % dell'insieme dei manzi macellati annualmente,

i produttori possono beneficiare, su richiesta, di un importo complementare al premio speciale (premio di destagionalizzazione). Tuttavia, se entrambi i tassi di cui sopra sono raggiunti in Irlanda o in Irlanda del Nord, il premio si applica in Irlanda e in Irlanda del Nord.

Per l'applicazione del presente articolo nel Regno Unito, l'Irlanda del Nord è considerata come entità separata.

2. L'importo del premio è fissato a:

- 72,45 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la prima e la quindicesima settimana di un dato anno;

- 54,34 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la sedicesima e la diciassettesima settimana di un dato anno;

- 36,23 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la diciottesima e la ventunesima settimana di un dato anno;

- 18,11 euro per capo macellato nel corso del periodo compreso tra la ventiduesima e la ventitreesima settimana di un dato anno.

3. Se la percentuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non viene raggiunta, tenuto conto della penultima frase del paragrafo 1, gli Stati membri i cui produttori hanno beneficiato in precedenza del premio di destagionalizzazione possono decidere di concedere questo premio al tasso del 60 % degli importi fissati al paragrafo 2.

In tal caso lo Stato membro interessato:

a) può decidere di limitare la concessione ai primi due o tre periodi in questione;

b) provvede affinché la misura sia finanziariamente neutra per l'esecizio finanziario in causa, riducendo proporzionalmente:

- l'importo per la seconda fascia di età del premio speciale applicabile ai manzi concesso in tale Stato membro, e/o

- i pagamenti supplementari di cui alla sezione 2,

e informa la Commissione della misura di riduzione applicata.

Ai fini dell'applicazione di questa misura, i territori dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord sono considerati come un'unica entità nel calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), e, di conseguenza, del beneficio del premio.

4. Per la constatazione del superamento delle percentuali di cui al presente articolo, si tiene conto delle macellazioni effettuate nel corso del penultimo anno precedente quello della macellazione del capo che beneficia del premio.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 3

Premio per vacca nutrice

Articolo 6

1. Il produttore che detiene nella sua azienda vacche nutrici può beneficiare, a richiesta, di un premio per il mantenimento di vacche nutrici (premio per vacca nutrice). Si tratta di un premio concesso per anno civile e per produttore entro i limiti di massimali individuali.

2. Il premio per vacca nutrice è concesso a un produttore:

a) che non consegni né latte né prodotti lattiero-caseari provenienti dalla sua azienda durante dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

La cessione di latte o di prodotti lattiero-caseari effettuata direttamente dall'azienda al consumatore non costituisce tuttavia un impedimento alla corresponsione del premio;

b) che consegni latte o prodotti lattiero-caseari, se il quantitativo complessivo di riferimento individuale di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3950/92 è inferiore o uguale a 120000 kg. Sulla base di criteri obiettivi da essi definiti, gli Stati membri possono tuttavia decidere di modificare o di sopprimere tale limite quantitativo,

purché detenga per almeno sei mesi consecutivi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, un numero di vacche nutrici pari almeno all'80 % e un numero di giovenche pari al massimo al 20 % di quello per il quale è richiesto il premio.

Al fine di determinare il numero di capi che possono beneficiare del premio in base al primo comma, lettera a) e b), l'appartenenza delle vacche a una mandria nutrice oppure a una mandria lattiera viene stabilita in base al quantitativo di riferimento individuale di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari(15), e alla resa lattiera media.

3. Il diritto al premio per produttore viene limitato applicando il massimale individuale definito all'articolo 7.

4. Il premio per capo avente diritto è fissato a:

- 163 euro per l'anno civile 2000,

- 182 euro per l'anno civile 2001,

- 200 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

5. Gli Stati membri possono concedere un premio nazionale supplementare per vacca nutrice, pari ad un massimo di 50 euro per capo, purché esso non comporti discriminazioni tra gli allevatori dello Stato membro interessato.

Per le aziende situate in una regione quale definita negli articoli da 3 a 6 del regolamento (CE) n. 1251/2/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali(16), i primi 24,15 euro per capo di tale premio supplementare sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione "garanzia" (FEAOG).

Per le aziende situate in tutto il territorio di uno Stato membro, se nello Stato membro in questione la popolazione di bovini è composta di una percentuale elevata di vacche nutrici, pari ad almeno il 30 % del numero totale di vacche, e se almeno il 30 % di bovini maschi macellati appartiene alle classi di conformazione S ed E, la sezione "garanzia" del FEAOG finanzia il premio supplementare nella sua totalità. L'eventuale superamento di tali percentuali è determinato in base alla media dei due anni precedenti quello in cui viene concesso il premio.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento "carne" o ottenute da un incrocio con una di tali razze ed appartenenti ad un mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne.

7. Secondo la procedura di all'articolo 43, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla definizione della nozione di vacca nutrice di cui all'articolo 3, e stabilisce la resa media di latte.

Articolo 7

1. Al 1o gennaio 2000, il massimale individuale di ciascun produttore deve essere pari al numero dei diritti al premio per vacca nutrice (diritti al premio) che gli spettava al 31 dicembre 1999 in base alle norme comunitarie in materia, modificato, se del caso, a norma del paragrafo 3.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché, dal 1o gennaio 2000, la somma dei diritti al premio sul loro territorio non superi i massimali nazionali stabiliti nell'allegato II e possano essere costituite le riserve nazionali di cui all'articolo 9.

3. Qualora l'adeguamento di cui al paragrafo 2 esiga una riduzione dei massimali individuali dei produttori, esso viene effettuato senza pagamento compensativo e stabilito in base a criteri oggettivi, tra cui in particolare:

- il tasso di utilizzazione dei rispettivi massimali individuali da parte dei produttori durante i tre anni di riferimento precedenti il 2000;

- la realizzazione di un programma di investimenti o di estensivizzazione nel settore delle carni bovine;

- particolari circostanze naturali o l'applicazione di sanzioni, che abbiano causato il mancato versamento o un versamento ridotto del premio per almeno un anno di riferimento;

- altre circostanze eccezionali, in seguito alle quali i pagamenti effettuati per almeno un anno di riferimento non corrispondono alla reale situazione constatata durante gli anni precedenti.

4. I diritti al premio ritirati a seguito della misura di cui al paragrafo 2 sono aboliti.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 8

1. Il produttore che venda o trasferisca in altro modo la sua azienda può trasferire al successore nell'azienda tutti i diritti al premio per vacca nutrice. Egli può anche trasferire, in tutto o in parte, i suoi diritti ad altri produttori senza trasferire l'azienda.

Nel caso di un trasferimento di diritti al premio senza trasferimento dell'azienda, una parte dei diritti trasferiti, non superiore al 15 %, è riversata senza pagamento compensativo nella riserva nazionale dello Stato membro in cui è situata la sua azienda, per essere ridistribuita gratuitamente.

2. Gli Stati membri:

a) adottano le misure necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori delle zone sensibili o delle regioni in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;

b) possono prevedere che il trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda avvenga direttamente tra produttori o tramite la riserva nazionale.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, anteriormente ad una data da fissare, cessioni temporanee della parte dei diritti al premio non destinati ad essere utilizzati dal produttore che ne dispone.

4. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Tali modalità possono riguardare in particolare:

- disposizioni che consentano agli Stati membri di risolvere i problemi connessi con il trasferimento di diritti al premio da parte di produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle loro aziende, e

- norme specifiche quanto al numero minimo di diritti che può essere oggetto di una cessione parziale.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro mantiene una riserva nazionale di diritti al premio per vacca nutrice.

2. I diritti al premio ritirati in base all'articolo 8, paragrafo 1, o ad altre norme comunitarie, sono aggiunti alla riserva nazionale, senza pregiudizio all'articolo 7, paragrafo 4.

3. Gli Stati membri utilizzano le loro riserve nazionali per la concessione, entro i limiti delle stesse, di diritti al premio, in particolare ai nuovi produttori, ai giovani allevatori e ad altri produttori prioritari.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo, specificando in particolare:

- le misure applicabili qualora in uno Stato membro non sia utilizzata la riserva nazionale;

- le misure relative ai diritti al premio non utilizzati e riversati nella riserva nazionale.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, gli Stati membri nei quali più del 60 % delle vacche nutrici e delle giovenche si trova in zone di montagna, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(17), possono decidere di gestire il pagamento del premio per vacca nutrice per le giovenche separatamente da quello per le vacche nutrici entro i limiti di un massimale nazionale distinto fissato dallo Stato membro interessato.

Il massimale nazionale distinto non può essere superiore al 20 % del massimale nazionale dello Stato membro in questione fissato nell'allegato II del presente regolamento. Il massimale nazionale è ridotto di un importo equivalente al massimale nazionale distinto.

Quando in uno Stato membro, che abbia scelto di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, il numero totale di giovenche, per le quali sia stata presentata una domanda e che soddisfano le condizioni previste per la concessione del premio per vacca nutrice, supera il massimale nazionale distinto, il numero di giovenche ammissibili al premio, per produttore e durante l'anno in questione, è ridotto in proporzione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono prese in considerazione unicamente le giovenche appartenenti ad una razza ad orientamento "carne" o ottenute da un incrocio con una di tali razze.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 4

Premio all'abbattimento

Articolo 11

1. Il produttore che detiene nella sua azienda animali della specie bovina può beneficiare, a richiesta, di un premio all'abbattimento. Si tratta di un premio concesso all'abbattimento dei capi ammissibili o alla loro esportazione verso un paese terzo entro i limiti di massimali nazionali da determinare.

Possono beneficiare del premio all'abbattimento:

a) tori, manzi, vacche e giovenche a partire dall'età di 8 mesi,

b) vitelli di età compresa tra 1 e 7 mesi e la cui carcassa abbia un peso inferiore a 160 chilogrammi,

purché siano stati detenuti dal produttore per un periodo da determinare.

2. L'importo del premio è fissato:

a) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera a):

- a 27 euro per l'anno civile 2000;

- a 53 euro per l'anno civile 2001;

- a 80 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi;

b) per capo ammissibile, a norma del paragrafo 1, lettera b):

- a 17 euro per l'anno civile 2000;

- a 33 euro per l'anno civile 2001;

- a 50 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

3. I massimali nazionali di cui al paragrafo 1 sono fissati per Stato membro e separatamente per entrambe le categorie di animali previste alle lettere a) e b) del paragrafo 1. Ciascun massimale è pari al numero degli animali di ciascuna di queste due categorie che nel 1995 sono stati macellati nello Stato membro in questione a cui si aggiungono quelli esportati verso paesi terzi, secondo i dati dell'Eurostat o in base a ogni altra informazione statistica ufficiale pubblicata per tale anno e riconosciuta dalla Commissione.

4. Se in uno Stato membro il numero totale di animali, per i quali sia stata presentata una domanda in riferimento a una delle categorie di animali di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), e che soddisfano le condizioni per la concessione del premio all'abbattimento, è superiore al massimale nazionale previsto per tale categoria, il numero di tutti gli animali ammissibili al premio per quella categoria e per produttore durante l'anno in questione è ridotto in proporzione.

5. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Sottosezione 5

Coefficienti di densità

Articolo 12

1. Il numero totale dei capi che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice viene limitato applicando un coefficiente di densità dei capi detenuti nell'azienda pari a 2 unità bestiame adulto (UBA) per ettaro e per anno civile. Tale coefficiente è espresso in numero di UBA e correlato alla superficie forraggera aziendale adibita all'alimentazione degli animali presenti nell'azienda stessa. Tuttavia, un produttore è esentato dall'applicazione del coefficiente di densità qualora il numero di capi detenuti nell'azienda da prendere in considerazione per determinare il coefficiente di densità non sia superiore a 15 UBA.

2. Per determinare il coefficiente di densità nell'azienda si tiene conto:

a) dei bovini maschi, delle vacche nutrici e delle giovenche, degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio, nonché delle vacche da latte necessarie per produrre il quantitativo di riferimento totale di latte assegnato al produttore; la conversione in UBA del numero di animali così ottenuto viene effettuata mediante l'apposita tabella riprodotta nell'allegato III;

b) della superficie foraggera, cioè della superficie dell'azienda disponibile durante tutto l'anno civile per l'allevamento dei bovini e degli ovini e/o dei caprini; non sono compresi in questa superficie:

- i fabbricati, i boschi, gli stagni, i sentieri;

- le superfici adibite ad altre produzioni che beneficiano di un regime di aiuti comunitario, ovvero utilizzate per colture permanenti o per colture orticole, tranne i pascoli permanenti che beneficiano di pagamenti per superficie a norma dell'articolo 17 del presente regolamento e dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999;

- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei coltivatori di taluni seminativi, utilizzate nel quadro del regime di aiuto per i foraggi essiccati ovvero sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

La superficie foraggera comprende le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità comprendono in particolare quelle:

- relative alle superfici utilizzate in comune e alle superfici adibite ad una coltura mista,

- che permettono di evitare un'applicazione non corretta del coefficiente di densità.

Sottosezione 6

Pagamento per l'estensivizzazione

Articolo 13

1. I produttori che beneficiano del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice possono beneficiare di un pagamento per l'estensivizzazione.

2. Il pagamento per l'estensivizzazione è pari a 100 euro per premio speciale e per premio per vacca nutrice, a condizione che, rispetto all'anno civile in questione, il coefficiente di densità nell'azienda interessata sia pari o inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di fissare il pagamento per l'estensivizzazione ai seguenti livelli:

a) rispetto agli anni civili 2000 e 2001, 33 euro per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,6 UBA per ettaro ma inferiore a 2,0 UBA per ettaro e 66 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,6 UBA per ettaro;

b) rispetto all'anno civile 2002 e agli anni successivi, 40 euro per un coefficiente di densità pari o superiore a 1,4 UBA ma pari o inferiore a 1,8 UBA e 80 euro per un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA per ettaro.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2:

a) in deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), per determinare il coefficiente di densità dell'azienda si tiene conto dei bovini maschi, delle vacche e delle giovenche presenti nell'azienda stessa durante l'anno civile in questione, nonché degli ovini e/o dei caprini per i quali sia stata presentata domanda di premio durante lo stesso anno civile; il numero di animali è convertito in UBA secondo la tabella di conversione che figura nell'allegato III;

b) fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), le superfici adibite alla coltura di seminativi, secondo quanto previsto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che istituisce un sistema di sostegno per i produttori di alcuni seminativi(18), non sono considerate superfici foraggere;

c) la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del coefficiente di densità consiste per almeno il 50 % di pascoli. Il pascolo è definito dagli Stati membri. La definizione tiene almeno conto del criterio secondo cui per pascolo si intendono i terreni erbosi i quali, alla luce delle prassi locali di allevamento, sono destinati all'allevamento di animali della razza bovina e/o ovina. Tuttavia, la definizione non esclude l'utilizzazione mista dei pascoli durante lo stesso anno (pascolo, fieno, foraggi insilati).

4. Fatti salvi i requisiti relativi al coefficiente di densità di cui al paragrafo 2, i produttori degli Stati membri in cui più del 50 % della produzione di latte si effettua in zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le cui aziende sono situate in tali zone, possono beneficiare dei pagamenti all'estensivizzazione previsti al paragrafo 2 per le vacche da latte detenute nelle zone in questione.

5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 43:

- adotta le modalità di applicazione del presente articolo;

- se necessario, adegua gli importi di cui al paragrafo 2 tenendo conto, in particolare, del numero di capi che possono beneficiare del pagamento per l'anno civile precedente.

SEZIONE 2

Pagamenti supplementari

Articolo 14

1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari ai produttori del loro territorio entro i limiti degli importi globali stabiliti nell'allegato IV. Tali pagamenti sono effettuati secondo criteri oggettivi che riguardano, in particolare, le strutture e le condizioni di produzione specifiche, e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra i produttori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi inoltre non devono essere legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. I pagamenti supplementari possono essere versati per capo di bestiame (articolo 15) e/o per superficie (articolo 17).

Articolo 15

1. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi per:

a) bovini maschi,

b) vacche nutrici,

c) vacche da latte,

d) giovenche.

2. I pagamenti per capo di bestiame possono essere concessi come importi supplementari per unità di premio all'abbattimento, come previsto all'articolo 11, ad eccezione dei vitelli. Negli altri casi, la concessione dei pagamenti per capo di bestiame è soggetta:

a) alle condizioni speciali che figurano all'articolo 16;

b) a requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità, che gli Stati membri devono stabilire.

3. I requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità sono stabiliti:

- in base alla superficie foraggera di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), eccettuate tuttavia le superficie per cui sono concessi pagamenti secondo l'articolo 17;

- tenendo conto, in particolare, dell'impatto ambientale di tipo di produzione considerato, della sensibilità ambientale del terreno utilizzato per l'allevamento del bestiame e delle misure applicate allo scopo di stabilizzare o migliorare la situazione ambientale di tale terreno.

Articolo 16

1. I pagamenti per capo di bestiame per i bovini maschi possono essere concessi per anno civile in uno Stato membro al massimo per un numero di capi:

- uguali al massimale regionale dello Stato membro interessato che figura all'allegato I, oppure

- uguale al numero di bovini maschi che hanno beneficiato del premio nel 1997, oppure

- uguale al numero medio dei bovini maschi macellati negli anni 1997, 1998 e 1999, ricavato dalle statistiche Eurostat relative a tali anni o da qualsiasi altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere un limite per capo di bestiame del numero di bovini maschi per azienda che deve essere stabilito dallo Stato membro su base nazionale o regionale.

Possono beneficiare del premio soltanto i bovini maschi di età superiore a 8 mesi. Qualora i pagamenti per capo di bestiame siano effettuati alla macellazione, lo Stato membro può decidere di sostituire tale requisito con un peso carcassa minimo di almeno 180 kg.

2. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche nutrici e le giovenche ammissibili al premio destinato alle vacche nutrici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 10 possono essere concessi soltanto come importo integrativo a ciascuna delle unità di premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

3. I pagamenti per capo di bestiame per le vacche da latte possono essere concessi soltanto come importo per tonnellata del quantitativo di riferimento ammissibile al premio disponibile nell'azienda, da stabilire a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

Non si applica l'articolo 15, paragrafo 2, lettera b).

4. I pagamenti per capo di bestiame per le giovenche diverse da quelle di cui al paragrafo 2 possono essere concessi per Stato membro e anno civile per un numero di giovenche non superiore alla media delle giovenche abbattute negli anni 1997, 1998 e 1999 risultante dalle statistiche Eurostat per tali anni o da qualunque altra informazione statistica ufficiale pubblicata per gli stessi anni, accettata dalla Commissione.

Articolo 17

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

a) di cui un produttore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,

b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici relativi ai coefficienti di densità di cui all'articolo 15, paragrafo 3,

c) rispetto al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

2. La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non deve superare la relativa superficie regionale di base.

Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri ragguagliandole al numero medio di ettari di pascoli permanenti disponibili per l'allevamento di bovini negli anni 1995, 1996 e 1997.

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi i pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1255/1999 non può essere superiore a:

- 210 euro per l'anno civile 2000;

- 280 euro per l'anno civile 2001;

- 350 euro per l'anno civile 2002 e per i successivi.

Articolo 18

Anteriormente al 1o gennaio 2000, gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate circa le loro disposizioni nazionali relative alla concessione dei pagamenti supplementari. Qualsiasi cambiamento di tali disposizioni viene comunicato alla Commissione non oltre un mese dopo la sua adozione.

Articolo 19

Anteriormente al 1o aprile 2004, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni dettagliate sull'applicazione della presente sezione.

Anteriormente al 1o gennaio 2005, la Commissione valuta l'applicazione della presente sezione ed esamina la ripartizione degli stanziamenti comunitari tra gli Stati membri in base all'allegato IV, tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione delle percentuali dei singoli Stati membri nella produzione comunitaria di carni bovine. Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio le proposte opportune.

Articolo 20

La Commissione adotta le modalità di applicazione della presente sezione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

Articolo 21

Per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al presente capo, un animale è identificato e registrato in base al regolamento (CE) n. 820/97.

Articolo 22

1. I pagamenti diretti di cui al presente capo, tranne il premio di destagionalizzazione, sono versati non appena siano effettuate le ispezioni ma non prima del 16 ottobre dell'anno civile per il quale è stata presentata la domanda.

2. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati:

- i pagamenti diretti di cui al presente titolo sono versati entro il 30 giugno successivo all'anno civile per il quale è stata presentata la domanda,

- il premio di destagionalizzazione viene versato non appena siano effettuate le ispezioni e non oltre il 15 ottobre dell'anno civile per il quale è stata presentata la domanda.

Articolo 23

1. Qualora la presenza di residui di sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE del Consiglio(19) o di residui di sostanze autorizzate in base a tale direttiva ma utilizzate illecitamente sia riscontrata, in base alle pertinenti disposizioni della direttiva 96/23/CE del Consiglio(20), in un animale appartenente all'allevamento bovino di un produttore, o qualora una sostanza o un prodotto non autorizzati, o una sostanza o un prodotto autorizzati a norma della direttiva 96/22/CE, ma detenuti illecitamente, siano rinvenuti nell'azienda di tale produttore sotto qualsiasi forma, quest'ultimo è escluso, per l'anno civile dell'accertamento, dal beneficio degli importi previsti dalle disposizioni della presente sezione.

In caso di recidiva il periodo di esclusione può, secondo la gravità dell'infrazione, essere prolungato fino a 5 anni a decorrere dall'anno di accertamento della recidiva.

2. In caso di ostruzionismo da parte del proprietario o del detentore degli animali durante l'esecuzione delle ispezioni e del prelievo dei campioni necessari all'applicazione dei piani nazionali di sorveglianza dei residui, o durante lo svolgimento delle operazioni di indagine e di controllo effettuate a norma della direttiva 96/23/CE, si applicano le sanzioni previste al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 24

Gli importi dei pagamenti diretti stabiliti alle sezioni 1 e 2 possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 25

Le spese sostenute per l'erogazione dei pagamenti diretti di cui al presente capo sono considerate come misure d'intervento a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

CAPO 2

AMMASSO PRIVATO E PUBBLICO

Articolo 26

1. A decorrere dal 1o luglio 2002 può essere decisa la concessione di aiuti all'ammasso privato, qualora il prezzo medio del mercato comunitario constatato, sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81, in prosieguo "tabella comunitaria", per le carcasse di bovini adulti sia, e sembri destinato a rimanere, inferiore al 103 % del prezzo di base.

2. Il prezzo di base è stabilito a 2224 euro/tonnellata per le carcasse di bovini maschi della qualità R3 della tabella comunitaria.

3. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso per le carni fresche o refrigerate di bovini adulti presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori e quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria.

4. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del trattato, può:

- modificare il prezzo di base tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di fissare tale prezzo a un livello che contribuisca a stabilizzare i prezzi di mercato senza però causare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità,

- modificare l'elenco dei prodotti di cui al paragrafo 3, che possono essere oggetto di aiuti all'ammasso privato.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, la Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo e decide la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Articolo 27

1. A decorrere dal 1o luglio 2002, si ricorre all'intervento pubblico se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81 è inferiore a 1560 euro per tonnellata; in questo caso una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate di cui ai codici NC 02011000 e da 0201 20 20 a 02012050 originarie della Comunità possono essere acquistate dagli organismi d'intervento.

2. Per gli acquisti di cui al paragrafo 1, possono essere accettate soltanto le offerte ammesse all'intervento uguali o inferiori al prezzo medio di mercato constatato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo da determinare in base a criteri oggettivi.

3. I prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro di gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessi. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'oneri da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 43:

- sono determinati i prodotti, le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;

- sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;

- viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 2;

- sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo;

- sono adottate le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

La Commissione decide in merito:

- all'apertura degli acquisti se per due settimane consecutive è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1;

- all'interruzione degli acquisti se per almeno una settimana non è più soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.

Articolo 28

1. Lo smercio dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento in base alle disposizioni degli articoli 27 e 47 del presente regolamento e degli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è effettuato a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda i prezzi di vendita, nonché le condizioni di collocamento delle scorte e, eventualmente, di trasformazione dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

TITOLO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 29

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e ogni esportazione fuori dalla Comunità di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione.

Il titolo è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 32 e 33.

Il titolo di importazione e quello di esportazione sono validi in tutta la Comunità. Il rilascio del titolo è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata, o se è realizzata solo parzialmente, entro tale termine.

2. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo. Tali modalità possono riguardare, in particolare,

a) il periodo di validità del titolo

b) e l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di importazione o di esportazione a norma del paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 30

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 31

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio prevista all'articolo 30 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso a norma dell'articolo 300 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in causa.

I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, le modalità di applicazione del presente articolo, specificando in particolare:

a) i prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali a norma dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura;

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in base all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura.

Articolo 32

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto del Consiglio, sono aperti e gestiti dalla Commissione in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Per quanto riguarda il contingente d'importazione di 50000 tonnellate di carni congelate dei codici NC 02022030, 0202 30 e 0206 29 91 e destinate alla trasformazione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere che tale contingente riguardi completamente o parzialmente quantitativi equivalenti di carni di qualità applicando un tasso di conversione di 4,375.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura primo arrivato, primo servito),

- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),

- metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo importatori tradizionali/nuovi arrivati).

Possono essere adottati altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, stabiliscono il metodo di gestione da applicare e, se del caso:

a) comprendono disposizioni che garantiscono la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a),

c) stabiliscono le condizioni di rilascio e il periodo di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 33

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 in base ai corsi o ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, la differenza fra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si ricorre al metodo

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili e che tenga conto dell'efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia creare discriminazioni fra piccoli e grandi operatori,

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43. In particolare tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente,

b) a titolo complementare e per quantitativi limitati, mediante gara per i prodotti per i quali questa procedura appare appropriata.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni tre mesi. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di tre mesi e, in caso di necessità, modificata nell'intervallo dalla Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa.

4. Le restituzioni sono fissate tenendo conto dei seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

- sul mercato della Comunità, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine e delle disponibilità,

- sul mercato mondiale, dei prezzi dei prodotti nel settore delle carni bovine;

b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, volti ad assicurare a tali mercati una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

c) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato;

d) l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

e) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Si tiene conto anche, in particolare, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di mercati trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime del perfezionamento attivo.

5. I prezzi comunitari di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

- dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità;

- dei prezzi praticati all'esportazione.

I prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto:

- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

- dei prezzi più favorevoli per le importazioni in provenienza da paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

- dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori, tenendo conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

- dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

6. La restituzione viene concessa unicamente a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo o

b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso, l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo possono essere adottate le misure appropriate.

8. È possibile derogare ai paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 43.

9. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

- sono di origine comunitaria,

- sono stati esportati fuori della Comunità, e

- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 3, lettera b). Possono essere previste deroghe a tale norma secondo la procedura di cui all'articolo 43, purché siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

Inoltre, il pagamento della restituzione all'esportazione di animali vivi è soggetto alla conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.

10. Fatto salvo il paragrafo 9, primo trattino, in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 43, non viene erogata alcuna restituzione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

11. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dagli accordo conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

12. Le modalità di applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Le modalità di applicazione del paragrafo 9, ultimo comma, possono comprendere condizioni relative, in particolare, alle importazioni in paesi terzi.

Articolo 34

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, in casi particolari, escludere in tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo o passivo per i prodotti di cui all'articolo 1.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime del perfezionamento attivo o passivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunciate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata.

Articolo 35

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo che non sia altrimenti previsto nel presente regolamento o in disposizioni adottate in base ad esso, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 36

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e limiti in cui gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la misura decisa dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione entro un mese a decorrere dal giorno in cui questa è stata deferita al Consiglio.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 37

Gli Stati membri constatano i prezzi dei bovini e delle carni di bovini in base a norme che la Commissione deve stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 38

1. Quando si constati sul mercato della Comunità un aumento o una diminuzione notevole dei prezzi, se tale situazione rischia di persistere e, pertanto, il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43.

Articolo 39

Al fine di tenere conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono essere adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 43, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato oggetto di tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessaria al sostegno del mercato in questione.

Articolo 40

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 41

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. I dati a cui si deve riferire tale comunicazione sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 43. Secondo la stessa procedura sono adottate le modalità della comunicazione e della diffusione dei dati.

Articolo 42

È istituito un comitato di gestione per le carni bovine, in prosieguo denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 43

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Nel caso di decisioni che il Consiglio è invitato ad adottare su proposta della Commissione, tale parere viene formulato secondo la maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato. Nel comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui allo stesso articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione.

b) Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di cui ai trattini precedenti.

Articolo 44

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 45

Il regolamento (CE) n. 1258/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 46

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 33 e 131 del trattato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47

1. Fino al 30 giugno 2002, i prodotti di cui al paragrafo 2 in collegamento con l'articolo 26, paragrafo 1, possono essere acquistati dagli organismi d'intervento in base alle disposizioni previste dal presente articolo al fine di evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi.

2. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri, o in una regione di uno Stato membro, di una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate, dei codici NC 02011000 e da 0201 20 20 a 02012050, originarie della Comunità, può essere deciso nell'ambito di gare, bandite per garantire un sostegno acettabile del mercato, tenendo conto dell'andamento stagionale delle macellazioni.

Tali acquisti non possono superare le 350000 tonnellate all'anno e per tutta la Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare tale quantitativo.

3. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, le gare possono essere bandite, secondo la procedura prevista al paragrafo 8, se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro sono simultaneamente soddisfatte le due seguenti condizioni, per un periodo di due settimane consecutive:

- il prezzo medio del mercato comunitario constatato sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore all'84 % del prezzo d'intervento;

- il prezzo medio di mercato constatato sulla base della suddetta tabella comunitaria in uno Stato membro o in determinati Stati membri o in regioni di uno Stato membro è inferiore all'80 % del prezzo d'intervento;

Il prezzo d'intervento è fissato a:

- 3475 euro/t per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2000,

- 3242 euro/t per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001,

- 3013 euro/t per il periodo dal 1o luglio 2001 al 30 giugno 2002.

4. La sospensione delle gare per una o più qualità o gruppi di qualità è decisa quando si verifichi una delle due situazioni seguenti:

- per due settimane consecutive le due condizioni di cui al paragrafo 3 non sono simultaneamente soddisfatte;

- gli acquisti all'intervento non risultano più adeguati, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 2.

5. Si ricorre inoltre all'intervento se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se in uno Stato membro o regioni di uno Stato membro il prezzo medio di mercato dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento; in questo caso, si procede agli acquisti per le categorie interessate negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui il livello di prezzo è inferiore a tale limite.

Per questi acquisti, fatto salvo il paragrafo 6, sono accettate tutte le offerte.

I quantitativi acquistati in base al presente paragrafo non sono presi in considerazione per l'applicazione dei massimali d'acquisto di cui al paragrafo 2.

6. Possono essere accettate in virtù dei regimi d'acquisto di cui ai paragrafi 2 e 5 soltanto le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato constatato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, maggiorato di un importo da determinare in base a criteri oggettivi.

7. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, i prezzi d'acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro di gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato constatati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessati. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'oneri da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 43:

- sono determinati le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento;

- è decisa l'apertura o la riapertura delle gare e la loro sospensione, nei casi di cui al paragrafo 4, ultimo trattino;

- sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento;

- viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 6;

- sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle destinate ad evitare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato;

- sono adottate le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime.

La Commissione decide in merito:

- all'apertura degli acquisti di cui al paragrafo 5 nonché alla loro sospensione nel caso in cui non sia più soddisfatta una o più delle condizioni previste in tale paragrafo;

- alla sospensione degli acquisti di cui al paragrafo 4, primo trattino.

Articolo 48

1. La concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 26, paragrafo 3, può essere decisa fino al 30 giugno 2002.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 43, la Commissione fissa le modalità di applicazione per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato e decide la concessione di aiuti all'ammasso privato.

Articolo 49

1. I regolamenti (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 989/68, (CEE) n. 98/69 e n. 1892/87 sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 805/68 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo 50

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43:

- le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 805/68 a quella definita dal presente regolamento;

- le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Articolo 51

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000, tranne l'articolo 18, che si applica a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 13.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 196.

(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(6) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91 (GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2).

(8) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(9) Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

(10) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17).

(11) GU L 14 del 21.1.1969, pag. 2.

(12) GU L 169 del 18.7.1968, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 428/77 (GU L 61 del 5.3.1977, pag. 17).

(13) GU L 182 del 3.7.1987, pag. 29.

(14) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

(15) Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.

(16) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(17) Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

(18) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(19) Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica o delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

(20) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

ALLEGATO I

PREMIO SPECIALE

Massimali regionali degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 4

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

PREMIO PER VACCA NUTRICE

Massimali nazionali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, applicabili dal 1o gennaio 2000

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Tabella di conversione in unità di bestiame adulto di cui agli articoli 12 e 13

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI

Importi globali di cui all'articolo 14

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

Επάνω