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Document 31997R0936

Regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione del 27 maggio 1997 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

GU L 137 del 28.5.1997, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2008; abrogato da 32008R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/936/oj

31997R0936

Regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione del 27 maggio 1997 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 28/05/1997 pag. 0010 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 936/97 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1997 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ad aprire contingenti tariffari annuali per carni bovine di alta qualità e per carni di bufalo congelate, i cui volumi annuali sono fissati rispettivamente a 58 100 tonnellate e a 2 250 tonnellate; che è necessario aprire tali contingenti a titolo pluriennale per periodi di 12 mesi decorrenti dal 1° luglio e definire le modalità d'applicazione di tali contingenti;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego; che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è opportuno che il contingente in causa venga gestito mediante titoli d'importazione; che a tal fine è necessario stabilire le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (3), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97 (5);

considerando che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni, è opportuno prevedere che il rilascio di titoli di importazione sia subordinato alla verifica, in particolare, delle indicazioni figuranti nei certificati di autenticità;

considerando che, come l'esperienza dimostra, gli importatori non comunicano sempre alle autorità competenti che hanno rilasciato i titoli d'importazione il quantitativo e l'origine delle carni bovine importate nell'ambito del contingente in causa; che tali dati sono importanti per valutare la situazione del mercato; che è quindi opportuno istituire una cauzione per il rispetto di tale comunicazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti a titolo pluriennale, per periodi compresi tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo, di seguito denominati «anno d'importazione», i seguenti contingenti tariffari:

- 58 100 t di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91. Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4002.

- 2 250 t di carne di bufalo disossata congelata di cui al codice NC 0202 30 90, espresse in peso di carne disossata. Tale contingente reca il numero d'ordine 09.4001.

Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.

3. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale ad valorem è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, è ripartito come segue:

a) 28 000 t di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95, conformi alla definizione seguente:

«Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts)»;

b) 7 000 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EC"»;

c) 6 300 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts)»;

d) 5 000 t di carni disossate di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli di carni bovine, ottenuti da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra 20 e 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine:

carni provenienti da carcasse classificate in classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno stato di ingrasso 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta "s.c." (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, sono imballati in scatole di cartone recanti la dicitura "carni di alta qualità"»;

e) 300 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Tagli selezionati di carne refrigerata o congelata, ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 325 kg; le carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro ed uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo. I tagli devono essere imballati a vuoto e recare la dicitura "high-quality beef"»;

f) 11 500 t, in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

«Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione.»

Articolo 3

1. L'importazione delle carni di cui all'articolo 2, lettera f) è subordinata, all'atto dell'immissione in libera pratica, alla presentazione:

- di un titolo di importazione rilasciato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e

- di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

2. I titoli di importazione di cui al paragrafo 1 sono rilasciati ogni mese. Il quantitativo mensile disponibile di ogni anno d'importazione corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale di cui all'articolo 2, lettera f), maggiorato del quantitativo residuo del mese precedente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

Articolo 4

Per poter ricevere il titolo di importazione di cui all'articolo 3,

a) il richiedente del titolo deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno 12 mesi, alla data della presentazione della domanda, un'attività negli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi e che detiene una partita IVA in uno Stato membro;

b) la domanda di titolo presentata può vertere su un quantitativo globale corrispondente al massimo al quantitativo disponibile per il mese nel corso del quale è presentata;

c) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, la menzione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare dal paese ivi indicato;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano inoltre, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) n° 936/97]

- Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97)

- Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97)

- Âüåéï êñÝáò åêëåêôÞò ðïéüôçôáò [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 936/97]

- High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97)

- Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) n° 936/97]

- Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97]

- Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97)

- Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) nº 936/97]

- Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97)

- Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/97).

Articolo 5

1. La domanda di titoli di cui all'articolo 4 può essere presentata soltanto nei primi cinque giorni di ogni mese dell'anno d'importazione presso le autorità competenti dello Stato membro in cui il richiedente detiene una partita IVA. Qualora un richiedente presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

2. Il secondo giorno lavorativo dopo la scadenza del periodo di presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo globale oggetto delle domande. La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate prima delle ore 16 del giorno indicato.

3. La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Se il quantitativo globale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce il quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile del mese successivo dell'anno d'importazione.

4. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati l'11 di ogni mese.

Articolo 6

1. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm e deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m².

2. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 2 applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

3. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 7. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

4. L'originale e le copie possono essere scritte a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, il formulario deve essere compilato in stampatello con penna ad inchiostro nero.

5. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente a quanto indicato negli allegati I e II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

6. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 7

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

c) impegnarsi a comunicare alla Commissione ogni mercoledì qualsiasi informazione utile per permettere di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. L'elenco può essere riveduto dalla Commissione qualora un organismo emittente non sia più riconosciuto, qualora esso non adempia ad uno dei suoi compiti o qualora sia designato un nuovo organismo emittente.

Articolo 8

1. L'importazione delle quantità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 2, lettere da a) ad e), è subordinata, per l'immissione in libera pratica, alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato a norma delle disposizioni di cui all'articolo 4, lettere c) e d) e del paragrafo 2 del presente articolo.

2. a) L'originale e una copia del certificato di autenticità, rilasciato a norma degli articoli 6 e 7, sono presentati alla competente autorità insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo. Detta autorità conserva l'originale del certificato di autenticità.

b) Un certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo ivi indicato. In tal caso, la competente autorità indica a tergo del certificato il quantitativo imputato.

c) La competente autorità può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nel quadro delle comunicazioni settimanali in materia. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.

3. In deroga alle disposizioni previste al paragrafo 2, lettera c), in casi eccezionali e dietro richiesta debitamente motivata dal richiedente, l'autorità competente può rilasciare un titolo di importazione in base ad un corrispondente certificato di autenticità prima di ricevere le informazioni dalla Commissione. In questi casi, la cauzione relativa ai titoli di importazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è fissata a 50 ecu/100 kg peso netto. Dopo aver ricevuto le informazioni relative al titolo, gli Stati membri sostituiscono questa cauzione con quella indicata all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 9

I certificati di autenticità e i titoli di importazione sono validi per tre mesi a partire dalla data del rispettivo rilascio. Tuttavia, la loro validità scade il 30 giugno successivo alla data del rilascio.

Articolo 10

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per le quantità eccedenti il quantitativo indicato nel titolo di importazione è riscosso il dazio doganale a tasso pieno previsto dalla tariffa doganale comune (TDC).

3. Non si applica l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

4. In deroga all'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 3719/88, il termine massimo entro il quale può essere fornita la prova d'importazione con perdita della cauzione limitata al 15 % è di quattro mesi.

Articolo 11

1. Al più tardi tre settimane dopo l'importazione dei prodotti di cui al presente regolamento, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione la quantità e l'origine dei prodotti importati. Detta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

2. Al più tardi quattro mesi dopo ciascun semestre dell'anno d'importazione, l'autorità competente suddetta comunica alla Commissione le quantità di prodotti di cui all'articolo 1 per le quali sono stati utilizzati durante l'ultimo semestre titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento, ripartiti per paese di origine.

Articolo 12

1. Quando presenta la domanda di titolo d'importazione, l'importatore deve costituire una cauzione di 12 ECU/100 kg relativa al titolo d'importazione, in deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1445/95, e una cauzione di 1 ECU/100 kg relativa alla comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del presente regolamento trasmessa dall'importatore all'autorità competente.

2. La cauzione relativa alla comunicazione è svincolata se quest'ultima è trasmessa all'autorità competente entro il termine fissato all'articolo 11, paragrafo 1 per il quantitativo oggetto di detta comunicazione. In caso contrario la cauzione viene incamerata.

La decisione di svincolo di questa cauzione viene presa contemporaneamente a quella sullo svincolo della cauzione relativa al titolo.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

(4) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

(5) GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

>RIFERIMENTO A UN FILM>

>RIFERIMENTO A UN FILM>

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ

- SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA:

per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera a).

- AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION:

per le carni originarie dell'Australia:

a) conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera b),

b) di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino.

- INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC):

per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera c).

- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA):

per le carni originarie del Brasile, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera d).

- NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD:

per le carni originarie della Nuova Zelanda, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera e).

- FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA):

per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).

- FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS - AGRICULTURE CANADA:

per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 2, lettera f).

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