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Document 31992L0065

    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

    GU L 268 del 14.9.1992, p. 54–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato e sostituito da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/65/oj

    31992L0065

    Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 268 del 14/09/1992 pag. 0054 - 0072
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0053
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0053


    DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    viste le proposte della Commissione (1),

    visti i pareri del Parlamento europeo (2),

    visti i pareri del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che gli animali vivi ed i prodotti d'origine animale sono inclusi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato; che la commercializzazione di tali animali e prodotti costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

    considerando che, per garantire uno sviluppo razionale di tale settore e per accrescerne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme di polizia sanitaria per gli animali e i prodotti in questione;

    considerando che la Comunità deve adottare le misure necessarie per garantire una graduale instaurazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

    considerando che il perseguimento degli obiettivi di cui sopra ha indotto il Consiglio a stabilire norme di polizia sanitaria per i bovini, i suini, gli ovini e i caprini, gli equidi, il pollame e le uova da cova, i pesci e i prodotti della pesca, i molluschi bivalvi, lo sperma dei bovini e dei suini, gli embrioni del bovini, carni fresche, le carni di pollame, i prodotti a base di carne e le carni di selvaggina e di coniglio;

    considerando che si devono stabilire norme di polizia sanitaria che disciplinino l'immissione sul mercato di animali e di prodotti d'origine animale non ancora soggetti alle norme di cui sopra;

    considerando che occorre prevedere che la presente direttiva si applichi senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate d'estinzione (4);

    considerando che per alcuni aspetti tecnici si deve fare riferimento alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (5) e alla direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (6);

    considerando che, per l'organizzazione e per il seguito da dare ai controlli nonché per le misure di salvaguardia da applicare, occorre fare riferimento alle norme generali fissate dalla direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva del mercato interno (7);

    considerando che, salvo disposizioni contrarie, gli scambi di animali e di prodotti di origine animale devono essere liberalizzati, fermo restando il ricorso ad eventuali misure di salvaguardia;

    considerando che, dati i rischi sensibili di propagazione di malattie a cui gli animali sono esposti, è necessario specificare, per taluni animali e prodotti di origine animale, i requisiti particolari da prescrivere all'atto dell'immissione sul mercato ai fini degli scambi, segnatamente quando la destinazione è una regione con un livello sanitario elevato;

    considerando che la particolare situazione del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord e dell'Irlanda, derivante dalla loro insularità, giustifica, poiché tali Stati sono indenni dalla rabbia da molto tempo, le disposizioni particolari che consentono di assicurarsi che l'immissione sul mercato nel Regno Unito e in Irlanda di cani e gatti non originari di questi paesi non comporti rischi di introduzione della rabbia in detti Stati; che tuttavia ciò non influisce sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere fra Stati membri;

    considerando che il certificato sanitario costituisce il mezzo più appropriato per garantire e controllare il rispetto di tali requisiti;

    considerando che, per mantenere la situazione sanitaria della Comunità, è necessario sottoporre, al momento dell'immissione sul mercato, gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla presente direttiva ai requisiti minimi previsti per gli scambi e di controllarne l'osservanza conformemente ai principi e alle norme della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengano dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (8);

    considerando che occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato veterinario permanente;

    considerando che è opportuno che il termine del 1o gennaio 1994 fissato nell'articolo 29 per il recepimento nelle legislazioni nazionali non incida sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere stabilita per il 1o gennaio 1993,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPITOLO I Disposizioni generali

    Articolo 1

    La presente direttiva stabilisce le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

    La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3626/82.

    La presente direttiva lascia impregiudicate le norme nazionali applicabili agli animali di compagnia; tuttavia, ciò non influisce sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere fra Stati membri.

    (¹) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).

    Articolo 2

    1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per:

    a) «scambi», gli scambi quali definiti all'articolo 2, punto 3, della direttiva 90/425/CEE;

    b) «animali», gli esemplari appartenenti alle specie animali diverse da quelle contemplate dalle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE (9), 90/539/CEE (10), 91/67/CEE (11), 91/68/CEE (12), 91/492/CEE (13) e 91/493/CEE (14);

    c) «organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto», qualsiasi istituzione permanente, geograficamente limitata, riconosciuta conformemente all'articolo 13, in cui una o più specie di animali sono abitualmente detenuti o allevati a fini commerciali o no e destinati esclusivamente:

    - all'esposizione e a fini educativi,

    - alla conservazione della specie,

    - alla ricerca scientifica fondamentale o applicata o all'allevamento di animali per le esigenze della ricerca;

    d) «malattie soggette a denuncia», le malattie contemplate all'allegato A.

    2. Sono inoltre applicabili per analogia le definizioni diverse da quelle dei centri e organismi riconosciuti di cui all'articolo 2 delle direttive 64/432/CEE, 91/67/CEE e 90/539/CEE.

    CAPITOLO II Disposizioni applicabili agli scambi

    Articolo 3

    Gli Stati membri provvedono affinché gli scambi, di cui all'articolo 1, primo comma, non siano vietati o limitati per ragioni di polizia sanitaria diverse da quelle risultanti dall'applicazione della presente direttiva o della legislazione comunitaria, segnatamente le misure di salvaguardia eventualmente prese.

    Articolo 4

    Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/425/CEE, gli animali contemplati dagli articoli da 5 a 10 possano, fatti salvi l'articolo 13 e le disposizioni particolari da adottare in applicazione dell'articolo 24, essere oggetto di scambio solo se soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 5 a 10 e se provengono da aziende o esercizi commerciali, di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3 della presente direttiva, che siano soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente e si impegnino a:

    - far visitare regolarmente gli animali detenuti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 90/425/CEE;

    - denunciare all'autorità competente, oltre alle malattie soggette a denuncia obbligatoria, il manifestarsi delle malattie di cui all'allegato B per le quali lo Stato membro interessato ha istituito un programma di lotta o di sorveglianza;

    - rispettare le specifiche misure nazionali di lotta contro una malattia che rivesta, per un determinato Stato membro, un'importanza particolare e che formi oggetto di un programma fissato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2;

    - immettere sul mercato ai fini degli scambi soltanto animali esenti da sintomi di malattie e provenienti da aziende o da zone che non formano oggetto di nessuna misura di divieto per motivi di polizia sanitaria e, per quanto concerne gli animali non accompagnati da un certificato sanitario o da un documento commerciale previsto agli articoli da 5 a 11, immettere sul mercato soltanto animali accompagnati da un'autocertificazione dell'imprenditore agricolo attestante che gli animali in questione non presentano, al momento della spedizione, alcun segno clinico di malattia e che la sua azienda non è stata sottoposta a misure restrittive di polizia sanitaria;

    - rispettare le esigenze che consentono di assicurare il benessere degli animali detenuti.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri provvedono affinché le scimmie (simiae e prosimiae) formino oggetto di scambi soltanto in provenienza da e a destinazione di organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente all'articolo 13 e siano accompagnate da un certificato veterinario conforme al modello presentato all'allegato E, che deve essere completato nell'attestato dal veterinario ufficiale dell'organismo, dell'istituto o del centro di origine per garantire le condizioni di salute degli animali.

    2. L'autorità competente di uno Stato membro, in deroga al paragrafo 1, può autorizzare l'acquisizione da parte di un organismo, di un istituto o di un centro riconosciuto di scimmie appartenenti a privati.

    Articolo 6

    A. Gli Stati membri provvedono affinché, fatti salvi gli articoli 14 e 15, gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate dalle direttive 64/432/CEE, 90/426/CEE e 91/68/CEE possano formare oggetto di scambi unicamente se soddisfano i seguenti requisiti:

    1) in generale:

    a) siano identificati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE;

    b) non debbano essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;

    c) non siano stati vaccinati contro l'afta epizootica e soddisfino ai requisiti pertinenti della direttiva 85/511/CEE e dell'articolo 4 bis della direttiva 64/432/CEE;

    d) provengano da un'azienda di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c) della direttiva 64/432/CEE, che non sia oggetto di alcuna delle misure di polizia sanitaria, segnatamente quelle adottate in applicazione delle direttive 85/511/CEE, 80/217/CEE (15) e 91/68/CEE, nella quale siano rimasti in permanenza sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni precedenti la spedizione;

    e) se sono stati importati:

    - provengano da un paese terzo di cui alla colonna «altri ungulati» da inserire nell'elenco stabilito in conformità dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE (16);

    - soddisfino requisiti specifici di polizia sanitaria, che vanno stabiliti in base alla procedura di cui all'articolo 26, almeno equivalenti a quelli previsti dal presente articolo;

    f) siano accompagnati da un certificato conforme al modello presentato all'allegato E, completato dal seguente attestato:

    «Attestato

    Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il ruminante/il suide (a) diverso da quello cui si applica la direttiva 64/432/CEE:

    a) appartiene alla specie . . .;

    b) sottoposto a esame, non ha presentato alcun segno clinico delle malattie alle quali è esposto;

    c) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi/ufficialmente indenne o indenne da brucellosi/da un'azienda non soggetta a restrizioni per quanto attiene alla peste suina (a) o da un'azienda in cui è stato sottoposto, con esito negativo, ai test previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto ii), della direttiva 92/65/CEE;

    (a) Cancellare la dicitura inutile.»

    2) nel caso di ruminanti:

    a) provengano da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da brucellosi conformemente alla direttiva 64/432/CEE o alla direttiva 91/68/CEE e soddisfino, per quanto riguarda le norme di polizia sanitaria, i pertinenti requisiti previsti per la specie bovina dall'articolo 3, paragrafo 2, lettere c), d), f), g) e h) della direttiva 64/432/CEE o dall'articolo 3 della direttiva 91/68/CEE;

    b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera a), provengano da un'azienda in cui non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei 42 giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i ruminanti abbiano subito, nei 30 giorni precedenti la spedizione, con esito negativo:

    - un test inteso a dimostrare una reazione alle tuberculosi, e

    - un test inteso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.

    I requisiti relativi ai test succitati e alla definizione dello status sanitario per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi delle aziende sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 26 della presente direttiva.

    In attesa delle decisioni di cui al comma precedente, restano d'applicazione le normative nazionali, in particolare per quanto riguarda la tuberculosi.

    3) nel caso di suidi:

    a) non provengano da una zona soggetta a divieti in relazione alla presenza della peste suina africana in applicazione dell'articolo 9 bis della direttiva 64/432/CEE;

    b) provengano da un'azienda non soggetta ad alcuna restrizione prevista dalla direttiva 80/217/CEE in relazione alla presenza della peste suina classica;

    c) provengano da un allevamento indenne da brucellosi, conformemente alla direttiva 64/432/CEE, e soddisfino i pertinenti requisiti di polizia sanitaria previsti per la specie suina dalla direttiva 64/432/CEE;

    d) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle condizioni di cui alla lettera c), abbiano subito con esito negativo, nei 30 giorni precedenti la spedizione, un test inteso a dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.

    B) La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 2, lettere b) e c), le parole «della specie bovina» sono sostituite dalle parole «delle specie bovine (comprese le specie Bubalus bubalus)».

    2) È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 10 bis

    Secondo la procedura di cui all'articolo 12, i certificati sanitari i cui modelli figurano nell'allegato F possono essere modificati o completati onde tener segnatamente conto dei requisiti dell'articolo 6 della direttiva 92/65/CEE.»

    Articolo 7

    A. Gli Stati membri provvedono affinché gli uccelli diversi da quelli contemplati dalla direttiva 90/539/CEE costituiscano oggetto di scambi unicamente se:

    1) da un punto di vista generale:

    a) provengono da un'azienda nella quale l'influenza aviaria non sia stata diagnosticata nei 30 giorni precedenti la spedizione;

    b) provengono da un'azienda o da una zona non soggetta a restrizioni nel quadro delle misure di lotta da applicare contro la malattia di Newcastle.

    In attesa che vengano attuate le misure comunitarie di cui all'articolo 19 della direttiva 90/539/CEE, i requisiti nazionali in materia di lotta contro la malattia di Newcastle rimangono applicabili fatte salve le disposizioni generali del trattato;

    c) sono stati sottoposti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 91/496/CEE, se importati in provenienza da un paese terzo, a una quarantena nell'azienda in cui sono stati introdotti dopo l'ammissione nel territorio della Comunità;

    2) inoltre, se si tratta di psittacidi:

    a) non provengono da un'azienda o non sono stati in contatto con animali di un'azienda in cui sia stata diagnosticata la psittacosi (clamida psittaci).

    La durata del divieto deve essere di almeno due mesi a decorrere dall'ultimo caso diagnosticato e da un trattamento effettuato sotto controllo veterinario e riconosciuto conformemente alla procedura di cui all'articolo 26;

    b) sono identificati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 90/425/CEE.

    I metodi di identificazione degli psittacidi, in particolare di quelli malati, sono determinati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26;

    c) sono muniti di un documento commerciale vistato dal veterinario ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale di origine, al quale l'autorità competente abbia delegato tale responsabilità.

    B. Nell'articolo 2, secondo comma, punto 2, della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (17), le parole «e gli uccelli corridori (ratiti)» sono inserite nella quarta riga dopo le parole «della direttiva 90/539/CEE».

    Nell'articolo 2, secondo comma, punto 1 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e di uova da cova (18), le parole «e gli uccelli corridori (ratiti)» sono inserite dopo le parole «e pernici».

    Articolo 8

    Gli Stati membri si assicurano che le api (Apis melifera) siano oggetto di scambi unicamente se:

    a) provengono da una zona che non sia oggetto di un divieto connesso con il manifestarsi di peste americana.

    La durata del divieto deve essere di almeno 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati e controllati dalla suddetta autorità.

    Conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 e previo parere del comitato scientifico veterinario, i requisiti prescritti per le api (Apis melifera) o requisiti equivalenti possono essere estesi ai calabroni;

    b) sono munite di certificato sanitario conforme al modello che figura all'allegato E, che dovrà essere debitamente completato dall'autorità competente per attestare il rispetto dei requisiti di cui alla lettera a).

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri provvedono affinché i lagomorfi possano formare oggetto di scambi unicamente se:

    a) non provengono da un'azienda in cui è comparsa la rabbia o è stata presunta la presenza di rabbia nel corso dell'ultimo mese o non sono stati in contatto con animali di tale azienda;

    b) provengono da un'azienda nella quale nessun animale presenti segni clinici di mixomatosi.

    2. Gli Stati membri che esigono un certificato sanitario per i movimenti di lagomorfi nel proprio territorio possono prescrivere che gli animali loro destinati siano muniti di un certificato sanitario conforme al modello previsto all'allegato E, completato dell'attestato seguente:

    «Io sottoscritto . . ., certifico che la partita di cui sopra è conforme ai requisiti fissati dall'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE e che all'atto dell'esame gli animali non hanno presentato alcun segno clinico di malattia.»

    Questo attestato deve essere rilasciato dal veterinario ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine, al quale l'autorità competente abbia delegato tale responsabilità e, per gli allevamenti industriali, dal veterinario ufficiale.

    Gli Stati membri che intendano avvalersi di tale facoltà ne informano la Commissione, che deve accertarsi dell'osservanza di quanto prescritto al primo comma.

    3. L'Irlanda e il Regno Unito possono prescrivere la presentazione di un certificato sanitario che attesti l'osservanza di quanto prescritto al paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 10

    1. Gli Stati membri provvedono affinché siano vietati gli scambi di furetti, visoni e volpi che provengono da un'azienda in cui sia stata diagnosticata la rabbia oppure se ne sospetti la presenza negli ultimi sei mesi, oppure sono stati in contatto con animali di tale azienda nella misura in cui non siano soggetti ad un programma di vaccinazione sistematica.

    2. I gatti e i cani possono formare oggetto di scambi, ad esclusione degli scambi tra gli Stati membri di cui al paragrafo 3 se:

    a) qualora si tratti di animali di più di tre mesi:

    - non presentano nel giorno della spedizione dall'azienda alcun segno di malattia, in special modo di malattie contagiose della specie;

    - sono tatuati o muniti di un sistema di riconoscimento «microchip» in base a modalità da precisare secondo la procedura di cui all'articolo 26;

    - sono stati vaccinati contro la rabbia, dopo l'età di tre mesi, con un richiamo annuale o secondo una periodicità autorizzata, per questo vaccino, dallo Stato membro di spedizione, mediante iniezione di un vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica internazionale (norma OMS) misurata conformemente alla prova di attività secondo il metodo descritto dalla farmacopea europea, riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 26.

    La vaccinazione deve essere attestata da un veterinario ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine al quale l'autorità competente abbia delegato tale responsabilità. Il certificato di vaccinazione deve recare il nome del vaccino e il numero della partita (etichetta autoadesiva se possibile);

    - qualora si tratti di cani, sono stati vaccinati contro la malattia di Carré;

    - sono muniti di un passaporto individuale che consenta di identificare chiaramente l'animale e nel quale figurino le date di vaccinazione e/o di un certificato conforme al modello presentato all'allegato E, completato dal seguente attestato che dovrà essere compilato dal veterinario ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine al quale l'autorità competente abbia delegato tale responsabilità:

    «Io sottoscritto . . ., certifico che i gatti/cani di cui al presente certificato soddisfano i requisiti dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b) e paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/65/CEE (a) e provengono da un'azienda in cui nessun caso di rabbia è stato constatato negli ultimi sei mesi.

    (a) Cancellare la dicitura inutile.»;

    b) qualora si tratti di animali di meno di tre mesi:

    - soddisfano i requisiti di cui alla lettera a), primo e quinto trattino;

    - non provengono da un'azienda soggetta a restrizioni per quanto concerne il movimento degli animali per motivi di salute animale;

    - sono nati nell'azienda d'origine e sono rimasti in cattività dalla nascita.

    3. L'immissione sul mercato nel Regno Unito e in Irlanda di cani e gatti non originari di questi due paesi è soggetta, in deroga al paragrafo 2, a decorrere dal 1o luglio 1994, alle seguenti condizioni:

    a) in generale, i cani e i gatti devono:

    i) provenire da un'azienda registrata; la registrazione deve essere sospesa dall'autorità competente qualora le condizioni di cui all'articolo 4 cessino di essere soddisfatte;

    ii) non presentare, il giorno della spedizione dalla suddetta azienda, alcun segno di malattia contagiosa;

    iii) esser muniti di un sistema di identificazione secondo modalità da precisare in base alla procedura di cui all'articolo 26;

    iv) essere nati nell'azienda ed esservi rimasti in cattività dalla nascita, senza contatti con animali selvatici ricettivi alla rabbia;

    v) se si tratta dei cani, essere stati vaccinati contro la malattia di Carré;

    vi) essere trasportati in un mezzo di trasporto riconosciuto a tal fine dall'autorità competente dello Stato membro di spedizione;

    vii) essere muniti di un libretto di vaccinazione individuale che consenta di identificare chiaramente l'animale e la sua origine e nel quale siano riportate le date di vaccinazione, nonché di un certificato conforme a un modello da eloborare secondo la procedura di cui all'articolo 26, che deve essere compilato da un veterinario ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine al quale l'autorità competente abbia delegato tale responsabilità;

    b) inoltre essi devono:

    i) o esser stati vaccinati contro la rabbia dopo l'età di tre mesi e almeno sei mesi prima della spedizione mediante iniezione di un vaccino inattivato, di almeno un'unità antigenica internazionale (norma OMS), misurata conformemente alla prova di attività secondo il metodo descritto dalla farmacopea europea, riconosciuto secondo la procedura di cui all'articolo 26, con richiamo annuale o secondo una periodicità autorizzata, per questo vaccino, dallo Stato membro di spedizione.

    La vaccinazione deve essere attestata da un veterinario ufficiale o dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine al quale l'autorità competente ha delegato tale responsabilità. Il certificato di vaccinazione deve indicare il nome del vaccino e il numero delle partita (etichetta autoadesiva se possibile).

    Inoltre essi devono essere stati sottoposti, dopo una vaccinazione, ad un test sierologico che provi un titolo di anticorpi protettori di almeno 0,5 UI; tale test va effettuato conformemente alle specifiche dell'OMS. Se è effettuato dopo la vaccinazione di base, tale test deve essere eseguito tra il primo e il terzo mese successivi a detta vaccinazione;

    ii) oppure, qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto i), essere condotti sotto controllo verso una stazione di quarantena approvata dallo Stato membro di destinazione per esservi sottoposti ad una quarantena di sei mesi.

    Le normative nazionali applicabili in materia di rabbia rimangono in vigore sino al 1o luglio 1994; tuttavia ciò non influisce sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere tra Stati membri.

    4. L'Irlanda ed il Regno Unito possono inoltre mantenere, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la loro normativa nazionale relativa alla quarantena per tutti i carnivori, primati, pipistrelli e altri animali ricettivi alla rabbia, contemplati dalla presente direttiva, per i quali non è possibile dimostrare che sono nati nell'allevamento d'origine e che sono stati tenuti dalla nascita in cattività; tuttavia, il mantenimento di tali normative non influisce sulla soppressione dei controlli veterinari alle frontiere tra Stati membri.

    5. La decisione 90/638/CEE è modificata come segue:

    1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente trattino:

    «- per quanto riguarda i programmi di lotta contro la rabbia: i criteri indicati nell'allegato III».

    2) È aggiunto il seguente allegato:

    «ALLEGATO III

    Criteri da adottare per i programmi contro la rabbia

    I programmi contro la rabbia devono comprendere almeno:

    a) i criteri di cui ai punti da 1 a 7 dell'allegato I;

    b) informazioni particolareggiate sulla/e regione/i in cui ha luogo l'immunizzazione orale delle volpi e sui relativi limiti naturali. Questa/e regione/i abbraccia/abbracciano almeno 6 000 chilometri quadrati o la totalità del territorio di uno Stato membro e può/possono includere zone limitrofe di paesi terzi;

    c) informazioni particolareggiate sui vaccini proposti, sul sistema di distribuzione, sulla densità e la frequenza del collocamento delle esche;

    d) eventualmente tutti i dettagli, il costo e l'obiettivo delle azioni di conservazione o di tutela della flora e della fauna avviate da organizzazioni volontarie nel territorio contemplato da tali progetti.»

    6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici e ne decide le competenze.

    7. Gli Stati membri si adoperano affinché le spese derivanti dall'applicazione dei test sierologici siano a carico degli importatori.

    8. Il presente articolo, in particolare l'applicazione del test sierologico di cui al paragrafo 3, lettera b), sarà riesaminato in funzione dell'evoluzione della rabbia negli Stati membri anteriormente al 1o gennaio 1997.

    Articolo 11

    1. Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le decisioni da prendere in applicazione degli articoli 21 e 23, formino oggetto di scambi unicamente lo sperma, gli ovuli e gli embrioni che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

    2. Fatti salvi eventuali criteri da rispettare ai fini dell'iscrizione degli equidi nei libri genealogici per determinare razze specifiche, lo sperma delle specie ovina, caprina ed equina deve:

    - essere stato raccolto e trattato ai fini della fecondazione artificiale in una stazione o in un centro riconosciuto, sotto il profilo sanitario, conformemente all'allegato D, capitolo I, oppure in deroga a quanto precede, qualora si tratti di ovini e caprini, in un'azienda che soddisfi i requisiti della direttiva 91/68/CEE;

    - provenire da animali che rispondano alle condizioni stabilite nell'allegato D, capitolo II (ammissione e controllo di routine degli animali);

    - essere stato raccolto, trattato e conservato conformemente alle disposizioni dell'allegato D, capitolo III;

    - essere accompagnato, nel corso della sua spedizione verso un altro Stato membro, da un certificato sanitario conforme ad un modello da definire secondo la procedura di cui all'articolo 26.

    3. Gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina/caprina, suina ed equina devono:

    - essere stati prelevati su donatrici che rispondano alle condizioni fissate nell'allegato D, capitolo IV, da un gruppo di raccolta riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro e trattati in un laboratorio adeguato;

    - essere stati trattati e immagazzinati conformemente alle disposizioni stabilite nell'allegato D, capitolo III;

    - essere accompagnati al momento della spedizione verso un altro Stato membro da un certificato sanitario conforme ad un modello da definire secondo la procedura di cui all'articolo 26.

    Lo sperma utilizzato per la fecondazione delle donatrici deve essere conforme alle disposizioni del paragrafo 2 per gli ovini, i caprini e gli equidi e alle disposizioni della direttiva 90/429/CEE per i suini. Eventuali garanzie supplementari potranno essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 26.

    4. Entro il 31 dicembre 1997 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del presente articolo, eventualmente corredata di proposte adeguate, tenuto conto in particolare degli sviluppi scientifici e tecnologici.

    Articolo 12

    1. Le norme di controllo previste dalla direttiva 90/425/CEE sono applicabili, specialmente per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui alla presente direttiva, accompagnati da un certificato sanitario. Gli altri animali devono provenire da aziende conformi ai principi di cui alla presente direttiva per quanto concerne i controlli da effettuare all'origine e a destinazione.

    2. L'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE si applica agli animali, allo sperma, agli ovuli e agli embrioni di cui alla presente direttiva.

    3. Ai fini degli scambi le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 90/425/CEE sono estese agli esercizi commerciali che detengano in modo permanente o a titolo occassionale gli animali di cui agli articoli 7, 9 e 10.

    4. L'informazione riguardante il luogo di destinazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/425/CEE per gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, che sono accompagnati da un certificato sanitario, conformemente alla presente direttiva, deve avvenire mediante il sistema ANIMO.

    5. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente direttiva, l'autorità competente, qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni della presente direttiva o dubiti della salute degli animali o della qualità dello sperma, degli ovuli e degli embrioni, di cui all'articolo 1, procede a tutti i controlli che ritenga opportuni.

    6. Gli Stati membri adottano le adeguate misure amministrative o penali per comminare sanzioni contro qualsiasi infrazione della presente direttiva, in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo degli animali di cui all'articolo 1, che l'identificazione degli animali o la bollatura dello sperma, degli ovuli e degli embrioni in questione non sono conformi alla presente direttiva, o che animali e prodotti non sono stati presentati ai controlli previsti dalla presente direttiva.

    Articolo 13

    1. Gli scambi di animali di specie sensibili alle malattie di cui all'allegato A, o alle malattie di cui all'allegato B, nel caso in cui lo Stato membro di destinazione benefici di garanzie previste agli articoli 14 e 15, nonché gli scambi di sperma, ovuli o embrioni di detti animali, a partire da o verso organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C, sono subordinati alla presentazione di un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E. Detto documento, che va completato dal veterinario responsabile dell'organismo, dell'istituto o del centro di origine, deve precisare che gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli embrioni provengono da un organismo, istituto o centro riconosciuti conformemente all'allegato C e deve accompagnare gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli embrioni nel trasporto.

    2. a) Per ottenere lo status di organismo, istituto o centro riconosciuto, riguardo alle malattie che devono essere dichiarate, gli organismi, istituti o centri devono presentare all'autorità competente dello Stato membro tutti i documenti giustificativi pertinenti ai requisiti di cui all'allegato C.

    b) Dopo aver ricevuto il fascicolo concernente la domanda di riconoscimento o di rinnovo del riconoscimento, l'autorità competente la esamina alla luce delle informazioni che esso contiene e, se del caso, dei risultati dei controlli effettuati in loco.

    c) L'autorità competente ritira il riconoscimento in conformità dell'allegato C, paragrafo 3.

    d) Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli organismi, istituti o centri riconosciuti, nonché qualsiasi modifica di tale elenco. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

    Articolo 14

    1. Lo Stato membro che stabilisca o abbia stabilito - direttamente o tramite gli allevatori - un programma facoltativo o obbligatorio di lotta o di sorveglianza nei confronti di una delle malattie di cui all'allegato B, può sottoporre detto programma alla Commissione, precisando in particolare:

    - la situazione della malattia nel proprio territorio;

    - il carattere obbligatorio della notifica della malattia;

    - la giustificazione del programma, tenuto conto dell'importanza della malattia, e relativi vantaggi sul piano del rapporto costo/beneficio;

    - la zona geografica in cui il programma deve essere applicato;

    - lo status da applicare alle aziende, i requisiti richiesti per ciascuna specie per l'inserimento nell'allevamento e le procedure per i test;

    - le procedure di controllo del programma, compreso il grado di associazione degli allevatori all'applicazione del programma di lotta o di sorveglianza;

    - le eventuali conseguenze della perdita di status dell'azienda, qualunque sia il motivo;

    - le misure da prendere in caso di risultati positivi constatati al momento dei controlli effettuati conformemente al programma;

    - la non discriminazione tra gli scambi nel territorio dello Stato membro interessato e gli scambi intracomunitari.

    2. La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. I programmi possono essere approvati secondo la procedura prevista all'articolo 26, nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1. Secondo la stessa procedura, contemporaneamente, o al più tardi tre mesi dopo che i programmi siano stati approvati, vengono precisate garanzie complementari generali o limitate esigibili negli scambi. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale.

    3. I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura prevista all'articolo 26. Secondo la medesima procedura può essere apportata una modifica alle garanzie di cui al paragrafo 2.

    Articolo 15

    1. Uno Stato membro che si ritenga totalmente o parzialmente indenne da una delle malattie di cui all'allegato B, cui sono sensibili gli animali contemplati dalla presente direttiva, sottopone alla Commissione le opportune giustificazioni. Esso precisa, in particolare:

    - la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa nel proprio territorio;

    - i risultati dei test di controllo basati su una ricerca sierologica, microbiologica, patologica ed epidemiologica;

    - da quanto tempo è prescritta la denuncia della malattia alle autorità competenti;

    - la durata del controllo effettuato;

    - eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;

    - le norme che consentono di controllare l'assenza della malattia.

    2. La Commissione, esaminate le giustificazioni di cui al paragrafo 1, presenta al comitato veterinario permanente una decisione di approvazione o di rifiuto del programma presentato dallo Stato membro. Qualora il programma venga accettato, le garanzie complementari generali o limitate esigibili negli scambi sono precisate secondo la procedura prevista dall'articolo 26. Tali garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle applicate dallo Stato membro nell'ambito nazionale.

    In attesa di tale decisione, lo Stato membro interessato può mantenere negli scambi i requisiti pertinenti necessari al mantenimento del suo statuto.

    3. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione qualsiasi modifica delle giustificazioni relative alla malattia menzionate al paragrafo 1. Alla luce delle informazioni comunicate, le garanzie definite conformemente al paragrafo 2 possono essere modificate o soppresse secondo la procedura prevista all'articolo 26.

    CAPITOLO III Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunità

    Articolo 16

    Le condizioni applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni contemplati dalla presente direttiva devono essere almeno equivalente a quelle previste al capitolo II.

    Articolo 17

    1. Per garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 16 si applicano le disposizioni dei paragrafi che seguono.

    2. Gli animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di cui all'articolo 11 possono formare oggetto di importazioni nella Comunità soltanto se:

    a) provengono da un paese terzo compreso in un elenco da redigere conformemente al paragrafo 3, lettera a);

    b) sono accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un modello che sarà elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 26 e firmato dall'autorità competente del paese esportatore che attesti che detti animali, sperma, ovuli o embrioni soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie equivalenti di cui al paragrafo 4 o provengono da centri, organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che offrono dette garanzie.

    3. Secondo la procedura di cui all'articolo 26 sono stabiliti:

    a) fatto salvo l'elenco di cui all'articolo 6, parte A, punto 1), lettera e), l'elenco provvisorio dei paesi terzi o di parti di essi in grado di offrire agli Stati membri e alla Commissione, anteriormente alla data prevista all'articolo 29, garanzie equivalenti a quelle previste al capitolo II, nonché l'elenco dei centri di raccolta per i quali sono in grado di fornire tali garanzie.

    Detto elenco provvisorio è compilato in base agli elenchi degli stabilimenti riconosciuti e ispezionati dalle autorità competenti dopo che la Commissione si e preventivamente accertata della conformità di detti stabilimenti ai principi e alle norme generali contenuti nella presente direttiva;

    b) l'aggiornamento di questo elenco in base ai controlli di cui al paragrafo 4;

    c) le condizioni specifiche di polizia sanitaria - in particolare quelle intese a proteggere la Comunità da talune malattie esotiche - o garanzie equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva.

    Le condizioni specifiche e le garanzie equivalenti fissate per i paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelle previste al capitolo II.

    4. Possono essere compresi nell'elenco di cui al paragrafo 3 solo i paesi terzi o parti dei paesi terzi:

    a) in provenienza dai quali non siano vietate le importazioni:

    - in ragione dell'assenza delle malattie di cui all'allegato A, o di qualsiasi altra malattia esotica nella Comunità;

    - in applicazione degli articoli 6, 7 e 14 della direttiva 72/462/CEE e dell'articolo 17 delle direttive 91/495/CEE e 71/118/CEE (19) oppure, trattandosi degli altri animali oggetto della presente direttiva, in seguito ad una decisione presa conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 tenendo conto della loro situazione sanitaria;

    b) che, tenuto conto della legislazione e dell'organizzazione del loro servizio veterinario e dei loro servizi ispettivi, dei poteri attribuiti a tali servizi e della sorveglianza a cui sono sottoposti, sono stati riconosciuti idonei, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE, a garantire l'applicazione della normativa nazionale vigente;

    c) il cui servizio veterinario è in grado di garantire l'osservanza di norme sanitarie almenoequivalenti a quelle previste dal capitolo II.

    5. Esperti della Commissione e degli Stati membri effettuano controlli sul posto per accertare se le garanzie offerte dal paese terzo in merito alle condizioni di produzione e di commercializzazione possono considerarsi equivalenti a quelle applicate nella Comunità.

    Gli esperti degli Stati membri cui sono affidati questi controlli vengono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

    I controlli sono svolti per conto della Comunità, che si assume l'onere delle relative spese.

    6. In attesa dei controlli di cui al paragrafo 5, restano applicabili le disposizioni nazionali in materia di ispezione nei paesi terzi sempreché, in sede di comitato veterinario permanente, si forniscano informazioni sulle inadempienze alle garanzie di cui al paragrafo 3 accertate nel corso delle ispezioni.

    Articolo 18

    1. Gli Stati membri provvedono affinché gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni oggetto della presente direttiva siano importati nella Comunità soltanto se:

    - sono accompagnati da un certificato rilasciato dal veterinario ufficiale.

    Il modello del certificato è stabilito, a seconda delle specie, conformemente alla procedura di cui all'articolo 26;

    - hanno soddisfatto i controlli previsti dalle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE (20);

    - sono stati sottoposti, prima dell'imbarco verso il territorio della Comunità, ad un controllo eseguito da un veterinario ufficiale inteso ad assicurare che le condizioni di trasporto di cui alla direttiva 91/628/CEE (21) siano rispettate, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo;

    - sono oggetto, trattandosi degli animali di cui agli articoli da 5 a 10, di una quarantena prima dell'importazione, secondo modalità da fissare con la procedura di cui all'articolo 26.

    2. In attesa di stabilire le modalità di applicazione del presente articolo le norme nazionali applicabili alle importazioni provenienti da un paese terzo, per il quale non siano stati decisi requisiti a livello comunitario, restano applicabili nella misura in cui non siano più favorevoli di quelle previste al capitolo II.

    Articolo 19

    Sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 26:

    a) le condizioni specifiche di polizia sanitaria, segnatamente all'importazione nella Comunità, la natura ed il contenuto dei documenti d'accompagnamento per gli animali destinati a zoo, circhi, parchi di divertimenti, laboratori di sperimentazione, secondo le specie;

    b) garanzie aggiuntive a quelle previste per le diverse specie di animali oggetto della presente direttiva per proteggere le specie comunitarie in questione.

    Articolo 20

    I principi e le norme previsti dalla direttiva 90/675/CEE sono applicabili, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da riservare ai controlli che devono essere effettuati dagli Stati membri e le misure di salvaguardia da attuare.

    In attesa dell'attuazione delle decisioni di cui all'articolo 8, punto 3 ed all'articolo 30 della direttiva 91/496/CEE e fatta salva l'osservanza dei principi e delle norme di cui al primo comma del presente articolo, le pertinenti modalità nazionali di applicazione dell'articolo 8, punti 1 e 2, di detta direttiva rimangono applicabili.

    CAPITOLO IV Disposizioni comuni e finali

    Articolo 21

    Gli eventuali modelli di certificati utilizzabili per gli scambi nonché le condizioni di polizia sanitaria cui devono soddisfare gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni diversi da quelli di cui agli articoli da 5 a 11 per poter essere oggetto di scambi sono fissati, qualora necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

    Articolo 22

    Gli allegati sono modificati, qualora necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 26.

    Articolo 23

    Conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, all'occorrenza in deroga all'articolo 6, parte A, punto 1, lettera e) e al capitolo II, possono essere stabilite condizioni specifiche per la circolazione degli animali al seguito di circhi e fiere e gli scambi di animali, sperma, ovuli e embrioni destinati a zoo.

    Articolo 24

    1. Gli Stati membri sono autorizzati a subordinare l'introduzione nel loro territorio degli animali (compresi gli uccelli da voliera) e dello sperma, degli ovuli e degli embrioni oggetto della presente direttiva che abbiano transitato attraverso il territorio di un paese terzo, alla presentazione di un certificato sanitario che attesti l'osservanza dei requisiti previsti dalla presente direttiva.

    2. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1 ne informano la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente.

    Articolo 25

    All'allegato A della direttiva 90/425/CEE è aggiunta la seguente frase:

    «Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54).»

    Articolo 26

    Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito dalla decisione 68/361/CEE (22), decide conformemente alle regole stabilite dall'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

    Articolo 27

    Gli Stati membri che attuano un regime alternativo di controllo, che comporti garanzie equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva per i movimenti nel loro territorio di animali, sperma, ovuli ed embrioni da essa contemplati, possono accordarsi reciprocamente deroghe per quanto riguarda l'articolo 6, parte A, punto 1, lettera f), l'articolo 8, lettera b) e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d).

    Articolo 28

    Secondo la procedura prevista all'articolo 26 possono essere adottate per un periodo di tre anni le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime previsto dalla presente direttiva.

    Articolo 29

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    3. La fissazione del 1o gennaio 1994 quale termine ultimo per il recepimento nella legislazione nazionale lascia impregiudicata la soppressione dei controlli veterinari alle frontiere prevista nelle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

    Articolo 30

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. GUMMER

    (1) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 57, e GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 102.(2) GU n. C 38 del 19. 2. 1990, pag. 134, e GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 263.(3) GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 47, e GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 25.(4) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/90 (GU n. L 29 del 31. 1. 1990, pag. 1).(5) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/499/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 107).(6) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 90/423/CEE (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13).(7) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).(8) Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).(9) Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).(10) Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1).(11) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1).(12) Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1).(13) Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15).(14) Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1989, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 87/486/CEE (GU. n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 21).(15) Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69).(16) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41.(17) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.(18) Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23). Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48).(19) Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (Gu n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).(20) Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).(21) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

    ALLEGATO A

    MALATTIE SOGGETTE A DENUNCIA NELL'AMBITO DELLA PRESENTE DIRETTIVA (a)

    Malattie

    Specie in questione

    Newcastle, Influenza aviaria

    Uccelli

    Psittacosi

    Psittacidi

    Peste americana

    Api

    Afta epizootica

    Ruminanti

    Brucellosi (Brucella ssp.)

    Tubercolosi

    Peste suina classica

    Suini

    Peste suina africana

    Afta epizootica

    Rabbia (b)

    Tutte le specie sensibili

    (a) Fatte salve le malattie soggette a dichiarazione obbligatoria di cui all'allegato I della direttiva 82/894/CEE.

    (b) Conformemente all'articolo 2 della direttiva 89/455/CEE.

    ALLEGATO B

    ELENCO DELLE MALATTIE PER LE QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI PROGRAMMI NAZIONALI IN VIRTÙ DELLA PRESENTE DIRETTIVA Visoni

    Enterite virale

    Malattia aleutina

    Api

    Peste europea

    Varroasi e acariasi

    Scimmie e felini

    Tubercolosi

    Ruminanti

    Tubercolosi

    Lagomorfi

    Mixomatosi

    Malattie virali ed emorragiche

    Tularemia

    ALLEGATO C

    CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI, ISTITUTI O CENTRI 1. Per essere ufficialmente riconosciuti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della presente direttiva, l'organismo, istituto o centro quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), deve:

    a) essere delimitato con esattezza ed essere separato dall'ambiente circostante;

    b) essere situato a ragionevole distanza da imprese agricole il cui status sanitario possa essere minacciato dalla presenza dell'organismo, istituto o centro riconosciuto;

    c) essere posto sotto la responsabilità di un veterinario (¹) che assume la sorveglianza degli animali che debbono poter essere catturati, rinchiusi o ingabbiati in qualsiasi momento;

    d) disporre di un adeguato locale per la quarantena;

    e) disporre di uno o più locali appropriati per praticare la necroscopia;

    f) essere indenne dalle malattie di cui all'allegato A e, per quanto concerne le malattie oggetto, nel paese interessato, di un programma conformemente all'articolo 14, essere indenne dalle malattie di cui all'allegato B;

    g) tenere aggiornati registri in cui sia indicato quanto segue:

    - il numero di animali di ogni specie presenti nell'azienda, con menzione della loro età;

    - il numero di animali giunti nell'azienda o che l'abbiano lasciata, nonché i dati relativi al trasporto e allo stato di salute degli animali;

    - le constatazioni effettuate durante la quarantena;

    - il risultato degli esami periodici degli escrementi;

    - il risultato degli esami sanguigni o di qualsiasi altro procedimento diagnostico;

    - i casi di malattia ed eventualmente la terapia utilizzata;

    - il risultato delle dissezioni di tutti gli animali deceduti nell'azienda, compresi gli animali nati morti;

    h) disporre di strumenti che permettano di rimuovere in modo adeguato gli animali morti per malattia;

    i) essere controllato da un veterinario ufficiale, che dovrà effettuare almeno due controlli sanitari all'anno.

    Il controllo sanitario deve comportare come minimo:

    - un'ispezione di tutti gli animali che si trovano nell'azienda;

    - un prelievo di campioni rappresentativi sulle specie sensibili alle malattie di cui agli allegati A e B (²) o la ricerca di dette malattie con altri metodi. I campioni debbono essere analizzati da un laboratorio autorizzato che verifica se essi contengono gli agenti delle malattie indicate per ciascuna specie elencata nell'allegato A. Il prelievo dei campioni può essere ripartito su tutto l'anno.

    Il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati all'atto dei controlli sanitari deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti patogeni in questione;

    - l'esame dei registri che debbono obbligatoriamente essere tenuti.

    2. Il riconoscimento è confermato se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

    a) gli animali introdotti nell'azienda devono provenire da un altro centro, istituto o organismo riconosciuto;

    b) gli animali di cui alla direttiva 64/432/CEE presenti in un centro, istituto od organismo riconosciuto possono uscirne solo sotto controllo ufficiale;

    c) deve essere effettuato due volte all'anno un controllo sanitario dell'organismo, istituto o centro riconosciuto, in conformità del punto 1, lettera h) del presente allegato;

    d) il risultato dell'analisi, effettuata in laboratorio, dei campioni prelevati deve essere negativo per quanto riguarda gli agenti delle malattie di cui agli allegati A e B (²);

    (¹) Responsabili dell'osservanza quotidiana dei requisiti di polizia sanitaria contemplati nella presente direttiva.

    (²) Qualora una di queste malattie sia soggetta a denuncia nello Stato membro interessato.

    e) qualsiasi decesso sospetto o la presenza di qualunque altro sintomo che faccia supporre che gli animali hanno contratto una o più delle malattie di cui agli allegati A e B (¹) deve essere denunciato senza indugio all'autorità competente.

    3. Il riconoscimento è sospeso, ripristinato o ritirato alle seguenti condizioni:

    a) nel caso di una dichiarazione di cui al punto 2, lettera d), del presente allegato, l'autorità competente sospende temporaneamente il riconoscimento del centro, istituto od organismo riconosciuto;

    b) un campione prelevato sull'animale sospetto è inviato al laboratorio riconosciuto che esamina se sono presenti gli agenti patogeni in questione. Il risultato dell'analisi è immediatamente comunicato all'autorità competente;

    c) quando l'autorità competente viene informata dei sospetti relativi alla presenza di una delle malattie di cui agli allegati A e B (¹) essa agisce, per quanto riguarda l'analisi di laboratorio, l'esame epizooziologico, la lotta contro la malattia e la sospensione del riconoscimento, come se la malattia si fosse effettivamente manifestata conformemente alle direttive che disciplinano in questo settore la lotta contro le malattie, nonché il commercio degli animali;

    d) quando il risultato dell'analisi è negativo per quanto attiene agli agenti patogeni in questione, l'autorità competente ripristina il riconoscimento;

    e) all'organismo, istituto o centro è rinnovato il riconoscimento soltanto se, in seguito all'eradicazione dei focolai d'infezione, sono nuovamente soddisfatte le condizioni di cui al punto 1 del presente allegato, ad eccezione di quella indicata alla lettera f);

    f) l'autorità competente informa la Commissione in merito alla sospensione, al ripristino o al ritiro del riconoscimento.

    (¹) Qualora una di queste malattie sia soggetta a denuncia nello Stato membro interessato.

    ALLEGATO D

    CAPITOLO I I. Condizioni per il riconoscimento dei centri e delle stazioni di raccolta dello sperma

    Le stazioni e i centri di raccolta dello sperma devono:

    1) essere posti sotto la sorveglianza di un veterinario considerato responsabile del centro,

    2) disporre di locali distinti e materialmente separati per:

    - la stabulazione degli animali, con possibilità di isolamento,

    - la raccolta dello sperma,

    - la pulizia e la disinfezione delle attrezzature,

    - il trattamento dello sperma,

    - l'immagazzinamento dello sperma;

    3) essere costruiti od isolati in modo da evitare qualsiasi contatto col bestiame che si trovi al di fuori di essi;

    4) essere costruiti in modo che i locali di cui al punto 2 possano essere facilmente puliti e disinfettati.

    II. Condizioni relative alla sorveglianza, delle stazioni e dei centri di raccolta dello sperma

    Le stazioni e i centri di raccolta devono:

    1) essere sorvegliati in modo che in essi siano ospitati soltanto animali di cui deve essere raccolto lo sperma. Tuttavia possono esservi ospitati altri animali domestici, purché soddisfino le condizioni generali previste in appresso;

    2) essere sorvegliati ai fini della tenuta di un registro che permetta di conoscere:

    - l'identificazione degli animali presenti nel centro,

    - gli eventuali movimenti (entrate e uscite) degli animali,

    - i controlli sanitari effettuati,

    - l'anamnesi,

    - la destinazione dello sperma,

    - le modalità di immagazzinamento dello sperma;

    3) essere ispezionati almeno due volte all'anno da un veterinario ufficiale che verifica il rispetto delle condizioni di riconoscimento e sorveglianza;

    4) disporre di personale competente e adeguatamente addestrato alle tecniche di disinfezione e alle tecniche igieniche per la prevenzione della propagazione delle malattie;

    5) essere soggetti ad appropriata sorveglianza, tale da assicurare che:

    - la raccolta, il trattamento e l'immagazzinamento dello sperma possano aver luogo soltanto negli appositi locali;

    - ogni strumento che venga a contatto con lo sperma o con l'animale donatore durante la raccolta e il trattamento sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima di ogni impiego;

    - qualsiasi recipiente destinato all'immagazzinamento e al trasporto dello sperma sia opportunamente disinfettato o sterilizzato prima dell'inizio di ogni riempimento;

    6) provvedere affinché siano utilizzati:

    - prodotti di origine animale per il trattamento dello sperma (additivo o diluente) che non presentino alcun rischio per la salute o siano stati trattati prima dell'uso in maniera da impedire tale rischio;

    - un agente criogeno che non sia stato adoperato in precedenza per altri prodotti di origine animale;

    7) garantire un'adeguata identificazione di ogni dose di sperma che permetta di determinare la data di raccolta, la razza e l'identificazione dell'animale donatore, nonché il nome del centro riconosciuto che ha provveduto alla raccolta.

    CAPITOLO II Condizioni applicabili nei centri e nelle stazioni di raccolta

    Condizioni relative all'ammissione dei maschi donatori

    A. STALLONI

    Possono essere destinati alla raccolta di sperma solo gli stalloni che, secondo il veterinario ufficiale:

    1) godano di buona salute al momento della raccolta;

    2) soddisfino le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e provengano da aziende che soddisfano dette condizioni;

    3) siano stati sottoposti nei 60 giorni precedenti la prima raccolta, con risultato negativo, ai seguenti esami:

    a) per la ricerca dell'anemia infettiva degli equidi, ad una reazione di immunodiffusione su gel diagar, detta «test di Coggins»;

    b) per la ricerca dell'arterite virale, ad una prova di sieroneutralizzazione (diluizioni < ¹/4), completata, in caso di risultato positivo, da un esame virologico sulla quantità totale di sperma con risultato negativo;

    c) per la ricerca della metrite contagiosa degli equidi mediante isolamento del germe Taylorella equigenitalis, almeno ad un controllo effettuato su prelievi al livello della fossetta navicolare e su prelievi di liquido preeiaculatorio.

    I risultati di queste ricerche devono essere certificati da un laboratorio riconosciuto dall'autorità competente.

    Nel corso del periodo di cui al primo capoverso del punto 3 e durante il periodo di raccolta gli stalloni non possono essere ammessi alla monta naturale.

    B. OVINI E CAPRINI

    1. Possono essere destinati alla raccolta di sperma solo gli ovini e i caprini dei centri, delle stazioni o aziende che, secondo il veterinario ufficiale:

    a) godano di buona salute il giorno della raccolta;

    b) soddisfino le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 91/68/CEE concernente gli scambi intracomunitari.

    I donatori saranno inoltre sottoposti nei trenta giorni precedenti la raccolta, con risultato negativo, a:

    - un test per la ricerca della brucellosi (Brucella melitensis), conformemente all'allegato C della direttiva 91/68/CEE;

    - un test per la ricerca dell'epididimita contagiosa dell'ariete (Brucella ovis), conformemente all'allegato D della direttiva 91/68/CEE;

    - un test di isolamento del virus del «Border disease»;

    c) siano stati sottoposti ai test o controlli pertinenti volti a garantire l'osservanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

    2. Gli esami di cui al punto 1 devono essere effettuati presso un laboratorio riconosciuto dallo Stato membro.

    C. Se uno degli esami di cui ai punti A e B risulta positivo, l'animale deve essere isolato e il suo sperma raccolto successivamente alla data dell'ultimo esame negativo non può essere commercializzato. Si opera in modo analogo per lo sperma degli altri animali presenti nell'azienda o nella stazione di raccolta a decorrere dalla data alla quale è stato effettuato l'esame con esito positivo. Gli scambi potranno riprendere solo quando sarà stata ristabilita la situazione sanitaria.

    CAPITOLO III Condizioni relative allo sperma, agli ovuli e agli embrioni

    Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere stati raccolti, trattati, lavati e conservati con un prodotto biologico esente da microorganismi vivi, conformemente ai seguenti principi:

    a) il lavaggio degli ovuli e degli embrioni dev'essere effettuato conformemente all'articolo 11, paragrafo 3 della presente direttiva. La loro zona pellucida dev'essere intatta prima e dopo il lavaggio. Soltanto gli ovuli e gli embrioni provenienti da una stessa donatrice potranno essere lavati contemporaneamente. Dopo il lavaggio la zona pellucida di ogni ovulo o embrione dev'essere esaminata su tutta la superficie mediante ingrandimento di almeno 50 volte ed essere certificata intatta ed esente da qualsiasi corpo estraneo aderente;

    b) i mezzi e le soluzioni utilizzati per la raccolta, il congelamento e la conservazione degli ovuli e degli embrioni devono essere sterilizzati secondo metodi riconosciuti, conformi all'articolo 11, paragrafo 3, e manipolati in modo da restare sterili. Al mezzo di raccolta, di lavaggio e di conservazione possono essere aggiunti antibiotici seguendo modalità da stabilire, secondo la procedura di cui all'articolo 26;

    c) tutto il materiale utilizzato per la raccolta, la manipolazione, il lavaggio, il congelamento e la conservazione degli ovuli o embrioni dev'essere sterilizzato prima dell'uso;

    d) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere stati sottoposti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 ad esami complementari da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 26, relativi in particolare ai liquidi di raccolta o di lavaggio e volti a determinare l'assenza di germi patogeni;

    e) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere conservati in recipienti sterili (ampolle, fiale debitamente identificate seguendo un metodo da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 26) che devono:

    - contenere solo prodotti provenienti da uno stesso donatore o da una stessa donatrice,

    - essere sigillati al momento del congelamento in alcole o azoto liquido fresco ad etichettati

    ed essere posti in contenitori sterilizzati di azoto liquido che non presentino alcun rischio di contaminazione dei prodotti;

    f) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo minimo di trenta giorni prima della spedizione;

    g) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere trasportati in recipienti precedentemente puliti, disinfettati o sterilizzati prima di ogni riempimento.

    CAPITOLO IV Femmine donatrici

    Possono essere destinate alla raccolta di embrioni o di ovuli solo le femmine che, a giudizio del veterinario ufficiale, soddisfano, in base alla specie in questione, le condizioni di cui alle pertinenti direttive in materia di scambi intracomunitari di animali vivi d'allevamento e da produzione, cioè alla direttiva 64/432/CEE per i suini, alla direttiva 90/426/CEE per gli equidi e alla direttiva 91/68/CEE per gli ovini/caprini e provengono da mandrie che soddisfano dette condizioni.

    ALLEGATO E

    CERTIFICATO

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