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Document 31987L0372

Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

GU L 196 del 17.7.1987, p. 85–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/372/oj

31987L0372

Direttiva 87/372/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 17/07/1987 pag. 0085 - 0086
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 16 pag. 0151
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 16 pag. 0151


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

(87/372/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la raccomandazione 84/549/CEE (3) prevede l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione devono essere sfruttate a pieno ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che i servizi di radiotelefonia mobile sono l'unico mezzo esistente per mettersi in contatto con gli utenti in movimento e rappresentano il sistema più efficace per collegare tali utenti alle reti pubbliche di telecomunicazione;

considerando che la radiotelefonia mobile dipende dall'assegnazione e disponibilità di bande di frequenza in grado di consentire la trasmissione e la ricezione delle informazioni tra stazioni base fisse e stazioni mobili;

considerando che le frequenze e i sistemi di radiotelefonia mobile terrestre attualmente impiegati nella Comunità sono oltremodo divergenti e non consentono agli utenti in movimento in tutta la Comunità, comprese le acque interne e costiere, su veicoli, barche, treni o a piedi di sfruttare i vantaggi offerti da servizi e mercati a livello europeo;

considerando che il passaggio alla seconda generazione di sistemi digitali cellulari di radiotelefonia mobile fornirà un'occasione unica per l'introduzione delle radiocomunicazioni mobili a livello realmente paneuropeo;

considerando che la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha raccomandato di assegnare a tale sistema le bande di frequenza 890-915 e 935-960 MHz in conformità dei regolamenti radio con i quali l'unione inernazionale delle telecomunicazioni (ITU) assegna tali frequenze anche ai servizi di radiotelefonia mobile;

considerando che in alcuni Stati membri parte di tali bande di frequenza viene utilizzata o destinata all'uso per sistemi provvisori e altri servizi radio;

considerando che la progressiva disponibilità dell'intera gamma di frequenze indicate in precedenza sarà indispensabile per la creazione di un vero e proprio servizio paneuropeo di radiotelefonia mobile;

considerando che l'applicazione della raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (4), con l'obiettivo di lanciare un sistema paneuropeo entro il 1991, consentirà di definire rapidamente le specifiche di percorso delle radiocomunicazioni;

considerando che, in base all'attuale evoluzione della tecnologia e del mercato, sembra realistico che le bande di frequenza 890-915 e 935-960 MHz possano essere esclusivamente occupate dal sistema paneuropeo entro un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 1991;

considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni (5) consentirà di definire al più presto le specifiche comuni di conformità per il servizio digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile;

considerando che la relazione sul servizio pubblico di radiotelefonia mobile, redatta dal Gruppo di analisi e previsioni (GAP) per il Gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T), ha richiamato l'attenzione sulla necessità di disporre di una gamma adeguata di frequenza quale requisito essenziale per il servizio digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile;

considerando che sono stati espressi pareri favorevoli su tale relazione da parte delle amministrazioni delle telecomunicazioni, della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e dei costruttori di apparecchiature per telecomunicazioni negli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono a che entro il 1o gennaio 1991 le bande di frequenza 905-914 MHz e 950-959 MHz o parti equivalenti delle stesse indicate al paragrafo 2 siano riservate esclusivamente (1) a un servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile.

2. Gli Stati membri provvedono a redigere i programmi atti a consentire al servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile di occupare il più rapidamente possibile l'intera banda di frequenze 890-915 e 935-960 MHz sulla base della domanda commerciale.

Articolo 2

Entro la fine del 1996 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva, per servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre si intende un servizio pubblico di radiotelefonia cellulare fornito in ciascuno degli Stati membri secondo una specifica comune che, in particolare, prevede che tutti i segnali vocali siano codificati sotto forma di numeri binari prima della trasmissione radio e permette agli utenti che beneficiano di un servizio in uno Stato membro di accedere anche al servizio esistente in un altro Stato membro.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica (2). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO

(1) GU n. C 69 del 17. 3. 1987, pag. 9.

(2) GU n. C 125 dell'11. 5. 1987, pag. 159.

(3) GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

(4) Vedi pagina 81 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

(1) Ad eccezione dell'utilizzazione di queste frequenze per collegamenti da punto a punto esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui questi non interferiscano con il servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile e non ne impediscano l'introduzione o l'estensione.

(2) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 26 giugno 1987.

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