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Document 31986R3818

Regolamento (CEE) n. 3818/86 della Commissione del 15 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

GU L 355 del 16.12.1986, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/3818/oj

31986R3818

Regolamento (CEE) n. 3818/86 della Commissione del 15 dicembre 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 16/12/1986 pag. 0024 - 0025


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3818/86 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5 e l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che le restituzioni all'esportazione per taluni alimenti composti a base di cereali destinati allo Yemen del Nord sono state fissate ad un livello superiore a quello valido per le altre destinazioni;

considerando che, in conseguenza di tale misura temporanea, era necessario ridurre il periodo di validità dei titoli di esportazione per tali prodotti a trenta giorni per evitare perturbazioni sul mercato di esportazione in questione e scoraggiare operazioni speculative a lungo termine; che tuttavia l'esperienza ha dimostrato che un periodo di validità di sessanta giorni risulterebbe più appropriato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (3) è modificato come segue:

La tabella A che figura nell'allegato II è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

DURATA DI VALIDITÀ DEI TITOLI DI ESPORTAZIONE

A. Settore dei cereali

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione dei prodotti // Durata di validità // // // // 10.01 B I 10.02 10.03 10.04 10.05 B 10.07 10.01 B II // Frumento tenero e frumento segalato Segala Orzo Avena Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Grano saraceno, miglio, scagliola e sorgo; altri cereali Frumento duro Altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 (1) // Fino allo scadere del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo // // // // 11.02 A I a) // Semole e semolini di frumento duro // Fino allo scadere del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo // // //

(1) Per quanto riguarda i prodotti classificati nella sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune destinati all'esportazione nello Yemen del Nord il periodo di validità è di 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio del titolo ».

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