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Document 31984R1994

Regolamento (CEE) n. 1994/84 della Commissione del 12 luglio 1984 recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, nonché modifica di vari regolamenti che stabiliscono le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione

GU L 186 del 13.7.1984, p. 17–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1995; abrog. impl. da 31995R2543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1994/oj

31984R1994

Regolamento (CEE) n. 1994/84 della Commissione del 12 luglio 1984 recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, nonché modifica di vari regolamenti che stabiliscono le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 13/07/1984 pag. 0017 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0210
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0138
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0210
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0138


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1994/84 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1984

recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, nonché modifica di vari regolamenti che stabiliscono le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom), n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (3), se l'ultimo giorno di un periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina allo spirare del giorno lavorativo successivo; che, in virtù di tale disposizione, il periodo di utilizzazione dei titoli viene in alcuni casi prolungato; che la misura in causa, intesa a facilitare gli scambi non deve aver per effetto di modificare le condizioni economiche delle operazioni d'importazione o di esportazione; che occorre conseguentemente aggiungere una disposizione all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2666/82 (5);

considerando che, ai fini della corretta gestione del regime dei titoli, è opportuno disporre che in un titolo possa essere indicato un solo quantitativo;

considerando che l'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 contiene disposizioni particolari applicabili ai titoli di esportazione chiesti nell'ambito di una gara indetta in un paese terzo importatore; che è opportuno precisare le disposizioni in causa tenendo conto dell'esperienza acquisita;

considerando che in alcuni settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati soltanto dopo un periodo di riflessione; che tale periodo deve consentire di valutare la situazione del mercato e di sospendere se del caso, ove sussistano difficoltà, la fissazione anticipata per le domande pendenti, il che comporta il rigetto delle domande stesse; che occorre precisare che la possibilità di sospensione concerne anche i titoli chiesti nell'ambito dell'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 e che, decorso il periodo di riflessione, la domanda di titolo non può più essere colpita da una nuova misura di sospensione;

considerando che le modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 3183/80 rendono necessarie alcune modifiche dei regolamenti recanti modalità particolari di applicazione del regime dei titoli nei vari settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che occorre modificare conseguentemente i regolamenti seguenti:

- regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 710/81 (7);

- regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1816/83 (9);

- regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/84 (11);

- regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di

fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3512/83 (2);

- regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del pollame e delle uova (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/84 (4);

- regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione, del 29 giugno 1983, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato e deroga al regolamento (CEE) n. 2730/79 per quanto riguarda il pagamento della restituzione per il burro (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3183/80 è modificato come segue:

1) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

« 6. Se, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71, un titolo comportante fissazione anticipata del prelievo o della restituzione è utilizzato il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del suo normale periodo di validità, tale titolo si considera utilizzato l'ultimo giorno del suo normale periodo di validità per quanto riguarda gli importi fissati in anticipo ».

2) All'articolo 16, paragrafo 2, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

« Nel caso in cui, in applicazione di una disposizione comunitaria, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato possa essere inferiore al quantitativo inizialmente chiesto, il quantitativo chiesto e l'importo della relativa cauzione devono essere indicati soltanto nella domanda di titolo ».

3) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Articolo 19

« 1. I titoli sono compilati in almeno due esemplari, di cui il primo, detto « esemplare per il titolare » e recante il numero 1, è rilasciato senza indugio al richiedente e il secondo, detto « esemplare per l'organismo emittente » e recante il numero 2, rimane presso l'organismo medesimo.

2. Se il titolo è rilasciato per un quantitativo inferiore a quello chiesto, l'organismo emittente indica:

- nelle caselle 10 e 11 del titolo, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato;

- nella casella 15 del titoli di esportazione o di fissazione anticipata o nella casella 16 dei titoli d'importazione o di fissazione anticipata, l'importo della corrispondente cauzione.

La cauzione relativa ai quantitativi per i quali la domanda non è stata soddisfatta viene immediatamente svincolata ».

4) Il testo dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« Articolo 43

1. Il presente articolo si applica ai titoli comportanti fissazione anticipata della restituzione all'esportazione, chiesti ai fini di una gara indetta in un paese terzo importatore.

Sono considerate gare gli inviti, non confidenziali, emananti da enti pubblici dei paesi terzi o da organismi internazionali di diritto pubblico, a presentare entro un dato termine offerte la cui accettazione è decisa dai suddetti enti od organismi.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le forze armate di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2730/79, sono assimilate ad un paese terzo importatore.

2. L'esportatore che ha partecipato o che intende partecipare ad una gara di cui al paragrafo 1 può chiedere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, uno o più titoli che saranno rilasciati soltanto se egli verrà dichiarato aggiudicatario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se il bando di gara comporta almeno le indicazioni seguenti:

- il paese terzo importatore e l'organismo che indice la gara,

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte,

- il quantitativo determinato di prodotti su cui verte la gara.

L'interessato è tenuto a comunicare tali indicazioni all'organismo che rilascia il titolo al momento della presentazione della domanda di titolo.

Le domande di titolo non possono essere presentate più di 15 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte, ma devono essere presentate al più tardi alle ore 13 dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

Il quantitativo per il quale sono chiesti il titolo o i titoli non può essere superiore a quello indicato nel bando di gara. Non viene tenuto conto delle tolleranze o delle opzioni previste nel bando di gara.

4. La cauzione da depositare al momento della domanda è pari al 20 % della cauzione da costituire per ottenere il rilascio del titolo.

5. Entro 21 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte, il richiedente informa l'organismo emittente, a mezzo lettera, telegramma o telescritto:

a) di essere stato dichiarato aggiudicatario, oppure

b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario, oppure

c) di non aver partecipato alla gara, oppure

d) di non essere in grado di conoscere i risultati della gara entro tale termine per motivi che non gli possono essere imputati.

6. Non è dato seguito alle domande di titolo se, durante il periodo di rilascio cui sono soggetti i titoli per alcuni prodotti, è stata adottata una misura particolare che impedisce il rilascio dei titoli.

Nessuna misura particolare presa dopo la scadenza di detto periodo può impedire il rilascio del titolo, se il richiedente ha rispettato le condizioni di cui al comma seguente.

Se il richiedente ha:

- comprovato, mediante i documenti del caso, le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma,

- costituito la totalità della cauzione prescritta per il rilascio del titolo,

- fornito la prova della sua qualità di aggiudicatario,

uno o più titoli vengono rilasciati per la gara in causa.

Il titolo o i titoli sono rilasciati soltanto per il paese di cui al paragrafo 3, primo comma, primo trattino. Essi devono recare debita menzione della gara.

Il quantitativo totale per il quale sono rilasciati il titolo o i titoli è pari a quello per il quale il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario; tale quantitativo non può essere superiore al quantitativo chiesto.

Inoltre, se sono chiesti più titoli, il quantitativo per il quale detto titolo o detti titoli sono rilasciati non può superare quello inizialmente chiesto per ciascun titolo.

Ai fini della determinazione del periodo di validità del titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1.

La parte della cauzione corrispondente al quantitativo per il quale il richiedente non è stato dichiarato aggiudicatario è immediatamente svincolata e nessun titolo può essere rilasciato per detto quantitativo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3.

7. Nei casi di cui al paragrafo 5, lettere b), c) e d), non è rilasciato alcun titolo a seguito della domanda di cui al paragrafo 3 e la cauzione di cui al paragrafo 4 è immediatamente svincolata.

8. Se il richiedente del titolo non rispetta le disposizioni del paragrafo 5, non è rilasciato alcun titolo e la cauzione di cui al paragrafo 4 è incamerata.

Tuttavia, se il richiedente fornisce all'organismo incaricato del rilascio del titolo la prova del rinvio del termine ultimo per la presentazione delle offerte:

- la domanda rimane valida e il termine di 21 giorni per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 decorre dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte, se detto rinvio non è superiore a dieci giorni:

- la domanda non è più valida e la cauzione è svincolata, se detto rinvio è superiore a dieci giorni.

9. a) Se l'aggiudicatario fornisce la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara ha risolto il contratto, l'autorità competente svincola la cauzione, qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia pari o superiore a quello della restituzione valida l'ultimo giorno di validità del titolo.

b) Se l'aggiudicatario forsnice la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che, per motivi a lui non imputabili e non considerati come casi di forza maggiore, l'organismo che ha indetto la gara gli ha imposto modifiche del contratto, l'autorità competente può:

- qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale a quello della restituzione valido l'ultimo giorno di validità del titolo, svincolare la cauzione per il saldo del quantitativo non ancora esportato; - qualora il tasso della restituzione fissata in anticipo sia inferiore o uguale a quello della restituzione valida l'ultimo giorno di validità del titolo, prorogare quest'ultimo del periodo necessario.

Tuttavia, se norme specifiche relative a determinati prodotti dispongono che il periodo di validità del titolo rilasciato nell'ambito del presente articolo può essere superiore al normale periodo di validità del medesimo, e se l'aggiudicatario si trova nella situazione di cui al primo comma, primo trattino, l'organismo incaricato del rilascio del titolo può prorogare il periodo di validità del titolo, sempreché questo non superi il periodo di validità massimo ammesso da tali norme.

c) Se l'aggiudicatario fornisce la prova che nel bando di gara o nel contratto concluso a seguito dell'aggiudicazione era prevista una tolleranza o un'opzione per difetto superiore al 5 % e se l'organismo che ha indetto la gara fa ricorso a tale clausola, l'obbligo di esportare è considerato soddisfatto allorché il quantitativo esportato è inferiore del 10 % al massimo rispetto al quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo, sempreché il tasso della restituzione fissata in anticipo sia superiore o uguale al tasso della restituzione valida l'ultimo giorno di validità del titolo. In tal caso, il tasso del 95 % di cui all'articolo 33, paragrafo 3, è sostituito da quello del 90 %.

d) Per il raffronto fra il tasso della restituzione fissata anticipo e il tasso della restituzione valido l'ultimo giorno di validità del titolo, si tiene conto, se del caso, degli importi compensativi monetari, degli importi compensativi "adesione" e degli altri importi previsti dalla normativa comunitaria.

10. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le indicazioni di cui al paragrafo 3, primo comma.

11. In casi particolari, possono essere disposte deroghe secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, o, secondo il caso, dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati ».

Articolo 2

All'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2041/75 il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti:

"Esenzione da prelievo per . . . (quantità per la quale è stato rilasciato il titolo) kg";

"Fritagelse for importafgift for . . . (den maengde, som licensen er udstedt for) kg";

"Befreiung von der Abschoepfung fuer . . . (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde) kg";

"Atéleia eisforás gia . . . (posótita gia tin opoía ekdóthike to pistopoiitikó) chgr."

"Franchise de prélèvement pour . . . (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg";

"Exemption from levies for . . . (quantity for which the licence or certificate was issued) kg";

"Vrijstelling van heffing voor . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven afgegeven) ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2042/75 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Se il titolo di esportazione è chiesto ai fini di una gara indetta in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il titolo è rilasciato soltanto per i quantitativi per i quali il richiedente è stato dichiarato aggiudicatario.

Il titolo di esportazione è valido soltanto per un quantitativo non superiore a quello indicato nella casella 10. Esso reca, nella casella 20, la cifra "0" ».

2) All'articolo 10 il paragrafo 2 è soppresso.

3) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Articolo 13

Se, in applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il periodo di validità del titolo è prorogato e se il tasso del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione è stato fissato in anticipo:

- il premio o il correttivo applicabile è quello in vigore il giorno di presentazione della domanda di titolo per un'importazione o un'esportazione da effettuare nell'ultimo mese del normale periodo di validità del titolo;

- il tasso del prelievo all'importazione o della restituzione all'esportazione è adeguato in funzione del prezzo di entrata valido nel mese dell'importazione o dell'esportazione effettiva ».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2377/80 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5 bis è sosituito dal seguente: « Articolo 5 bis

In deroga all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il termine di 21 giorni è sostituito da quello di 90 giorni ».

2) Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), è sostituito dal seguente:

« f) Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti:

"Prelievo ridotto del . . . %";

"Nedsaettelse af importafgiften med . . . %";

"Verminderung der Abschoepfung um . . . %";

"Eisforá meioméni katá . . . %";

"Prélèvement réduit de . . . %";

"Levy reduced by . . . %";

"Heffing verminderd met . . . %".

La percentuale di riduzione del prelievo da indicare nella dicitura è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo:

- per i giovani bovini maschi di peso unitario da 220 a 300 kg importati in provenienza dalla Iugoslavia, ovvero

- per gli altri giovani bovini maschi importati nell'ambito del regime speciale all'importazione ».

3) Il testo dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

« e) Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti:

"Prelievo sospeso";

"Importafgiften suypenderet";

"Aussetzung der Abschoepfung";

"I eisforá échei anastaleí";

"Prélèvement suspendu";

"Levy suspended";

"Heffing geschorst" »,

4) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

« e) Il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti:

"Prelievo ridotto del . . . %";

"Nedsaettelse af importafgiften med . . . %";

"Verminderung der Abschoepfung um . . . %";

"Eisforá meioméni katá . . . %";

"Prélèvement réduit de . . . %";

"Levy reduced by . . . %";

"Heffing verminderd met . . .%" ».

La percentuale di riduzione del prelievo da indicare nella dicitura è quella fissata per il trimestre durante il quale è presentata la domanda di titolo ».

5) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il titolo reca, nella casella 20 a), una delle diciture seguenti:

"Prelievo sospeso per . . . (quantità per la quale è stato rilasciato il titolo) kg;

"Importafgift suspenderet for . . . (den maengde, som licensen er udstedt for) kg"

"Aussetzung der Abschoepfung fuer . . . (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde) kg »;

"I eisforá échei anastaleí gia . . . (posótita gia tin opoía ekdóthike to pistopoiitikó) chgr";

"Prélèvement suspendu pour . . . (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg";

"Levy suspended for . . . (quantity for which the licence or certificate was issued) kg";

"Heffing geschorst voor . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg" ».

6) All'articolo 14, paragrafo 3, è aggiunta la frase seguente: « Il titolo reca, nella casella 20, la cifra »0" ».

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2729/81 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Articolo 15

1. In caso di esportazione in base a gara indetta da uno degli organismi di cui all'articolo 14, il titolo di esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione è valido sino alla data entro la quale devono essere soddisfatti gli obblighi che scaturiscono dall'aggiudicazione.

Il periodo di validità del titolo non può tuttavia essere superiore ai periodi indicati nell'allegato III.

2. In deroga all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il termine di 21 giorni è sostituito da quello di 90 giorni ».

2) Il testo dell'articolo 16, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma e dell'articolo 43, paragrafi 5, 8 e 9, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano ai titoli di cui al presente articolo ».

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 3652/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, è soppresso il secondo comma del paragrafo 2.

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: « 3. In deroga all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3183/80, il termine di 21 giorni è sostituito da quello di 90 giorni ».

3) All'articolo 4, sono soppresse le parole « diversi dai titoli di cui all'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80 ».

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 1760/83 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

In caso di esportazione di un prodotto soggetto all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a seguito di una gara di cui all'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80, in deroga al paragrafo 5 del medesimo articolo il richiedente del titolo deve rispettare un termine di 90 giorni ».

2) Il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

« 5. Se un titolo è chiesto al fini dell'esportazione nell'ambito di una gara di cui al paragrafo 1, non si applicano le disposizioni dell'articolo 43, paragrafi 5, 8 e 9, del regolamento (CEE) n. 3183/80 ».

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1984.

Le disposizioni dell'articolo 1, punto 4, dell'articolo 3, punto 2, dell'articolo 4, punto 1, e degli articoli 5, 6 e 7 si applicano alle domande di titolo presentate a decorrere da tale data.

Tuttavia, se in virtù delle disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3183/80 deve essere incamerata una cauzione per un titolo chiesto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, l'importo della cauzione incamerata è pari al 20 % della cauzione costituita.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

(4) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(5) GU n. L 283 del 6. 10. 1982, pag. 7.

(6) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

(7) GU n. L 74 del 20. 3. 1981, pag. 22.

(8) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.

(9) GU n. L 176 del 3. 7. 1983, pag. 13.

(10) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(11) GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 6.

(1) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

(2) GU n. L 351 del 14. 12. 1983, pag. 11.

(3) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 19.

(4) GU n. L 23 del 27. 1. 1984, pag. 20.

(5) GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 20.

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